53. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo IV, del codice di procedura civile, all'articolo 822, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.». 54. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo V, del codice di procedura civile, all'articolo 828, secondo comma, le parole «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi». 55. Al Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile, dopo il Capo VI, e' inserito il seguente: «Capo VI-bis Dell'arbitrato societario Art. 838-bis (Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie). - Gli atti costitutivi delle societa', ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la societa' che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La clausola deve prevedere il numero e le modalita' di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullita', il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla societa'. Se il soggetto designato non provvede, la nomina e' richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la societa' ha la sede legale. La clausola e' vincolante per la societa' e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualita' di socio e' oggetto della controversia. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, e' vincolante per costoro. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Art. 838-ter (Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale). - La domanda di arbitrato proposta dalla societa' o in suo confronto e' depositata presso il registro delle imprese ed e' accessibile ai soci. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 838-bis, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 nonche' l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 e' ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, quarto comma. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la societa'. Salvo quanto previsto dall'articolo 818, in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validita' di delibere assembleari, agli arbitri compete il potere di disporre, con ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 818-bis, la sospensione dell'efficacia della delibera. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese. Art. 838-quater (Decisione secondo diritto). - Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validita' di delibere assembleari. Art. 838-quinquies (Risoluzione di contrasti sulla gestione di societa'). - Gli atti costitutivi delle societa' a responsabilita' limitata e delle societa' di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o piu' terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della societa'. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalita' dagli stessi stabilite. Gli atti costitutivi possono altresi' prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 possa dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli. La decisione resa ai sensi del presente articolo e' impugnabile a norma dell'articolo 1349, secondo comma, del codice civile.». 56. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo VII, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 839, al quarto comma, dopo le parole «dichiara con decreto l'efficacia» sono inserite le seguenti: «immediatamente esecutiva»; b) all'articolo 840, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo comma, tra il primo e il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Il consigliere istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo' con ordinanza non impugnabile sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del lodo.»; 2) al quarto comma, le parole «che ha richiesto l'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «interessata». 57. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 28, lettera g), valutati in euro 1.173.788 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 26 novembre 2021, n. 206.