Art. 19 Indennita' una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti 1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche' di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennita' una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennita' una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed e' successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione. 2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 3. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. 4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e' corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed e' soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. 5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. 6. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e' corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attivita' lavorativa. 7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in 1.245 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 8. L'INPS eroga, ai lavoratori domestici gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che abbiano in essere uno o piu' rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di novembre 2022, un'indennita' una tantum pari a 150 euro. 9. Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' riconosciuta dall'INPS una indennita' una tantum pari a 150 euro. 10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennita' di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' riconosciuta dall'INPS una ulteriore indennita' una tantum pari a 150 euro. 11. L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore indennita' una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo. L'indennita' e' corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021. 12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennita' previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga una ulteriore indennita' una tantum pari a 150 euro. La medesima indennita' e' erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con le medesime modalita' ivi indicate. A tal fine, per il 2022, e' trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma di euro 24 milioni. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalita' di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta societa', entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato. 13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennita' una tantum pari a 150 euro. L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021. 14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennita' una tantum pari a 150 euro. L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021. 15. Ai beneficiari delle indennita' una tantum di cui all'articolo 32, commi 15 e 16 del decreto-legge n. 50 del 2022, e' riconosciuta una ulteriore indennita' una tantum di 150 euro. 16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennita' una tantum pari a 150 euro. L'indennita' non e' corrisposta ai nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle indennita' di cui all'articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 del presente articolo. 17. Le indennita' di 150 euro di cui ai commi da 9 a 15 sono erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto. 18. Le indennita' di cui ai commi da 8 a 16 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 19. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 18 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta. 20. Le modalita' di corresponsione delle indennita' di cui al presente articolo saranno fornite dall'INPS e da Sport e Salute S.p.A. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, valutati in 256,5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.