art. 3 (commi 1-52)
                               Art. 3 
 
               Modifiche al codice di procedura civile 
 
  1. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione I, articolo 7, del  codice
di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma la  parola  «cinquemila»  e'  sostituita  dalla
seguente: «diecimila»; 
    b) al secondo comma, la parola «ventimila»  e'  sostituita  dalla
seguente: «venticinquemila». 
  2. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione V, del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 37 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  37  (Difetto  di  giurisdizione).  -   Il   difetto   di
giurisdizione del giudice  ordinario  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione e' rilevato, anche d'ufficio, in  qualunque  stato  e
grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
nei confronti del giudice amministrativo o dei  giudici  speciali  e'
rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi  di
impugnazione puo'  essere  rilevato  solo  se  oggetto  di  specifico
motivo, ma l'attore non puo' impugnare la sentenza per denunciare  il
difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.»; 
    b) all'articolo 40, al terzo comma, dopo  il  primo  periodo,  e'
aggiunto, in fine, il seguente: «In  caso  di  connessione  ai  sensi
degli articoli 31, 32, 34, 35 e  36  tra  causa  sottoposta  al  rito
semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso
da quello  previsto  dal  primo  periodo,  le  cause  debbono  essere
trattate e decise con il rito semplificato di cognizione.». 
  3. Al Libro I,  Titolo  I,  Capo  I,  Sezione  VI,  del  codice  di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 47: 
      1) il terzo comma e' sostituito dal  seguente:  «La  parte  che
propone  l'istanza  deve  depositare  il  ricorso,  con  i  documenti
necessari,  nel  termine  perentorio  di  venti  giorni   dall'ultima
notificazione alle altre parti.»; 
      2) al quarto comma le parole «, il quale dispone la  rimessione
del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di  cassazione»
sono soppresse; 
      3) al quinto comma le parole «nella  cancelleria  della  Corte»
sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte»; 
    b)  all'articolo  48,  al  primo  comma,  le  parole  «presentata
l'istanza al cancelliere a norma  dell'articolo  precedente  o  dalla
pronuncia dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «depositata
innanzi al giudice davanti al quale pende  la  causa,  a  cura  della
parte, copia del ricorso notificato o e' pronunciata l'ordinanza»; 
    c) all'articolo 49, il primo comma  e'  abrogato  e,  al  secondo
comma, le parole «Con la ordinanza» sono sostituite  dalle  seguenti:
«L'ordinanza con cui» e dopo  la  parola  «competenza»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso. 
  4. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione VI-bis,  articolo  50-bis,
primo comma, del codice di procedura civile, i numeri 5)  e  6)  sono
soppressi. 
  5. Al Libro I, Titolo III, Capo I, del codice di  procedura  civile
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 78, il terzo ed il quarto comma sono soppressi; 
    b) all'articolo 80, il terzo comma e' soppresso. 
  6. Al Libro I, Titolo III, Capo IV, del codice di procedura civile,
all'articolo 96, dopo il  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «Nei casi previsti dal primo, secondo  e  terzo  comma,  il
giudice condanna altresi' la parte  al  pagamento,  in  favore  della
cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500
e non superiore ad euro 5.000.». 
  7.  Al  Libro  I,  Titolo  IV,  del  codice  di  procedura  civile,
all'articolo 101, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:  «Il
giudice assicura il rispetto del contraddittorio  e,  quando  accerta
che dalla sua violazione e'  derivata  una  lesione  del  diritto  di
difesa, adotta i provvedimenti  opportuni.  Se  ritiene  di  porre  a
fondamento della  decisione  una  questione  rilevata  d'ufficio,  il
giudice riserva la  decisione,  assegnando  alle  parti,  a  pena  di
nullita', un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore  a
quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito  in  cancelleria
di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.». 
  8.  Al  Libro  I,  Titolo  V,  del  codice  di  procedura   civile,
all'articolo 118, dopo le parole «Se la  parte  rifiuta  di  eseguire
tale ordine  senza  giusto  motivo,  il  giudice»  sono  inserite  le
seguenti: «la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000
e». 
  9. Al Libro I,  Titolo  VI,  Capo  I,  Sezione  I,  del  codice  di
procedura  civile,  all'articolo  121  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Tutti  gli  atti  del  processo  sono  redatti  in  modo  chiaro   e
sintetico.»; 
    b) alla  rubrica,  dopo  le  parole  «Liberta'  di  forme.»  sono
aggiunte le seguenti: «Chiarezza e sinteticita' degli atti». 
  10. Al Libro I, Titolo VI,  Capo  I,  Sezione  II,  del  codice  di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 127,  dopo  il  secondo  comma,  e'  aggiunto  il
seguente:  «Il  giudice  puo'  disporre,  nei  casi  e   secondo   le
disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si
svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia  sostituita
dal deposito di note scritte.»; 
    b) dopo l'articolo 127 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 127-bis (Udienza mediante collegamenti audiovisivi). - Lo
svolgimento  dell'udienza,  anche  pubblica,  mediante   collegamenti
audiovisivi a distanza puo' essere disposto dal giudice quando non e'
richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti,
dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. 
      Il provvedimento di cui al primo comma e' comunicato alle parti
almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita,
entro cinque giorni dalla comunicazione, puo' chiedere che  l'udienza
si svolga in presenza.  Il  giudice,  tenuto  conto  dell'utilita'  e
dell'importanza  della  presenza  delle  parti  in   relazione   agli
adempimenti da svolgersi  in  udienza,  provvede  nei  cinque  giorni
successivi con decreto non  impugnabile,  con  il  quale  puo'  anche
disporre che l'udienza si svolga alla presenza  delle  parti  che  ne
hanno fatto richiesta e con collegamento  audiovisivo  per  le  altre
parti. In tal caso resta ferma la possibilita' per queste  ultime  di
partecipare in presenza. 
      Se ricorrono particolari ragioni di  urgenza,  delle  quali  il
giudice da' atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma
possono essere abbreviati. 
      Art.  127-ter  (Deposito  di  note  scritte   in   sostituzione
dell'udienza). - L'udienza, anche se  precedentemente  fissata,  puo'
essere sostituita dal deposito di note scritte,  contenenti  le  sole
istanze e conclusioni,  se  non  richiede  la  presenza  di  soggetti
diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico  ministero  e  dagli
ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza e' sostituita dal
deposito di note  scritte  se  ne  fanno  richiesta  tutte  le  parti
costituite. 
      Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza  il  giudice
assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per  il
deposito delle note. Ciascuna parte  costituita  puo'  opporsi  entro
cinque giorni dalla comunicazione; il  giudice  provvede  nei  cinque
giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso  di  istanza
proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformita'. Se
ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice  da'
atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e  secondo  periodo
possono essere abbreviati. 
      Il giudice provvede entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del
termine per il deposito delle note. 
      Se nessuna delle parti deposita le note nel  termine  assegnato
il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito  delle
note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note
nel nuovo termine o compare all'udienza, il  giudice  ordina  che  la
causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. 
      Il giorno di scadenza del termine  assegnato  per  il  deposito
delle note di cui al presente articolo e' considerato data di udienza
a tutti gli effetti.». 
  11. Al Libro I, Titolo VI,  Capo  I,  Sezione  IV,  del  codice  di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 136, al terzo comma, le parole «viene trasmesso a
mezzo telefax, o» sono soppresse; 
    b) all'articolo 137: 
      1) al secondo comma, dopo le parole  «L'ufficiale  giudiziario»
sono inserite le seguenti: «o l'avvocato»; 
      2) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: 
        «L'avvocato  esegue  le  notificazioni  nei  casi  e  con  le
modalita' previste dalla legge. 
        L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su  richiesta
dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla  a  mezzo  di  posta
elettronica  certificata   o   servizio   elettronico   di   recapito
certificato qualificato, o con altra modalita' prevista dalla  legge,
salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione  con  le  predette
modalita' non e' possibile o non ha avuto esito  positivo  per  cause
non imputabili al destinatario.  Della  dichiarazione  e'  dato  atto
nella relazione di notificazione.»; 
    c) all'articolo 139, il quarto comma e' sostituito dal  seguente:
«Se la copia e' consegnata  al  portiere  o  al  vicino,  l'ufficiale
giudiziario  ne  da'   atto   nella   relazione   di   notificazione,
specificando le modalita' con le quali ne ha accertato l'identita', e
da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto,  a
mezzo di lettera raccomandata.»; 
    d) all'articolo  147,  dopo  il  primo  comma,  sono  aggiunti  i
seguenti: «Le notificazioni a mezzo posta elettronica  certificata  o
servizio elettronico  di  recapito  certificato  qualificato  possono
essere eseguite senza limiti orari. 
    Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono
perfezionate, per il notificante, nel momento in cui e'  generata  la
ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento  in  cui
e' generata la ricevuta di  avvenuta  consegna.  Se  quest'ultima  e'
generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno  successivo,
la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore
7.» 
    e) all'articolo 149-bis: 
      1) il primo comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «L'ufficiale
giudiziario  esegue  la  notificazione  a  mezzo  posta   elettronica
certificata  o   servizio   elettronico   di   recapito   certificato
qualificato,  anche  previa  estrazione  di  copia  informatica   del
documento cartaceo, quando il destinatario  e'  un  soggetto  per  il
quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di  posta
elettronica  certificata   o   servizio   elettronico   di   recapito
certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando
il destinatario ha eletto domicilio digitale ai  sensi  dell'articolo
3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale  di  cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; 
      2) alla rubrica sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
«certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario». 
  12. Al Libro II, Titolo  I,  Capo  I,  Sezione  I,  del  codice  di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 163, al terzo comma: 
      1)  dopo  il  numero  3)  e'  inserito  il   seguente   «3-bis)
l'indicazione, nei casi in cui la domanda e' soggetta a condizione di
procedibilita', dell'assolvimento degli oneri  previsti  per  il  suo
superamento;»; 
      2) al numero 4, dopo le parole «l'esposizione» sono inserite le
seguenti: «in modo chiaro e specifico»; 
      3) il numero 7) e' sostituito dal seguente:  «7)  l'indicazione
del giorno dell'udienza di  comparizione;  l'invito  al  convenuto  a
costituirsi  nel  termine  di  settanta  giorni  prima   dell'udienza
indicata ai sensi e nelle  forme  stabilite  dall'articolo  166  e  a
comparire, nell'udienza indicata, dinanzi  al  giudice  designato  ai
sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che  la  costituzione
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38
e 167, che la difesa tecnica mediante  avvocato  e'  obbligatoria  in
tutti i giudizi davanti al tribunale,  fatta  eccezione  per  i  casi
previsti dall'articolo 86 o  da  leggi  speciali,  e  che  la  parte,
sussistendone i presupposti di legge,  puo'  presentare  istanza  per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.»; 
    b) all'articolo 163-bis: 
      1) al primo comma, la  parola  «novanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «centoventi»; 
      2) il secondo comma e' abrogato; 
      3) al terzo comma e' inserito, in fine,  il  seguente  periodo:
«In questo caso i  termini  di  cui  all'articolo  171-ter  decorrono
dall'udienza cosi' fissata.»; 
    c) all'articolo 164, al sesto  comma,  le  parole  «dell'articolo
183» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 171-bis»; 
    d) all'articolo 165, il primo comma e' sostituito  dal  seguente:
«L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione  al
convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo  del  procuratore,  o
personalmente nei casi consentiti dalla legge,  depositando  la  nota
d'iscrizione a ruolo e il proprio  fascicolo  contenente  l'originale
della citazione, la procura e i documenti offerti  in  comunicazione.
Se si costituisce  personalmente,  deve  dichiarare  la  residenza  o
eleggere domicilio nel comune ove ha sede  il  tribunale  o  indicare
l'indirizzo presso cui  ricevere  le  comunicazioni  e  notificazioni
anche in forma telematica.»; 
    e) all'articolo 166, il primo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Il  convenuto  deve  costituirsi  a   mezzo   del   procuratore,   o
personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni
prima dell'udienza di comparizione  fissata  nell'atto  di  citazione
depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con  la  copia  della
citazione  notificata,  la  procura  e  i  documenti  che  offre   in
comunicazione.»; 
    f) all'articolo 167, dopo le parole «Nella comparsa  di  risposta
il convenuto deve proporre tutte le sue difese  prendendo  posizione»
sono inserite le seguenti: «in modo chiaro e specifico»; 
    g) all'articolo 168-bis: 
      1) al primo comma, le parole «, con decreto  scritto  in  calce
della nota d'iscrizione a ruolo,» sono soppresse; 
      2) al terzo comma, il segno di interpunzione «,» e'  sostituito
con la parola «e» e le parole «e gli  trasmette  il  fascicolo»  sono
soppresse; 
      3) il quinto comma e' abrogato; 
    h) all'articolo 171: 
      1) al secondo comma le parole «fino alla prima  udienza,»  sono
soppresse; 
      2) al terzo comma, le parole «neppure  in  tale  udienza»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro  il  termine  di  cui  all'articolo
166»; 
    i) dopo l'articolo 171 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 171-bis (Verifiche preliminari). - Scaduto il termine  di
cui all'articolo 166,  il  giudice  istruttore,  entro  i  successivi
quindici   giorni,   verificata   d'ufficio   la   regolarita'    del
contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti  previsti
dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e
sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182,  269,
secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili
d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo
alle condizioni di procedibilita' della domanda  e  alla  sussistenza
dei presupposti per procedere con rito semplificato.  Tali  questioni
sono  trattate  dalle  parti  nelle  memorie   integrative   di   cui
all'articolo 171-ter. 
      Quando pronuncia i provvedimenti di  cui  al  primo  comma,  il
giudice, se necessario, fissa la nuova udienza  per  la  comparizione
delle  parti,  rispetto  alla  quale  decorrono  i  termini  indicati
dall'articolo 171-ter. 
      Se  non  provvede  ai  sensi  del  secondo  comma,  conferma  o
differisce, fino ad un massimo  di  quarantacinque  giorni,  la  data
della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini  indicati
dall'articolo 171-ter. 
      Il decreto e' comunicato alle parti  costituite  a  cura  della
cancelleria. 
      Art. 171-ter (Memorie integrative).  -  Le  parti,  a  pena  di
decadenza, con memorie integrative possono: 
        1)  almeno  quaranta  giorni  prima   dell'udienza   di   cui
all'articolo 183,  proporre  le  domande  e  le  eccezioni  che  sono
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni  proposte
dal convenuto o dal terzo, nonche' precisare o modificare le domande,
eccezioni e conclusioni gia' proposte. Con la stessa memoria l'attore
puo' chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo,  se
l'esigenza e' sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella
comparsa di risposta; 
        2) almeno venti giorni  prima  dell'udienza,  replicare  alle
domande e alle  eccezioni  nuove  o  modificate  dalle  altre  parti,
proporre le eccezioni che sono conseguenza  delle  domande  nuove  da
queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonche'  indicare
i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; 
        3) almeno dieci giorni  prima  dell'udienza,  replicare  alle
eccezioni nuove e indicare la prova contraria.». 
  13. Al Libro II, Titolo I, Capo  II,  Sezione  II,  del  codice  di
procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 182,  al  secondo  comma,  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Quando rileva la mancanza della procura  al
difensore oppure un difetto di rappresentanza,  di  assistenza  o  di
autorizzazione che ne determina la nullita', il giudice assegna  alle
parti un termine perentorio per la costituzione  della  persona  alla
quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio  delle
necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura  alle
liti o per la rinnovazione della stessa.»; 
    b) l'articolo 183 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 183 (Prima comparizione delle parti e  trattazione  della
causa).  -  All'udienza  fissata  per  la  prima  comparizione  e  la
trattazione le  parti  devono  comparire  personalmente.  La  mancata
comparizione  delle  parti  senza  giustificato  motivo   costituisce
comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma. 
      Salva  l'applicazione  dell'articolo  187,   il   giudice,   se
autorizza l'attore a chiamare in causa  un  terzo,  fissa  una  nuova
udienza a norma dell'articolo 269, terzo comma. 
      Il giudice interroga liberamente le parti,  richiedendo,  sulla
base  dei  fatti  allegati,  i  chiarimenti  necessari  e  tenta   la
conciliazione a norma dell'articolo 185. 
      Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice  provvede
sulle  richieste  istruttorie   e,   tenuto   conto   della   natura,
dell'urgenza  e  della  complessita'  della  causa,  predispone,  con
ordinanza, il calendario delle udienze successive sino  a  quella  di
rimessione della causa in decisione,  indicando  gli  incombenti  che
verranno espletati in ciascuna di esse.  L'udienza  per  l'assunzione
dei mezzi di prova  ammessi  e'  fissata  entro  novanta  giorni.  Se
l'ordinanza di cui al primo periodo e' emanata  fuori  udienza,  deve
essere pronunciata entro trenta giorni. 
      Se con l'ordinanza di cui  al  quarto  comma  vengono  disposti
d'ufficio mezzi di prova,  ciascuna  parte  puo'  dedurre,  entro  un
termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i
mezzi di prova che  si  rendono  necessari  in  relazione  ai  primi,
nonche'  depositare  memoria  di   replica   nell'ulteriore   termine
perentorio  parimenti  assegnato  dal  giudice,  che  si  riserva  di
provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo.»; 
    c) l'articolo 183-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  183-bis  (Passaggio   dal   rito   ordinario   al   rito
semplificato di cognizione). - All'udienza di trattazione il giudice,
valutata la complessita' della lite e  dell'istruzione  probatoria  e
sentite le parti, se rileva che  in  relazione  a  tutte  le  domande
proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma  dell'articolo
281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del
processo nelle forme del rito semplificato  e  si  applica  il  comma
quinto dell'articolo 281-duodecies.»; 
    d) dopo l'articolo 183-bis sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 183-ter (Ordinanza  di  accoglimento  della  domanda).  -
Nelle controversie di competenza  del  tribunale  aventi  ad  oggetto
diritti disponibili il giudice, su istanza di parte,  nel  corso  del
giudizio di primo grado puo' pronunciare  ordinanza  di  accoglimento
della domanda quando i fatti costitutivi sono  provati  e  le  difese
della controparte appaiono manifestamente infondate. 
      In caso  di  pluralita'  di  domande  l'ordinanza  puo'  essere
pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte. 
      L'ordinanza di accoglimento e' provvisoriamente  esecutiva,  e'
reclamabile ai  sensi  dell'articolo  669-terdecies  e  non  acquista
efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile,
ne' la sua autorita' puo' essere invocata in altri processi.  Con  la
stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite. 
      L'ordinanza di cui al secondo comma, se non e' reclamata  o  se
il reclamo e' respinto, definisce il giudizio e non e'  ulteriormente
impugnabile. 
      In caso di  accoglimento  del  reclamo,  il  giudizio  prosegue
innanzi a un magistrato diverso da quello che ha  emesso  l'ordinanza
reclamata. 
      Art. 183-quater (Ordinanza di rigetto della domanda).  -  Nelle
controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti
disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del  giudizio
di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183,  puo'
pronunciare ordinanza di  rigetto  della  domanda  quando  questa  e'
manifestamente infondata, ovvero se e' omesso o risulta assolutamente
incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n.  3),  e
la nullita' non e' stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione
della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza
dell'esposizione dei fatti di cui  al  numero  4),  terzo  comma  del
predetto articolo 163. In caso di pluralita' di  domande  l'ordinanza
puo' essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte. 
      L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui  al  primo  comma  e'
reclamabile ai  sensi  dell'articolo  669-terdecies  e  non  acquista
efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile,
ne' la sua autorita' puo' essere invocata in altri processi.  Con  la
stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite. 
      L'ordinanza di cui al secondo comma, se non e' reclamata  o  se
il reclamo e' respinto, definisce il giudizio e non e'  ulteriormente
impugnabile. 
      In caso di  accoglimento  del  reclamo,  il  giudizio  prosegue
davanti a un magistrato diverso da quello che ha  emesso  l'ordinanza
reclamata.»; 
    e) l'articolo 184 e' abrogato; 
    f) all'articolo  185,  al  secondo  comma,  dopo  le  parole  «il
tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato in qualunque momento
dell'istruzione» sono inserite  le  seguenti:  «,  nel  rispetto  del
calendario del processo»; 
    g) all'articolo 185-bis, al primo comma, le  parole  «alla  prima
udienza,  ovvero  sino  a  quando  e'  esaurita  l'istruzione»   sono
sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui fissa l'udienza di
rimessione della causa in decisione»; 
    h) all'articolo 187, al  quarto  comma,  la  parola  «ottavo»  e'
sostituita dalla seguente: «quarto»; 
    i) l'articolo 188 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 188 (Attivita' istruttoria del  giudice).  -  Il  giudice
istruttore,  nel  rispetto  del  calendario  del  processo,  provvede
all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita  l'istruzione,  rimette
le parti al collegio per la decisione a  norma  dell'articolo  189  o
dell'articolo 275-bis.»; 
    l) l'articolo 189 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 189 (Rimessione al collegio). -  Il  giudice  istruttore,
quando procede a norma  dei  primi  tre  commi  dell'articolo  187  o
dell'articolo 188, fissa davanti a se' l'udienza  per  la  rimessione
della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti,  salvo
che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori: 
        1)  un  termine  non  superiore  a  sessanta   giorni   prima
dell'udienza per il deposito  di  note  scritte  contenenti  la  sola
precisazione delle conclusioni che le parti intendono  sottoporre  al
collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o  a
norma dell'articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono  essere
interamente formulate anche  nei  casi  previsti  dell'articolo  187,
secondo e terzo comma. 
        2)  un  termine  non  superiore   a   trenta   giorni   prima
dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 
        3)  un  termine  non  superiore  a  quindici   giorni   prima
dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. 
      La rimessione investe il collegio  di  tutta  la  causa,  anche
quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma. 
      All'udienza fissata ai  sensi  del  primo  comma  la  causa  e'
rimessa al collegio per la decisione.»; 
    m) l'articolo 190 e' abrogato; 
    n) all'articolo 191, le parole «dell'articolo 183, settimo comma»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 183, quarto comma». 
  14. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo  1,  del
codice di procedura civile, all'articolo 193, dopo il primo comma  e'
aggiunto il seguente: «In  luogo  della  fissazione  dell'udienza  di
comparizione per il giuramento del consulente  tecnico  d'ufficio  il
giudice  puo'  assegnare  un  termine  per   il   deposito   di   una
dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante
il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento
il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.». 
  15. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo  3,  del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 210, dopo il terzo comma, sono aggiunti, in fine,
i seguenti: 
      «Se la parte non adempie senza giustificato  motivo  all'ordine
di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria  da  euro
500 a euro 3.000 e puo' da questo comportamento desumere argomenti di
prova a norma dell'articolo 116, secondo comma. 
      Se non adempie il terzo, il giudice  lo  condanna  a  una  pena
pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.»; 
    b) all'articolo 213, dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente:   «L'amministrazione   entro    sessanta    giorni    dalla
comunicazione del provvedimento di cui al primo  comma  trasmette  le
informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego.». 
  16. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo  5,  del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 225: 
      1)  al  primo  comma,  le  parole  «sempre  il  collegio»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «il   tribunale   in    composizione
monocratica»; 
      2) il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:  «Il  giudice
puo' trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente
dal merito. In tal caso, su istanza di parte, puo'  disporre  che  la
trattazione della causa continui relativamente a quelle  domande  che
possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.»; 
    b) all'articolo 226: 
      1) al primo, la parola «collegio» e' sostituita dalla seguente:
«tribunale»; 
      2) al secondo comma, la parola «collegio» e'  sostituita  dalla
seguente: «tribunale» e le parole  «di  cui  all'articolo  480»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 537». 
  17. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione IV,  Paragrafo  1,  del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 267: 
      1) al primo comma, sono soppresse le  parole:  «presentando  in
udienza o», le parole «in cancelleria» e le parole «le copie  per  le
altre parti,»; 
      2) al secondo comma, le parole «, se la costituzione del  terzo
non e' avvenuta in udienza» sono soppresse. 
    b) all'articolo 268, le parole «a che non  vengano  precisate  le
conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «al momento  in  cui  il
giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione»; 
    c) all'articolo 269: 
      1) al secondo comma, secondo periodo, le parole  «entro  cinque
giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «nel  termine
previsto dall'articolo 171-bis»; 
      2) al terzo  comma,  primo  periodo,  le  parole  «nella  prima
udienza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nella  memoria  di  cui
all'articolo 171-ter, primo comma, numero 1»; 
      3) al quinto comma, le parole «ricollegate alla  prima  udienza
di trattazione,  ma  i  termini  eventuali  di  cui  al  sesto  comma
dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore  nella  udienza
di comparizione del terzo» sono sostituite dalle seguenti:  «maturate
anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i  termini  indicati
dall'articolo  171-ter  decorrono  nuovamente  rispetto   all'udienza
fissata per la citazione del terzo»; 
    d)  all'articolo  271,  il  primo  periodo  del  primo  comma  e'
sostituito dal seguente: «Al  terzo  si  applicano,  con  riferimento
all'udienza per la quale e' citato, le  disposizioni  degli  articoli
166, 167, primo comma e 171-ter.». 
  18. Al Libro II, Titolo I, Capo III, del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 275 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 275 (Decisione del  collegio).  -  Rimessa  la  causa  al
collegio,  la  sentenza   e'   depositata   entro   sessanta   giorni
dall'udienza di cui all'articolo 189. 
      Ciascuna  delle  parti,  con  la  nota  di  precisazione  delle
conclusioni, puo' chiedere al presidente del tribunale che  la  causa
sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta  fermo
il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189  per  il  deposito
delle sole comparse conclusionali. 
      Il presidente provvede sulla richiesta revocando  l'udienza  di
cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data  dell'udienza  di
discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni. 
      Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale  della
causa. Dopo  la  relazione,  il  presidente  ammette  le  parti  alla
discussione e la  sentenza  e'  depositata  in  cancelleria  entro  i
sessanta giorni successivi.» 
    b) dopo l'articolo 275, e' inserito il seguente: 
      «Art. 275-bis (Decisione a seguito di discussione orale davanti
al collegio). - Il giudice istruttore, quando ritiene  che  la  causa
puo' essere decisa a seguito  di  discussione  orale,  fissa  udienza
davanti  al  collegio  e  assegna  alle  parti   termine,   anteriore
all'udienza, non superiore a trenta giorni per il  deposito  di  note
limitate alla precisazione delle conclusioni e un  ulteriore  termine
non superiore a quindici giorni per note conclusionali. 
      All'udienza il giudice istruttore fa la relazione  orale  della
causa e il presidente ammette le parti  alla  discussione.  All'esito
della discussione il collegio pronuncia sentenza  dando  lettura  del
dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto  e  di
diritto della decisione. 
      In  tal  caso,  la  sentenza  si  intende  pubblicata  con   la
sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed
e' immediatamente depositata in cancelleria. 
      Se non  provvede  ai  sensi  del  secondo  comma,  il  collegio
deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.». 
  19. Al Libro II, Titolo I, Capo III-bis, del  codice  di  procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 281-quinquies e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 281-quinquies (Decisione a seguito di trattazione scritta
o mista). - Quando la causa e' matura per  la  decisione  il  giudice
fissa davanti a se' l'udienza di rimessione della causa in  decisione
assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189.  All'udienza
trattiene la causa in decisione e la sentenza e' depositata  entro  i
trenta giorni successivi. 
      Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio
dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e  2),
fissa l'udienza di discussione orale non oltre  trenta  giorni  dalla
scadenza del termine per il deposito delle comparse  conclusionali  e
la sentenza e' depositata entro trenta giorni.»; 
    b) all'articolo 281-sexies, dopo il secondo comma,  e'  aggiunto,
in fine, il seguente: «Al termine della discussione orale il giudice,
se non provvede ai sensi del primo comma, deposita  la  sentenza  nei
successivi trenta giorni.». 
  20. Al Libro II, Titolo I, Capo III-ter, del  codice  di  procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 281-septies e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  281-septies   (Rimessione   della   causa   al   giudice
monocratico). - Il collegio, quando rileva  che  una  causa,  rimessa
davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal  tribunale  in
composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui
rimette la causa davanti al  giudice  istruttore  perche'  decida  la
causa quale giudice monocratico. La sentenza e'  depositata  entro  i
successivi trenta giorni.»; 
    b) all'articolo 281-octies: 
      1) al primo comma, le parole «provvede a norma  degli  articoli
187, 188 e 189» sono sostituite dalle seguenti: «rimette la causa  al
collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti» 
      2) dopo il primo comma e' aggiunto, infine, il seguente: «Entro
dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna  parte  puo'  chiedere  la
fissazione dell'udienza di discussione  davanti  al  collegio,  e  in
questo caso il giudice  istruttore  procede  ai  sensi  dell'articolo
275-bis.»; 
    c) all'articolo 281-novies, dopo il primo comma, e' aggiunto,  in
fine, il seguente: «Alle cause riunite si applica  il  rito  previsto
per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e
restano ferme le decadenze e le preclusioni gia' maturate in  ciascun
procedimento prima della riunione.». 
  21. Al Libro II, Titolo I, del codice di procedura civile, dopo  il
Capo III-ter, e' inserito il seguente: 
    «CAPO III-quater 
    Del procedimento semplificato di cognizione 
      Art. 281-decies (Ambito di applicazione). - Quando i  fatti  di
causa non sono controversi, oppure quando la domanda  e'  fondata  su
prova documentale, o e' di pronta soluzione o richiede  un'istruzione
non complessa, il giudizio e' introdotto nelle forme del procedimento
semplificato. 
      Nelle  cause  in  cui  il  tribunale  giudica  in  composizione
monocratica la domanda puo' sempre essere proposta  nelle  forme  del
procedimento semplificato. 
      Art. 281-undecies (Forma della  domanda  e  costituzione  delle
parti). - La domanda si propone con  ricorso,  sottoscritto  a  norma
dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri
1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al  numero  7)
del terzo comma dell'articolo 163. 
      Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione,  fissa  con
decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando  il  termine
per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre  dieci
giorni prima dell'udienza.  Il  ricorso,  unitamente  al  decreto  di
fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto  a  cura
dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso  e  quello
dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi  non
minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in
Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero. 
      Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di
risposta,  nella  quale  deve  proporre  le  sue  difese  e  prendere
posizione in modo chiaro e specifico sui fatti  posti  dall'attore  a
fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova  di  cui  intende
avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonche' formulare
le conclusioni. A  pena  di  decadenza  deve  proporre  le  eventuali
domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e  di  merito  che
non sono rilevabili d'ufficio. 
      Se il convenuto intende chiamare  un  terzo  deve,  a  pena  di
decadenza, farne  dichiarazione  nella  comparsa  di  costituzione  e
chiedere  lo  spostamento  dell'udienza.  Il  giudice,  con   decreto
comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della
nuova udienza assegnando un termine perentorio per la  citazione  del
terzo. La costituzione del terzo in  giudizio  avviene  a  norma  del
terzo comma. 
      Art. 281-duodecies (Procedimento).  -  Alla  prima  udienza  il
giudice se rileva che per la domanda  principale  o  per  la  domanda
riconvenzionale non ricorrono i presupposti di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza  non  impugnabile  la
prosecuzione del processo nelle forme  del  rito  ordinario  fissando
l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla  quale  decorrono  i
termini previsti dall'articolo 171-ter.  Nello  stesso  modo  procede
quando,  valutata  la  complessita'  della  lite  e   dell'istruzione
probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata  con  il  rito
ordinario. 
      Entro la  stessa  udienza  l'attore  puo'  chiedere  di  essere
autorizzato a chiamare in causa un  terzo,  se  l'esigenza  e'  sorta
dalle difese del convenuto. Il giudice, se  lo  autorizza,  fissa  la
data della nuova udienza assegnando  un  termine  perentorio  per  la
citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma  il  giudice
provvede altresi' sulla autorizzazione alla chiamata  del  terzo.  La
costituzione del terzo in giudizio avviene a norma  del  terzo  comma
dell'articolo 281-undecies. 
      Alla stessa udienza, a pena  di  decadenza,  le  parti  possono
proporre  le   eccezioni   che   sono   conseguenza   della   domanda
riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti. 
      Se richiesto e sussiste giustificato motivo,  il  giudice  puo'
concedere alle parti un termine  perentorio  non  superiore  a  venti
giorni per precisare e modificare  le  domande,  le  eccezioni  e  le
conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un
ulteriore termine non  superiore  a  dieci  giorni  per  replicare  e
dedurre prova contraria. 
      Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma  e  non
ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette  i  mezzi
di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione. 
      Art. 281-terdecies (Decisione). - Il giudice quando rimette  la
causa in decisione procede a norma  dell'articolo  281-sexies.  Nelle
cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede
a norma dell'articolo 275-bis. 
      La sentenza e' impugnabile nei modi ordinari.». 
  22. Al Libro II, Titolo I, Capo IV, articolo  283,  del  codice  di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il  primo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  giudice
d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale
o con quella incidentale, sospende in tutto o  in  parte  l'efficacia
esecutiva o  l'esecuzione  della  sentenza  impugnata,  con  o  senza
cauzione,  se  l'impugnazione  appare  manifestamente  fondata  o  se
dall'esecuzione della sentenza puo' derivare un pregiudizio  grave  e
irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto  il  pagamento  di
una  somma  di  denaro,  anche  in  relazione  alla  possibilita'  di
insolvenza di una delle parti.»; 
    b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «L'istanza di cui
al primo comma puo'  essere  proposta  o  riproposta  nel  corso  del
giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che
devono  essere  specificamente  indicati  nel  ricorso,  a  pena   di
inammissibilita'.»; 
    c) al terzo  comma,  le  parole  «dal  comma  che  precede»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal primo e dal secondo comma»,  dopo  le
parole «puo' condannare la parte che l'ha proposta» sono inserite  le
seguenti: «al pagamento in favore della cassa  delle  ammende»  e  le
parole «ad una pena» sono sostituite dalle seguenti: «di una pena». 
  23. Al Libro II, Titolo I, Capo VI, articolo  291,  secondo  comma,
del codice di procedura civile,  le  parole  «all'udienza  fissata  a
norma  del  comma  precedente»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«anteriormente  alla  pronuncia  del  decreto  di  cui   all'articolo
171-bis, secondo comma». 
  24. Al Libro II, Titolo II, Capo III del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 316: 
      1) al primo comma, le parole «mediante citazione a comparire  a
udienza  fissa»  sono  sostituite  dalle  parole  «nelle  forme   del
procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili»; 
      2) al secondo comma, secondo periodo, le parole «con  citazione
a comparire a udienza fissa» sono sostituite dalle parole «unitamente
al decreto di cui all'articolo 318»; 
    b) all'articolo 317, primo comma, le parole «, scritto  il  calce
alla citazione o in atto separato,» sono soppresse; 
    c) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 318 (Contenuto della domanda). - La  domanda  si  propone
con  ricorso,  sottoscritto  a  norma  dell'articolo  125,  che  deve
contenere,  oltre  all'indicazione  del  giudice   e   delle   parti,
l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto. 
      Il giudice di pace, entro  cinque  giorni  dalla  designazione,
fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a  norma  del
comma secondo dell'articolo 281-undecies.»; 
    d) all'articolo 319, il primo comma e' sostituito  dal  seguente:
«L'attore si costituisce  depositando  il  ricorso  notificato  o  il
processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui
all'articolo 318 e con la relazione  della  notificazione  e,  quando
occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a  norma  dei  commi
terzo e quarto dell'articolo  281-undecies  mediante  deposito  della
comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.»; 
    e) all'articolo 320: 
      1)  il  terzo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:   «Se   la
conciliazione non  riesce,  il  giudice  di  pace  procede  ai  sensi
dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se  non
ritiene la causa matura  per  la  decisione,  procede  agli  atti  di
istruzione rilevanti per la decisione.»; 
      2) il quarto comma e' soppresso; 
    f) all'articolo 321, le parole «invita le parti  a  precisare  le
conclusioni e a discutere la causa.»  sono  sostituite  dalle  parole
«procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.». 
  25. Al Libro II, Titolo III, Capo I, del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 326, al primo  comma,  le  parole  «nell'articolo
precedente» sono sostituite dalle  seguenti:  «nell'articolo  325»  e
dopo le parole «dalla notificazione della sentenza» sono aggiunte  le
seguenti: «, sia per il soggetto notificante che per il  destinatario
della notificazione, dal momento in cui il relativo  procedimento  si
perfeziona per il destinatario»; 
    b) all'articolo  334,  al  secondo  comma,  dopo  le  parole  «e'
dichiarata   inammissibile»   sono   inserite   le    seguenti:    «o
improcedibile». 
  26. Al Libro II, Titolo III,  Capo  II,  del  codice  di  procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 342 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 342 (Forma dell'appello).  -  L'appello  si  propone  con
citazione contenente le  indicazioni  prescritte  nell'articolo  163.
L'appello deve essere  motivato,  e  per  ciascuno  dei  motivi  deve
indicare a pena di inammissibilita',  in  modo  chiaro,  sintetico  e
specifico: 
        1)  il  capo  della  decisione  di  primo  grado  che   viene
impugnato; 
        2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti  compiuta
dal giudice di primo grado; 
        3) le violazioni di legge denunciate e la loro  rilevanza  ai
fini della decisione impugnata. 
      Tra il giorno della citazione e quello della prima  udienza  di
trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di  novanta
giorni se il luogo della  notificazione  si  trova  in  Italia  e  di
centocinquanta giorni se si trova all'estero.»; 
    b) all'articolo 343, al primo comma, le parole «, all'atto  della
costituzione  in  cancelleria  ai  sensi  dell'articolo   166»   sono
sostituite dalle seguenti:  «depositata  almeno  venti  giorni  prima
dell'udienza  di  comparizione  fissata  nell'atto  di  citazione   o
dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma»; 
    c) all'articolo 348, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  comma:
«L'improcedibilita' dell'appello e' dichiarata con sentenza.  Davanti
alla  corte  di  appello  l'istruttore,  se  nominato,  provvede  con
ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti  dal  terzo,
quarto e quinto comma dell'articolo 178, e  il  collegio  procede  ai
sensi dell'articolo 308, secondo comma.»; 
    d) l'articolo 348-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  348-bis  (Inammissibilita'  e   manifesta   infondatezza
dell'appello). - Quando ravvisa che l'impugnazione e' inammissibile o
manifestamente infondata, il giudice  dispone  la  discussione  orale
della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis. 
      Se e' proposta impugnazione incidentale, si provvede  ai  sensi
del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono  sia
per  l'impugnazione  principale  che  per  quella   incidentale.   In
mancanza,  il  giudice  procede  alla   trattazione   di   tutte   le
impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.»; 
    e) l'articolo 348-ter e' abrogato; 
    f) dopo l'articolo 349, abrogato dall'articolo 5 del decreto  del
Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 857, e'  inserito  il
seguente: 
      «Art. 349-bis (Nomina dell'istruttore). - Quando  l'appello  e'
proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene
di nominare il  relatore  e  disporre  la  comparizione  delle  parti
davanti al collegio per la discussione orale, designa  un  componente
di questo per la trattazione e l'istruzione della causa. 
      Il presidente o  il  giudice  istruttore  puo'  differire,  con
decreto da emettere  entro  cinque  giorni  dalla  presentazione  del
fascicolo,  la  data  della  prima  udienza  fino  a  un  massimo  di
quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti
costituite la nuova data della prima udienza.»; 
    g) l'articolo 350 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 350 (Trattazione). - Davanti alla  corte  di  appello  la
trattazione dell'appello e' affidata all'istruttore, se  nominato,  e
la  decisione  e'  collegiale;  davanti  al  tribunale  l'appello  e'
trattato e deciso dal giudice monocratico. 
      Nella prima udienza  di  trattazione  il  giudice  verifica  la
regolare  costituzione  del  giudizio  e,  quando   occorre,   ordina
l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332,
dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che  si  rinnovi
la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli
appelli proposti contro la stessa sentenza. 
      Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis
il giudice, sentite le parti,  dispone  la  discussione  orale  della
causa  ai  sensi  dell'articolo  350-bis.  Allo  stesso   modo   puo'
provvedere quando l'impugnazione  appare  manifestamente  fondata,  o
comunque  quando  lo  ritenga  opportuno  in  ragione  della  ridotta
complessita' o dell'urgenza della causa. 
      Quando non provvede ai sensi  del  terzo  comma,  nella  stessa
udienza il giudice procede al tentativo di  conciliazione  ordinando,
quando occorre,  la  comparizione  personale  delle  parti;  provvede
inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le  disposizioni
per l'assunzione davanti a se' delle prove ammesse.»; 
    h) dopo l'articolo 350 e' inserito il seguente: 
      «Art. 350-bis (Decisione a seguito di discussione orale). - Nei
casi di cui agli articoli 348-bis e  350,  terzo  comma,  il  giudice
procede ai sensi dell'articolo 281-sexies. 
      Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare  le
conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna  alle  parti
termine per note conclusionali antecedente  alla  data  dell'udienza.
All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa. 
      La sentenza e' motivata  in  forma  sintetica,  anche  mediante
esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione  di  diritto
ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.»; 
    i) all'articolo 351: 
      1)  al  primo  comma,  le  parole  «dall'articolo   283»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dal  primo   e   dal   secondo   comma
dell'articolo 283» e sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
«Davanti alla  corte  di  appello,  i  provvedimenti  sull'esecuzione
provvisoria sono adottati  con  ordinanza  collegiale.  Se  nominato,
l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.»; 
      2) al terzo comma, primo periodo, le parole «al collegio»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'istruttore» e, al secondo periodo, le
parole «all'udienza» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ordinanza
non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza»; 
      3) al quarto comma, dopo  le  parole  «ai  sensi  dell'articolo
281-sexies.» sono  aggiunte  le  seguenti:  «Davanti  alla  corte  di
appello, se l'udienza e' stata tenuta  dall'istruttore  il  collegio,
con  l'ordinanza  con  cui  adotta  i  provvedimenti  sull'esecuzione
provvisoria, fissa udienza davanti a se' per  la  precisazione  delle
conclusioni e la discussione orale e assegna alle  parti  un  termine
per note conclusionali.»; 
    l) l'articolo 352 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 352 (Decisione). - Esaurita  l'attivita'  prevista  negli
articoli 350 e 351, l'istruttore, quando non ritiene di procedere  ai
sensi  dell'articolo  350-bis,  fissa  davanti  a  se'  l'udienza  di
rimessione della causa in decisione e assegna alle parti,  salvo  che
queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori: 
        1)  un  termine  non  superiore  a  sessanta   giorni   prima
dell'udienza per il deposito  di  note  scritte  contenenti  la  sola
precisazione delle conclusioni; 
        2)  un  termine  non  superiore   a   trenta   giorni   prima
dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 
        3) un termine non superiore a quindici giorni  prima  per  il
deposito delle note di replica. 
      All'udienza la causa e' trattenuta in decisione.  Davanti  alla
corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al  collegio.  La
sentenza e' depositata entro sessanta giorni.»; 
    m) l'articolo 353 e' abrogato; 
    n) l'articolo 354 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  354  (Rimessione  al  primo  giudice).  -   Il   giudice
d'appello, se dichiara  la  nullita'  della  notificazione  dell'atto
introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere
integrato il contraddittorio  o  non  doveva  essere  estromessa  una
parte, oppure dichiara la nullita' della sentenza di  primo  grado  a
norma dell'articolo 161 secondo comma,  pronuncia  sentenza  con  cui
rimette la causa al primo giudice. 
      Nei casi di  rimessione  al  primo  giudice,  le  parti  devono
riassumere il processo nel  termine  perentorio  di  tre  mesi  dalla
notificazione della sentenza. Se  contro  la  sentenza  d'appello  e'
proposto ricorso per cassazione, il termine e' interrotto. 
      Se il giudice d'appello riconosce sussistente la  giurisdizione
negata dal primo  giudice  o  dichiara  la  nullita'  di  altri  atti
compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attivita' che
sarebbero precluse e ordina, in  quanto  possibile,  la  rinnovazione
degli atti a norma dell'articolo 356.»; 
    o) all'articolo 356, al primo comma, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Davanti alla corte di appello il  collegio  delega
l'assunzione delle prove all'istruttore, se nominato, o  al  relatore
e, quando ne ravvisa la necessita', puo' anche d'ufficio disporre  la
rinnovazione davanti a se' di uno  o  piu'  mezzi  di  prova  assunti
dall'istruttore ai sensi dell'articolo 350, quarto comma.». 
  27. Al Libro II, Titolo III, Capo III, Sezione  I,  del  codice  di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 360: 
      1) dopo il terzo comma e'  inserito  il  seguente:  «Quando  la
pronuncia di appello conferma la decisione  di  primo  grado  per  le
stesse ragioni, inerenti  ai  medesimi  fatti,  poste  a  base  della
decisione impugnata, il ricorso per cassazione puo'  essere  proposto
esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2),  3)
e 4). Tale disposizione non si applica relativamente  alle  cause  di
cui all'articolo 70, primo comma.»; 
      2) all'ultimo comma, le parole «Le disposizioni di cui al primo
comma e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni
di cui al primo, al terzo e al quarto comma»; 
    b) all'articolo 362: 
      1) al primo comma, dopo le  parole  «o  in  unico  grado»  sono
aggiunte le seguenti: «del giudice amministrativo o»; 
      2) al secondo comma, dopo le  parole  «tra  giudici  speciali,»
sono aggiunte le parole  «o  tra  giudice  amministrativo  e  giudice
speciale,»; 
      3) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Le decisioni
dei giudici ordinari passate in  giudicato  possono  altresi'  essere
impugnate per revocazione ai sensi dell'articolo 391-quater quando il
loro contenuto e' stato dichiarato dalla Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo  contrario  alla  Convenzione  ovvero  ad  uno   dei   suoi
Protocolli.»; 
    c) dopo l'articolo 363 e' inserito il seguente: 
      «Art. 363-bis (Rinvio pregiudiziale). - Il  giudice  di  merito
puo' disporre con ordinanza, sentite le parti costituite,  il  rinvio
pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la  risoluzione
di una questione esclusivamente  di  diritto,  quando  concorrono  le
seguenti condizioni: 
        1) la questione e' necessaria alla definizione anche parziale
del giudizio e non e' stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 
        2) la questione presenta gravi difficolta' interpretative; 
        3) la questione e' suscettibile di porsi in numerosi giudizi. 
      L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale e' motivata,  e
con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del  primo  comma
reca specifica indicazione delle diverse  interpretazioni  possibili.
Essa e' immediatamente trasmessa  alla  Corte  di  cassazione  ed  e'
comunicata alle parti. Il procedimento e' sospeso dal giorno  in  cui
e' depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti  urgenti  e
delle attivita' istruttorie  non  dipendenti  dalla  soluzione  della
questione oggetto del rinvio pregiudiziale. 
      Il   primo   presidente,   ricevuta   l'ordinanza   di   rinvio
pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni
unite o alla sezione semplice per  l'enunciazione  del  principio  di
diritto, o dichiara con decreto  l'inammissibilita'  della  questione
per la mancanza di una o piu' delle condizioni di cui al primo comma. 
      La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia
in  pubblica  udienza,  con  la  requisitoria  scritta  del  pubblico
ministero e con facolta' per le parti costituite di depositare  brevi
memorie, nei termini di cui all'articolo 378. 
      Con il provvedimento che definisce la questione e' disposta  la
restituzione degli atti al giudice. 
      Il principio di diritto enunciato dalla Corte e' vincolante nel
procedimento nell'ambito del quale e' stata rimessa la  questione  e,
se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui e' proposta la
medesima domanda tra le stesse parti.»; 
    d) all'articolo 366: 
      1) al primo comma, il numero 3 e' sostituito dal seguente:  «3)
la  chiara  esposizione  dei  fatti  della  causa   essenziali   alla
illustrazione dei motivi di ricorso;», il numero 4 e' sostituito  dal
seguente: «4) la chiara e sintetica  esposizione  dei  motivi  per  i
quali si chiede la  cassazione,  con  l'indicazione  delle  norme  di
diritto su cui si fondano;» e il numero 6 e' sostituito dal seguente:
«6) la specifica indicazione, per ciascuno  dei  motivi,  degli  atti
processuali, dei documenti e dei contratti o accordi  collettivi  sui
quali il motivo si fonda e l'illustrazione  del  contenuto  rilevante
degli stessi.»; 
      2) il secondo e il quarto comma sono abrogati; 
    e) all'articolo 369: 
      1) al primo comma le parole «deve essere» sono sostituite dalla
seguente: «e'» e le  parole  «nella  cancelleria  della  corte»  sono
soppresse; 
      2) il terzo comma e' abrogato; 
    f) all'articolo 370: 
      1) al primo comma, al primo periodo, le parole «da  notificarsi
al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla  scadenza
del termine stabilito per il deposito del  ricorso»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «da  depositare   entro   quaranta   giorni   dalla
notificazione del ricorso» e, al secondo periodo, le parole «di  tale
notificazione» sono soppresse; 
      2) al terzo comma, le parole  «nella  cancelleria  della  Corte
entro venti giorni dalla notificazione,» sono soppresse 
    g) all'articolo 371: 
      1) al secondo comma, dopo le parole «ricorso incidentale»  sono
inserite le seguenti: «con atto depositato» e le parole: «, con  atto
notificato al ricorrente principale e alle altre parti  nello  stesso
modo del ricorso principale» sono soppresse; 
      2) al quarto comma la parola «notificato» e'  sostituita  dalla
seguente: «depositato»; 
    h) all'articolo 372, secondo comma, le  parole  «ma  deve  essere
notificato, mediante elenco, alle altre parti» sono sostituite  dalle
seguenti: «fino a quindici giorni prima dell'udienza o  dell'adunanza
in camera di consiglio». 
  28. Al Libro II, Titolo III, Capo III, Sezione II,  del  codice  di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 375: 
      1) al primo comma e' anteposto il seguente: «La  Corte,  sia  a
sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in  pubblica  udienza
quando la questione di diritto e' di particolare  rilevanza,  nonche'
nei casi di cui all'articolo 391-quater.»; 
      2) al primo comma: 
        a) dopo  il  numero  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis)
dichiarare l'improcedibilita' del ricorso;»; 
        b) al numero 4, dopo le parole «regolamento di  competenza  e
di giurisdizione» sono inserite le seguenti «,  salva  l'applicazione
del primo comma»; 
        c) dopo il  numero  4,  sono  inseriti  i  seguenti:  «4-bis)
pronunciare nei  casi  di  correzione  di  errore  materiale;  4-ter)
pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione  di  terzo,
salva l'applicazione del primo comma; 4-quater) in ogni altro caso in
cui non pronuncia in pubblica udienza.»; 
        d) il numero 5) e' soppresso; 
        e) l'ultimo comma e' abrogato; 
        f) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Pronuncia  in
udienza pubblica o in camera di consiglio»; 
    b) all'articolo 376: 
      1) il  primo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  primo
presidente assegna i  ricorsi  alle  sezioni  unite  o  alla  sezione
semplice.»; 
      2) al secondo comma, la  parola  «dieci»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quindici» e le parole «di discussione  del  ricorso»  sono
sostituite dalle seguenti: «o dell'adunanza»; 
      3) al terzo comma, dopo le parole «All'udienza»  sono  inserite
le seguenti: «o all'adunanza», dopo le parole «puo' essere  disposta»
sono inserite le  seguenti:  «con  ordinanza»  e  le  parole  «,  con
ordinanza inserita nel processo verbale» sono soppresse; 
    c) all'articolo 377: 
      1) al secondo comma, dopo  le  parole  «dal  cancelliere»  sono
inserite le seguenti: «al pubblico ministero e» e la  parola  «venti»
e' sostituita dalla seguente: «sessanta»; 
      2)  al  terzo  comma,  le  parole  «Il  primo  presidente,   il
presidente della sezione semplice o il presidente  della  sezione  di
cui all'articolo 376, primo comma» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Il primo presidente o il presidente della sezione»; 
    d) all'articolo 378: 
      1) alla rubrica, le parole «di parte» sono soppresse; 
      2) al primo  comma  e'  anteposto  il  seguente:  «Il  pubblico
ministero puo' depositare una memoria non oltre  venti  giorni  prima
dell'udienza.»; 
      3)  al  primo  comma  le  parole  «presentare  le  loro»   sono
sostituite dalle seguenti: «depositare  sintetiche»,  le  parole  «in
cancelleria» sono sostituite  dalla  seguente:  «illustrative»  e  la
parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci»; 
    e) all'articolo 379: 
      1) prima del primo comma, e' inserito il  seguente:  «L'udienza
si svolge sempre in presenza»; 
      2) al primo comma, le parole «riferisce i fatti  rilevanti  per
la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e,
in riassunto, se non vi e' discussione  delle  parti,  i  motivi  del
ricorso e del controricorso» sono sostituite dalle seguenti:  «espone
in sintesi le questioni della causa»; 
      3) al secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il presidente dirige la discussione, indicandone  ove  necessario  i
punti e i tempi.»: 
    f) all'articolo 380, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La
sentenza e' depositata nei novanta giorni successivi.»; 
    g) l'articolo 380-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 380-bis (Procedimento per  la  decisione  accelerata  dei
ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente  infondati).  -
Se non e' stata ancora fissata la data della decisione, il presidente
della sezione o un consigliere da questo delegato puo' formulare  una
sintetica proposta di definizione del  giudizio,  quando  ravvisa  la
inammissibilita',  improcedibilita'  o  manifesta  infondatezza   del
ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La
proposta e' comunicata ai difensori delle parti. 
      Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte  ricorrente,
con istanza sottoscritta dal difensore munito di  una  nuova  procura
speciale, puo' chiedere la decisione.  In  mancanza,  il  ricorso  si
intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391. 
      Se entro il termine indicato al secondo comma la  parte  chiede
la decisione, la Corte procede ai  sensi  dell'articolo  380-bis.1  e
quando definisce il giudizio in conformita' alla proposta applica  il
terzo e il quarto comma dell'articolo 96.»; 
    h) l'articolo 380-bis.1 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 380-bis.1 (Procedimento per la  decisione  in  camera  di
consiglio). - Della fissazione del ricorso  in  camera  di  consiglio
dinanzi  alle  sezioni  unite  o  alla  sezione  semplice   e'   data
comunicazione agli avvocati  delle  parti  e  al  pubblico  ministero
almeno sessanta giorni prima  dell'adunanza.  Il  pubblico  ministero
puo' depositare le sue conclusioni scritte  non  oltre  venti  giorni
prima  dell'adunanza  in  camera  di  consiglio.  Le  parti   possono
depositare le loro sintetiche memorie illustrative  non  oltre  dieci
giorni prima dell'adunanza. La Corte giudica senza  l'intervento  del
pubblico ministero e delle parti. 
      L'ordinanza, sinteticamente motivata, e' depositata al  termine
della camera di consiglio, ma il collegio puo' riservarsi il deposito
nei successivi sessanta giorni.»; 
    i) all'articolo 380-ter: 
      1) il  primo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Nei  casi
previsti dall'articolo 375,  secondo  comma,  numero  4,  si  applica
l'articolo  380-bis.1;  il  pubblico  ministero   deposita   le   sue
conclusioni scritte nel termine ivi stabilito.»; 
      2) il secondo ed il terzo comma sono abrogati; 
    l) all'articolo 383, il quarto comma e' abrogato; 
    m) all'articolo 390: 
      1) al comma 1, le parole «, o finche' non siano  notificate  le
conclusioni  scritte  del  pubblico  ministero  nei   casi   di   cui
all'articolo 380-ter» sono soppresse; 
      2) il terzo comma e' sostituito  dal  seguente:  «Del  deposito
dell'atto di rinuncia e' data comunicazione alle parti  costituite  a
cura della cancelleria.»; 
    n) all'articolo 391-bis: 
      1) al primo comma, le parole  «Se  la  sentenza  o  l'ordinanza
pronunciata dalla Corte di cassazione e' affetta da errore materiale»
sono sostituite dalle seguenti: «Se la  sentenza,  l'ordinanza  o  il
decreto di  cui  all'articolo  380-bis  pronunciati  dalla  Corte  di
cassazione sono affetti da errore materiale»; 
      2) il secondo, terzo e quarto comma sono abrogati; 
    o) dopo l'articolo 391-ter e' inserito il seguente: 
      «Art. 391-quater (Revocazione per contrarieta' alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo). - Le decisioni passate  in  giudicato
il cui contenuto e' stato dichiarato dalla Corte europea dei  diritti
dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei  Diritti
dell'Uomo e delle  Liberta'  fondamentali  ovvero  ad  uno  dei  suoi
Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le
seguenti condizioni: 
        1)  la  violazione   accertata   dalla   Corte   europea   ha
pregiudicato un diritto di stato della persona; 
        2) l'equa  indennita'  eventualmente  accordata  dalla  Corte
europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non e'  idonea  a
compensare le conseguenze della violazione. 
      Il ricorso si propone nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla
comunicazione o, in  mancanza,  dalla  pubblicazione  della  sentenza
della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte  stessa.  Si
applica l'articolo 391-ter, secondo comma. 
      L'accoglimento  della  revocazione  non  pregiudica  i  diritti
acquisiti dai terzi di  buona  fede  che  non  hanno  partecipato  al
giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea.». 
  29. Al Libro II, Titolo III, Capo IV, articolo 397, del  codice  di
procedura civile, dopo il primo comma e' aggiunto il  seguente:  «Nei
casi di cui  all'articolo  391-quater,  la  revocazione  puo'  essere
promossa  anche  dal  procuratore  generale  presso   la   Corte   di
cassazione». 
  30. Al Libro II, Titolo  IV,  Capo  I,  Sezione  II,  paragrafo  1,
l'articolo 430, del codice di  procedura  civile  e'  sostituito  dal
seguente:  «Quando  la  sentenza  e'  depositata  fuori  udienza,  il
cancelliere ne da' immediata comunicazione alle parti.». 
  31. Al Libro II, Titolo IV, Capo I, Sezione II,  paragrafo  2,  del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 434, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Il  ricorso   deve   contenere   le   indicazioni   prescritte
dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei
motivi deve indicare a pena  di  inammissibilita',  in  modo  chiaro,
sintetico e specifico: 
        1)  il  capo  della  decisione  di  primo  grado  che   viene
impugnato; 
        2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti  compiuta
dal giudice di primo grado; 
        3) le violazioni di legge denunciate e la loro  rilevanza  ai
fini della decisione impugnata.»; 
    b) l'articolo 436-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 436-bis  (Inammissibilita',  improcedibilita',  manifesta
fondatezza o infondatezza dell'appello). - Nei  casi  previsti  dagli
articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all'udienza di  discussione
il collegio, sentiti i  difensori  delle  parti,  pronuncia  sentenza
dando lettura del dispositivo e della motivazione  redatta  in  forma
sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di  fatto  o
alla questione di diritto ritenuti risolutivi  o  mediante  rinvio  a
precedenti conformi.»; 
    c) all'articolo 437, al primo comma, secondo periodo,  le  parole
«Il collegio» sono sostituite dalle seguenti: «Quando non provvede ai
sensi dell'articolo 436-bis, il collegio»; 
    d) all'articolo 438, il primo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 436-bis, la sentenza deve  essere
depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il  cancelliere  ne
da' immediata comunicazione alle parti.». 
  32. Al Libro II, Titolo IV, del codice di procedura civile dopo  il
Capo I e' introdotto il seguente: 
    «Capo I-bis 
    Delle controversie relative ai licenziamenti 
      Art. 441-bis (Controversie in materia di licenziamento).  -  La
trattazione e la  decisione  delle  controversie  aventi  ad  oggetto
l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali e' proposta  domanda  di
reintegrazione  nel  posto  di  lavoro  hanno  carattere  prioritario
rispetto alle altre pendenti sul  ruolo  del  giudice,  anche  quando
devono essere risolte  questioni  relative  alla  qualificazione  del
rapporto. 
      Salvo quanto stabilito nel presente articolo,  le  controversie
di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo. 
      Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso  il  giudice
puo' ridurre i  termini  del  procedimento  fino  alla  meta',  fermo
restando che tra la data di notificazione al  convenuto  o  al  terzo
chiamato e quella della udienza di discussione deve  intercorrere  un
termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per
la costituzione del convenuto o del terzo chiamato e'  ridotto  della
meta'. 
      All'udienza di discussione il  giudice  dispone,  in  relazione
alle  esigenze  di  celerita'  anche  prospettate  dalle  parti,   la
trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali
ovvero  la  loro   separazione,   assicurando   in   ogni   caso   la
concentrazione della  fase  istruttoria  e  di  quella  decisoria  in
relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro.  A  tal
fine il giudice riserva particolari giorni,  anche  ravvicinati,  nel
calendario delle udienze. 
      I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo  conto
delle medesime esigenze di celerita' e di concentrazione. 
      Art. 441-ter (Licenziamento del socio della cooperativa). -  Le
controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei  licenziamenti  dei
soci delle cooperative sono  assoggettate  alle  norme  di  cui  agli
articoli 409 e seguenti e, in tali  casi,  il  giudice  decide  anche
sulle  questioni  relative  al  rapporto  associativo   eventualmente
proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro  e  sul
rapporto associativo, altresi', nei casi in  cui  la  cessazione  del
rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo. 
      Art. 441-quater (Licenziamento discriminatorio). - Le azioni di
nullita' dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con
ricorso  ai  sensi  dell'articolo  414,  possono  essere  introdotte,
ricorrendone i presupposti, con  i  riti  speciali.  La  proposizione
della   domanda   relativa   alla    nullita'    del    licenziamento
discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra  forma,
preclude la possibilita' di agire  successivamente  in  giudizio  con
rito diverso per quella stessa domanda.». 
  33. Al Libro II del codice di procedura civile, dopo il  Titolo  IV
e' inserito il seguente: 
    «Titolo IV-bis 
    Norme per il procedimento in  materia  di  persone,  minorenni  e
famiglie 
    CAPO I 
    Disposizioni generali 
    Art. 473-bis (Ambito di  applicazione).  -  Le  disposizioni  del
presente titolo si applicano  ai  procedimenti  relativi  allo  stato
delle  persone,  ai  minorenni  e  alle  famiglie   attribuiti   alla
competenza del  tribunale  ordinario,  del  giudice  tutelare  e  del
tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e
con  esclusione  dei  procedimenti  volti   alla   dichiarazione   di
adottabilita', dei procedimenti di adozione di minori di eta'  e  dei
procedimenti attribuiti alla competenza delle  sezioni  specializzate
in  materia  di  immigrazione,  protezione  internazionale  e  libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea. 
    Per quanto non disciplinato dal presente titolo,  i  procedimenti
di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I
e III del libro secondo. 
    Art. 473-bis.1 (Composizione dell'organo giudicante). - Salvo che
la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in  composizione
collegiale e la trattazione e l'istruzione possono essere delegate  a
uno dei componenti del collegio. 
    Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi  ad
oggetto la responsabilita' genitoriale  possono  essere  delegati  ai
giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione  dell'ascolto  del
minore,  dell'assunzione  delle  testimonianze  e  degli  altri  atti
riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della
causa in decisione e le udienze all'esito delle  quali  sono  assunti
provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice
relatore. 
    Art. 473-bis.2 (Poteri del giudice). - A  tutela  dei  minori  il
giudice  puo'  d'ufficio  nominare  il  curatore  speciale  nei  casi
previsti dalla legge, adottare i provvedimenti  opportuni  in  deroga
all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti  di
ammissibilita'  previsti  dal  codice  civile,   nel   rispetto   del
contraddittorio e del diritto alla prova contraria. 
    Con riferimento alle domande di contributo economico, il  giudice
puo'   d'ufficio   ordinare   l'integrazione   della   documentazione
depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui
redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore  di  vita,  anche  nei
confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria. 
    Art. 473-bis.3 (Poteri del pubblico ministero). -  Nell'esercizio
dell'azione civile e al fine di adottare le relative  determinazioni,
il pubblico ministero puo' assumere informazioni,  acquisire  atti  e
svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria  e
dei servizi sociali, sanitari e assistenziali. 
    Art. 473-bis.4 (Ascolto del minore). - Il minore che ha  compiuto
gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento
e' ascoltato dal giudice nei procedimenti  nei  quali  devono  essere
adottati provvedimenti che lo  riguardano.  Le  opinioni  del  minore
devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua eta' e
al suo grado di maturita'. 
    Il  giudice   non   procede   all'ascolto,   dandone   atto   con
provvedimento motivato, se esso e' in contrasto con  l'interesse  del
minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilita' fisica o
psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la  volonta'  di  non
essere ascoltato. 
    Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori
relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede
all'ascolto soltanto se necessario. 
    Art. 473-bis.5 (Modalita' dell'ascolto). - L'ascolto  del  minore
e' condotto dal giudice, il quale puo' farsi assistere da  esperti  e
altri ausiliari. Se il procedimento riguarda piu' minori,  di  regola
il giudice li ascolta separatamente. 
    L'udienza  e'  fissata  in  orari  compatibili  con  gli  impegni
scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla
sua eta', anche in luoghi diversi dal tribunale. 
    Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i temi  oggetto
dell'adempimento  ai  genitori,  agli  esercenti  la  responsabilita'
genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i  quali
possono  proporre  argomenti  e  temi  di   approfondimento   e,   su
autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto. 
    Il giudice, tenuto conto dell'eta' e del grado di  maturita'  del
minore, lo informa della natura  del  procedimento  e  degli  effetti
dell'ascolto,  e  procede  all'adempimento  con  modalita'   che   ne
garantiscono la  serenita'  e  la  riservatezza.  Il  minore  che  ha
compiuto quattordici anni e' informato altresi' della possibilita' di
chiedere la nomina di un curatore  speciale  ai  sensi  dell'articolo
473-bis.8. 
    Dell'ascolto del minore e' effettuata registrazione  audiovisiva.
Se per motivi tecnici non e' possibile procedere alla  registrazione,
il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore. 
    Art. 473-bis.6 (Rifiuto del minore a incontrare il  genitore).  -
Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori,  il
giudice  procede   all'ascolto   senza   ritardo,   assume   sommarie
informazioni sulle cause del rifiuto e puo' disporre  l'abbreviazione
dei termini processuali. 
    Allo stesso modo  il  giudice  procede  quando  sono  allegate  o
segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il  mantenimento
di un rapporto equilibrato e continuativo tra  il  minore  e  l'altro
genitore  o  la  conservazione  di  rapporti  significativi  con  gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 
    Art. 473-bis.7 (Nomina del tutore e del curatore del  minore).  -
Il giudice nomina il tutore del  minore  quando  dispone,  anche  con
provvedimento  temporaneo,  la  sospensione  o  la  decadenza   dalla
responsabilita'  genitoriale  di  entrambi  i  genitori.  Copia   del
provvedimento e' trasmessa al  giudice  tutelare  per  le  prescritte
annotazioni sul registro delle  tutele.  Sino  alla  definizione  del
procedimento, le funzioni del giudice tutelare  sono  esercitate  dal
giudice che procede. 
    Il giudice puo' nominare il curatore del minore  quando  dispone,
all'esito  del  procedimento,   limitazioni   della   responsabilita'
genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore  deve  contenere
l'indicazione: 
      a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale; 
      b) degli  atti  che  il  curatore  ha  il  potere  di  compiere
nell'interesse del minore, e di quelli  per  i  quali  e'  necessaria
l'autorizzazione del giudice tutelare; 
      c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o
disgiuntamente; 
      d) degli atti che puo' compiere la persona presso cui il minore
ha la residenza abituale; 
      e) della periodicita' con cui il curatore riferisce al  giudice
tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal
minore  con  i  genitori,  l'attuazione  del  progetto  eventualmente
predisposto dal tribunale. 
    Nei  casi  previsti  dal   presente   articolo,   all'esito   del
procedimento il  giudice  trasmette  gli  atti  al  giudice  tutelare
competente. 
    Art. 473-bis.8 (Curatore  speciale  del  minore).  -  Il  giudice
provvede  alla  nomina  del  curatore  speciale  del  minore,   anche
d'ufficio e a pena di nullita' degli atti del procedimento: 
      a) nei casi in cui  il  pubblico  ministero  abbia  chiesto  la
decadenza dalla responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori, o
in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; 
      b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi  dell'articolo
403 del codice civile o di affidamento  del  minore  ai  sensi  degli
articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
      c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla
luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da  precluderne
l'adeguata  rappresentanza  processuale  da  parte  di   entrambi   i
genitori; 
      d) quando ne faccia richiesta  il  minore  che  abbia  compiuto
quattordici anni. 
    In ogni caso il giudice puo' nominare un curatore speciale quando
i genitori appaiono per gravi ragioni  temporaneamente  inadeguati  a
rappresentare gli interessi del minore. Il  provvedimento  di  nomina
del curatore deve essere succintamente  motivato.  Si  applicano  gli
articoli 78, 79 e 80. 
    Al curatore speciale del minore il giudice puo'  attribuire,  con
il provvedimento  di  nomina  o  con  provvedimento  non  impugnabile
adottato nel corso del giudizio, specifici poteri  di  rappresentanza
sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al  suo  ascolto
ai sensi dell'articolo 315-bis, terzo comma, del codice  civile,  nel
rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-bis.4. 
    Il minore che abbia compiuto quattordici  anni,  i  genitori  che
esercitano la responsabilita' genitoriale, il tutore  o  il  pubblico
ministero possono chiedere con istanza  motivata  al  presidente  del
tribunale o al giudice  che  procede,  che  decide  con  decreto  non
impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o  perche'
mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina. 
    Art. 473-bis.9 (Disposizioni  in  favore  dei  figli  maggiorenni
portatori di handicap grave). - Ai  figli  maggiorenni  portatori  di
handicap grave si applicano  le  disposizioni  in  favore  dei  figli
minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili. 
    Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare). -  Il  giudice  puo',  in
ogni momento, informare le  parti  della  possibilita'  di  avvalersi
della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a  un  mediatore,
da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco  formato  a  norma
delle disposizioni di attuazione del presente  codice,  per  ricevere
informazioni circa le finalita',  i  contenuti  e  le  modalita'  del
percorso e per valutare se intraprenderlo. 
    Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le parti e
ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti
di  cui  all'articolo  473-bis.22  per  consentire  che  i   coniugi,
avvalendosi di esperti, tentino una  mediazione  per  raggiungere  un
accordo,  con  particolare  riferimento  alla  tutela  dell'interesse
morale e materiale dei figli. 
  CAPO II 
  Del procedimento 
  Sezione I 
  Disposizioni comuni al giudizio di primo grado 
    Art. 473-bis.11  (Competenza  per  territorio).  -  Per  tutti  i
procedimenti nei  quali  devono  essere  adottati  provvedimenti  che
riguardano un minore, e' competente il tribunale del luogo in cui  il
minore ha la residenza abituale. Se vi  e'  stato  trasferimento  del
minore non autorizzato e non e' decorso un  anno,  e'  competente  il
tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del  minore  prima
del trasferimento. 
    In tutti gli altri casi si applicano  le  disposizioni  generali,
ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III  del
presente titolo. 
    Art. 473-bis.12 (Forma della domanda). - La  domanda  si  propone
con ricorso che contiene: 
      a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al  quale  la
domanda e' proposta; 
      b) il nome, il cognome, il luogo  e  la  data  di  nascita,  la
cittadinanza, la residenza o il domicilio o la  dimora  e  il  codice
fiscale dell'attore e del convenuto, nonche' dei figli  comuni  delle
parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti  o
portatori di handicap grave, e  degli  altri  soggetti  ai  quali  le
domande o il procedimento si riferiscono; 
      c) il nome, il cognome e il  codice  fiscale  del  procuratore,
unitamente all'indicazione della procura; 
      d) la determinazione dell'oggetto della domanda; 
      e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi
di  diritto  sui  quali  la  domanda  si  fonda,  con   le   relative
conclusioni; 
      f)  l'indicazione  specifica  dei  mezzi  di  prova  dei  quali
l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. 
    Il  ricorso  deve  altresi'   indicare   l'esistenza   di   altri
procedimenti aventi a oggetto, in  tutto  o  in  parte,  le  medesime
domande o domande ad esse connesse. Ad  esso  e'  allegata  copia  di
eventuali provvedimenti, anche  provvisori,  gia'  adottati  in  tali
procedimenti. 
    In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli
minori, al ricorso sono allegati: 
      a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 
      b) la documentazione attestante la titolarita' di diritti reali
su beni immobili e beni mobili registrati, nonche' di quote sociali; 
      c)  gli  estratti  conto  dei  rapporti  bancari  e  finanziari
relativi agli ultimi tre anni. 
    Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso  e'  allegato  un
piano genitoriale che indica gli impegni e  le  attivita'  quotidiane
dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attivita'
extrascolastiche,  alle  frequentazioni  abituali  e   alle   vacanze
normalmente godute. 
    Art. 473-bis.13 (Ricorso del pubblico ministero).  -  Il  ricorso
del pubblico ministero contiene: 
      a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al  quale  il
ricorso e' presentato; 
      b) il nome, il cognome, il luogo  e  la  data  di  nascita,  la
cittadinanza, la residenza o il domicilio o la  dimora  e  il  codice
fiscale del minore, dei genitori e, ove  nominati,  del  tutore,  del
curatore,  del  curatore  speciale  e  dell'affidatario  del  minore,
nonche', nei giudizi relativi allo stato delle persone, di coloro che
possono avere un interesse qualificato all'esito del giudizio; 
      c) la determinazione dell'oggetto della domanda; 
      d) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni,
anche istruttorie. 
    Nei casi in cui il minore sia stato collocato  in  una  struttura
comunitaria, il ricorso indica  altresi'  il  nome,  il  cognome,  il
codice fiscale e la residenza del legale  rappresentante,  salvo  che
sia necessario mantenere riservate tali indicazioni. 
    Al ricorso sono allegati i documenti relativi  agli  accertamenti
svolti e alle informazioni assunte, nonche' i provvedimenti  relativi
al minore emessi  dall'autorita'  giudiziaria  o  da  altra  pubblica
autorita'. 
    In presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso
reca l'indicazione di eventuali parenti entro  il  quarto  grado  che
abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso. 
    In caso  di  domande  di  contributo  economico,  al  ricorso  e'
allegata la  documentazione  attestante  la  situazione  economica  e
reddituale dei genitori e del minore. 
    Le  disposizioni  che   precedono   si   applicano,   in   quanto
compatibili, anche al ricorso presentato dal parente, dal tutore, dal
curatore e dal curatore speciale. 
    Art. 473-bis.14 (Deposito del ricorso  e  decreto  di  fissazione
dell'udienza). - Il  ricorso  e'  depositato  al  giudice  competente
insieme con i documenti in esso indicati. 
    Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa
il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del  procedimento,
e fissa l'udienza di prima comparizione  delle  parti  assegnando  il
termine per la costituzione del convenuto, che deve  avvenire  almeno
trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente  nomina  un  curatore
speciale  quando  il  convenuto  e'  malato  di  mente  o  legalmente
incapace. 
    Tra il giorno del deposito del ricorso  e  l'udienza  non  devono
intercorrere piu' di novanta giorni. 
    Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto  che  la
costituzione oltre il suddetto termine implica le  decadenze  di  cui
agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica  mediante  avvocato  e'
obbligatoria e che la parte, sussistendone i  presupposti  di  legge,
puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese  dello
Stato. Informa inoltre le parti della possibilita' di avvalersi della
mediazione familiare. 
    Il  ricorso  e  il  decreto  di  fissazione   dell'udienza   sono
notificati al convenuto a  cura  dell'attore.  Tra  la  notifica  del
ricorso e la data  dell'udienza  deve  intercorrere  un  termine  non
inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto e' inoltre  comunicato
al pubblico ministero, a cura della cancelleria. 
    Il termine di cui al terzo comma e' elevato a centoventi giorni e
quello di cui al quinto comma e' elevato a novanta giorni nel caso in
cui la notificazione debba essere effettuata all'estero. 
    Art. 473-bis.15  (Provvedimenti  indifferibili).  -  In  caso  di
pregiudizio imminente e irreparabile o quando la  convocazione  delle
parti  potrebbe  pregiudicare  l'attuazione  dei  provvedimenti,   il
presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie
informazioni,  adotta  con  decreto  provvisoriamente   esecutivo   i
provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti  delle
domande da queste proposte, delle  parti.  Con  il  medesimo  decreto
fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per  la  conferma,
modifica  o  revoca  dei  provvedimenti  adottati  con  il   decreto,
assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica. 
    Art. 473-bis.16 (Costituzione del convenuto). - Il  convenuto  si
costituisce nel termine assegnato dal giudice,  depositando  comparsa
di risposta che contiene le indicazioni previste,  anche  a  pena  di
decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo  e  quarto
comma. 
    At. 473-bis.17 (Ulteriori difese). -  Entro  venti  giorni  prima
della data dell'udienza, l'attore puo'  depositare  memoria  con  cui
prendere posizione in maniera chiara e specifica sui  fatti  allegati
dal convenuto, nonche', a pena di decadenza, modificare  o  precisare
le domande e le conclusioni gia' formulate, proporre le domande e  le
eccezioni che sono conseguenza delle difese del  convenuto,  indicare
mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso  in  cui  il  convenuto
abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine
l'attore deve depositare  la  documentazione  prevista  nell'articolo
473-bis.12, terzo comma. 
    Entro dieci giorni prima della data  dell'udienza,  il  convenuto
puo' depositare un'ulteriore memoria con cui, a  pena  di  decadenza,
precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia'
proposte, proporre le eccezioni non rilevabili  d'ufficio  che  siano
conseguenza della  domanda  riconvenzionale  o  delle  difese  svolte
dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare  mezzi  di
prova e produrre documenti, anche a prova contraria. 
    Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore  puo'
depositare  ulteriore  memoria  per  le  sole  indicazioni  di  prova
contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria  di  cui
al secondo comma. 
    Art.  473-bis.18  (Dovere  di   leale   collaborazione).   -   Il
comportamento della parte  che  in  ordine  alle  proprie  condizioni
economiche  rende  informazioni  o  effettua  produzioni  documentali
inesatte o incomplete  e'  valutabile  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'articolo 116, nonche' ai sensi del primo comma dell'articolo  92
e dell'articolo 96. 
    Art. 473-bis.19 (Nuove domande e nuovi  mezzi  di  prova).  -  Le
decadenze previste dagli articoli  473-bis.14  e  473-bis.17  operano
solo  in  riferimento  alle  domande   aventi   a   oggetto   diritti
disponibili. 
    Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di
prova relativi all'affidamento e al mantenimento  dei  figli  minori.
Possono altresi' proporre, nella prima difesa utile successiva e fino
al momento della precisazione delle  conclusioni,  nuove  domande  di
contributo economico in favore proprio e dei  figli  maggiorenni  non
indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se  si
verificano  mutamenti  nelle  circostanze  o  a  seguito   di   nuovi
accertamenti istruttori. 
    Art. 473-bis.20 (Intervento volontario). - L'intervento del terzo
avviene con le modalita' previste dall'articolo 473-bis.16. 
    Il terzo non puo' intervenire oltre il termine stabilito  per  la
costituzione del convenuto, salvo  che  compaia  volontariamente  per
l'integrazione necessaria del contraddittorio. 
    Art.  473-bis.21  (Udienza  di  comparizione  delle   parti).   -
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il
giudice   delegato   verifica   d'ufficio    la    regolarita'    del
contraddittorio  e,  quando  occorre,   pronuncia   i   provvedimenti
opportuni. Salvo che il  processo  sia  introdotto  con  ricorso  del
pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto
costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il  procedimento
si estingue. 
    Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati
motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce
comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116
e nella liquidazione delle spese. 
    All'udienza  il  giudice  sente  le   parti,   congiuntamente   o
separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta  la
conciliazione.  Puo'  inoltre   formulare   una   motivata   proposta
conciliativa della  controversia.  Se  le  parti  si  conciliano,  il
giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti  che  si  rendono
necessari e rimette la causa in decisione. 
    Art.  473-bis.22   (Provvedimenti   del   giudice).   -   Se   la
conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi
difensori e  assunte  ove  occorra  sommarie  informazioni,  da'  con
ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene  opportuni
nell'interesse delle  parti,  nei  limiti  delle  domande  da  queste
proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l'obbligo  di
versare un contributo economico  il  giudice  determina  la  data  di
decorrenza del provvedimento, con facolta' di farla  retroagire  fino
alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti
non compare senza giustificato motivo. 
    L'ordinanza   costituisce   titolo   esecutivo   e   titolo   per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e  conserva  la  sua  efficacia
anche dopo l'estinzione del processo, finche' non sia sostituita  con
altro provvedimento. 
    Con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede  sulle
richieste  istruttorie  e  predispone  il  calendario  del  processo,
fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione
dei mezzi di prova ammessi. 
    Quando la causa e' matura  per  la  decisione  senza  bisogno  di
assunzione dei  mezzi  di  prova,  il  giudice,  fatte  precisare  le
conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina
la discussione orale della causa nella stessa udienza o,  su  istanza
di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene  la  causa
in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al  collegio
per la decisione. Allo stesso modo  si  procede  quando  puo'  essere
decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento
deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la
sentenza che decide sullo stato delle persone e' ammesso solo appello
immediato. 
    Art.  473-bis.23  (Modifica  dei   provvedimenti   temporanei   e
urgenti). - I  provvedimenti  temporanei  e  urgenti  possono  essere
modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza
di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori. 
    Art. 473-bis.24 (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti).
- Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al  primo  comma
dell'articolo 473-bis.22 si puo' proporre reclamo  con  ricorso  alla
corte di appello. 
    E' altresi' ammesso reclamo  contro  i  provvedimenti  temporanei
emessi in corso di causa che  sospendono  o  introducono  sostanziali
limitazioni alla  responsabilita'  genitoriale,  nonche'  quelli  che
prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione
dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi  dai
genitori. 
    Il reclamo deve essere proposto entro il  termine  perentorio  di
dieci giorni dalla pronuncia  del  provvedimento  in  udienza  ovvero
dalla comunicazione, o dalla notificazione  se  anteriore.  Eventuali
circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito. 
    Il collegio, assicurato il contraddittorio tra  le  parti,  entro
sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza  con  la
quale conferma,  modifica  o  revoca  il  provvedimento  reclamato  e
provvede sulle spese. Ove indispensabile  ai  fini  della  decisione,
puo' assumere sommarie informazioni.  L'ordinanza  e'  immediatamente
esecutiva. 
    Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al
secondo  comma  e'  ammesso   ricorso   per   cassazione   ai   sensi
dell'articolo 111 della Costituzione. 
    Art. 473-bis.25 (Consulenza tecnica d'ufficio). - Quando  dispone
consulenza  tecnica   d'ufficio,   il   giudice   precisa   l'oggetto
dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di  specifica
competenza  in  relazione  all'accertamento  e  alle  valutazioni  da
compiere. 
    Nella consulenza psicologica le  indagini  e  le  valutazioni  su
caratteristiche e profili di personalita' delle parti sono consentite
nei  limiti  in  cui  hanno  ad  oggetto  aspetti  tali  da  incidere
direttamente  sulle  capacita'  genitoriali,  e   sono   fondate   su
metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita' scientifica. 
    Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente  il
minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con  durata
e modalita' che garantiscono la serenita' del minore e sono  adeguate
alla sua eta'. 
    Nella relazione il consulente tiene distinti  i  fatti  osservati
direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti  e  dai  terzi  e  le
valutazioni  da  lui  formulate.  La  relazione  indica  altresi'  le
metodologie e i  protocolli  seguiti,  nonche'  eventuali  specifiche
proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore. 
    Art. 473-bis.26 (Nomina di un esperto su richiesta delle  parti).
- Il giudice, su istanza congiunta  delle  parti,  puo'  nominare  ai
sensi dell'articolo 68 uno o piu' ausiliari, scelti tra gli  iscritti
all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se
vi e' accordo delle parti, per intervenire sul  nucleo  familiare  al
fine di superare i conflitti tra le  parti,  fornire  ausilio  per  i
minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni  tra
genitori e figli. 
    Il  giudice  individua  gli  obiettivi  dell'attivita'  demandata
all'ausiliario tra  quelli  indicati  nel  primo  comma,  e  fissa  i
termini,  anche  periodici,  entro  cui  l'ausiliario  deposita   una
relazione sull'attivita' svolta e quelli entro cui le  parti  possono
depositare note scritte. 
    Se sorgono  questioni  sui  poteri  o  sui  limiti  dell'incarico
conferito, l'ausiliario o le parti informano  il  giudice  il  quale,
sentite le parti, da' i provvedimenti opportuni. 
    Art. 473-bis.27 (Intervento dei servizi sociali  o  sanitari  nei
procedimenti a tutela dei minori). - Quando dispone l'intervento  dei
servizi sociali o sanitari,  il  giudice  indica  in  modo  specifico
l'attivita' ad essi demandata e fissa i termini entro cui  i  servizi
sociali  o  sanitari  devono  depositare  una   relazione   periodica
sull'attivita' svolta, nonche' quelli  entro  cui  le  parti  possono
depositare memorie. 
    Nelle relazioni  sono  tenuti  distinti  i  fatti  accertati,  le
dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni
formulate  dagli  operatori  che,  ove  aventi  oggetto  profili   di
personalita' delle parti, devono essere fondate su dati  oggettivi  e
su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita' scientifica,
da indicare nella relazione. 
    Le  parti  possono  prendere  visione  ed  estrarre  copia  delle
relazioni e  di  ogni  accertamento  compiuto  dai  responsabili  del
servizio sociale  o  sanitario  incaricati,  trasmessi  all'autorita'
giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente. 
    Art. 473-bis.28 (Decisione della causa). - Il  giudice,  esaurita
l'istruzione, fissa davanti a se' l'udienza di rimessione della causa
in decisione e assegna alle parti: 
      a)  un  termine  non  superiore   a   sessanta   giorni   prima
dell'udienza per il deposito di note scritte  di  precisazione  delle
conclusioni; 
      b) un termine non superiore a trenta giorni prima  dell'udienza
per il deposito delle comparse conclusionali; 
      c) un termine non  superiore  a  quindici  giorni  prima  della
stessa udienza per il deposito delle memorie di replica. 
    All'udienza la  causa  e'  rimessa  in  decisione  e  il  giudice
delegato  si  riserva  di  riferire  al  collegio.  La  sentenza   e'
depositata nei successivi sessanta giorni. 
    Art. 473-bis.29 (Modificabilita' dei  provvedimenti).  -  Qualora
sopravvengano giustificati motivi, le parti  possono  in  ogni  tempo
chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la  revisione
dei provvedimenti a tutela dei minori  e  in  materia  di  contributi
economici. 
    Sezione II 
    Dell'appello 
    Art. 473-bis.30 (Forma dell'appello). - L'appello si propone  con
ricorso, che deve contenere  le  indicazioni  previste  dall'articolo
342. 
    Art. 473-bis.31 (Decreto del presidente). - Il  presidente  della
corte di appello, entro  cinque  giorni  dal  deposito  del  ricorso,
nomina il relatore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione  e
il  termine  entro  il  quale  l'appellante  deve   provvedere   alla
notificazione del ricorso e del decreto all'appellato. 
    Tra la data di notificazione all'appellato e quella  dell'udienza
deve intercorrere un termine non minore di novanta giorni. 
    Nel caso in cui la notificazione prevista dal primo  comma  debba
effettuarsi all'estero, il termine di cui al secondo comma e' elevato
a centocinquanta giorni. 
    Il presidente acquisisce d'ufficio le  relazioni  aggiornate  dei
servizi sociali o sanitari eventualmente  incaricati  e  ordina  alle
parti di depositare la documentazione aggiornata di cui  all'articolo
473-bis.12, terzo comma. 
    Art.   473-bis.32   (Costituzione   dell'appellato   e    appello
incidentale). - L'appellato deve  costituirsi  almeno  trenta  giorni
prima dell'udienza, mediante deposito della comparsa di costituzione,
nella quale deve esporre le sue difese in modo  chiaro  e  specifico.
Nella stessa comparsa l'appellato puo', a pena di decadenza, proporre
appello incidentale. 
    L'appellante puo' depositare una  memoria  di  replica  entro  il
termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza, e  l'appellato
puo' a sua volta replicare con memoria da depositare entro il termine
perentorio di dieci giorni prima. 
    Art.  473-bis.33  (Intervento  del  pubblico  ministero).  -   Il
pubblico ministero interviene  in  giudizio  depositando  le  proprie
conclusioni almeno dieci giorni prima dell'udienza. 
    Art.  473-bis.34  (Udienza  di  discussione).  -  La  trattazione
dell'appello e' collegiale. 
    All'udienza il giudice incaricato fa  la  relazione  orale  della
causa, e all'esito della discussione il collegio trattiene  la  causa
in decisione. Su  richiesta  delle  parti,  puo'  assegnare  loro  un
termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza. 
    La  sentenza  e'  depositata  nei  sessanta   giorni   successivi
all'udienza. 
    Il giudice dell'appello puo' adottare i provvedimenti di cui agli
articoli 473-bis.15 e 473-bis.22. Se ammette  nuove  prove,  da'  con
ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la  quale  puo'
delegare il relatore. 
    Art. 473-bis.35 (Domande ed eccezioni nuove).  -  Il  divieto  di
nuove domande ed  eccezioni  e  di  nuovi  mezzi  di  prova  previsto
dall'articolo 345 si applica limitatamente  alle  domande  aventi  ad
oggetto diritti disponibili. 
    Sezione III 
    Dell'attuazione dei provvedimenti 
    Art.  473-bis.36  (Garanzie  a   tutela   del   credito).   -   I
provvedimenti,  anche  se  temporanei,  in  materia   di   contributo
economico in favore della prole o  delle  parti  sono  immediatamente
esecutivi  e  costituiscono  titolo  per  l'iscrizione   dell'ipoteca
giudiziale. Se il valore dei beni  ipotecati  eccede  la  cautela  da
somministrare, si applica il secondo comma dell'articolo 96. 
    Il giudice puo' imporre al soggetto obbligato di prestare  idonea
garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi
all'adempimento degli obblighi di contributo economico. 
    Il  creditore  cui  spetta  la   corresponsione   periodica   del
contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le  sue
ragioni in  ordine  all'adempimento,  puo'  chiedere  al  giudice  di
autorizzare il sequestro dei beni  mobili,  immobili  o  crediti  del
debitore. 
    Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su  istanza
di parte, puo' disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti. 
    I provvedimenti di cui al secondo,  terzo  e  quarto  comma  sono
richiesti al giudice del procedimento in corso  o,  in  mancanza,  ai
sensi dell'articolo 473-bis.29. 
    Art. 473-bis.37 (Pagamento diretto del terzo). - Il creditore cui
spetta la corresponsione periodica del contributo  in  favore  suo  o
della prole, dopo la costituzione in mora del debitore,  inadempiente
per  un  periodo  di  almeno  trenta  giorni,  puo'   notificare   il
provvedimento  o  l'accordo  di  negoziazione  assistita  in  cui  e'
stabilita la misura dell'assegno  ai  terzi  tenuti  a  corrispondere
periodicamente  somme  di  denaro  al  soggetto  obbligato,  con   la
richiesta  di  versargli  direttamente  le  somme   dovute,   dandone
comunicazione al debitore inadempiente. 
    Il terzo e' tenuto al pagamento dell'assegno dal mese  successivo
a quello in cui e' stata effettuata la notificazione.  Ove  il  terzo
non adempia, il  creditore  ha  azione  esecutiva  diretta  nei  suoi
confronti per il pagamento delle somme dovute. 
    Qualora il credito  dell'obbligato  nei  confronti  dei  suddetti
terzi sia  stato  gia'  pignorato  al  momento  della  notificazione,
all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto
al  contributo  e   gli   altri   creditori   provvede   il   giudice
dell'esecuzione, il quale tiene conto  anche  della  natura  e  delle
finalita' dell'assegno. 
    Art. 473-bis.38 (Attuazione dei provvedimenti  sull'affidamento).
- Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento  del  minore  e
per la soluzione delle controversie  in  ordine  all'esercizio  della
responsabilita' genitoriale e' competente il giudice del procedimento
in corso, che provvede in composizione monocratica. 
    Se non pende  un  procedimento  e'  competente,  in  composizione
monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare  o,
in caso di trasferimento del  minore,  quello  individuato  ai  sensi
dell'articolo  473-bis.11,  primo   comma.   Quando   e'   instaurato
successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto  la
titolarita'  o  l'esercizio  della  responsabilita'  genitoriale,  il
giudice dell'attuazione, anche d'ufficio, senza  indugio  e  comunque
entro quindici giorni adotta  i  provvedimenti  urgenti  che  ritiene
necessari nell'interesse del minore e trasmette gli atti  al  giudice
di merito. I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino
a quando sono confermati, modificati  o  revocati  con  provvedimento
emesso dal giudice del merito. 
    A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro  che
esercitano la responsabilita' genitoriale, il curatore e il  curatore
speciale,  se  nominati,  e   il   pubblico   ministero,   tenta   la
conciliazione delle parti e in difetto pronuncia  ordinanza  con  cui
determina le  modalita'  dell'attuazione  e  adotta  i  provvedimenti
opportuni, avendo riguardo all'interesse superiore del minore. 
    Se  nel  corso  dell'attuazione  sorgono  difficolta'   che   non
ammettono  dilazione,  ciascuna  parte  e  gli  ausiliari  incaricati
possono  chiedere  al  giudice,  anche  verbalmente,  che  adotti   i
necessari provvedimenti temporanei. 
    Il giudice puo'  autorizzare  l'uso  della  forza  pubblica,  con
provvedimento motivato, soltanto se  assolutamente  indispensabile  e
avendo riguardo alla preminente tutela della salute  psicofisica  del
minore. L'intervento e'  posto  in  essere  sotto  la  vigilanza  del
giudice e con l'ausilio di personale specializzato, anche  sociale  e
sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze. 
    Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto  da
circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del  minore  o  di
altre  condotte  che   potrebbero   pregiudicare   l'attuazione   del
provvedimento, il giudice determina le modalita'  di  attuazione  con
decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle  parti.  Con
lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti davanti  a  se'
nei quindici giorni successivi, e all'udienza provvede con ordinanza. 
    Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi del presente
articolo e' possibile proporre opposizione nelle forme  dell'articolo
473-bis.12. 
    Art.  473-bis.39  (Provvedimenti  in  caso  di   inadempienze   o
violazioni). -  In  caso  di  gravi  inadempienze,  anche  di  natura
economica,  o  di  atti  che  arrechino  pregiudizio  al  minore   od
ostacolino il corretto svolgimento delle modalita' dell'affidamento e
dell'esercizio della responsabilita'  genitoriale,  il  giudice  puo'
d'ufficio  modificare  i  provvedimenti  in  vigore  e  puo',   anche
congiuntamente: 
      a) ammonire il genitore inadempiente; 
      b) individuare ai  sensi  dell'articolo  614-bis  la  somma  di
denaro dovuta  dall'obbligato  per  ogni  violazione  o  inosservanza
successiva ovvero per ogni  giorno  di  ritardo  nell'esecuzione  del
provvedimento; 
      c) condannare il genitore  inadempiente  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo  di  75  euro  a  un
massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. 
    Nei  casi  di  cui  al  primo  comma,  il  giudice  puo'  inoltre
condannare il genitore  inadempiente  al  risarcimento  dei  danni  a
favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore. 
    I  provvedimenti  assunti  dal  giudice  del  procedimento   sono
impugnabili nei modi ordinari. 
    CAPO III 
    Disposizioni speciali 
    Sezione I 
    Della violenza domestica o di genere 
    Art. 473-bis.40  (Ambito  di  applicazione).  -  Le  disposizioni
previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in  cui
siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o  di
genere poste in essere da una parte nei confronti  dell'altra  o  dei
figli minori. 
    Art. 473-bis.41 (Forma della domanda). - Il ricorso indica, oltre
a  quanto  previsto  dagli  articoli  473-bis.12  e  473-bis.13,  gli
eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi  agli  abusi  o
alle violenze. 
    Al ricorso e' allegata copia  degli  accertamenti  svolti  e  dei
verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e  di  prove
testimoniali, nonche' dei provvedimenti  relativi  alle  parti  e  al
minore  emessi  dall'autorita'  giudiziaria  o  da   altra   pubblica
autorita'. 
    Art. 473-bis.42 (Procedimento). - Il giudice  puo'  abbreviare  i
termini fino alla meta', e compie tutte le attivita'  previste  dalla
presente sezione anche d'ufficio e senza alcun ritardo.  Al  fine  di
accertare le condotte allegate, puo' disporre mezzi di prova anche al
di fuori dei limiti di ammissibilita' previsti dal codice civile, nel
rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. 
    Il giudice e i suoi ausiliari tutelano  la  sfera  personale,  la
dignita' e  la  personalita'  della  vittima  e  ne  garantiscono  la
sicurezza, anche evitando, se opportuno,  la  contemporanea  presenza
delle parti. 
    Quando nei confronti di una  delle  parti  e'  stata  pronunciata
sentenza  di  condanna  o  di  applicazione  della  pena,  anche  non
definitiva, o provvedimento cautelare civile o  penale  ovvero  penda
procedimento  penale  in  una  fase  successiva  ai  termini  di  cui
all'articolo 415-bis del codice  di  procedura  penale  per  abusi  o
violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito
a rivolgersi ad un mediatore familiare. 
    Quando la vittima  degli  abusi  o  delle  violenze  allegate  e'
inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno  per  la
sua  sicurezza,  dispone  la  secretazione  dell'indirizzo  ove  essa
dimora. 
    Con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice  chiede  al
pubblico ministero e alle  altre  autorita'  competenti  informazioni
circa l'esistenza di eventuali procedimenti  relativi  agli  abusi  e
alle violenze allegate, definiti o pendenti, e  la  trasmissione  dei
relativi atti non coperti dal segreto di  cui  all'articolo  329  del
codice  di  procedura  penale.  Il  pubblico  ministero  e  le  altre
autorita'  competenti  provvedono  entro  quindici  giorni  a  quanto
richiesto. 
    Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di
cui all'articolo 473-bis.21. Se compaiono, il giudice si astiene  dal
procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi
ad  un  mediatore  familiare.  Puo'  comunque  invitare  le  parti  a
rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione,  se  nel  corso
del giudizio ravvisa l'insussistenza delle condotte allegate. 
    Art. 473-bis.43 (Mediazione familiare). -  E'  fatto  divieto  di
iniziare  il  percorso  di  mediazione  familiare  quando  e'   stata
pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena,  anche
in primo grado, ovvero e' pendente un procedimento penale in una fase
successiva ai termini di  cui  all'articolo  415-bis  del  codice  di
procedura penale per le  condotte  di  cui  all'articolo  473-bis.40,
nonche' quando tali condotte sono allegate  o  comunque  emergono  in
corso di causa. 
    Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di  mediazione
familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi  o
violenze. 
    Art. 473-bis.44 (Attivita' istruttoria).  -  Il  giudice  procede
all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi
se necessario di esperti o di altri ausiliari  dotati  di  competenze
specifiche  in  materia.  Assume  inoltre  sommarie  informazioni  da
persone  informate  dei  fatti,  puo'  disporre  d'ufficio  la  prova
testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti  e  documenti
presso  gli  uffici   pubblici.   Puo'   anche   acquisire   rapporti
d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine,
se non sono relativi ad attivita' d'indagine coperta da segreto. 
    Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra  quelli
dotati di competenza in materia di violenza domestica  e  di  genere,
ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica
nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli
accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a  tutelare  la
vittima e i minori, anche evitando la  contemporanea  presenza  delle
parti. 
    Art. 473-bis.45  (Ascolto  del  minore).  -  Il  giudice  procede
personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore  secondo  quanto
previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto
con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze. 
    Non si  procede  all'ascolto  quando  il  minore  e'  stato  gia'
ascoltato nell'ambito di  altro  procedimento,  anche  penale,  e  le
risultanze  dell'adempimento  acquisite  agli  atti   sono   ritenute
sufficienti ed esaustive. 
    Art. 473-bis.46 (Provvedimenti del giudice). -  Quando  all'esito
dell'istruzione,  anche  sommaria,  ravvisa   la   fondatezza   delle
allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti piu' idonei a tutelare
la vittima  e  il  minore,  tra  cui  quelli  previsti  dall'articolo
473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando  modalita'
idonee a non compromettere la loro sicurezza. 
    A tutela della vittima e del minore,  il  giudice  puo'  altresi'
disporre,  con  provvedimento  motivato,  l'intervento  dei   servizi
sociali e del servizio sanitario. 
    Quando la  vittima  e'  inserita  in  collocazione  protetta,  il
giudice  puo'  incaricare  i  servizi  sociali  del  territorio   per
l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e
lavorativo. 
    Sezione II 
    Dei procedimenti di separazione,  di  scioglimento  o  cessazione
degli effetti civili  del  matrimonio,  di  scioglimento  dell'unione
civile e di  regolamentazione  dell'esercizio  della  responsabilita'
genitoriale, nonche' di modifica delle relative condizioni 
    Art. 473-bis.47 (Competenza). - Per  le  domande  di  separazione
personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, scioglimento dell'unione  civile  e  regolamentazione
dell'esercizio della responsabilita' genitoriale  nei  confronti  dei
figli nati fuori dal matrimonio, nonche' per quelle di modifica delle
relative condizioni, e' competente il tribunale individuato ai  sensi
dell'articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di  figli  minori,
e' competente il tribunale del luogo di residenza del  convenuto.  In
caso di irreperibilita' o  residenza  all'estero  del  convenuto,  e'
competente il tribunale del luogo di  residenza  dell'attore  o,  nel
caso in cui l'attore sia residente  all'estero,  qualunque  tribunale
della Repubblica. 
    Art. 473-bis.48 (Produzioni documentali). - Nei  procedimenti  di
cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione
e  risposta   e'   sempre   allegata   la   documentazione   prevista
dall'articolo 473-bis.12, terzo comma. 
    Art. 473-bis.49 (Cumulo di domande di separazione e  scioglimento
o cessazione degli effetti  civili  del  matrimonio).  -  Negli  atti
introduttivi del  procedimento  di  separazione  personale  le  parti
possono proporre anche domanda di  scioglimento  o  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio e le  domande  a  questa  connesse.  Le
domande cosi' proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine
previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della  sentenza
che pronuncia la separazione personale. 
    Se  il  giudizio  di  separazione  e  quello  di  scioglimento  o
cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti  tra  le
stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40.  In
presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice
individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. 
    Se i procedimenti di cui al secondo comma  pendono  davanti  allo
stesso giudice, si applica l'articolo 274. 
    La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al  presente
articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la
decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti. 
    Art.  473-bis.50  (Provvedimenti  temporanei  e  urgenti).  -  Il
giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e  urgenti  di  cui
all'articolo 473- bis.22, primo comma,  indica  le  informazioni  che
ciascun genitore e' tenuto a comunicare all'altro  e  puo'  formulare
una proposta di piano genitoriale tenendo conto  di  quelli  allegati
dalle parti. Se queste accettano la  proposta,  il  mancato  rispetto
delle  condizioni  previste   nel   piano   genitoriale   costituisce
comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39. 
    Art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta). - La domanda
congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47  si
propone con  ricorso  al  tribunale  del  luogo  di  residenza  o  di
domicilio dell'una o dell'altra parte. 
    Il ricorso e'  sottoscritto  anche  dalle  parti  e  contiene  le
indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri  1),
2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative  alle  disponibilita'
reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico
delle parti, nonche' le condizioni inerenti alla prole e ai  rapporti
economici. Con il ricorso le parti possono  anche  regolamentare,  in
tutto  o  in  parte,  i  loro  rapporti  patrimoniali.  Se  intendono
avvalersi della facolta' di sostituire l'udienza con il  deposito  di
note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di  non
volersi riconciliare e depositando i documenti  di  cui  all'articolo
473-bis.13, terzo comma. 
    A seguito del deposito, il  presidente  fissa  l'udienza  per  la
comparizione delle parti davanti al giudice  relatore  e  dispone  la
trasmissione degli atti al pubblico ministero, il  quale  esprime  il
proprio parere  entro  tre  giorni  prima  della  data  dell'udienza.
All'udienza il giudice, sentite le parti  e  preso  atto  della  loro
volonta' di non riconciliarsi, rimette  la  causa  in  decisione.  Il
giudice puo' sempre chiedere i chiarimenti necessari  e  invitare  le
parti a depositare la documentazione di cui all'articolo  473-bis.12,
terzo comma. 
    Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa  o  prende
atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi  sono  in
contrasto con gli interessi dei figli,  convoca  le  parti  indicando
loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea  soluzione,
rigetta allo stato la domanda. 
    In  caso  di  domanda  congiunta  di  modifica  delle  condizioni
inerenti  all'esercizio   della   responsabilita'   genitoriale   nei
confronti dei figli e ai contributi economici in favore di  questi  o
delle parti, il presidente designa  il  relatore  che,  acquisito  il
parere del pubblico ministero, riferisce in camera di  consiglio.  Il
giudice dispone la comparizione personale delle parti  quando  queste
ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti  in  merito
alle nuove condizioni proposte. 
    Sezione III 
    Dei procedimenti di interdizione, di inabilitazione e  di  nomina
di amministratore di sostegno 
    Art.  473-bis.52  (Forma  della  domanda).  -  La   domanda   per
interdizione o inabilitazione  si  propone  con  ricorso  diretto  al
tribunale del luogo in cui la persona nei confronti  della  quale  e'
proposta ha residenza o domicilio. 
    Il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12
o all'articolo  473-bis.13,  nonche'  il  nome  e  il  cognome  e  la
residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il
quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono,  del
tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando. 
    Art. 473-bis.53 (Provvedimenti del presidente). -  Il  presidente
nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione  davanti
a questo del  ricorrente,  dell'interdicendo  o  dell'inabilitando  e
delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga
utili. 
    Il ricorso e il decreto sono notificati a  cura  del  ricorrente,
entro il termine fissato nel decreto stesso,  alle  persone  indicate
nel primo comma. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero. 
    Art. 473-bis.54  (Udienza  di  comparizione).  -  All'udienza  il
giudice relatore, con l'intervento del  pubblico  ministero,  procede
all'esame dell'interdicendo  o  dell'inabilitando,  sente  il  parere
delle altre  persone  citate  interrogandole  sulle  circostanze  che
ritiene rilevanti ai fini della  decisione,  e  puo'  disporre  anche
d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i
poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile. 
    L'udienza per l'esame dell'interdicendo  o  dell'inabilitando  si
svolge in presenza. 
    Se  l'interdicendo  o  l'inabilitando  non  puo'  comparire   per
legittimo impedimento o la  comparizione  personale  puo'  arrecargli
grave  pregiudizio,  il  giudice,  con  l'intervento   del   pubblico
ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si  trova.  Valutata
ogni circostanza, puo' disporre  che  l'udienza  si  svolga  mediante
collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalita' idonee
ad assicurare l'assenza di condizionamenti. 
    Art.  473-bis.55  (Capacita'  processuale   dell'interdicendo   e
dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio).  -
L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e  compiere
da soli tutti gli atti del procedimento,  comprese  le  impugnazioni,
anche quando e' stato nominato il tutore o  il  curatore  provvisorio
previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile. 
    Il tutore o il curatore provvisorio e' nominato, anche d'ufficio,
con decreto del giudice relatore.  Finche'  non  sia  pronunciata  la
sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione,  lo  stesso
giudice relatore puo' revocare la nomina, anche d'ufficio. 
    Art. 473-bis.56 (Impugnazione). - La sentenza che provvede  sulla
domanda d'interdizione o d'inabilitazione puo'  essere  impugnata  da
tutti coloro che avrebbero avuto  diritto  di  proporre  la  domanda,
anche se non hanno partecipato al giudizio, e dal tutore  o  curatore
nominato con la stessa sentenza. 
    Il termine per  l'impugnazione  decorre,  per  tutte  le  persone
indicate al primo comma, dalla  notificazione  della  sentenza  fatta
nelle forme  ordinarie  a  tutti  coloro  che  hanno  partecipato  al
giudizio. 
    Se e' stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto  di
impugnazione deve essere notificato anche a lui. 
    Art. 473-bis.57 (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).
- Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si  osservano
le norme stabilite nella presente sezione. 
    Coloro  che  avevano  diritto  di  promuovere  l'interdizione   e
l'inabilitazione possono  intervenire  nel  giudizio  di  revoca  per
opporsi alla  domanda,  e  possono  altresi'  impugnare  la  sentenza
pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al
giudizio. 
    Art. 473-bis.58 (Procedimenti in materia  di  amministrazione  di
sostegno).  -  Ai  procedimenti  in  materia  di  amministrazione  di
sostegno si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  della
presente sezione. 
    Contro i decreti del  giudice  tutelare  e'  ammesso  reclamo  al
tribunale ai sensi dell'articolo 739. 
    Contro il decreto del tribunale  in  composizione  collegiale  e'
ammesso ricorso per cassazione. 
    Sezione IV 
    Assenza e morte presunta 
    Art. 473-bis.59 (Provvedimenti conservativi nell'interesse  dello
scomparso). - I provvedimenti indicati nell'articolo  48  del  codice
civile sono pronunciati dal  tribunale  in  camera  di  consiglio  su
ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero. 
    Art. 473-bis.60 (Procedimento per la dichiarazione d'assenza).  -
La domanda per dichiarazione d'assenza si propone  con  ricorso,  nel
quale debbono essere indicati il nome e cognome e  la  residenza  dei
presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo
procuratore o rappresentante legale. 
    Il presidente del tribunale fissa con decreto  l'udienza  per  la
comparizione davanti a se' o ad  un  giudice  da  lui  designato  del
ricorrente e di tutte le persone indicate nel  ricorso  a  norma  del
primo comma, e stabilisce il termine entro il quale la  notificazione
deve essere fatta a cura del ricorrente. Puo' anche ordinare  che  il
decreto sia  pubblicato  in  uno  o  piu'  giornali.  Il  decreto  e'
comunicato al pubblico ministero. 
    Il giudice interroga le persone comparse  sulle  circostanze  che
ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori  informazioni  e
quindi riferisce in camera  di  consiglio  per  i  provvedimenti  del
tribunale, che questo pronuncia con sentenza. 
    Art. 473-bis.61 (Immissione nel possesso temporaneo dei beni).  -
Il tribunale provvede  in  camera  di  consiglio  sulle  domande  per
apertura di atti di ultima volonta' e  per  immissione  nel  possesso
temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro  che
sarebbero eredi legittimi. 
    Se la domanda e' proposta da altri interessati,  il  giudizio  si
svolge  nelle  forme  ordinarie  in  contradittorio  di  coloro   che
sarebbero eredi legittimi. 
    Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione
nel possesso temporaneo, sono determinate  la  cauzione  o  le  altre
cautele previste nell'articolo 50, quinto comma del codice civile,  e
sono date  le  disposizioni  opportune  per  la  conservazione  delle
rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53  dello  stesso
codice. 
    Art. 473-bis.62  (Procedimento  per  la  dichiarazione  di  morte
presunta). - La  domanda  per  dichiarazione  di  morte  presunta  si
propone con ricorso, nel  quale  debbono  essere  indicati  il  nome,
cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso
e, se esistono, del suo procuratore  o  rappresentante  legale  e  di
tutte le altre persone, che a notizia  del  ricorrente,  perderebbero
diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della  morte
dello scomparso. 
    Il  presidente  del  tribunale  nomina   un   giudice   a   norma
dell'articolo 473-bis.60, secondo comma, e  ordina  che  a  cura  del
ricorrente la domanda, entro il termine che egli  stesso  fissa,  sia
inserita per estratto, due volte  consecutive  a  distanza  di  dieci
giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  in  due
giornali, con invito a chiunque  abbia  notizie  dello  scomparso  di
farle   pervenire   al   tribunale   entro   sei   mesi   dall'ultima
pubblicazione. 
    Se tutte le inserzioni non  vengono  eseguite  entro  il  termine
fissato, la domanda s'intende abbandonata. 
    Il presidente del tribunale puo' anche disporre  altri  mezzi  di
pubblicita'. 
    Decorsi  sei  mesi  dalla  data  dell'ultima  pubblicazione,   il
giudice, su istanza del ricorrente, fissa con  decreto  l'udienza  di
comparizione davanti a se' del ricorrente e  delle  persone  indicate
nel ricorso a norma del  primo  comma,  nonche'  il  termine  per  la
notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente. 
    Il decreto e' comunicato al pubblico ministero. 
    Il giudice interroga le persone comparse  sulle  circostanze  che
ritiene  rilevanti;  puo'  disporre  che  siano   assunte   ulteriori
informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio  al  collegio,
che pronuncia sentenza. 
    Art. 473-bis.63 (Pubblicazione della sentenza e sua  esecuzione).
- La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve  essere
inserita per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  e  pubblicata  nel  sito  internet  del   Ministero   della
giustizia.  Il  tribunale  puo'  anche  disporre   altri   mezzi   di
pubblicita'. 
    Le  inserzioni  possono  essere  eseguite  a  cura  di  qualsiasi
interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e  dei
giornali  nei  quali  e'  stato  pubblicato  l'estratto  deve  essere
depositata nella  cancelleria  del  giudice  che  ha  pronunciato  la
sentenza, per l'annotazione sull'originale. 
    La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta  non  puo'
essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta
l'annotazione di cui al secondo comma. 
    Il cancelliere da' notizia, a norma  dell'articolo  133,  secondo
comma, all'ufficio dello stato civile competente  della  sentenza  di
dichiarazione di morte presunta. 
    Sezione V 
    Disposizioni relative a minori interdetti e inabilitati 
    Art. 473-bis.64 (Provvedimenti su parere del giudice tutelare). -
I  provvedimenti  relativi  ai  minori,  agli   interdetti   e   agli
inabilitati sono pronunciati dal tribunale in  camera  di  consiglio,
salvo che la legge disponga altrimenti. 
    Quando   il   tribunale   deve   pronunciare   un   provvedimento
nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il  parere
del giudice tutelare, il  parere  stesso  deve  essere  prodotto  dal
ricorrente insieme col ricorso. 
    Qualora il parere non sia  prodotto,  il  presidente  provvede  a
richiederlo d'ufficio. 
    Art. 473-bis.65 (Vendita di  beni).  -  Se,  nell'autorizzare  la
vendita di beni di minori, interdetti  o  inabilitati,  il  tribunale
stabilisce che essa deve  farsi  ai  pubblici  incanti,  designa  per
procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si
trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa  pretura  o
un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili. 
    L'ufficiale designato per  la  vendita  procede  all'incanto  con
l'osservanza delle norme degli articoli 534  e  seguenti,  in  quanto
applicabili,  e  premesse  le  forme  di  pubblicita'  ordinate   dal
tribunale. 
    Art. 473-bis.66 (Esito negativo  dell'incanto).  -  Se  al  primo
incanto non e' fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal
tribunale a norma dell'articolo 376, primo comma, del codice  civile,
l'ufficiale designato ne da' atto nel processo  verbale  e  trasmette
copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita. 
    Il  tribunale,  se  non  crede  di  revocare  l'autorizzazione  o
disporre una nuova vendita su prezzo  base  inferiore,  autorizza  la
vendita a trattative private. 
    Sezione VI 
    Rapporti patrimoniali tra coniugi 
    Art. 473-bis.67 (Sostituzione dell'amministratore del  patrimonio
familiare). -  La  sostituzione  dell'amministratore  del  patrimonio
familiare puo' essere chiesta, nel caso  previsto  nell'articolo  174
del  codice  civile,  dall'altro  coniuge  o  da  uno  dei   prossimi
congiunti,  o  dal  pubblico  ministero,   e,   nel   caso   previsto
nell'articolo 176 del codice civile, da uno dei figli  maggiorenni  o
emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero. 
    Art. 473-bis.68 (Procedimento). - La domanda per i  provvedimenti
previsti nell'articolo 473-bis.67 si propone con ricorso. 
    Il presidente del tribunale fissa con decreto un  giorno  per  la
comparizione degli interessati davanti a se' o a un  giudice  da  lui
designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso  e
del decreto. 
    Dopo  l'audizione  delle  parti,  il  presidente  o  il   giudice
designato  assume  le  informazioni  che  crede  opportune  e  quindi
riferisce sulla  domanda  al  tribunale,  che  decide  in  camera  di
consiglio con ordinanza non impugnabile. 
    Sezione VII 
    Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari 
    Art.  473-bis.69  (Ordini  di   protezione   contro   gli   abusi
familiari). - Quando la condotta del coniuge o di altro convivente e'
causa di grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla
liberta' dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su  istanza  di
parte, puo' adottare con decreto uno o piu' dei provvedimenti di  cui
all'articolo 473-bis.70.  I  medesimi  provvedimenti  possono  essere
adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la  convivenza  e'
cessata. 
    Quando  la  condotta  puo'  arrecare  pregiudizio  ai  minori,  i
medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza  del
pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni. 
    Art. 473-bis.70 (Contenuto degli ordini di protezione). - Con  il
decreto di cui all'articolo 473-bis.69 il giudice ordina al coniuge o
convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la  cessazione
della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare
del  coniuge  o  del   convivente   che   ha   tenuto   la   condotta
pregiudizievole  prescrivendogli  altresi',  ove  occorra,   di   non
avvicinarsi  ai  luoghi  abitualmente  frequentati  dal  beneficiario
dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di  lavoro,  al
domicilio della famiglia d'origine,  ovvero  al  domicilio  di  altri
prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimita' dei luoghi di
istruzione dei  figli  della  coppia,  salvo  che  questi  non  debba
frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute. 
    Il giudice puo' altresi' disporre, ove occorra, l'intervento  dei
servizi  sociali  del  territorio,  nonche'  delle  associazioni  che
abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di  donne  e
minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonche' il
pagamento periodico di un assegno a favore delle  persone  conviventi
che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo  comma,  rimangono
prive di mezzi adeguati, fissando modalita' e termini di versamento e
prescrivendo, se del caso, che  la  somma  sia  versata  direttamente
all'avente diritto dal datore di lavoro  dell'obbligato,  detraendola
dalla retribuzione allo stesso spettante. 
    Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al
secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine  di  protezione,  che
decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa  non
puo' essere superiore a un anno e puo' essere prorogata,  su  istanza
di parte o, in presenza di minori, del pubblico  ministero,  soltanto
se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. 
    Con il medesimo decreto il  giudice  determina  le  modalita'  di
attuazione.  Ove  sorgano  difficolta'  o  contestazioni  in   ordine
all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad  emanare  i
provvedimenti piu' opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio
della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario. 
    Art.  473-bis.71  (Provvedimenti  di  adozione  degli  ordini  di
protezione contro gli abusi familiari). - L'istanza si propone, anche
dalla parte personalmente, con ricorso  al  tribunale  del  luogo  di
residenza o di domicilio dell'istante,  che  provvede  in  camera  di
consiglio in composizione monocratica. 
    Il presidente del tribunale designa il giudice a cui e'  affidata
la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel
modo che ritiene piu' opportuno agli atti  di  istruzione  necessari,
disponendo, ove occorra, anche per mezzo  della  polizia  tributaria,
indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e
comune delle parti, e provvede con  decreto  motivato  immediatamente
esecutivo. 
    Nel caso di urgenza, il giudice,  assunte  ove  occorra  sommarie
informazioni, puo' adottare  immediatamente  l'ordine  di  protezione
fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un
termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante  un
termine non superiore a otto giorni per la notificazione del  ricorso
e del decreto. All'udienza il giudice  conferma,  modifica  o  revoca
l'ordine di protezione. 
    Contro  il  decreto  con  cui  il  giudice  adotta  l'ordine   di
protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo  comma,  ovvero
conferma, modifica o revoca l'ordine  di  protezione  precedentemente
adottato nel caso di cui  al  terzo  comma,  e'  ammesso  reclamo  al
tribunale entro i termini previsti dal  secondo  comma  dell'articolo
739.  Il  reclamo  non   sospende   l'esecutivita'   dell'ordine   di
protezione.  Il  tribunale  provvede  in  camera  di  consiglio,   in
composizione collegiale, sentite le parti, con decreto  motivato  non
impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che  ha  emesso  il
provvedimento impugnato. 
    Per quanto non previsto dal presente articolo,  si  applicano  al
procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti. 
    CAPO IV 
    Dei procedimenti in camera di consiglio 
    Art. 473-ter (Rinvio). - I provvedimenti  di  cui  agli  articoli
102, 171, 262, 316 e 371  del  codice  civile,  agli  articoli  25  e
seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, agli  articoli
31 e 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, agli articoli
18, 19 e 19-bis della legge 18 agosto 2015, n. 142, nonche' i decreti
del giudice  tutelare,  ove  non  sia  diversamente  stabilito,  sono
pronunciati in camera di consiglio e sono immediatamente esecutivi.». 
  34. Al Libro III, Titolo I del  codice  di  procedura  civile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 474, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il
titolo e' messo in esecuzione da tutti gli ufficiali  giudiziari  che
ne siano  richiesti  e  da  chiunque  spetti,  con  l'assistenza  del
pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali  della  forza
pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.»; 
    b) l'articolo 475 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e  del  titolo
ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale). - Le  sentenze,  i
provvedimenti e gli altri atti  dell'autorita'  giudiziaria,  nonche'
gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere
come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per
la parte a favore della  quale  fu  pronunciato  il  provvedimento  o
stipulata l'obbligazione, o per  i  suoi  successori,  devono  essere
rilasciati in copia attestata conforme all'originale,  salvo  che  la
legge disponga altrimenti.»; 
    c) l'articolo 476 e' abrogato; 
    d) all'articolo 478, le parole «spedito in forma esecutiva»  sono
sostituite dalle seguenti: «rilasciato ai sensi dell'articolo 475»; 
    e)  all'articolo  479,  al  primo  comma,  le  parole  «in  forma
esecutiva»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  copia  attestata
conforme all'originale». 
  35. Al Libro III, Titolo II, Capo  I,  Sezione  I,  del  codice  di
procedura civile, l'articolo 488 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 488 (Fascicolo dell'esecuzione). - Il  cancelliere  forma
per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo  telematico,  nel
quale  sono  inseriti  tutti  gli  atti  compiuti  dal  giudice,  dal
cancelliere e dall'ufficiale giudiziario,  e  gli  atti  e  documenti
depositati dalle parti e dagli eventuali interessati. 
      Il creditore e' obbligato a presentare l'originale  del  titolo
esecutivo  nella  sua  disponibilita'  o  la  copia  autenticata  dal
cancelliere o dal notaio o da altro  pubblico  ufficiale  autorizzato
dalla legge a ogni richiesta del giudice.». 
  36. Al Libro III, Titolo II, Capo I,  Sezione  II,  del  codice  di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 492, l'ottavo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Nell'ipotesi di sospensione ai sensi  dell'articolo  492-bis,  terzo
comma, il pignoramento deve contenere  l'indicazione  della  data  di
deposito   dell'istanza   di    ricerca    telematica    dei    beni,
l'autorizzazione del presidente del  tribunale  quando  e'  prevista,
l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui
al  quarto  comma  dell'articolo  492-bis,  ovvero  della   data   di
comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma  dello
stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale  di
rigetto dell'istanza»; 
    b) l'articolo 492-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 492-bis (Ricerca con modalita' telematiche  dei  beni  da
pignorare). - Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo  e
del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del  luogo
in cui il debitore ha la residenza, il  domicilio,  la  dimora  o  la
sede, procede alla ricerca con  modalita'  telematiche  dei  beni  da
pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione  dell'indirizzo  di
posta elettronica ordinaria del difensore e,  ai  fini  dell'articolo
547, dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  servizio
elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza  non  puo'
essere proposta prima che sia decorso il termine di cui  all'articolo
482. 
      Prima della notificazione del precetto  ovvero  prima  che  sia
decorso il termine di cui all'articolo 482, se  vi  e'  pericolo  nel
ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore  ha
la residenza, il domicilio, la dimora  o  la  sede,  su  istanza  del
creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare. 
      Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo  e  al  secondo
comma, il termine di cui all'articolo 481, primo  comma,  e'  sospeso
fino  alla  comunicazione  dell'ufficiale  giudiziario  di  non  aver
eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti  o  al  rigetto  da
parte del presidente del  tribunale  dell'istanza  ovvero  fino  alla
comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma. 
      Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di  accesso
ai dati e alle informazioni degli archivi  automatizzati  del  Centro
elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 8 della legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  l'ufficiale
giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto  ai  dati
contenuti nelle banche dati delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
particolare,  nell'anagrafe  tributaria,  compreso   l'archivio   dei
rapporti finanziari,  e  in  quelle  degli  enti  previdenziali,  per
l'acquisizione   di   tutte    le    informazioni    rilevanti    per
l'individuazione di cose  e  crediti  da  sottoporre  ad  esecuzione,
comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti  dal  debitore  con
istituti di credito e datori di lavoro o  committenti.  Terminate  le
operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico  processo  verbale
nel quale indica tutte le  banche  dati  interrogate  e  le  relative
risultanze e ne da' comunicazione al creditore  istante.  L'ufficiale
giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e  del
precetto, anche acquisendone copia  dal  fascicolo  informatico.  Nel
caso di cui al secondo comma, il precetto e' consegnato  o  trasmesso
all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. 
      Se l'accesso ha consentito di individuare cose che  si  trovano
in  luoghi  appartenenti  al  debitore  compresi  nel  territorio  di
competenza  dell'ufficiale  giudiziario,  quest'ultimo  accede   agli
stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli
517, 518 e 520. Se i luoghi  non  sono  compresi  nel  territorio  di
competenza di cui al primo periodo, copia autentica  del  verbale  e'
rilasciata al creditore che, entro quindici  giorni  dal  rilascio  a
pena  d'inefficacia  della   richiesta,   la   presenta,   unitamente
all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e  520,
all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. 
      L'ufficiale  giudiziario,  quando   non   rinviene   una   cosa
individuata mediante l'accesso nelle banche dati  di  cui  al  quarto
comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il  luogo
in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la  falsa  comunicazione
e' punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. 
      Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del  debitore
o cose di  quest'ultimo  che  sono  nella  disponibilita'  di  terzi,
l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio,  ove  possibile  a  norma
dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che  dovra'
anche contenere l'indicazione del credito per  cui  si  procede,  del
titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta  elettronica
certificata  o   servizio   elettronico   di   recapito   certificato
qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il  creditore  ha
eletto   domicilio   o   ha   dichiarato   di    essere    residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di  cui
all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche' l'intimazione
al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei  limiti
di cui all'articolo 546. Il verbale  di  cui  al  presente  comma  e'
notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati  a
quest'ultimo riferibili. 
      Quando l'accesso ha consentito di individuare piu' crediti  del
debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di
terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i  beni  scelti
dal creditore. 
      Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose  di  cui
al quinto  comma  che  crediti  o  cose  di  cui  al  settimo  comma,
l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione  i  beni  scelti  dal
creditore. 
      Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma,  con
la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei
termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena  di  inefficacia
del pignoramento, il  creditore  deposita  con  le  modalita'  e  nei
termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto  comma,
557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione  del  presidente  del
tribunale, quando e' prevista, nonche' la comunicazione  del  verbale
di cui  al  quarto  comma,  ovvero  la  comunicazione  dell'ufficiale
giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento  del  presidente
del tribunale di rigetto dell'istanza». 
  37. Al Libro III, Titolo II, Capo II, Sezione III,  del  codice  di
procedura civile, l'articolo 534-ter e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 534 ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel
corso  delle  operazioni  di  vendita,   insorgono   difficolta'   il
professionista delegato o il  commissionario  possono  rivolgersi  al
giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. 
    Avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario
e' ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da  proporre  con
ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine  perentorio  di  venti
giorni dal compimento dell'atto o dalla sua  conoscenza.  Il  ricorso
non  sospende  le  operazioni  di  vendita,  salvo  che  il   giudice
dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. 
    Sul reclamo di cui al secondo comma, il  giudice  dell'esecuzione
provvede con ordinanza, avverso la quale e' ammessa l'opposizione  ai
sensi dell'articolo 617.». 
  38. Al Libro III, Titolo II, Capo IV,  Sezione  I,  del  codice  di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 559 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 559 (Custodia dei beni pignorati). - Col pignoramento  il
debitore e' costituito custode dei beni  pignorati  e  di  tutti  gli
accessori, compresi  le  pertinenze  e  i  frutti,  senza  diritto  a
compenso. 
      Salvo che la  sostituzione  nella  custodia  non  abbia  alcuna
utilita' ai fini della conservazione o della amministrazione del bene
o per la vendita, il giudice dell'esecuzione, con  provvedimento  non
impugnabile  emesso  entro  quindici  giorni   dal   deposito   della
documentazione   di   cui   all'articolo    567,    secondo    comma,
contestualmente alla nomina dell'esperto  di  cui  all'articolo  569,
nomina custode giudiziario dei beni pignorati  una  persona  inserita
nell'elenco  di  cui  all'articolo  179-ter  delle  disposizioni   di
attuazione del presente codice o l'istituto di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 534. 
      Il custode nominato ai sensi del secondo  comma  collabora  con
l'esperto nominato ai sensi  dell'articolo  569  al  controllo  della
completezza della documentazione di  cui  all'articolo  567,  secondo
comma, redigendo apposita relazione informativa nel  termine  fissato
dal giudice dell'esecuzione. 
      Il giudice provvede alla sostituzione del custode  in  caso  di
inosservanza degli obblighi su di lui incombenti»; 
    b) l'articolo 560 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 560 (Modo della custodia).  -  Il  debitore  e  il  terzo
nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. 
      Ad essi e'  fatto  divieto  di  dare  in  locazione  l'immobile
pignorato se non autorizzati dal giudice dell'esecuzione. 
      Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono  il
possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del
decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma. 
      Nell'ipotesi di cui al terzo comma, il custode  giudiziario  ha
il dovere di vigilare affinche' il debitore  e  il  nucleo  familiare
conservino il bene pignorato con  la  diligenza  del  buon  padre  di
famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrita'. 
      Il custode giudiziario provvede altresi', previa autorizzazione
del giudice dell'esecuzione, alla  amministrazione  e  alla  gestione
dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge  e
occorrenti per conseguirne la disponibilita'. 
      Il debitore deve consentire, in accordo  con  il  custode,  che
l'immobile  sia  visitato  da  potenziali  acquirenti,   secondo   le
modalita' stabilite con ordinanza del giudice dell'esecuzione. 
      Il giudice dell'esecuzione,  con  provvedimento  opponibile  ai
sensi dell'articolo 617,  ordina  la  liberazione  dell'immobile  non
abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato  da
un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura  non  oltre  la
pronuncia dell'ordinanza con cui e' autorizzata  la  vendita  o  sono
delegate le relative operazioni. 
      Salvo   quanto   previsto   dal   nono   comma,   il    giudice
dell'esecuzione ordina  la  liberazione  dell'immobile  occupato  dal
debitore  e  dal  suo  nucleo  familiare  con  provvedimento   emesso
contestualmente al decreto di trasferimento. 
      Il giudice dell'esecuzione, sentite le  parti  ed  il  custode,
ordina la liberazione dell'immobile pignorato quando e' ostacolato il
diritto di visita di potenziali acquirenti  o  comunque  impedito  lo
svolgimento delle  attivita'  degli  ausiliari  del  giudice,  quando
l'immobile non e' adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato  di
buona conservazione, quando l'esecutato viola gli altri obblighi  che
la legge pone a suo carico. 
      L'ordine di liberazione  e'  attuato  dal  custode  secondo  le
disposizioni del giudice dell'esecuzione,  senza  l'osservanza  delle
formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente
alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse  e  senza
spese  a  carico  dell'aggiudicatario  o   dell'assegnatario,   salvo
espresso  esonero  del  custode  ad  opera  di  questi  ultimi.   Per
l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice  puo'  autorizzare
il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari  ai
sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano  beni  mobili
che non debbono essere consegnati,  il  custode  intima  al  soggetto
tenuto al  rilascio  di  asportarli,  assegnandogli  un  termine  non
inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza.  Dell'intimazione
si da' atto  a  verbale  ovvero,  se  il  soggetto  intimato  non  e'
presente, mediante atto notificato a cura del custode.  Se  l'asporto
non e' eseguito entro  il  termine  assegnato,  i  beni  mobili  sono
considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione  del
giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione». 
  39. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III,  del  codice  di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 567: 
      1) al secondo comma, le parole «,  entro  sessanta  giorni  dal
deposito del ricorso, ad allegare allo stesso» sono sostituite  dalle
seguenti: «a depositare,  entro  il  termine  previsto  dall'articolo
497,»; 
      2) al terzo comma, la parola  «sessanta»,  ovunque  ricorra  e'
sostituita dalla seguente: «quarantacinque»; 
    b) dopo l'articolo 568 e' inserito il seguente: 
      «Art. 568-bis (Vendita diretta). -  Il  debitore,  con  istanza
depositata non  oltre  dieci  giorni  prima  della  udienza  prevista
dall'articolo  569,   primo   comma,   puo'   chiedere   al   giudice
dell'esecuzione  di  disporre  la   vendita   diretta   dell'immobile
pignorato o di  uno  degli  immobili  pignorati  per  un  prezzo  non
inferiore  al  valore  indicato  nella  relazione  di  stima  di  cui
all'articolo 173-bis, terzo comma,  delle  disposizioni  d'attuazione
del presente codice. 
      A pena di inammissibilita', unitamente all'istanza  di  cui  al
primo comma  deve  essere  depositata  in  cancelleria  l'offerta  di
acquisto, nonche' una cauzione non inferiore  al  decimo  del  prezzo
offerto. L'istanza e l'offerta sono notificate a cura  dell'offerente
o del debitore  almeno  cinque  giorni  prima  dell'udienza  prevista
dall'articolo 569  al  creditore  procedente,  ai  creditori  di  cui
all'articolo  498  e  a  quelli  intervenuti   prima   del   deposito
dell'offerta medesima. 
      L'offerta e' irrevocabile, salvo che siano  decorsi  centoventi
giorni  dalla  data  del  provvedimento  di  cui  al  secondo   comma
dell'articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta. 
      A pena di inammissibilita', l'istanza di cui al primo comma non
puo' essere formulata piu' di una volta.»; 
    c) dopo l'articolo 569 e' inserito il seguente: 
      «Art. 569-bis (Modalita' della vendita diretta). - Nel caso  di
deposito dell'istanza ai  sensi  dell'articolo  568-bis,  il  giudice
dell'esecuzione, all'udienza di cui all'articolo 569,  se  il  prezzo
base determinato ai sensi  dell'articolo  568  non  e'  maggiore  del
prezzo offerto, valutata l'ammissibilita' della medesima, provvede ai
sensi del quarto e quinto comma. 
      Se il prezzo base determinato ai  sensi  dell'articolo  568  e'
maggiore del prezzo offerto, il giudice fissa  un  termine  di  dieci
giorni per integrare l'offerta e la cauzione, adeguandole  al  prezzo
base. Se l'offerta e la cauzione sono integrate entro  tale  termine,
il   giudice   entro   i   successivi   cinque    giorni,    valutata
l'ammissibilita' dell'offerta, provvede ai sensi del quarto e  quinto
comma. 
      Se l'offerta e la  cauzione  non  sono  integrate,  il  giudice
dell'esecuzione,  entro   cinque   giorni,   dichiara   inammissibile
l'offerta e dispone la vendita nei modi e nei termini di cui al terzo
comma dell'articolo 569. Nello stesso modo dispone nei  casi  in  cui
dichiara con decreto inammissibile l'istanza ai  sensi  dell'articolo
568-bis. 
      Il  giudice  dell'esecuzione,   quando   dichiara   ammissibile
l'offerta di cui all'articolo 568-bis, in assenza di opposizione  dei
creditori titolati e di quelli intervenuti di cui all'articolo 498 da
proporsi in ogni  caso  entro  l'udienza  di  cui  all'articolo  569,
aggiudica l'immobile all'offerente. Si applicano il  sesto,  settimo,
ottavo, nono e decimo comma. 
      Se un creditore titolato o uno di  quelli  intervenuti  di  cui
dall'articolo 498 si oppone all'aggiudicazione  a  norma  del  quarto
comma, il giudice con ordinanza: 
        1) fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni per
l'effettuazione  della  pubblicita',  ai  sensi  dell'articolo   490,
dell'offerta pervenuta e della vendita; 
        2) fissa il termine di novanta giorni per la formulazione  di
ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo  non  inferiore  a  quello
dell'offerta gia' presentata, garantite da  cauzione  in  misura  non
inferiore a un decimo del prezzo proposto; 
        3)  convoca  il  debitore,  i  comproprietari,  il  creditore
procedente, i creditori  intervenuti,  i  creditori  iscritti  e  gli
offerenti a un'udienza che fissa entro quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al numero 2) per la deliberazione sull'offerta  e,
in caso di pluralita' di offerte, per la gara tra gli offerenti; 
        4) prevede, salvo che sia pregiudizievole per  gli  interessi
dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che  il
versamento  della  cauzione,  la  presentazione  delle  offerte,   lo
svolgimento della gara tra gli offerenti  nonche'  il  pagamento  del
prezzo siano effettuati con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa   regolamentare   di   cui   all'articolo   161-ter   delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice. 
      Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento con  il  quale
aggiudica l'immobile al migliore offerente, stabilisce  le  modalita'
di pagamento del prezzo da versare entro novanta giorni,  a  pena  di
decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 587. 
      Si applica l'articolo 585. 
      Se il prezzo non e' depositato nel  termine  di  cui  al  sesto
comma, o in ogni altra  ipotesi  in  cui  il  bene  immobile  non  e'
aggiudicato,  il  giudice  dell'esecuzione  con  decreto  dispone  la
vendita nei modi e nei termini gia' fissati  ai  sensi  dell'articolo
569, terzo comma. 
      Avvenuto il versamento del prezzo, il  giudice  dell'esecuzione
pronuncia   il   decreto   con   il   quale   trasferisce   il   bene
all'aggiudicatario. 
      Su  istanza  dell'aggiudicatario,  il  giudice   autorizza   il
trasferimento  dell'immobile  mediante  atto  negoziale   e   ordina,
contestualmente alla trascrizione di quest'ultimo,  la  cancellazione
delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie  ai
sensi  dell'articolo  586.  Il  notaio  stipulante  trasmette   copia
dell'atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono
al deposito nel fascicolo della procedura.». 
  40. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, Paragrafo 2, del
codice di procedura civile, all'articolo 570 e' aggiunto, in fine, il
seguente  comma:  «L'avviso  e'  redatto  in  conformita'  a  modelli
predisposti dal giudice dell'esecuzione.». 
  41. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, Paragrafo 3, del
codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 585 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel
termine fissato per il versamento del prezzo,  l'aggiudicatario,  con
dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilita'
civile e penale  prevista  per  le  dichiarazioni  false  o  mendaci,
fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista  delegato  le
informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231.»; 
    b) all'articolo 586, primo comma, dopo le  parole:  «Avvenuto  il
versamento del prezzo»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  verificato
l'assolvimento  dell'obbligo  posto  a   carico   dell'aggiudicatario
dall'articolo 585, quarto comma». 
  42. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, Paragrafo 3-bis,
del  codice  di  procedura  civile   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 591-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 591-bis  (Delega  delle  operazioni  di  vendita).  -  Il
giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con
l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di  vendita  ai  sensi
dell'articolo  569,  terzo  comma,  delega  ad   un   notaio   avente
preferibilmente sede nel circondario o a  un  avvocato  ovvero  a  un
commercialista, iscritti nei relativi  elenchi  di  cui  all'articolo
179-ter delle disposizioni di  attuazione  del  presente  codice,  il
compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita'  indicate
al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la  medesima  ordinanza
il giudice  fissa  il  termine  finale  per  il  completamento  delle
operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine  di  un
anno dall'emissione dell'ordinanza, di un numero  di  esperimenti  di
vendita  non  inferiore  a   tre,   secondo   i   criteri   stabiliti
dall'articolo  591,  secondo  comma;  stabilisce  le   modalita'   di
effettuazione della pubblicita',  il  luogo  di  presentazione  delle
offerte d'acquisto e il luogo ove si procede all'esame delle  stesse,
alla  gara  tra  gli  offerenti  ed  alle  operazioni  dell'eventuale
incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma. 
      Il giudice non dispone la  delega  ove,  sentiti  i  creditori,
ravvisi l'esigenza  di  procedere  direttamente  alle  operazioni  di
vendita a tutela degli interessi delle parti. 
      Il professionista delegato provvede: 
        1) alla  determinazione  del  valore  dell'immobile  a  norma
dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto  della  relazione
redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569,
primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti  ai  sensi
dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione
del presente codice; 
        2)  agli  adempimenti  previsti  dall'articolo  570  e,   ove
occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma; 
        3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo  572
e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574; 
        4)  alle   operazioni   dell'incanto   e   all'aggiudicazione
dell'immobile a norma dell'articolo 581; 
        5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui
all'articolo 583; 
        6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo  584  e
sul versamento del prezzo nella  ipotesi  di  cui  all'articolo  585,
secondo comma; 
        7) sulla istanza di assegnazione di cui agli articoli  590  e
591, terzo comma; 
        8) alla fissazione del nuovo esperimento  di  vendita  e  del
termine per la presentazione di nuove  offerte  d'acquisto  ai  sensi
dell'articolo 591; 
        9) alla fissazione dell'ulteriore esperimento di vendita  nel
caso previsto dall'articolo 587; 
        10)  ad  autorizzare  l'assunzione  dei   debiti   da   parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508; 
        11)  alla  esecuzione  delle  formalita'  di   registrazione,
trascrizione e voltura catastale del decreto di  trasferimento,  alla
comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni  negli  stessi
casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento
nonche' all'espletamento  delle  formalita'  di  cancellazione  delle
trascrizioni  dei  pignoramenti   e   delle   iscrizioni   ipotecarie
conseguenti al  decreto  di  trasferimento  pronunciato  dal  giudice
dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586; 
        12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua
trasmissione al giudice dell'esecuzione, nei modi e termini stabiliti
dall'articolo 596; 
        13)  ad  ordinare  alla  banca  o  all'ufficio   postale   la
restituzione delle  cauzioni  e  di  ogni  altra  somma  direttamente
versata mediante bonifico o deposito intestato alla  procedura  dagli
offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle
mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi  conti
da cui sono pervenute le somme accreditate. 
      Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato che tutte le
attivita' che a norma degli articoli 571  e  seguenti  devono  essere
compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione,  o  dal
cancelliere  o  dal  giudice  dell'esecuzione,  sono   eseguite   dal
professionista  delegato  presso  il  suo  studio  ovvero  nel  luogo
indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si  applica
l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione  del  presente
codice. 
      Il professionista delegato provvede altresi' alla redazione del
verbale  delle  operazioni  di  vendita,  che   deve   contenere   le
circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le
generalita' delle persone presenti, la  descrizione  delle  attivita'
svolte,  la   dichiarazione   dell'aggiudicazione   provvisoria   con
l'identificazione dell'aggiudicatario. 
      Il verbale e' sottoscritto  esclusivamente  dal  professionista
delegato e allo stesso non deve essere allegata la  procura  speciale
di cui all'articolo 579, secondo comma. 
      Se  il  prezzo  non  e'   stato   versato   nel   termine,   il
professionista  delegato  ne  da'  tempestivo  avviso   al   giudice,
trasmettendogli il fascicolo. 
      Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita' stabilite ai
sensi degli articoli 574, 585 e  590,  secondo  comma,  e  verificato
l'assolvimento  dell'obbligo  posto  a   carico   dell'aggiudicatario
dall'articolo  585,  quarto   comma,   il   professionista   delegato
predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza  indugio  al
giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se  previsto  dalla
legge,  deve  essere  allegato   il   certificato   di   destinazione
urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale.
Il professionista delegato provvede alla trasmissione  del  fascicolo
al  giudice  dell'esecuzione  nel  caso  in  cui  non  faccia   luogo
all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi  dell'articolo  591.
Contro  il  decreto  previsto  nel  presente  comma  e'   proponibile
l'opposizione di cui all'articolo 617. 
      Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una
banca o su un conto postale indicati dal giudice. 
      I provvedimenti di cui all'articolo 586  restano  riservati  al
giudice dell'esecuzione in ogni  caso  di  delega  al  professionista
delle operazioni di vendita. 
      Il giudice dell'esecuzione vigila  sul  regolare  e  tempestivo
svolgimento   delle   attivita'   delegate   e    sull'operato    del
professionista delegato, al quale puo'  in  ogni  momento  richiedere
informazioni sulle operazioni di vendita. Sentito  l'interessato,  il
giudice  dell'esecuzione  provvede  alla  sostituzione  del  delegato
qualora non  siano  rispettati  i  termini  e  le  direttive  per  lo
svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il  professionista
delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso  da
causa a lui non imputabile. 
      Quando   il   giudice   dell'esecuzione   provvede   a    norma
dell'articolo 569-bis¸ quarto comma, al professionista sono  delegate
la riscossione del  prezzo  e  le  operazioni  di  distribuzione  del
ricavato, nonche' le operazioni indicate ai numeri 10), 11) e 12) del
terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal settimo
all'undicesimo. 
      Quando   il   giudice   dell'esecuzione   provvede   a    norma
dell'articolo 569-bis, quinto comma, al professionista sono  delegate
le  operazioni  di  cui  alla  medesima  disposizione,   nonche'   la
deliberazione  sulle  offerte  e  lo  svolgimento  della   gara,   la
riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato.
Al professionista sono, altresi', delegate le operazioni indicate  ai
numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del terzo comma. Si applicano,  in
quanto compatibili, i commi dal quarto all'undicesimo. 
      Entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita il
professionista delegato deposita un rapporto  riepilogativo  iniziale
delle  attivita'  svolte.  A  decorrere  dal  deposito  del  rapporto
riepilogativo iniziale,  il  professionista  deposita,  dopo  ciascun
esperimento di vendita, un  rapporto  riepilogativo  periodico  delle
attivita'   svolte.   Entro   dieci   giorni   dalla    comunicazione
dell'approvazione del progetto di  distribuzione,  il  professionista
delegato deposita un rapporto riepilogativo  finale  delle  attivita'
svolte successivamente al deposito dell'ultimo rapporto riepilogativo
periodico. I rapporti riepilogativi sono  redatti  in  conformita'  a
modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione e contengono  i  dati
identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima.»; 
    b) l'articolo 591-ter e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 591-ter (Ricorso al giudice  dell'esecuzione).  -  Quando
nel corso delle  operazioni  di  vendita  insorgono  difficolta',  il
professionista delegato puo' rivolgersi al  giudice  dell'esecuzione,
il quale provvede con decreto. 
      Avverso gli atti del professionista delegato e' ammesso reclamo
delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso  al  giudice
dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento
dell'atto  o  dalla  sua  conoscenza.  Il  ricorso  non  sospende  le
operazioni  di  vendita,  salvo  che  il   giudice   dell'esecuzione,
concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. 
      Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione
provvede con ordinanza, avverso la quale e' ammessa l'opposizione  ai
sensi dell'articolo 617.». 
  43. Al Libro III, Titolo II, Capo IV,  Sezione  V,  del  codice  di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 596 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione). - Se  non
si puo'  provvedere  a  norma  dell'articolo  510,  primo  comma,  il
professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis,  entro  trenta
giorni dal versamento del  prezzo,  provvede,  secondo  le  direttive
impartite dal giudice dell'esecuzione, alla formazione di un progetto
di distribuzione,  anche  parziale,  contenente  la  graduazione  dei
creditori che vi partecipano, e  alla  sua  trasmissione  al  giudice
dell'esecuzione. Il  progetto  di  distribuzione  parziale  non  puo'
superare il novanta per cento delle somme da ripartire. 
      Entro dieci  giorni  dal  deposito  del  progetto,  il  giudice
dell'esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate  le
eventuali variazioni,  lo  deposita  nel  fascicolo  della  procedura
perche' possa essere consultato dai creditori e  dal  debitore  e  ne
dispone   la   comunicazione   al   professionista    delegato.    Il
professionista delegato fissa  innanzi  a  se'  entro  trenta  giorni
l'audizione  delle  parti  per  la  discussione   sul   progetto   di
distribuzione. Tra la  comunicazione  dell'invito  e  la  data  della
comparizione innanzi al delegato debbono  intercorrere  almeno  dieci
giorni. 
      Il giudice  dell'esecuzione  puo'  disporre  la  distribuzione,
anche parziale, delle somme ricavate, in favore di  creditori  aventi
diritto all'accantonamento a norma dell'articolo  510,  terzo  comma,
ovvero  di  creditori  i  cui  crediti   costituiscano   oggetto   di
controversia a norma dell'articolo 512, qualora  sia  presentata  una
fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima  richiesta,  rilasciata
da uno dei soggetti di cui all'articolo  574,  primo  comma,  secondo
periodo, idonea a garantire  la  restituzione  alla  procedura  delle
somme  che  risultino  ripartite  in  eccesso,  anche  in  forza   di
provvedimenti provvisoriamente  esecutivi  sopravvenuti,  oltre  agli
interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea  alle  sue
piu' recenti operazioni di rifinanziamento  principali,  a  decorrere
dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La  fideiussione  e'
escussa dal custode o dal professionista delegato  su  autorizzazione
del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
creditori  che  avrebbero  diritto  alla  distribuzione  delle  somme
ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in  parte,
il credito del  soggetto  avente  diritto  all'accantonamento  ovvero
oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma. 
      Nell'ipotesi di cui all'articolo  591-bis,  secondo  comma,  il
giudice dell'esecuzione provvede  alla  formazione  del  progetto  di
distribuzione, al suo  deposito  in  cancelleria  e  alla  fissazione
dell'udienza di audizione delle parti nel rispetto del termine di cui
al secondo comma.»; 
    b) l'articolo 597 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 597 (Mancata comparizione). - La mancata comparizione per
la   discussione   sul   progetto   di   distribuzione   innanzi   al
professionista   delegato   o   all'udienza   innanzi   al    giudice
dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596,  quarto  comma,
importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo
598.»; 
    c) l'articolo 598 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 598 (Approvazione del progetto).  -  Se  il  progetto  e'
approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne da' atto
nel  processo  verbale  e  il   professionista   delegato   a   norma
dell'articolo 591-bis o il giudice  dell'esecuzione  nell'ipotesi  di
cui all'articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento  agli  aventi
diritto delle singole quote entro sette giorni. 
      Se vengono sollevate contestazioni  innanzi  al  professionista
delegato, questi ne da' conto nel processo verbale e rimette gli atti
al giudice dell'esecuzione, il quale provvede ai sensi  dell'articolo
512.». 
  44. Al Libro III, Titolo IV-bis, del  codice  di  procedura  civile
l'articolo 614-bis e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  614-bis  (Misure  di  coercizione  indiretta).  -  Con  il
provvedimento di condanna all'adempimento  di  obblighi  diversi  dal
pagamento  di  somme  di  denaro  il  giudice,  salvo  che  cio'  sia
manifestamente iniquo, fissa, su richiesta  di  parte,  la  somma  di
denaro dovuta  dall'obbligato  per  ogni  violazione  o  inosservanza
successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento,
determinandone la decorrenza. Il giudice puo' fissare un  termine  di
durata della misura, tenendo conto della finalita' della stessa e  di
ogni circostanza utile. 
    Se non e' stata richiesta nel processo di cognizione,  ovvero  il
titolo esecutivo e' diverso da un provvedimento di condanna, la somma
di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza  o
ritardo nell'esecuzione del provvedimento e' determinata dal  giudice
dell'esecuzione,   su   ricorso   dell'avente   diritto,   dopo    la
notificazione del precetto. Si applicano  in  quanto  compatibili  le
disposizioni di cui all'articolo 612. 
    Il giudice determina l'ammontare della  somma  tenuto  conto  del
valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del
vantaggio per l'obbligato  derivante  dall'inadempimento,  del  danno
quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. 
    Il provvedimento costituisce titolo esecutivo  per  il  pagamento
delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. 
    Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e  ai  rapporti
di collaborazione  coordinata  e  continuativa  di  cui  all'articolo
409.». 
  45. Al Libro IV, Titolo I, Capo I, del codice di procedura  civile,
all'articolo 654, al secondo comma,  le  parole  «e  dell'apposizione
della formula» sono soppresse. 
  46. Al Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura  civile
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 657, primo comma, dopo le parole  «puo'  intimare
al conduttore,» sono inserite  le  parole  «al  comodatario  di  beni
immobili, all'affittuario di azienda,»; 
    b) l'articolo 663 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  663  (Mancata   comparizione   o   mancata   opposizione
dell'intimato). - Se l'intimato  non  compare  o  comparendo  non  si
oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o  lo
sfratto. Il giudice ordina che sia rinnovata la citazione, se risulta
o appare probabile che l'intimato non abbia  avuto  conoscenza  della
citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza
maggiore. 
      Se lo sfratto e'  stato  intimato  per  mancato  pagamento  del
canone, la convalida e' subordinata all'attestazione in giudizio  del
locatore o del suo procuratore che la  morosita'  persiste.  In  tale
caso il giudice puo' ordinare al locatore di prestare una cauzione.». 
  47. Al Libro IV, Titolo I, Capo III, del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 669-quinquies, al primo comma, sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dall'articolo 818,
primo comma»; 
    b) all'articolo 669-octies: 
      1) al sesto comma, dopo le parole «ai sensi dell'articolo  688»
sono  inserite  le  seguenti:  «e  ai  provvedimenti  di  sospensione
dell'efficacia  delle  delibere   assembleari   adottati   ai   sensi
dell'articolo 1137, quarto comma, del codice civile»; 
      2) all'ottavo comma, dopo le parole «di cui  al  sesto  comma,»
sono inserite  le  seguenti:  «ne'  dei  provvedimenti  cautelari  di
sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assunte  da  qualsiasi
organo di associazioni, fondazioni o societa',»; 
    c) all'articolo 669-novies, secondo comma: 
      1) sono soppresse le parole «, se non c'e' contestazione,»; 
      2) sono soppresse le parole «In caso di contestazione l'ufficio
giudiziario  al  quale  appartiene  il  giudice  che  ha  emesso   il
provvedimento  cautelare   decide   con   sentenza   provvisoriamente
esecutiva, salva la possibilita' di  emanare  in  corso  di  causa  i
provvedimenti di cui all'articolo 669-decies.»; 
    d) all'articolo 669-decies, al terzo  comma,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dall'articolo 818,
primo comma». 
  48. Il Capo III-bis del Titolo I, Libro IV del codice di  procedura
civile e' abrogato. 
  49. Al Libro IV, Titolo II, del codice  di  procedura  civile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i Capi I, II, III, IV, V e V-bis sono abrogati; 
    b) la rubrica del Titolo II e' sostituita  dalla  seguente:  «Dei
procedimenti in camera di consiglio». 
  50. Al Libro IV, Titolo  II,  Capo  VI,  del  codice  di  procedura
civile, all'articolo 739, il primo comma e' sostituito dal  seguente:
«Contro i decreti del giudice tutelare si puo'  proporre  reclamo  al
tribunale, che pronuncia  in  camera  di  consiglio  in  composizione
monocratica quando  il  provvedimento  ha  contenuto  patrimoniale  o
gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri  casi.  Del
collegio  non  puo'  fare  parte  il  giudice  che   ha   emesso   il
provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati  dal  tribunale
in camera di consiglio in primo grado si puo'  proporre  reclamo  con
ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in  camera  di
consiglio.». 
  51. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo  II,  del  codice  di  procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 810, al terzo comma, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La nomina avviene  nel  rispetto  di  criteri  che
assicurano trasparenza, rotazione ed efficienza e, a tal fine,  della
nomina viene data notizia sul sito dell'ufficio giudiziario.»; 
    b) all'articolo 813, il primo comma e' sostituito  dal  seguente:
«L'accettazione degli arbitri e' data per  iscritto,  anche  mediante
sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed
e' accompagnata, a pena di nullita', da una dichiarazione nella quale
e' indicata ogni circostanza rilevante ai  sensi  dell'articolo  815,
primo  comma,  ovvero  la  relativa  insussistenza.  L'arbitro   deve
rinnovare la dichiarazione in presenza di  circostanze  sopravvenute.
In  caso  di  omessa  dichiarazione  o  di  omessa   indicazione   di
circostanze che legittimano la ricusazione, la parte puo' richiedere,
entro  dieci  giorni  dalla  accettazione  o  dalla  scoperta   delle
circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui
all'articolo 813-bis.»; 
    c) all'articolo 815, primo  comma,  al  numero  6)  il  segno  di
interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» ed e' aggiunto,  in
fine, il seguente numero: «6-bis) se sussistono altre  gravi  ragioni
di   convenienza,    tali    da    incidere    sull'indipendenza    o
sull'imparzialita' dell'arbitro.». 
  52. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo III,  del  codice  di  procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 816-bis e' inserito il seguente: 
      «Art.  816-bis.1  (Domanda  di  arbitrato).  -  La  domanda  di
arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale  e
li mantiene nei casi previsti dall'articolo 819-quater.»; 
    b) l'articolo 818 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 818 (Provvedimenti cautelari). - Le parti, anche mediante
rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire  agli  arbitri  il
potere di concedere misure cautelari con la convenzione di  arbitrato
o  con  atto  scritto  anteriore   all'instaurazione   del   giudizio
arbitrale.  La  competenza  cautelare  attribuita  agli  arbitri   e'
esclusiva. 
      Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione
del collegio arbitrale, la domanda cautelare si  propone  al  giudice
competente ai sensi dell'articolo 669-quinquies.»; 
    c) dopo l'articolo 818, sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  818-bis  (Reclamo).  -  Contro  il  provvedimento  degli
arbitri che concede o nega una misura cautelare e' ammesso reclamo  a
norma dell'articolo 669-terdecies davanti alla corte di appello,  nel
cui distretto  e'  la  sede  dell'arbitrato,  per  i  motivi  di  cui
all'articolo  829,  primo  comma,  in  quanto  compatibili,   e   per
contrarieta' all'ordine pubblico. 
      Art.  818-ter  (Attuazione).  -   L'attuazione   delle   misure
cautelari  concesse  dagli  arbitri  e'  disciplinata   dall'articolo
669-duodecies e si svolge sotto il controllo del  tribunale  nel  cui
circondario e' la sede dell'arbitrato o, se  la  sede  dell'arbitrato
non e' in Italia, il tribunale del luogo in cui la  misura  cautelare
deve essere attuata. 
      Resta salvo il disposto degli articoli 677 e seguenti in ordine
all'esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri. Competente e' il
tribunale previsto dal primo comma.»; 
    d) all'articolo 819-ter, primo comma, al secondo periodo, dopo le
parole «La sentenza» sono inserite le seguenti: «o l'ordinanza»; 
    e) dopo l'articolo 819-ter e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 819-quater (Riassunzione  della  causa).  -  Il  processo
instaurato davanti al giudice continua davanti agli  arbitri  se  una
delle parti procede a norma dell'articolo  810  entro  tre  mesi  dal
passaggio in giudicato della sentenza con cui e' negata la competenza
in ragione di  una  convenzione  di  arbitrato  o  dell'ordinanza  di
regolamento. 
      Il processo instaurato davanti agli arbitri continua davanti al
giudice  competente  se  la  riassunzione  della   causa   ai   sensi
dell'articolo 125  delle  disposizioni  di  attuazione  del  presente
codice avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato del lodo che
declina la competenza arbitrale  sulla  lite  o  dalla  pubblicazione
della sentenza o dell'ordinanza che definisce la sua impugnazione. 
      Le prove raccolte nel processo davanti al giudice o all'arbitro
dichiarati non competenti possono essere valutate come  argomenti  di
prova nel processo riassunto ai sensi del presente articolo. 
      L'inosservanza dei termini fissati per la riassunzione ai sensi
del  presente  articolo  comporta  l'estinzione  del   processo.   Si
applicano gli articoli 307, quarto comma, e 310.».