art. 3 (commi 53-57)
  53. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo  IV,  del  codice  di  procedura
civile, all'articolo  822,  dopo  il  primo  comma,  e'  aggiunto  il
seguente: «Quando gli arbitri sono chiamati  a  decidere  secondo  le
norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto
scritto anteriore all'instaurazione del giudizio  arbitrale,  possono
indicare le norme o la legge straniera  quale  legge  applicabile  al
merito della controversia. In  mancanza,  gli  arbitri  applicano  le
norme o la legge  individuate  ai  sensi  dei  criteri  di  conflitto
ritenuti applicabili.». 
  54. Al Libro IV, Titolo VIII,  Capo  V,  del  codice  di  procedura
civile, all'articolo 828, secondo comma, le parole «decorso un  anno»
sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi». 
  55. Al Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile,  dopo
il Capo VI, e' inserito il seguente: 
    «Capo VI-bis 
    Dell'arbitrato societario 
    Art. 838-bis  (Oggetto  ed  effetti  di  clausole  compromissorie
statutarie). - Gli atti costitutivi delle societa', ad  eccezione  di
quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio  a  norma
dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante  clausole
compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune  ovvero
di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la
societa' che abbiano  ad  oggetto  diritti  disponibili  relativi  al
rapporto sociale. 
    La clausola deve prevedere il numero e  le  modalita'  di  nomina
degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullita', il potere
di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla societa'.  Se
il soggetto  designato  non  provvede,  la  nomina  e'  richiesta  al
presidente del tribunale del luogo in cui  la  societa'  ha  la  sede
legale. 
    La clausola e' vincolante per la societa' e  per  tutti  i  soci,
inclusi  coloro  la  cui  qualita'  di   socio   e'   oggetto   della
controversia. 
    Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola  abbia  ad
oggetto  controversie  promosse  da  amministratori,  liquidatori   e
sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal  caso,  essa,  a  seguito
dell'accettazione dell'incarico, e' vincolante per costoro. 
    Non  possono  essere  oggetto  di  clausola   compromissoria   le
controversie nelle quali la legge prevede  l'intervento  obbligatorio
del pubblico ministero. 
    Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di
clausole  compromissorie,  devono  essere  approvate  dai  soci   che
rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti
o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare
il diritto di recesso. 
    Art.   838-ter   (Disciplina   inderogabile   del    procedimento
arbitrale). - La domanda di arbitrato proposta dalla  societa'  o  in
suo confronto e' depositata presso il registro delle  imprese  ed  e'
accessibile ai soci. 
    Nel procedimento arbitrale  promosso  a  seguito  della  clausola
compromissoria di cui all'articolo 838-bis, l'intervento di  terzi  a
norma dell'articolo 105 nonche' l'intervento di altri  soci  a  norma
degli articoli 106 e 107  e'  ammesso  fino  alla  prima  udienza  di
trattazione. Si applica l'articolo 820, quarto comma. 
    Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la societa'. 
    Salvo quanto previsto dall'articolo 818, in caso  di  devoluzione
in arbitrato di  controversie  aventi  ad  oggetto  la  validita'  di
delibere assembleari, agli arbitri compete il potere di disporre, con
ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 818-bis, la  sospensione
dell'efficacia della delibera. 
    I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide
sull'impugnazione   devono   essere   iscritti,    a    cura    degli
amministratori, nel registro delle imprese. 
    Art. 838-quater  (Decisione  secondo  diritto).  -  Anche  se  la
clausola compromissoria autorizza  gli  arbitri  a  decidere  secondo
equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere
secondo diritto, con lodo impugnabile  anche  a  norma  dell'articolo
829, terzo comma, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni
non  compromettibili  ovvero  quando  l'oggetto  del   giudizio   sia
costituito dalla validita' di delibere assembleari. 
    Art. 838-quinquies (Risoluzione di contrasti  sulla  gestione  di
societa'). - Gli atti costitutivi delle  societa'  a  responsabilita'
limitata e delle societa' di persone possono anche contenere clausole
con le quali si deferiscono ad uno  o  piu'  terzi  i  contrasti  tra
coloro  che  hanno  il  potere  di  amministrazione  in  ordine  alle
decisioni da adottare nella gestione della societa'. 
    Gli atti costitutivi  possono  prevedere  che  la  decisione  sia
reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e  con  le  modalita'
dagli stessi stabilite. 
    Gli atti costitutivi possono altresi' prevedere che il soggetto o
il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai  commi  1  e  2
possa dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con
quelle espressamente deferitegli. 
    La decisione resa ai sensi del presente articolo e' impugnabile a
norma dell'articolo 1349, secondo comma, del codice civile.». 
  56. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo VII,  del  codice  di  procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 839, al quarto comma, dopo  le  parole  «dichiara
con decreto l'efficacia» sono inserite le  seguenti:  «immediatamente
esecutiva»; 
    b) all'articolo 840, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al secondo comma, tra il primo  e  il  secondo  periodo,  e'
inserito  il  seguente:  «Il  consigliere  istruttore,   su   istanza
dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo' con ordinanza non
impugnabile  sospendere  l'efficacia  esecutiva  o  l'esecuzione  del
lodo.»; 
      2) al quarto comma, le parole «che ha  richiesto  l'esecuzione»
sono sostituite dalle seguenti: «interessata». 
  57. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di  cui
al comma 28, lettera g), valutati in euro 1.173.788 annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per l'attuazione della delega  per  l'efficienza  del  processo
civile di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 26 novembre 2021,
n. 206.