art. 3 note

           	
				
 
          Note all'art. 3: 
 
 
 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 40, 47, 48, 49,
          50-bis, 78, 80, 96, 101, 118, 121, 127, 136, 137, 139,  147
          e 149-bis del codice procedura civile, come modificato  dal
          presente decreto: 
                "Art. 7  (Competenza  del  giudice  di  pace).  -  Il
          giudice di pace e' competente per le cause relative a  beni
          mobili di valore non superiore  a  diecimila  euro,  quando
          dalla legge non sono attribuite alla  competenza  di  altro
          giudice. 
              Il giudice di pace e' altresi' competente per le  cause
          di risarcimento del danno prodotto  dalla  circolazione  di
          veicoli e di natanti, purche' il valore della  controversia
          non superi venticinquemila euro. 
              E' competente qualunque ne sia il valore: 
                1) per le cause relative ad apposizione di termini ed
          osservanza  delle  distanze  stabilite  dalla  legge,   dai
          regolamenti o  dagli  usi  riguardo  al  piantamento  degli
          alberi e delle siepi; 
                2)  per  le  cause  relative  alla  misura  ed   alle
          modalita' d'uso dei servizi di condominio di case; 
                3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o
          detentori  di  immobili  adibiti  a  civile  abitazione  in
          materia di immissioni di  fumo  o  di  calore,  esalazioni,
          rumori, scuotimenti e simili propagazioni che  superino  la
          normale tollerabilita'; 
                3-bis)  per  le  cause  relative  agli  interessi   o
          accessori   da   ritardato   pagamento    di    prestazioni
          previdenziali o assistenziali." 
                "Art. 40 (Connessione). - Se sono proposte davanti  a
          giudici  diversi  piu'  cause  le  quali,  per  ragione  di
          connessione, possono essere decise in un solo processo,  il
          giudice  fissa  con  ordinanza  alle   parti   un   termine
          perentorio per  la  riassunzione  della  causa  accessoria,
          davanti al giudice della causa principale,  e  negli  altri
          casi davanti a quello preventivamente adito. 
              La connessione non puo' essere eccepita dalle parti ne'
          rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e  la  rimessione
          non puo'  essere  ordinata  quando  lo  stato  della  causa
          principale  o   preventivamente   proposta   non   consente
          l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. 
              Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35  e  36,
          le  cause,  cumulativamente  proposte   o   successivamente
          riunite,  debbono  essere  trattate  e  decise   col   rito
          ordinario, salva  l'applicazione  del  solo  rito  speciale
          quando una di tali cause rientri fra quelle indicate  negli
          articoli 409 e 442. In caso di connessione ai  sensi  degli
          articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta  al  rito
          semplificato  di  cognizione  e  causa  sottoposta  a  rito
          speciale diverso da quello previsto dal primo  periodo,  le
          cause  debbono  essere  trattate  e  decise  con  il   rito
          semplificato di cognizione. 
              Qualora  le  cause  connesse   siano   assoggettate   a
          differenti riti speciali debbono essere trattate  e  decise
          col rito previsto per quella  tra  esse  in  ragione  della
          quale viene determinata la competenza o, in subordine,  col
          rito previsto per la causa di maggior valore. 
              Se la causa e' stata trattata con un  rito  diverso  da
          quello divenuto applicabile ai sensi del  terzo  comma,  il
          giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439. 
              Se una causa di competenza  del  giudice  di  pace  sia
          connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e
          36 con altra  causa  di  competenza  [del  pretore  o]  del
          tribunale, le  relative  domande  possono  essere  proposte
          innanzi [al pretore o] al tribunale affinche' siano  decise
          nello stesso processo. 
              Se le cause connesse ai  sensi  del  sesto  comma  sono
          proposte davanti al giudice di pace e  [al  pretore  o]  al
          tribunale,  il  giudice  di  pace  deve  pronunziare  anche
          d'ufficio la connessione  a  favore  [del  pretore  o]  del
          tribunale." 
                "Art.   47   (Procedimento   del    regolamento    di
          competenza). - L'istanza di regolamento  di  competenza  si
          propone alla Corte di cassazione con  ricorso  sottoscritto
          dal procuratore o dalla parte, se questa si  e'  costituita
          personalmente. 
              Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi
          hanno aderito entro il termine perentorio di trenta  giorni
          dalla comunicazione dell'ordinanza  che  abbia  pronunciato
          sulla competenza o  dalla  notificazione  dell'impugnazione
          ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma.
          L'adesione  delle  parti   puo'   risultare   anche   dalla
          sottoscrizione del ricorso. 
              La parte  che  propone  l'istanza  deve  depositare  il
          ricorso, con i documenti necessari, nel termine  perentorio
          di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti. 
              Il regolamento d'ufficio e' richiesto con ordinanza dal
          giudice. 
              Le  parti  alle  quali  e'  notificato  il  ricorso   o
          comunicata l'ordinanza  del  giudice,  possono,  nei  venti
          giorni successivi,  depositare  alla  Corte  di  cassazione
          scritture difensive e documenti." 
                "Art. 48 (Sospensione dei  processi).  -  I  processi
          relativamente  ai  quali  e'  chiesto  il  regolamento   di
          competenza sono sospesi dal giorno  in  cui  e'  depositata
          innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a  cura
          della parte, copia del ricorso notificato o e'  pronunciata
          l'ordinanza che richiede il regolamento. 
              Il giudice puo' autorizzare il  compimento  degli  atti
          che ritiene urgenti." 
                "Art. 49 (Ordinanza di regolamento di competenza).  -
          L'ordinanza con cui la Corte di cassazione statuisce  sulla
          competenza   da'   i   provvedimenti   necessari   per   la
          prosecuzione del processo davanti al giudice  che  dichiara
          competente e rimette, quando occorre, le parti  in  termini
          affinche' provvedano alla loro difesa." 
                "Art. 50-bis (Cause nelle quali il tribunale  giudica
          in composizione collegiale).  -  Il  tribunale  giudica  in
          composizione collegiale: 
                  1)  nelle  cause  nelle   quali   e'   obbligatorio
          l'intervento  del  pubblico  ministero,   salvo   che   sia
          altrimenti disposto; 
                  2)  nelle  cause  di   opposizione,   impugnazione,
          revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive
          di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
          alle altre leggi  speciali  disciplinanti  la  liquidazione
          coatta amministrativa; 
                  3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate; 
                  4)  nelle  cause  di  omologazione  del  concordato
          fallimentare e del concordato preventivo; 
                  5) - 6) Soppressi; 
                  7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n.
          117; 
                  7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis  del
          codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206. 
              Il   tribunale   giudica   altresi'   in   composizione
          collegiale  nei  procedimenti  in   camera   di   consiglio
          disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo  che  sia
          altrimenti disposto." 
                "Art. 78 (Curatore speciale). - Se manca la persona a
          cui spetta la rappresentanza  o  l'assistenza,  e  vi  sono
          ragioni d'urgenza, puo' essere nominato all'incapace,  alla
          persona giuridica o all'associazione  non  riconosciuta  un
          curatore speciale che  li  rappresenti  o  assista  finche'
          subentri  colui  al  quale  spetta  la   rappresentanza   o
          l'assistenza 
              Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale
          al rappresentato, quando vi e'  conflitto  d'interessi  col
          rappresentante." 
                "Art.  80  (Provvedimento  di  nomina  del   curatore
          speciale). - L'istanza per la nomina del curatore  speciale
          si  propone  al  giudice  di  pace  [,  al  pretore]  o  al
          presidente dell'ufficio giudiziario  davanti  al  quale  si
          intende proporre la causa. Se la necessita' di nominare  un
          curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche
          di natura cautelare, alla nomina  provvede,  d'ufficio,  il
          giudice che procede 
              Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite
          possibilmente le persone interessate, provvede con decreto.
          Questo  e'  comunicato  al  pubblico  ministero   affinche'
          provochi,  quando   occorre,   i   provvedimenti   per   la
          costituzione  della  normale  rappresentanza  o  assistenza
          dell'incapace, della persona giuridica o  dell'associazione
          non riconosciuta." 
                "Art. 96 (Responsabilita' aggravata).  -  Se  risulta
          che la parte soccombente ha agito o resistito  in  giudizio
          con mala  fede  o  colpa  grave,  il  giudice,  su  istanza
          dell'altra parte, la condanna, oltre  che  alle  spese,  al
          risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella
          sentenza. 
              Il giudice che accerta l'inesistenza  del  diritto  per
          cui  e'  stato  eseguito  un  provvedimento  cautelare,   o
          trascritta   domanda   giudiziale,   o   iscritta   ipoteca
          giudiziale,  oppure  iniziata   o   compiuta   l'esecuzione
          forzata, su istanza della  parte  danneggiata  condanna  al
          risarcimento dei danni l'attore o il creditore  procedente,
          che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
          danni e' fatta a norma del comma precedente. 
              In ogni caso, quando pronuncia  sulle  spese  ai  sensi
          dell'articolo  91,  il  giudice,  anche   d'ufficio,   puo'
          altresi' condannare la parte soccombente  al  pagamento,  a
          favore della  controparte,  di  una  somma  equitativamente
          determinata. 
              Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma,  il
          giudice condanna altresi' la parte al pagamento, in  favore
          della cassa delle ammende,  di  una  somma  di  denaro  non
          inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000." 
                "Art.  101  (Principio  del  contraddittorio).  -  Il
          giudice, salvo che la legge disponga altrimenti,  non  puo'
          statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la  quale
          e' proposta non e'  stata  regolarmente  citata  e  non  e'
          comparsa. 
              Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio  e,
          quando accerta che dalla sua  violazione  e'  derivata  una
          lesione del  diritto  di  difesa,  adotta  i  provvedimenti
          opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione
          una questione rilevata d'ufficio,  il  giudice  riserva  la
          decisione, assegnando alle parti, a pena  di  nullita',  un
          termine, non inferiore a venti giorni  e  non  superiore  a
          quaranta giorni dalla comunicazione,  per  il  deposito  in
          cancelleria  di  memorie  contenenti   osservazioni   sulla
          medesima questione." 
                "Art. 118 (Ordine d'ispezione di persone e di  cose).
          - Il giudice  puo'  ordinare  alle  parti  e  ai  terzi  di
          consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso
          le ispezioni che appaiono indispensabili  per  conoscere  i
          fatti della causa, purche' cio' possa compiersi senza grave
          danno per la parte o per il terzo, e senza  costringerli  a
          violare uno dei segreti previsti negli articoli 351  e  352
          del Codice di procedura penale. 
              Se la parte  rifiuta  di  eseguire  tale  ordine  senza
          giusto motivo, il giudice la condanna a una pena pecuniaria
          da euro 500 a euro 3.000 e puo' da questo rifiuto  desumere
          argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma. 
              Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una  pena
          pecuniaria da euro 250 a euro 1.500." 
                "Art.  121  (Liberta'  di  forme).  -   Chiarezza   e
          sinteticita' degli atti. 
              Gli atti  del  processo,  per  i  quali  la  legge  non
          richiede forme determinate, possono essere  compiuti  nella
          forma piu' idonea al raggiungimento del loro  scopo.  Tutti
          gli atti  del  processo  sono  redatti  in  modo  chiaro  e
          sintetico." 
                "Art. 127 (Direzione dell'udienza).  -  L'udienza  e'
          diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. 
              Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto
          occorre affinche' la trattazione  delle  cause  avvenga  in
          modo ordinato e proficuo, regola la discussione,  determina
          i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara  chiusa
          quando la ritiene sufficiente 
              Il  giudice  puo'  disporre,  nei  casi  e  secondo  le
          disposizioni di cui agli articoli 127-bis  e  127-ter,  che
          l'udienza si svolga  mediante  collegamenti  audiovisivi  a
          distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte." 
                "Art. 136  (Comunicazioni).  -  Il  cancelliere,  con
          biglietto di cancelleria,  fa  le  comunicazioni  che  sono
          prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero,
          alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice
          e ai testimoni, e da' notizia di quei provvedimenti  per  i
          quali e' disposta dalla  legge  tale  forma  abbreviata  di
          comunicazione. 
              Il  biglietto  e'   consegnato   dal   cancelliere   al
          destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso  a
          mezzo posta elettronica  certificata,  nel  rispetto  della
          normativa,    anche    regolamentare,    concernente     la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. 
              Salvo che la legge disponga  diversamente,  se  non  e'
          possibile procedere ai sensi  del  comma  che  precede,  il
          biglietto  e'  rimesso  all'ufficiale  giudiziario  per  la
          notifica." 
                "Art. 137 (Notificazioni). - Le notificazioni, quando
          non e' disposto altrimenti,  sono  eseguite  dall'ufficiale
          giudiziario,  su  istanza  di  parte  o  su  richiesta  del
          pubblico ministero o del cancelliere. 
              L'ufficiale  giudiziario   o   l'avvocato   esegue   la
          notificazione mediante consegna al  destinatario  di  copia
          conforme all'originale dell'atto da notificarsi. 
              Se l'atto da notificare o comunicare e'  costituito  da
          un documento informatico e  il  destinatario  non  possiede
          indirizzo di  posta  elettronica  certificata,  l'ufficiale
          giudiziario esegue la notificazione  mediante  consegna  di
          una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata
          conforme all'originale, e conserva il documento informatico
          per  i  due  anni  successivi.  Se  richiesto,  l'ufficiale
          giudiziario  invia  l'atto  notificato   anche   attraverso
          strumenti telematici  all'indirizzo  di  posta  elettronica
          dichiarato  dal  destinatario  della  notifica  o  dal  suo
          procuratore, ovvero consegna ai medesimi,  previa  esazione
          dei  relativi  diritti,  copia  dell'atto  notificato,   su
          supporto informatico non riscrivibile. 
              Se la notificazione non puo' essere  eseguita  in  mani
          proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto  dal
          secondo comma dell'articolo  143,  l'ufficiale  giudiziario
          consegna o deposita la copia  dell'atto  da  notificare  in
          busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
          cronologico  della  notificazione,   dandone   atto   nella
          relazione in calce all'originale  e  alla  copia  dell'atto
          stesso. Sulla busta non sono apposti  segni  o  indicazioni
          dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. 
              Le disposizioni di cui al  quarto  comma  si  applicano
          anche  alle  comunicazioni  effettuate  con  biglietto   di
          cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136. 
              L'avvocato esegue le notificazioni nei casi  e  con  le
          modalita' previste dalla legge. 
              L'ufficiale  giudiziario  esegue  la  notificazione  su
          richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve  eseguirla
          a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata  o   servizio
          elettronico di  recapito  certificato  qualificato,  o  con
          altra modalita' prevista dalla legge, salvo che  l'avvocato
          dichiari che la notificazione con le predette modalita' non
          e' possibile o non ha avuto esito positivo  per  cause  non
          imputabili al destinatario.  Della  dichiarazione  e'  dato
          atto nella relazione di notificazione." 
                "Art.  139  (Notificazione  nella  residenza,   nella
          dimora o nel domicilio). - Se non avviene nel modo previsto
          nell'articolo  precedente,  la  notificazione  deve  essere
          fatta   nel   comune   di   residenza   del   destinatario,
          ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o
          esercita l'industria o il commercio. 
              Se il destinatario non viene trovato  in  uno  di  tali
          luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto  a
          una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio  o
          all'azienda, purche' non minore di quattordici anni  o  non
          palesemente incapace. 
              In  mancanza   delle   persone   indicate   nel   comma
          precedente,  la  copia  e'  consegnata  al  portiere  dello
          stabile dove e'  l'abitazione,  l'ufficio  o  l'azienda  e,
          quando anche il portiere manca, a un  vicino  di  casa  che
          accetti di riceverla. 
              Se la copia e' consegnata  al  portiere  o  al  vicino,
          l'ufficiale giudiziario ne  da'  atto  nella  relazione  di
          notificazione, specificando le modalita' con le quali ne ha
          accertato  l'identita',  e  da'  notizia  al   destinatario
          dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo  di  lettera
          raccomandata. 
              Se il destinatario vive abitualmente  a  bordo  di  una
          nave mercantile, l'atto puo' essere consegnato al  capitano
          o a chi ne fa le veci. 
              Quando  non  e'  noto  il  comune  di   residenza,   la
          notificazione si fa nel  comune  di  dimora,  e,  se  anche
          questa e' ignota, nel comune  di  domicilio,  osservate  in
          quanto e' possibile le disposizioni precedenti." 
                "Art.  147  (Tempo   delle   notificazioni).   -   Le
          notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le
          ore 21. 
              Le notificazioni a mezzo posta elettronica  certificata
          o servizio elettronico di recapito certificato  qualificato
          possono essere eseguite senza limiti orari. 
              Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si
          intendono perfezionate, per il notificante, nel momento  in
          cui e' generata la  ricevuta  di  accettazione  e,  per  il
          destinatario, nel momento in cui e' generata la ricevuta di
          avvenuta consegna. Se quest'ultima e' generata tra  le  ore
          21 e le  ore  7  del  mattino  del  giorno  successivo,  la
          notificazione si intende perfezionata per  il  destinatario
          alle ore 7." 
              "Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta  elettronica
          certificata   eseguita   dall'ufficiale   giudiziario).   -
          L'ufficiale giudiziario esegue  la  notificazione  a  mezzo
          posta elettronica certificata  o  servizio  elettronico  di
          recapito certificato qualificato, anche  previa  estrazione
          di copia informatica  del  documento  cartaceo,  quando  il
          destinatario e' un soggetto per il quale la  legge  prevede
          l'obbligo di munirsi di un indirizzo di  posta  elettronica
          certificata o servizio elettronico di recapito  certificato
          qualificato risultante dai pubblici elenchi  oppure  quando
          il destinatario  ha  eletto  domicilio  digitale  ai  sensi
          dell'articolo    3-bis,    comma    1-bis,    del    codice
          dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82. 
              Se  procede  ai  sensi  del  primo  comma,  l'ufficiale
          giudiziario   trasmette   copia    informatica    dell'atto
          sottoscritta con  firma  digitale  all'indirizzo  di  posta
          elettronica  certificata  del  destinatario  risultante  da
          pubblici elenchi  o  comunque  accessibili  alle  pubbliche
          amministrazioni. 
              La notifica si intende perfezionata nel momento in  cui
          il gestore rende disponibile il documento informatico nella
          casella di posta elettronica certificata del destinatario. 
              L'ufficiale giudiziario  redige  la  relazione  di  cui
          all'articolo 148, primo  comma,  su  documento  informatico
          separato,  sottoscritto  con  firma  digitale  e  congiunto
          all'atto cui si riferisce mediante  strumenti  informatici,
          individuati  con  apposito  decreto  del  Ministero   della
          giustizia. La relazione contiene  le  informazioni  di  cui
          all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo  della
          consegna con l'indirizzo di  posta  elettronica  presso  il
          quale l'atto e' stato inviato. 
              Al  documento  informatico  originale  o   alla   copia
          informatica del documento cartaceo sono  allegate,  con  le
          modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
          di consegna previste dalla normativa, anche  regolamentare,
          concernente la trasmissione e la  ricezione  dei  documenti
          informatici trasmessi in via telematica. 
              Eseguita  la  notificazione,  l'ufficiale   giudiziario
          restituisce all'istante o al  richiedente,  anche  per  via
          telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di
          notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 163, 163-bis, 164,
          165, 166, 167, 168-bis, 171, 182, 185, 185-bis,  187,  191,
          193, 210, 213, 225, 226, 267, 268,  269,  271,  281-sexies,
          281-octies, 281-novies, 283  e  291  del  codice  procedura
          civile, come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 163 (Contenuto della citazione). -  La  domanda
          si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. 
              Il presidente del  tribunale  stabilisce  al  principio
          dell'anno giudiziario,  con  decreto  approvato  dal  primo
          presidente della corte di appello, i giorni della settimana
          e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla  prima
          comparizione delle parti 
              L'atto di citazione deve contenere: 
                1) l'indicazione del tribunale davanti  al  quale  la
          domanda e' proposta; 
                2) il nome, il cognome,  la  residenza  e  il  codice
          fiscale  dell'attore,  il  nome,  il  cognome,  il   codice
          fiscale, la residenza  o  il  domicilio  o  la  dimora  del
          convenuto  e   delle   persone   che   rispettivamente   li
          rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e'  una
          persona giuridica, un'associazione non  riconosciuta  o  un
          comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la
          ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la
          rappresentanza in giudizio; 
                3)  la  determinazione  della  cosa   oggetto   della
          domanda; 
                3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la  domanda  e'
          soggetta a condizione di procedibilita',  dell'assolvimento
          degli oneri previsti per il suo superamento; 
                4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti
          e degli elementi di diritto costituenti  le  ragioni  della
          domanda, con le relative conclusioni; 
                5) l'indicazione specifica dei  mezzi  di  prova  dei
          quali  l'attore  intende  valersi  e  in  particolare   dei
          documenti che offre in comunicazione; 
                6)  il  nome  e  il   cognome   del   procuratore   e
          l'indicazione della procura, qualora questa sia stata  gia'
          rilasciata; 
                7)   l'indicazione   del   giorno   dell'udienza   di
          comparizione;  l'invito  al  convenuto  a  costituirsi  nel
          termine di settanta giorni prima dell'udienza  indicata  ai
          sensi  e  nelle  forme  stabilite  dall'articolo  166  e  a
          comparire,  nell'udienza  indicata,  dinanzi   al   giudice
          designato   ai    sensi    dell'articolo    168-bis,    con
          l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
          implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che  la
          difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i
          giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione  per  i  casi
          previsti dall'articolo 86 o da leggi  speciali,  e  che  la
          parte,  sussistendone  i   presupposti   di   legge,   puo'
          presentare istanza per l'ammissione al patrocinio  a  spese
          dello Stato. 
              L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo
          125,  e'  consegnato  dalla   parte   o   dal   procuratore
          all'ufficiale giudiziario, il quale  lo  notifica  a  norma
          degli articoli 137 e seguenti." 
                "Art. 163-bis  (Termini  per  comparire).  -  Tra  il
          giorno  della  notificazione  della  citazione   e   quello
          dell'udienza di comparizione debbono  intercorrere  termini
          liberi non minori di centoventi giorni se  il  luogo  della
          notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni
          se si trova all'estero. 
              Se il termine assegnato dall'attore  ecceda  il  minimo
          indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima
          della  scadenza  del  termine  minimo,  puo'  chiedere   al
          presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
          quest'ultimo termine, l'udienza per la  comparizione  delle
          parti sia fissata con congruo anticipo su  quella  indicata
          dall'attore. Il presidente provvede con decreto,  che  deve
          essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque
          giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. In
          questo caso i termini di cui all'articolo 171-ter decorrono
          dall'udienza cosi' fissata." 
                "Art. 164 (Nullita' della citazione). - La  citazione
          e' nulla se  e'  omesso  o  risulta  assolutamente  incerto
          alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art.
          163, se manca  l'indicazione  della  data  dell'udienza  di
          comparizione, se e' stato assegnato un termine a  comparire
          inferiore a quello stabilito dalla legge  ovvero  se  manca
          l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163. 
              Se il convenuto non  si  costituisce  in  giudizio,  il
          giudice, rilevata la nullita' della citazione ai sensi  del
          primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro  un
          termine perentorio.  Questa  sana  i  vizi  e  gli  effetti
          sostanziali e processuali della domanda  si  producono  sin
          dal momento della prima notificazione. Se  la  rinnovazione
          non viene eseguita,  il  giudice  ordina  la  cancellazione
          della causa dal ruolo e il processo  si  estingue  a  norma
          dell'art. 307, comma terzo. 
              La  costituzione  del  convenuto  sana  i  vizi   della
          citazione  e  restano  salvi  gli  effetti  sostanziali   e
          processuali di  cui  al  secondo  comma;  tuttavia,  se  il
          convenuto deduce l'inosservanza dei termini a  comparire  o
          la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7)  dell'art.
          163, il giudice fissa una nuova udienza  nel  rispetto  dei
          termini. 
              La citazione e' altresi' nulla se e' omesso  o  risulta
          assolutamente incerto il  requisito  stabilito  nel  n.  3)
          dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione  dei  fatti  di
          cui al n. 4) dello stesso articolo. 
              Il giudice, rilevata la nullita'  ai  sensi  del  comma
          precedente, fissa  all'attore  un  termine  perentorio  per
          rinnovare la citazione o, se il convenuto si e' costituito,
          per  integrare  la  domanda.  Restano  ferme  le  decadenze
          maturate e  salvi  i  diritti  quesiti  anteriormente  alla
          rinnovazione o alla integrazione. 
              Nel caso di  integrazione  della  domanda,  il  giudice
          fissa l'udienza ai sensi del  secondo  comma  dell'articolo
          171-bis e si applica l'art. 167." 
                "Art. 165  (Costituzione  dell'attore).  -  L'attore,
          entro dieci giorni dalla notificazione della  citazione  al
          convenuto,  deve  costituirsi  in  giudizio  a  mezzo   del
          procuratore, o  personalmente  nei  casi  consentiti  dalla
          legge, depositando  la  nota  d'iscrizione  a  ruolo  e  il
          proprio fascicolo contenente l'originale  della  citazione,
          la procura e i documenti offerti in  comunicazione.  Se  si
          costituisce personalmente, deve dichiarare la  residenza  o
          eleggere domicilio nel comune ove ha sede  il  tribunale  o
          indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e
          notificazioni anche in forma telematica. 
              Se  la  citazione  e'  notificata   a   piu'   persone,
          l'originale  della  citazione  deve  essere  inserito   nel
          fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione." 
              "Art. 166 (Costituzione del convenuto). - Il  convenuto
          deve costituirsi a mezzo del procuratore,  o  personalmente
          nei casi consentiti dalla  legge,  almeno  settanta  giorni
          prima dell'udienza di  comparizione  fissata  nell'atto  di
          citazione depositando la comparsa di cui  all'articolo  167
          con la copia della citazione notificata,  la  procura  e  i
          documenti che offre in comunicazione." 
                "Art. 167 (Comparsa di risposta). - Nella comparsa di
          risposta il convenuto deve proporre  tutte  le  sue  difese
          prendendo posizione in modo chiaro e  specifico  sui  fatti
          posti dall'attore a fondamento della domanda,  indicare  le
          proprie generalita' e il codice fiscale, i mezzi  di  prova
          di  cui  intende  valersi  e  i  documenti  che  offre   in
          comunicazione, formulare le conclusioni. 
              A pena di decadenza deve proporre le eventuali  domande
          riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito  che
          non siano rilevabili d'ufficio.  Se  e'  omesso  o  risulta
          assolutamente incerto l'oggetto o il titolo  della  domanda
          riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullita', fissa al
          convenuto un termine  perentorio  per  integrarla.  Restano
          ferme le decadenze maturate e  salvi  i  diritti  acquisiti
          anteriormente alla integrazione. 
              Se intende chiamare  un  terzo  in  causa,  deve  farne
          dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere  ai  sensi
          dell'art. 269." 
                "Art. 168-bis (Designazione del giudice  istruttore).
          - Formato un  fascicolo  d'ufficio  a  norma  dell'articolo
          precedente, il cancelliere lo  presenta  senza  indugio  al
          presidente del  tribunale,  il  quale  designa  il  giudice
          istruttore davanti al quale le parti debbono comparire,  se
          non creda di  procedere  egli  stesso  all'istruzione.  Nei
          tribunali divisi in piu' sezioni il presidente  assegna  la
          causa ad una di esse, e il presidente  di  questa  provvede
          nelle  stesse   forme   alla   designazione   del   giudice
          istruttore. 
              La designazione del giudice  istruttore  deve  in  ogni
          caso avvenire non oltre il secondo giorno  successivo  alla
          costituzione della parte piu' diligente. 
              Subito dopo la designazione del giudice  istruttore  il
          cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione  e  su
          quello del giudice istruttore. 
              Se nel giorno fissato per la  comparizione  il  giudice
          istruttore designato non  tiene  udienza,  la  comparizione
          delle   parti   e'    d'ufficio    rimandata    all'udienza
          immediatamente successiva tenuta dal giudice designato." 
                "Art. 171 (Ritardata costituzione delle parti). -  Se
          nessuna delle parti si costituisce nei  termini  stabiliti,
          si applicano le disposizioni  dell'articolo  307,  primo  e
          secondo comma. 
              Se una delle parti si e' costituita  entro  il  termine
          rispettivamente  a  lei  assegnato,  l'altra   parte   puo'
          costituirsi  successivamente  ma  restano  ferme   per   il
          convenuto le decadenze di cui all'art. 167. 
              La parte che non si costituisce entro il termine di cui
          all'art. 166 e'  dichiarata  contumace  con  ordinanza  del
          giudice istruttore,  salva  la  disposizione  dell'articolo
          291." 
                "Art.   182   (Difetto   di   rappresentanza   o   di
          autorizzazione). - Il giudice istruttore verifica d'ufficio
          la regolarita' della costituzione  delle  parti  e,  quando
          occorre, le invita a completare o a mettere in  regola  gli
          atti e i documenti che riconosce difettosi. 
              Quando rileva la mancanza della  procura  al  difensore
          oppure un difetto di rappresentanza,  di  assistenza  o  di
          autorizzazione che ne determina  la  nullita',  il  giudice
          assegna  alle  parti   un   termine   perentorio   per   la
          costituzione   della   persona   alla   quale   spetta   la
          rappresentanza  o  l'assistenza,  per  il  rilascio   delle
          necessarie autorizzazioni, ovvero  per  il  rilascio  della
          procura alle liti  o  per  la  rinnovazione  della  stessa.
          L'osservanza  del  termine  sana  i  vizi,  e  gli  effetti
          sostanziali e processuali della domanda  si  producono  fin
          dal momento della prima notificazione." 
              "Art. 185 (Tentativo di conciliazione).  -  Il  giudice
          istruttore, in caso di  richiesta  congiunta  delle  parti,
          fissa  la  comparizione   delle   medesime   al   fine   di
          interrogarle liberamente e di provocarne la  conciliazione.
          Il giudice istruttore ha altresi' facolta'  di  fissare  la
          predetta  udienza  di  comparizione   personale   a   norma
          dell'articolo  117.  Quando  e'  disposta  la  comparizione
          personale, le parti hanno facolta' di  farsi  rappresentare
          da un procuratore generale o speciale il quale deve  essere
          a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve  essere
          conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
          e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare  o
          transigere la controversia. Se la procura e' conferita  con
          scrittura privata, questa puo' essere autenticata anche dal
          difensore  della  parte.  La  mancata   conoscenza,   senza
          giustificato motivo, dei fatti della  causa  da  parte  del
          procuratore  e'  valutata  ai  sensi  del   secondo   comma
          dell'articolo 116 
              Il tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato  in
          qualunque  momento  dell'istruzione,   nel   rispetto   del
          calendario del processo. 
              Quando le parti si sono conciliate, si  forma  processo
          verbale della convenzione  conclusa.  Il  processo  verbale
          costituisce titolo esecutivo." 
              "Art. 185-bis (Proposta di conciliazione del  giudice).
          - Il giudice, fino al momento in  cui  fissa  l'udienza  di
          rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove
          possibile, avuto riguardo  alla  natura  del  giudizio,  al
          valore della controversia e all'esistenza di  questioni  di
          facile  e  pronta  soluzione  di  diritto,   una   proposta
          transattiva o conciliativa. La  proposta  di  conciliazione
          non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione  del
          giudice." 
                 "Art. 187 (Provvedimenti del giudice istruttore).  -
          Il giudice istruttore, se ritiene che la causa  sia  matura
          per la decisione di merito senza bisogno di  assunzione  di
          mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio. 
              Puo' rimettere  le  parti  al  collegio  affinche'  sia
          decisa  separatamente  una  questione  di   merito   avente
          carattere preliminare, solo quando  la  decisione  di  essa
          puo' definire il giudizio. 
              Il giudice provvede analogamente se  sorgono  questioni
          attinenti alla giurisdizione o alla competenza o  ad  altre
          pregiudiziali, ma puo'  anche  disporre  che  siano  decise
          unitamente al merito. 
              Qualora il collegio provveda  a  norma  dell'art.  279,
          secondo comma, n. 4), i termini di cui all'art. 183, quarto
          comma, non concessi prima della rimessione al collegio sono
          assegnati dal giudice  istruttore,  su  istanza  di  parte,
          nella prima udienza dinnanzi a lui. 
              Il giudice da'  ogni  altra  disposizione  relativa  al
          processo." 
                "Art. 191 (Nomina di consulente tecnico). - Nei  casi
          previsti  dagli  articoli  61   e   seguenti   il   giudice
          istruttore,  con  ordinanza  ai  sensi  dell'articolo  183,
          quarto comma, o con altra successiva ordinanza,  nomina  un
          consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale
          il consulente deve comparire. 
              Possono essere nominati  piu'  consulenti  soltanto  in
          caso di grave necessita' o quando la legge espressamente lo
          dispone." 
                "Art. 193 (Giuramento del consulente). - Alla udienza
          di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente
          l'importanza delle funzioni che e' chiamato ad adempiere, e
          ne riceve il giuramento di bene e fedelmente  adempiere  le
          funzioni affidategli al solo scopo  di  fare  conoscere  ai
          giudici la verita'. 
              In luogo della fissazione dell'udienza di  comparizione
          per il  giuramento  del  consulente  tecnico  d'ufficio  il
          giudice puo' assegnare un termine per il  deposito  di  una
          dichiarazione  sottoscritta  dal   consulente   con   firma
          digitale, recante il giuramento previsto dal  primo  comma.
          Con il medesimo provvedimento il giudice  fissa  i  termini
          previsti dall'articolo 195, terzo comma." 
                "Art. 210 (Ordine  di  esibizione  alla  parte  o  al
          terzo). - Negli stessi limiti entro  i  quali  puo'  essere
          ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di  cose  in
          possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore,
          su istanza di parte puo' ordinare all'altra parte  o  a  un
          terzo di esibire in giudizio un documento o altra  cosa  di
          cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo. 
              Nell'ordinare   l'esibizione,   il   giudice   da'    i
          provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il  modo
          dell'esibizione. 
              Se l'esibizione importa una spesa, questa  deve  essere
          in  ogni  caso  anticipata  dalla  parte  che  ha  proposta
          l'istanza di esibizione. 
              Se la  parte  non  adempie  senza  giustificato  motivo
          all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena
          pecuniaria da euro 500  a  euro  3.000  e  puo'  da  questo
          comportamento  desumere  argomenti   di   prova   a   norma
          dell'articolo 116, secondo comma. 
              Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna  a  una
          pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500." 
                "Art. 213  (Richiesta  d'informazioni  alla  pubblica
          amministrazione). - Fuori dei casi previsti negli  articoli
          210 e  211,  il  giudice  puo'  richiedere  d'ufficio  alla
          pubblica amministrazione le informazioni  scritte  relative
          ad atti e documenti  dell'amministrazione  stessa,  che  e'
          necessario acquisire al processo. 
              L'amministrazione   entro   sessanta    giorni    dalla
          comunicazione del  provvedimento  di  cui  al  primo  comma
          trasmette le informazioni richieste o comunica  le  ragioni
          del diniego." 
                "Art. 225 (Decisione sulla querela). - Sulla  querela
          di   falso   pronuncia   il   tribunale   in   composizione
          monocratica. 
              Il giudice puo' trattenere la causa in decisione  sulla
          querela indipendentemente  dal  merito.  In  tal  caso,  su
          istanza di parte, puo' disporre che  la  trattazione  della
          causa continui relativamente a quelle domande  che  possono
          essere decise indipendentemente dal documento impugnato." 
                "Art. 226 (Contenuto della sentenza). - Il tribunale,
          con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina  la
          restituzione del  documento  e  dispone  che,  a  cura  del
          cancelliere,   sia   fatta    menzione    della    sentenza
          sull'originale o sulla copia che ne tiene  luogo;  condanna
          inoltre la parte  querelante  a  una  pena  pecuniaria  non
          inferiore a euro 2 e non superiore a euro 20. 
              Con la sentenza che accerta la falsita'  il  tribunale,
          anche d'ufficio, da' le disposizioni  di  cui  all'articolo
          537 del codice di procedura penale." 
                "Art. 267 (Costituzione del terzo  interveniente).  -
          Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105,  il
          terzo deve costituirsi depositando una comparsa  formata  a
          norma dell'articolo 167 con i documenti e la procura. 
              Il cancelliere da' notizia dell'intervento  alle  altre
          parti." 
                "Art. 268 (Termine per l'intervento). -  L'intervento
          puo' aver luogo sino al momento in  cui  il  giudice  fissa
          l'udienza di rimessione della causa in decisione. 
              Il  terzo  non  puo'  compiere  atti  che  al   momento
          dell'intervento non sono piu' consentiti  ad  alcuna  altra
          parte,   salvo   che   comparisca    volontariamente    per
          l'integrazione necessaria del contraddittorio." 
                "Art. 269 (Chiamata di un terzo  in  causa).  -  Alla
          chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la
          parte provvede mediante citazione a comparire  nell'udienza
          fissata  dal  giudice  istruttore  ai  sensi  del  presente
          articolo, osservati i termini dell'art. 163-bis. 
              Il convenuto che intenda chiamare  un  terzo  in  causa
          deve,  a  pena  di  decadenza,  farne  dichiarazione  nella
          comparsa di risposta e contestualmente chiedere al  giudice
          istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di
          consentire la citazione del terzo nel rispetto dei  termini
          dell'art.  163-bis.  Il  giudice  istruttore,  nel  termine
          previsto dall'articolo  171-bis,  provvede  con  decreto  a
          fissare  la  data  della  nuova  udienza.  Il  decreto   e'
          comunicato  dal  cancelliere  alle  parti  costituite.   La
          citazione e' notificata al terzo a cura del convenuto. 
              Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto  nella
          comparsa di risposta, sia sorto l'interesse  dell'attore  a
          chiamare in causa  un  terzo,  l'attore  deve,  a  pena  di
          decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore
          nella memoria di cui  all'articolo  171-ter,  primo  comma,
          numero   1.   Il    giudice    istruttore,    se    concede
          l'autorizzazione, fissa una nuova  udienza  allo  scopo  di
          consentire la citazione del terzo nel rispetto dei  termini
          dell'art. 163-bis. La citazione e' notificata  al  terzo  a
          cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito  dal
          giudice. 
              La parte che chiama in causa il terzo, deve  depositare
          la citazione notificata entro il termine previsto dall'art.
          165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166. 
              Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per
          le  parti  le  preclusioni  maturate   anteriormente   alla
          chiamata  in  causa  del  terzo  e   i   termini   indicati
          dall'articolo   171-ter   decorrono   nuovamente   rispetto
          all'udienza fissata per la citazione del terzo." 
                "Art. 271 (Costituzione del  terzo  chiamato).  -  Al
          terzo si applicano,  con  riferimento  all'udienza  per  la
          quale e' citato, le disposizioni degli articoli  166,  167,
          primo comma e 171-ter. Se intende chiamare a sua  volta  in
          causa  un  terzo,  deve  farne  dichiarazione  a  pena   di
          decadenza  nella  comparsa  di  risposta  ed   essere   poi
          autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma  dell'art.
          269." 
                "Art. 281-sexies (Decisione a seguito di  trattazione
          orale).  -   Se   non   dispone   a   norma   dell'articolo
          281-quinquies, il giudice, fatte precisare le  conclusioni,
          puo' ordinare la discussione orale della causa nella stessa
          udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva  e
          pronunciare sentenza al termine  della  discussione,  dando
          lettura del dispositivo e della concisa  esposizione  delle
          ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
              In tal caso, la sentenza si intende pubblicata  con  la
          sottoscrizione da parte del  giudice  del  verbale  che  la
          contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria. 
              Al termine della discussione orale il giudice,  se  non
          provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei
          successivi trenta giorni." 
                "Art. 281-octies (Rimessione della causa al tribunale
          in composizione collegiale). - Il  giudice,  quando  rileva
          che una causa, riservata per la decisione davanti a se'  in
          funzione di giudice monocratico,  deve  essere  decisa  dal
          tribunale in composizione collegiale, rimette la  causa  al
          collegio per la decisione, con  ordinanza  comunicata  alle
          parti. 
              Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna  parte
          puo' chiedere la  fissazione  dell'udienza  di  discussione
          davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore
          procede ai sensi dell'articolo 275-bis." 
                "Art.  281-novies  (Connessione).  -   In   caso   di
          connessione  tra  cause  che  debbono  essere  decise   dal
          tribunale in composizione collegiale e  cause  che  debbono
          essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il
          giudice istruttore  ne  ordina  la  riunione  e,  all'esito
          dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al
          collegio, il quale pronuncia su tutte le  domande,  a  meno
          che disponga la  separazione  a  norma  dell'articolo  279,
          secondo comma, numero 5). 
              Alle cause riunite si applica il rito previsto  per  la
          causa  in  cui  il  tribunale   giudica   in   composizione
          collegiale e restano ferme le decadenze  e  le  preclusioni
          gia'  maturate  in   ciascun   procedimento   prima   della
          riunione." 
              "Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
          appello). - Il  giudice  d'appello,  su  istanza  di  parte
          proposta  con  l'impugnazione  principale  o   con   quella
          incidentale, sospende  in  tutto  o  in  parte  l'efficacia
          esecutiva o l'esecuzione della sentenza  impugnata,  con  o
          senza cauzione,  se  l'impugnazione  appare  manifestamente
          fondata o se dall'esecuzione della sentenza  puo'  derivare
          un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna
          ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in
          relazione alla possibilita'  di  insolvenza  di  una  delle
          parti. 
              L'istanza di cui al primo comma puo' essere proposta  o
          riproposta  nel  corso  del  giudizio  di  appello  se   si
          verificano mutamenti nelle circostanze, che  devono  essere
          specificamente   indicati   nel   ricorso,   a   pena    di
          inammissibilita'. 
              Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma  e'
          inammissibile o manifestamente infondata  il  giudice,  con
          ordinanza non impugnabile, puo'  condannare  la  parte  che
          l'ha proposta al pagamento  in  favore  della  cassa  delle
          ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250  e
          non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con
          la sentenza che definisce il giudizio." 
                "Art.  291  (Contumacia  del  convenuto).  -  Se   il
          convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva
          un vizio che importi  nullita'  nella  notificazione  della
          citazione  fissa  all'attore  un  termine  perentorio   per
          rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 
              Se   il   convenuto   non   si   costituisce    neppure
          anteriormente   alla   pronuncia   del   decreto   di   cui
          all'articolo 171-bis, secondo comma, il giudice provvede  a
          norma dell'articolo 171, ultimo comma. 
              Se l'ordine di rinnovazione della citazione di  cui  al
          primo  comma  non  e'  eseguito,  il  giudice   ordina   la
          cancellazione della  causa  dal  ruolo  e  il  processo  si
          estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.". 
              - Si riporta il testo degli  articoli  316,  317,  319,
          320, 321, 326, 334, 343, 348, 351, 356, 360, 362, 366, 369,
          370, 371, 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-ter,  383,
          390, 391-bis, 397, 430, 434, 437 e 438 del codice procedura
          civile, come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 316 (Forma della domanda). - Davanti al giudice
          di pace la domanda si propone nelle forme del  procedimento
          semplificato di cognizione, in quanto compatibili. 
              La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di  essa
          il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura
          dell'attore, e' notificato unitamente  al  decreto  di  cui
          all'articolo 318." 
                "Art.  317  (Rappresentanza  davanti  al  giudice  di
          pace). - Davanti al giudice di pace le parti possono  farsi
          rappresentare da persona munita di  mandato  salvo  che  il
          giudice ordini la loro comparizione personale. 
              Il mandato a rappresentare comprende  sempre  quello  a
          transigere e a conciliare." 
              "Art. 319 (Costituzione delle  parti).  -  L'attore  si
          costituisce depositando il ricorso notificato o il processo
          verbale di cui all'articolo 316 unitamente  al  decreto  di
          cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione
          e, quando occorre, la procura. Il convenuto si  costituisce
          a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281-undecies
          mediante deposito della  comparsa  di  risposta  e,  quando
          occorre, la procura. 
              Le parti, che non hanno precedentemente  dichiarato  la
          residenza o eletto domicilio nel  comune  in  cui  ha  sede
          l'ufficio  del  giudice  di   pace,   debbono   farlo   con
          dichiarazione ricevuta  nel  processo  verbale  al  momento
          della costituzione." 
                "Art. 320 (Trattazione della causa).  -  Nella  prima
          udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e
          tenta la conciliazione. 
              Se  la  conciliazione  riesce  se  ne  redige  processo
          verbale a norma dell'art. 185, ultimo comma. 
              Se la conciliazione non  riesce,  il  giudice  di  pace
          procede  ai  sensi   dell'articolo   281-duodecies,   commi
          secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la  causa  matura
          per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti
          per la decisione. 
              I  documenti  prodotti  dalle  parti   possono   essere
          inseriti nel fascicolo di ufficio ed  ivi  conservati  fino
          alla definizione del giudizio." 
                "Art. 321 (Decisione). - Il giudice di  pace,  quando
          ritiene matura la causa per la decisione, procede ai  sensi
          dell'articolo 281-sexies. 
              La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici
          giorni dalla discussione." 
                "Art. 326  (Decorrenza  dei  termini).  -  I  termini
          stabiliti nell'articolo  325  sono  perentori  e  decorrono
          dalla notificazione della sentenza,  sia  per  il  soggetto
          notificante che per il  destinatario  della  notificazione,
          dal momento in cui il relativo procedimento  si  perfeziona
          per il destinatario tranne per i casi previsti  nei  numeri
          1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli artt. 397 e  404  secondo
          comma, riguardo ai quali il termine decorre dal  giorno  in
          cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione
          o  e'  stato  recuperato  il  documento  o  e'  passata  in
          giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'art.  395,  o
          il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza. 
              Nel caso  previsto  nell'articolo  332,  l'impugnazione
          proposta contro una parte fa decorrere nei confronti  dello
          stesso soccombente il termine per proporla contro le  altri
          parti." 
                "Art. 334 (Impugnazioni incidentali  tardive).  -  Le
          parti, contro le quali e'  stata  proposta  impugnazione  e
          quelle chiamate ad integrare  il  contraddittorio  a  norma
          dell'articolo   331,    possono    proporre    impugnazione
          incidentale anche quando per esse e' decorso il  termine  o
          hanno fatto acquiescenza alla sentenza. 
              In tal caso, se l'impugnazione principale e' dichiarata
          inammissibile o improcedibile,  l'impugnazione  incidentale
          perde ogni efficacia." 
                "Art. 343 (Modo e termine dell'appello  incidentale).
          - L'appello incidentale si propone, a  pena  di  decadenza,
          nella comparsa di risposta depositata almeno  venti  giorni
          prima dell'udienza di  comparizione  fissata  nell'atto  di
          citazione o  dell'udienza  fissata  a  norma  dell'articolo
          349-bis, secondo comma. 
              Se l'interesse a proporre l'appello  incidentale  sorge
          dall'impugnazione proposta  da  altra  parte  che  non  sia
          l'appellante principale,  tale  appello  si  propone  nella
          prima     udienza     successiva     alla      proposizione
          dell'impugnazione stessa." 
                "Art.   348   (Improcedibilita'   dell'appello).    -
          L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio,  se
          l'appellante non si costituisce in termini. 
              Se l'appellante non compare alla prima udienza, benche'
          si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza
          non impugnabile, rinvia la causa ad una  prossima  udienza,
          della    quale    il    cancelliere    da'    comunicazione
          all'appellante. Se anche alla  nuova  udienza  l'appellante
          non compare, l'appello e'  dichiarato  improcedibile  anche
          d'ufficio. 
              L'improcedibilita'  dell'appello  e'   dichiarata   con
          sentenza. Davanti alla corte di  appello  l'istruttore,  se
          nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme  e
          nei termini previsti  dal  terzo,  quarto  e  quinto  comma
          dell'articolo  178,  e  il  collegio   procede   ai   sensi
          dell'articolo 308, secondo comma." 
                "Art.     351     (Provvedimenti      sull'esecuzione
          provvisoria). -  Sull'istanza  prevista  dal  primo  e  dal
          secondo comma dell'articolo 283  il  giudice  provvede  con
          ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla
          corte   di   appello,   i   provvedimenti   sull'esecuzione
          provvisoria sono  adottati  con  ordinanza  collegiale.  Se
          nominato, l'istruttore,  sentite  le  parti,  riferisce  al
          collegio. 
              La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che  la
          decisione   sulla   sospensione   sia   pronunciata   prima
          dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello
          il ricorso e' presentato al presidente del collegio. 
              Il presidente del collegio o il tribunale, con  decreto
          in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti  in
          camera    di    consiglio,     rispettivamente,     davanti
          all'istruttore o davanti a se'. Con lo stesso  decreto,  se
          ricorrono  giusti  motivi   di   urgenza,   puo'   disporre
          provvisoriamente  l'immediata  sospensione   dell'efficacia
          esecutiva o dell'esecuzione della sentenza;  in  tal  caso,
          con  l'ordinanza  non  impugnabile  pronunciata   all'esito
          dell'udienza in  camera  di  consiglio  il  collegio  o  il
          tribunale  conferma,  modifica  o  revoca  il  decreto  con
          ordinanza non impugnabile. 
              Il giudice, all'udienza prevista dal  primo  comma,  se
          ritiene la causa matura per la decisione,  puo'  provvedere
          ai  sensi  dell'articolo  281-sexies.  Davanti  alla  corte
          d'appello, se l'udienza e' stata tenuta dall'istruttore  il
          collegio, con l'ordinanza con cui  adotta  i  provvedimenti
          sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza  davanti  a  se'
          per la precisazione  delle  conclusioni  e  la  discussione
          orale  e  assegna  alle   parti   un   termine   per   note
          conclusionali. Se per la  decisione  sulla  sospensione  e'
          stata fissata l'udienza di cui al terzo comma,  il  giudice
          fissa apposita udienza per la  decisione  della  causa  nel
          rispetto dei termini a comparire." 
                "Art. 356 (Ammissione e assunzione di prove). - Ferma
          l'applicabilita' della norma di cui al n.  4)  del  secondo
          comma dell'art.  279,  il  giudice  d'appello,  se  dispone
          l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione  totale  o
          parziale dell'assunzione gia' avvenuta  in  primo  grado  o
          comunque  da'  disposizioni  per  effetto  delle  quali  il
          procedimento  deve  continuare,   pronuncia   ordinanza   e
          provvede a norma degli articoli  191  e  seguenti.  Davanti
          alla corte di appello il collegio delega l'assunzione delle
          prove all'istruttore, se nominato, o al relatore e,  quando
          ne ravvisa la necessita', puo' anche d'ufficio disporre  la
          rinnovazione davanti a se' di uno o  piu'  mezzi  di  prova
          assunti dall'istruttore ai sensi dell'articolo 350,  quarto
          comma. 
              Quando sia stato proposto appello immediato contro  una
          delle  sentenze  previste  dal  n.  4  del  secondo   comma
          dell'articolo 279, il giudice d'appello non  puo'  disporre
          nuove  prove  riguardo  alle  domande  e  alle   questioni,
          rispetto  alle  quali  il  giudice  di  primo  grado,   non
          definendo  il  giudizio,  abbia  disposto,   con   separata
          ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione." 
                "Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).
          -Le sentenze pronunciate in  grado  d'appello  o  in  unico
          grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 
                  1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 
                  2) per violazione  delle  norme  sulla  competenza,
          quando non e' prescritto il regolamento di competenza; 
                  3) per violazione o falsa applicazione di norme  di
          diritto e dei contratti e accordi collettivi  nazionali  di
          lavoro; 
                  4) per nullita' della sentenza o del procedimento; 
                  5) per omesso esame circa un fatto decisivo per  il
          giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti. 
              Puo'  inoltre  essere   impugnata   con   ricorso   per
          cassazione una sentenza appellabile del  tribunale,  se  le
          parti sono d'accordo per omettere  l'appello;  ma  in  tale
          caso l'impugnazione puo'  proporsi  soltanto  a  norma  del
          primo comma, n. 3. 
              Non sono immediatamente  impugnabili  con  ricorso  per
          cassazione le sentenze che decidono  di  questioni  insorte
          senza  definire,  neppure  parzialmente,  il  giudizio.  Il
          ricorso per cassazione avverso tali  sentenze  puo'  essere
          proposto,  senza  necessita'  di  riserva,  allorche'   sia
          impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il
          giudizio. 
              Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di
          primo grado per le stesse  ragioni,  inerenti  ai  medesimi
          fatti, poste a base della decisione impugnata,  il  ricorso
          per cassazione puo' essere proposto  esclusivamente  per  i
          motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).  Tale
          disposizione non si applica relativamente alle cause di cui
          all'articolo 70, primo comma. 
              Le disposizioni di cui al primo, al terzo e  al  quarto
          comma  si  applicano  alle  sentenze  ed  ai  provvedimenti
          diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso
          per cassazione per violazione di legge." 
                "Art. 362 (Altri casi di ricorso). -  Possono  essere
          impugnate con ricorso per cassazione, nel  termine  di  cui
          all'articolo 325 secondo comma, le decisioni  in  grado  di
          appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un
          giudice speciale, per motivi attinenti  alla  giurisdizione
          del giudice stesso. 
              Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per
          cassazione: 
                1. i conflitti positivi o negativi  di  giurisdizione
          tra  giudici  speciali,  o  tra  giudice  amministrativo  e
          giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari; 
                2.  i  conflitti  negativi  di  attribuzione  tra  la
          pubblica amministrazione e il giudice ordinario. 
              Le decisioni dei giudici ordinari passate in  giudicato
          possono altresi' essere impugnate per revocazione ai  sensi
          dell'articolo 391-quater, quando il loro contenuto e' stato
          dichiarato  dalla  Corte  europea  dei  diritti   dell'uomo
          contrario  alla  Convenzione  ovvero  ad   uno   dei   suoi
          Protocolli. 
                "Art. 366 (Contenuto del ricorso). - Il ricorso  deve
          contenere, a pena di inammissibilita': 
                  1) l'indicazione delle parti; 
                  2)  l'indicazione  della   sentenza   o   decisione
          impugnata; 
                  3) la chiara  esposizione  dei  fatti  della  causa
          essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso; 
                  4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per
          i quali si chiede la cassazione,  con  l'indicazione  delle
          norme di diritto su cui si fondano; 
                  5) l'indicazione della procura,  se  conferita  con
          atto  separato  e,  nel  caso  di  ammissione  al  gratuito
          patrocinio, del relativo decreto; 
                  6)  la  specifica  indicazione,  per  ciascuno  dei
          motivi,  degli  atti  processuali,  dei  documenti  e   dei
          contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda
          e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi. 
              Nel caso previsto  nell'articolo  360,  secondo  comma,
          l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto
          sul ricorso dalle altre parti o dai loro  difensori  muniti
          di procura speciale, oppure mediante atto  separato,  anche
          anteriore alla sentenza impugnata,  da  unirsi  al  ricorso
          stesso." 
                "Art. 369 (Deposito del ricorso).  -  Il  ricorso  e'
          depositato, a pena  di  improcedibilita',  nel  termine  di
          giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le
          quali e' proposto. 
              Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a
          pena di improcedibilita': 
                1. il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 
                2. copia autentica della sentenza o  della  decisione
          impugnata con la relazione di notificazione, se  questa  e'
          avvenuta, tranne che  nei  casi  di  cui  ai  due  articoli
          precedenti; oppure copia autentica  dei  provvedimenti  dai
          quali risulta il conflitto nei casi di cui ai  nn.  1  e  2
          dell'articolo 362; 
                3. la procura speciale, se questa  e'  conferita  con
          atto separato; 
                4. Gli atti processuali, i documenti, i  contratti  o
          accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda." 
                "Art. 370 (Controricorso). - La parte contro la quale
          il ricorso e' diretto, se intende contraddire,  deve  farlo
          mediante controricorso da depositare entro quaranta  giorni
          dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non puo'
          presentare   memorie,   ma   soltanto   partecipare    alla
          discussione orale. 
              Al controricorso si applicano le norme  degli  articoli
          365 e 366, in quanto e' possibile. 
              Il controricorso e' depositato insieme con gli atti e i
          documenti e con la procura speciale, se conferita con  atto
          separato." 
                "Art. 371 (Ricorso incidentale). - La  parte  di  cui
          all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente
          il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro  la
          stessa sentenza. 
              La parte alla quale e' stato notificato il ricorso  per
          integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre
          l'eventuale ricorso incidentale  con  atto  depositato  nel
          termine di quaranta giorni dalla notificazione. 
              Al ricorso incidentale  si  applicano  le  disposizioni
          degli articoli 365, 366 e 369. 
              Per  resistere  al  ricorso  incidentale  puo'   essere
          depositato   un   controricorso   a   norma   dell'articolo
          precedente. 
              Se il ricorrente principale  deposita  la  copia  della
          sentenza o della decisione impugnata, non e' necessario che
          la depositi anche il ricorrente per incidente." 
                "Art. 372 (Produzione di altri documenti). -  Non  e'
          ammesso il deposito di atti e documenti  non  prodotti  nei
          precedenti  gradi  del  processo,  tranne  di  quelli   che
          riguardano  la  nullita'   della   sentenza   impugnata   e
          l'ammissibilita' del ricorso e del controricorso. 
              Il deposito dei documenti  relativi  all'ammissibilita'
          puo' avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del
          controricorso, fino a quindici giorni prima dell'udienza  o
          dell'adunanza in camera di consiglio. 
                "Art. 375 (Pronuncia in udienza pubblica o in  camera
          di consiglio). - La  Corte,  sia  a  sezioni  unite  che  a
          sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza  quando  la
          questione di diritto e' di particolare  rilevanza,  nonche'
          nei casi di  cui  all'art.  391-quater.  La  Corte,  sia  a
          sezioni  unite  che  a  sezione  semplice,  pronuncia   con
          ordinanza  in  camera  di  consiglio  quando  riconosce  di
          dovere: 
                  1)  dichiarare   l'inammissibilita'   del   ricorso
          principale e di quello incidentale eventualmente  proposto,
          anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360; 
                  1-bis) dichiarare l'improcedibilita' del ricorso; 
                  2) - 3); 
                  4) pronunciare  sulle  istanze  di  regolamento  di
          competenza e di  giurisdizione,  salva  l'applicazione  del
          primo comma; 
                  4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore
          materiale; 
                4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e  per
          opposizione di terzo, salva l'applicazione del primo comma; 
                  4-quater) in ogni altro caso in cui  non  pronuncia
          in pubblica udienza. 
                  5) Soppresso." 
              "Art. 376 (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni). - Il
          primo presidente assegna i ricorsi  alle  sezioni  unite  o
          alla sezione semplice. 
              La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite
          un ricorso assegnato a una sezione semplice, puo'  proporre
          al primo presidente  istanza  di  rimessione  alle  sezioni
          unite,  fino  a  quindici  giorni  prima   dell'udienza   o
          dell'adunanza. 
              All'udienza o all'adunanza della sezione  semplice,  la
          rimessione puo' essere disposta con ordinanza  soltanto  su
          richiesta del pubblico ministero o d'ufficio." 
                "Art. 377 (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in
          camera di consiglio e decreto preliminare del  presidente).
          - Il primo presidente, su presentazione del ricorso a  cura
          del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della  camera
          di consiglio e nomina il relatore per i  ricorsi  assegnati
          alle sezioni unite. Per i ricorsi  assegnati  alle  sezioni
          semplici provvede allo stesso  modo,  il  presidente  della
          sezione. 
              Dell'udienza e' data comunicazione dal  cancelliere  al
          pubblico ministero  e  agli  avvocati  delle  parti  almeno
          sessanta giorni prima. 
              Il primo presidente o il presidente di sezione,  quando
          occorre,   ordina   con    decreto    l'integrazione    del
          contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione
          dell'impugnazione a norma  dell'articolo  332,  ovvero  che
          essa sia rinnovata." 
              "Art.  378  (Deposito  di  memorie).  -   Il   pubblico
          ministero puo'  depositare  una  memoria  non  oltre  venti
          giorni prima dell'udienza. 
              Le  parti   possono   depositare   sintetiche   memorie
          illustrative non oltre dieci giorni prima dell'udienza." 
              "Art. 379 (Discussione). - L'udienza di  svolge  sempre
          in presenza. 
              All'udienza il relatore espone in sintesi le  questioni
          della causa. 
              Dopo la relazione  il  presidente  invita  il  pubblico
          ministero a esporre oralmente le sue  conclusioni  motivate
          e, quindi, i difensori  delle  parti  a  svolgere  le  loro
          difese. Il presidente dirige  la  discussione,  indicandone
          ove necessario i punti e i tempi. 
              Non sono ammesse repliche." 
                "Art. 380 (Deliberazione della sentenza). - La Corte,
          dopo la discussione  della  causa,  delibera  nella  stessa
          seduta, la sentenza in camera di consiglio. 
              Si  applica   alla   deliberazione   della   corte   la
          disposizione dell'articolo 276. 
              La  sentenza   e'   depositata   nei   novanta   giorni
          successivi." 
                "Art. 380-ter (Procedimento per  la  decisione  sulle
          istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). -
          Nei casi previsti dall'articolo 375, secondo comma,  numero
          4, si applica l'articolo 380-bis.1; il  pubblico  ministero
          deposita  le  sue  conclusioni  scritte  nel  termine   ivi
          stabilito." 
                "Art. 383 (Cassazione con rinvio). - La corte, quando
          accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati
          nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro  giudice
          di grado pari a  quello  che  ha  pronunciato  la  sentenza
          cassata. 
              Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo  comma,  la
          causa puo' essere rinviata al giudice  che  avrebbe  dovuto
          pronunciare  sull'appello   al   quale   le   parti   hanno
          rinunciato. 
              La Corte, se riscontra una  nullita'  del  giudizio  di
          primo grado per  la  quale  il  giudice  d'appello  avrebbe
          dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa
          a quest'ultimo." 
                "Art. 390 (Rinuncia). - La parte puo'  rinunciare  al
          ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata
          la relazione all'udienza, o sino  alla  data  dell'adunanza
          camerale. 
              La rinuncia deve  farsi  con  atto  sottoscritto  dalla
          parte e dal suo avvocato o  anche  da  questo  solo  se  e'
          munito di mandato speciale a tale effetto. 
              Del   deposito   dell'atto   di   rinuncia   e'    data
          comunicazione  alle   parti   costituite   a   cura   della
          cancelleria." 
                "Art. 391-bis (Correzione degli  errori  materiali  e
          revocazione delle sentenze della Corte di cassazione). - Se
          la sentenza, l'ordinanza o il decreto di  cui  all'articolo
          380-bis pronunciati dalla Corte di cassazione sono  affetti
          da errore materiale o di  calcolo  ai  sensi  dell'articolo
          287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo  395,
          numero  4),  la  parte  interessata   puo'   chiederne   la
          correzione o la revocazione  con  ricorso  ai  sensi  degli
          articoli 365 e seguenti. La correzione puo' essere chiesta,
          e puo' essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in  qualsiasi
          tempo. La revocazione puo' essere chiesta entro il  termine
          perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di
          sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. 
              La  pendenza  del  termine  per  la  revocazione  della
          sentenza  della  Corte  di  cassazione  non  impedisce   il
          passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso
          per cassazione respinto. 
              In caso di impugnazione per revocazione della  sentenza
          della Corte di cassazione non  e'  ammessa  la  sospensione
          dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne' e'
          sospeso  il  giudizio  di   rinvio   o   il   termine   per
          riassumerlo." 
                "Art.  397  (Revocazione  proponibile  dal   pubblico
          ministero). - Nelle cause in cui l'intervento del  pubblico
          ministero e' obbligatorio a norma  dell'articolo  70  primo
          comma, le sentenze previste  nei  due  articoli  precedenti
          possono  essere  impugnate  per  revocazione  dal  pubblico
          ministero: 
                  1. quando la sentenza e'  stata  pronunciata  senza
          che egli sia stato sentito; 
                  2. quando la sentenza e' l'effetto della collusione
          posta in opera dalle parti per frodare la legge. 
              Nei casi di cui all'articolo 391-quater, la revocazione
          puo' essere promossa anche dal procuratore generale  presso
          la Corte di cassazione." 
                "Art. 430 (Deposito  della  sentenza).  -  Quando  la
          sentenza e' depositata fuori udienza, il cancelliere ne da'
          immediata comunicazione alle parti." 
                "Art. 434 (Deposito del ricorso  in  appello).  -  Il
          ricorso   deve   contenere   le   indicazioni    prescritte
          dall'articolo 414. L'appello deve essere  motivato,  e  per
          ciascuno   dei   motivi   deve   indicare   a    pena    di
          inammissibilita', in modo chiaro, sintetico e specifico: 
                  1) il capo della decisione di primo grado che viene
          impugnato; 
                  2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti
          compiuta dal giudice di primo grado; 
                  3) le violazioni di  legge  denunciate  e  la  loro
          rilevanza ai fini della decisione impugnata. 
              Il ricorso deve  essere  depositato  nella  cancelleria
          della  corte  di  appello   entro   trenta   giorni   dalla
          notificazione della sentenza, oppure entro quaranta  giorni
          nel caso in cui la notificazione abbia  dovuto  effettuarsi
          all'estero." 
                "Art. 437 (Udienza di discussione). - Nell'udienza il
          giudice incaricato  fa  la  relazione  orale  della  causa.
          Quando non provvede  ai  sensi  dell'articolo  436-bis,  il
          collegio,  sentiti  i  difensori  delle  parti,   pronuncia
          sentenza  dando  lettura  del  dispositivo   nella   stessa
          udienza. 
              Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni.  Non  sono
          ammessi  nuovi  mezzi  di  prova,  tranne   il   giuramento
          estimatorio, salvo che il  collegio,  anche  d'ufficio,  li
          ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.
          E' salva la facolta' delle parti di deferire il  giuramento
          decisorio in qualsiasi momento della causa. 
              Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa entro
          venti giorni, l'udienza nella  quale  esse  debbono  essere
          assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal  caso
          il  collegio  con  la  stessa  ordinanza  puo'  adottare  i
          provvedimenti di cui all'articolo 423. 
              Sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui  ai  commi
          secondo e terzo, dell'articolo 429." 
                "Art. 438 (Deposito della  sentenza  di  appello).  -
          Fuori dei casi di cui  all'articolo  436-bis,  la  sentenza
          deve  essere  depositata  entro   sessanta   giorni   dalla
          pronuncia. Il cancelliere ne  da'  immediata  comunicazione
          alle parti. 
              -  Si   applica   il   disposto   del   secondo   comma
          dell'articolo 431.". 
              - Si riporta il testo degli  articoli  474,  478,  479,
          492, 567, 585, 586, 654,  657,  669-quinquies,  669-octies,
          669-novies, 669-decies, 739, 810, 813, 815,  819-ter,  822,
          828, 839 e 840 del codice procedura civile, come modificato
          dal presente decreto: 
                "Art. 474 (Titolo esecutivo). - L'esecuzione  forzata
          non puo' avere luogo che in virtu' di un  titolo  esecutivo
          per un diritto certo, liquido ed esigibile. 
              Sono titoli esecutivi: 
                1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri  atti  ai
          quali  la   legge   attribuisce   espressamente   efficacia
          esecutiva; 
                2) le scritture  private  autenticate,  relativamente
          alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute,  le
          cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai  quali  la
          legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 
                3) gli atti ricevuti da notaio o  da  altro  pubblico
          ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. 
              L'esecuzione forzata per consegna o rilascio  non  puo'
          aver luogo che in virtu' dei titoli  esecutivi  di  cui  ai
          numeri  1)  e  3)  del  secondo  comma.  Il  precetto  deve
          contenere trascrizione integrale,  ai  sensi  dell'articolo
          480, secondo comma, delle scritture private autenticate  di
          cui al numero 2) del secondo comma. 
              Il titolo e' messo in esecuzione da tutti gli ufficiali
          giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con
          l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di  tutti
          gli  ufficiali  della  forza  pubblica,  quando  ne   siano
          legalmente richiesti." 
                "Art.  478  (Prestazione  della   cauzione).   -   Se
          l'efficacia del titolo esecutivo e' subordinata a cauzione,
          non si puo' iniziare l'esecuzione  forzata  finche'  quella
          non sia stata prestata. Della prestazione  si  fa  constare
          con annotazione in calce o in margine al titolo  rilasciato
          ai sensi dell'articolo 475, o con atto  separato  che  deve
          essere unito al titolo." 
                "Art. 479 (Notificazione del titolo esecutivo  e  del
          precetto).  -  Se  la   legge   non   dispone   altrimenti,
          l'esecuzione   forzata   deve   essere   preceduta    dalla
          notificazione  del  titolo  in  copia  attestata   conforme
          all'originale e del precetto. 
              La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta
          alla parte personalmente  a  norma  degli  articoli  137  e
          seguenti. 
              Il precetto puo' essere redatto di  seguito  al  titolo
          esecutivo ed essere notificato insieme con questo,  purche'
          la notificazione sia fatta alla parte personalmente." 
                "Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le  forme
          particolari previste nei  capi  seguenti,  il  pignoramento
          consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale  giudiziario  fa
          al debitore  di  astenersi  da  qualunque  atto  diretto  a
          sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato  i
          beni che si assoggettano all'espropriazione e i  frutti  di
          essi. 
              Il  pignoramento  deve  altresi'   contenere   l'invito
          rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del
          giudice dell'esecuzione la  dichiarazione  di  residenza  o
          l'elezione di domicilio in uno dei comuni  del  circondario
          in cui ha sede il giudice competente per  l'esecuzione  con
          l'avvertimento  che,  in  mancanza  ovvero   in   caso   di
          irreperibilita'  presso  la  residenza  dichiarata   o   il
          domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a
          lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria  dello
          stesso giudice. 
              Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che
          il debitore, ai sensi dell'articolo 495, puo'  chiedere  di
          sostituire alle cose o ai crediti pignorati  una  somma  di
          denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai
          creditori  intervenuti,  comprensivo  del  capitale,  degli
          interessi  e  delle  spese,  oltre  che  delle   spese   di
          esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita', sia  da
          lui depositata in cancelleria, prima che  sia  disposta  la
          vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552  e
          569, la  relativa  istanza  unitamente  ad  una  somma  non
          inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui  e'
          stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei  creditori
          intervenuti indicati nei  rispettivi  atti  di  intervento,
          dedotti i versamenti effettuati di  cui  deve  essere  data
          prova   documentale.   Il   pignoramento   deve   contenere
          l'avvertimento che,  a  norma  dell'articolo  615,  secondo
          comma, terzo periodo, l'opposizione e' inammissibile se  e'
          proposta  dopo  che  e'  stata  disposta   la   vendita   o
          l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo
          che  sia  fondata  su   fatti   sopravvenuti   ovvero   che
          l'opponente  dimostri   di   non   aver   potuto   proporla
          tempestivamente per causa a lui non imputabile. 
              Quando per la soddisfazione del creditore procedente  i
          beni assoggettati  a  pignoramento  appaiono  insufficienti
          ovvero per essi appare  manifesta  la  lunga  durata  della
          liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore  ad
          indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi  in
          cui si trovano ovvero le generalita'  dei  terzi  debitori,
          avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa  o  falsa
          dichiarazione. 
              Della dichiarazione del debitore  e'  redatto  processo
          verbale che lo stesso sottoscrive. Se  sono  indicate  cose
          mobili  queste,  dal  momento  della  dichiarazione,   sono
          considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388,
          terzo comma, del codice penale  e  l'ufficiale  giudiziario
          provvede ad accedere al luogo in cui  si  trovano  per  gli
          adempimenti di cui all'articolo  520  oppure,  quando  tale
          luogo e' compreso in altro circondario, trasmette copia del
          verbale    all'ufficiale    giudiziario    territorialmente
          competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono
          in  possesso  di  terzi  il   pignoramento   si   considera
          perfezionato  nei  confronti  del  debitore  esecutato  dal
          momento della dichiarazione e questi e' costituito  custode
          della somma o della cosa anche agli  effetti  dell'articolo
          388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima
          che gli sia notificato  l'atto  di  cui  all'articolo  543,
          effettua il  pagamento  o  restituisce  il  bene.  Se  sono
          indicati beni immobili il creditore procede ai sensi  degli
          articoli 555 e seguenti. 
              Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il
          compendio  pignorato   sia   divenuto   insufficiente,   il
          creditore   procedente   puo'   richiedere    all'ufficiale
          giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti  commi  ai
          fini dell'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 499,
          quarto comma. 
              Nell'ipotesi  di  sospensione  ai  sensi  dell'articolo
          492-bis,  terzo  comma,  il  pignoramento  deve   contenere
          l'indicazione  della  data  di  deposito  dell'istanza   di
          ricerca   telematica   dei   beni,   l'autorizzazione   del
          presidente del tribunale quando e' prevista,  l'indicazione
          della data di comunicazione del processo verbale di cui  al
          quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero  della  data  di
          comunicazione dell'ufficiale giudiziario di  cui  al  terzo
          comma  dello  stesso  articolo,  o  del  provvedimento  del
          presidente del tribunale di rigetto dell'istanza. 
              Quando la legge richiede  che  l'ufficiale  giudiziario
          nel  compiere  il  pignoramento  sia  munito   del   titolo
          esecutivo,  il  presidente  del  tribunale  competente  per
          l'esecuzione puo' concedere al  creditore  l'autorizzazione
          prevista dall'articolo 488, secondo comma." 
                "Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il  termine
          di cui all'articolo 501, il creditore pignorante  e  ognuno
          dei  creditori  intervenuti  muniti  di  titolo   esecutivo
          possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato. 
              Il creditore che richiede la vendita deve provvedere  a
          depositare, entro il termine  previsto  dall'articolo  497,
          l'estratto  del  catasto,  nonche'  i   certificati   delle
          iscrizioni e trascrizioni relative  all'immobile  pignorato
          effettuate nei venti anni anteriori alla  trascrizione  del
          pignoramento; tale documentazione puo' essere sostituita da
          un certificato  notarile  attestante  le  risultanze  delle
          visure catastali e dei registri immobiliari. 
              Il  termine  di  cui  al  secondo  comma  puo'   essere
          prorogato  una  sola  volta  su  istanza  dei  creditori  o
          dell'esecutato, per giusti motivi  e  per  una  durata  non
          superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Un termine di
          quarantacinque giorni e' inoltre assegnato al creditore dal
          giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione  da
          questi depositata debba essere completata.  Se  la  proroga
          non  e'  richiesta  o  non  e'  concessa,  oppure   se   la
          documentazione non e' integrata nel  termine  assegnato  ai
          sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice
          dell'esecuzione, anche  d'ufficio,  dichiara  l'inefficacia
          del pignoramento relativamente all'immobile  per  il  quale
          non  e'  stata  depositata  la  prescritta  documentazione.
          L'inefficacia  e'  dichiarata  con  ordinanza,  sentite  le
          parti.   Il   giudice,   con   l'ordinanza,   dispone    la
          cancellazione  della  trascrizione  del  pignoramento.   Si
          applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice  dichiara
          altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono
          altri beni pignorati." 
                "Art. 570 (Avviso della vendita).  -  Dell'ordine  di
          vendita e' dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490,
          pubblico  avviso  contenente  l'indicazione  degli  estremi
          previsti  nell'articolo  555,  del   valore   dell'immobile
          determinato a norma dell'articolo 568,  del  sito  Internet
          sul quale e' pubblicata la relativa relazione di stima, del
          nome e del recapito  telefonico  del  custode  nominato  in
          sostituzione del debitore, con l'avvertimento che  maggiori
          informazioni, anche relative alle generalita' del debitore,
          possono essere fornite dalla cancelleria  del  tribunale  a
          chiunque vi abbia interesse. 
              L'avviso  e'   redatto   in   conformita'   a   modelli
          predisposti dal giudice dell'esecuzione." 
                "Art. 585 (Versamento del prezzo). - L'aggiudicatario
          deve versare il prezzo  nel  termine  e  nel  modo  fissati
          dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo
          576, e consegnare al cancelliere il  documento  comprovante
          l'avvenuto versamento. 
              Se l'immobile  e'  stato  aggiudicato  a  un  creditore
          ipotecario  o  l'aggiudicatario  e'  stato  autorizzato  ad
          assumersi  un  debito  garantito  da  ipoteca,  il  giudice
          dell'esecuzione  puo'  limitare,  con   suo   decreto,   il
          versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese  e
          per la soddisfazione degli  altri  creditori  che  potranno
          risultare capienti. 
              Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione  a
          seguito  di  contratto  di  finanziamento  che  preveda  il
          versamento diretto delle  somme  erogate  in  favore  della
          procedura e la  garanzia  ipotecaria  di  primo  grado  sul
          medesimo  immobile  oggetto  di  vendita,  nel  decreto  di
          trasferimento  deve  essere  indicato  tale  atto   ed   il
          conservatore dei registri immobiliari non puo' eseguire  la
          trascrizione del decreto se non  unitamente  all'iscrizione
          dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata. 
              Nel termine  fissato  per  il  versamento  del  prezzo,
          l'aggiudicatario,  con  dichiarazione  scritta  resa  nella
          consapevolezza  delle  responsabilita',  civile  e  penale,
          previste per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce  al
          giudice dell'esecuzione o  al  professionista  delegato  le
          informazioni  prescritte  dall'articolo  22   del   decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231." 
                "Art. 586 (Trasferimento  del  bene  espropriato).  -
          Avvenuto   il   versamento   del   prezzo   e    verificato
          l'assolvimento     dell'obbligo     posto     a      carico
          dell'aggiudicatario dall'articolo  585,  quarto  comma,  il
          giudice dell'esecuzione puo' sospendere la  vendita  quando
          ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore  a
          quello  giusto,  ovvero  pronunciare  decreto   col   quale
          trasferisce   all'aggiudicatario   il   bene   espropriato,
          ripetendo  la  descrizione  contenuta  nell'ordinanza   che
          dispone  la  vendita  e  ordinando  che  si  cancellino  le
          trascrizioni dei pignoramenti e le  iscrizioni  ipotecarie,
          se  queste  ultime  non  si  riferiscono  ad   obbligazioni
          assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il
          giudice con il decreto ordina anche la cancellazione  delle
          trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
          successive alla trascrizione del pignoramento. 
              Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al  debitore
          o al custode di rilasciare l'immobile venduto. 
              Esso  costituisce  titolo  per  la  trascrizione  della
          vendita sui  libri  fondiari  e  titolo  esecutivo  per  il
          rilascio." 
                "Art.  654   (Dichiarazione   di   esecutorieta'   ed
          esecuzione). - L'esecutorieta' non disposta con la sentenza
          o  con  l'ordinanza  di  cui  all'articolo  precedente   e'
          conferita  con  decreto  del  giudice  che  ha  pronunciato
          l'ingiunzione scritto in calce  all'originale  del  decreto
          d'ingiunzione. 
              Ai  fini  dell'esecuzione   non   occorre   una   nuova
          notificazione del decreto esecutivo; ma nel  precetto  deve
          farsi  menzione   del   provvedimento   che   ha   disposto
          l'esecutorieta'." 
                "Art. 657 (Intimazione di licenza e  di  sfratto  per
          finita locazione). -  Il  locatore  o  il  concedente  puo'
          intimare al conduttore, al comodatario  di  beni  immobili,
          all'affittuario di azienda,  all'  affittuario  coltivatore
          diretto,  al  mezzadro  o  al  colono  licenza  per  finita
          locazione, prima  della  scadenza  del  contratto,  con  la
          contestuale  citazione  per  la  convalida,  rispettando  i
          termini prescritti dal contratto, dalla legge o  dagli  usi
          locali. 
              Puo' altresi' intimare lo sfratto, con  la  contestuale
          citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto,
          se, in virtu' del contratto stesso o per effetto di atti  o
          intimazioni precedenti, e' esclusa la tacita riconduzione." 
                "Art. 669-quinquies (Competenza in caso  di  clausola
          compromissoria, di compromesso o di pendenza  del  giudizio
          arbitrale). - Se la controversia  e'  oggetto  di  clausola
          compromissoria  o  e'  compromessa  in  arbitri  anche  non
          rituali o se e' pendente il giudizio arbitrale, la  domanda
          si propone  al  giudice  che  sarebbe  stato  competente  a
          conoscere del merito, salvo quanto disposto dall'art.  818,
          primo comma." 
                "Art. 669-octies (Provvedimento di  accoglimento).  -
          L'ordinanza di  accoglimento,  ove  la  domanda  sia  stata
          proposta prima dell'inizio  della  causa  di  merito,  deve
          fissare un termine  perentorio  non  superiore  a  sessanta
          giorni  per  l'inizio  del  giudizio   di   merito,   salva
          l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies. 
              In mancanza di fissazione  del  termine  da  parte  del
          giudice, la causa di merito deve essere iniziata  entro  il
          termine perentorio di sessanta giorni. 
              Il termine decorre dalla  pronuncia  dell'ordinanza  se
          avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. 
              Per le controversie individuali relative ai rapporti di
          lavoro alle  dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni,
          escluse quelle  devolute  alla  giurisdizione  del  giudice
          amministrativo, il termine decorre dal momento  in  cui  la
          domanda giudiziale e' divenuta procedibile o,  in  caso  di
          mancata presentazione della richiesta di  espletamento  del
          tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni. 
              Nel  caso  in  cui  la  controversia  sia  oggetto   di
          compromesso o di clausola  compromissoria,  la  parte,  nei
          termini  di  cui  ai  commi  precedenti,  deve   notificare
          all'altra un atto nel quale dichiara la propria  intenzione
          di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
          e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. 
              Le disposizioni di cui al presente articolo e al  primo
          comma  dell'articolo  669-novies  non   si   applicano   ai
          provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo  700
          e agli altri provvedimenti cautelari idonei  ad  anticipare
          gli effetti della sentenza di merito, previsti  dal  codice
          civile o da leggi speciali, nonche' ai provvedimenti emessi
          a seguito di denunzia di nuova opera o di danno  temuto  ai
          sensi dell'articolo 688 e ai provvedimenti  di  sospensione
          dell'efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi
          dell'articolo 1137, quarto comma,  del  codice  civile,  ma
          ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito. 
              Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di  cui
          al sesto comma prima dell'inizio  della  causa  di  merito,
          provvede sulle spese del procedimento cautelare. 
              L'estinzione  del  giudizio  di  merito  non  determina
          l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma,  ne'
          dei provvedimenti cautelari di  sospensione  dell'efficacia
          delle  deliberazioni  assunte  da   qualsiasi   organo   di
          associazioni,  fondazioni  o  societa',  anche  quando   la
          relativa domanda e' stata proposta in corso di causa. 
              L'autorita'  del   provvedimento   cautelare   non   e'
          invocabile in un diverso processo." 
                "Art.  669-novies  (Inefficacia   del   provvedimento
          cautelare). - Se il procedimento di merito non e'  iniziato
          nel termine  perentorio  di  cui  all'articolo  669-octies,
          ovvero se successivamente al  suo  inizio  si  estingue  il
          provvedimento cautelare perde la sua efficacia. 
              In entrambi  i  casi,  il  giudice  che  ha  emesso  il
          provvedimento,  su   ricorso   della   parte   interessata,
          convocate  le  parti  con  decreto  in  calce  al  ricorso,
          dichiara con ordinanza avente efficacia esecutiva,  che  il
          provvedimento e' divenuto inefficace e da' le  disposizioni
          necessarie per ripristinare la situazione precedente. 
              Il provvedimento cautelare perde altresi' efficacia  se
          non e'  stata  versata  la  cauzione  di  cui  all'articolo
          669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata  in
          giudicato, e' dichiarato inesistente il diritto  a  cautela
          del quale era stato concesso. In tal caso  i  provvedimenti
          di cui al comma precedente sono  pronunciati  nella  stessa
          sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso
          al giudice che ha emesso il provvedimento. 
              Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di
          un giudice straniero o ad arbitrato italiano o  estero,  il
          provvedimento cautelare, oltre che nei  casi  previsti  nel
          primo e nel terzo comma, perde altresi' efficacia: 
                1) se la parte che  l'aveva  richiesto  non  presenta
          domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera
          o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti
          a  pena  di  decadenza  dalla  legge  o  dalle  convenzioni
          internazionali; 
                2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche  non
          passata in  giudicato,  o  lodo  arbitrale  che  dichiarino
          inesistente il diritto per il quale  il  provvedimento  era
          stato concesso. Per la  dichiarazione  di  inefficacia  del
          provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino
          si applica il secondo comma del presente articolo." 
                "Art. 669-decies (Revoca e modifica). - Salvo che sia
          stato   proposto    reclamo    ai    sensi    dell'articolo
          669-terdecies,  nel  corso   dell'istruzione   il   giudice
          istruttore della causa di merito puo', su istanza di parte,
          modificare  o  revocare  con  ordinanza  il   provvedimento
          cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se  si
          verificano mutamenti nelle circostanze  o  se  si  allegano
          fatti  anteriori  di  cui  si   e'   acquisita   conoscenza
          successivamente al provvedimento cautelare. In  tale  caso,
          l'istante deve fornire la prova del momento in  cui  ne  e'
          venuto a conoscenza. 
              Quando il giudizio di merito non  sia  iniziato  o  sia
          stato  dichiarato  estinto,  la  revoca   e   la   modifica
          dell'ordinanza di accoglimento, esaurita  l'eventuale  fase
          del reclamo proposto ai sensi dell'articolo  669-terdecies,
          possono essere  richieste  al  giudice  che  ha  provveduto
          sull'istanza cautelare se  si  verificano  mutamenti  nelle
          circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui  si  e'
          acquisita  conoscenza  successivamente   al   provvedimento
          cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del
          momento in cui ne e' venuto a conoscenza. 
              Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di
          un giudice straniero o ad  arbitrato,  ovvero  se  l'azione
          civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale
          i  provvedimenti  previsti  dal  presente  articolo  devono
          essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento
          cautelare,  salvo  quanto  disposto  dall'art.  818,  primo
          comma." 
              "Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del
          giudice tutelare si puo' proporre reclamo al tribunale, che
          pronuncia  in   camera   di   consiglio   in   composizione
          monocratica   quando   il   provvedimento   ha    contenuto
          patrimoniale o gestorio, e in  composizione  collegiale  in
          tutti gli altri casi. Del collegio non puo' fare  parte  il
          giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro  i
          decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in
          primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte
          d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. 
              Il reclamo deve essere proposto nel termine  perentorio
          di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato
          in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e'
          dato in confronto di piu' parti. 
              Salvo che la legge disponga altrimenti, non e'  ammesso
          reclamo contro i decreti della  corte  d'appello  e  contro
          quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo." 
                "Art. 810 (Nomina degli arbitri). -  Quando  a  norma
          della convenzione d'arbitrato  gli  arbitri  devono  essere
          nominati  dalle  parti,  ciascuna,  di   esse,   con   atto
          notificato per iscritto, rende noto all'altra  l'arbitro  o
          gli arbitri che essa nomina, con invito  a  procedere  alla
          designazione dei propri. La parte, alla  quale  e'  rivolto
          l'invito, deve notificare per iscritto,  nei  venti  giorni
          successivi, le generalita' dell'arbitro o degli arbitri  da
          essa nominati. 
              In mancanza,  la  parte  che  ha  fatto  l'invito  puo'
          chiedere, mediante ricorso, che la  nomina  sia  fatta  dal
          presidente del tribunale nel cui  circondario  e'  la  sede
          dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la
          sede, il ricorso e' presentato al presidente del  tribunale
          del luogo in cui  e'  stata  stipulata  la  convenzione  di
          arbitrato  oppure,  se  tale  luogo   e'   all'estero,   al
          presidente del tribunale di Roma. 
              Il presidente del tribunale  competente  provvede  alla
          nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato  non  e'
          manifestamente inesistente o non prevede manifestamente  un
          arbitrato estero. La nomina avviene nel rispetto di criteri
          che assicurano trasparenza, rotazione ed  efficienza  e,  a
          tal  fine,  della  nomina  viene  data  notizia  sul   sito
          dell'ufficio giudiziario. 
              Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno
          o piu' arbitri e' demandata dalla  convenzione  d'arbitrato
          all'autorita' giudiziaria o  se,  essendo  demandata  a  un
          terzo, questi non vi ha provveduto." 
                "Art.   813   (Accettazione   degli    arbitri).    -
          L'accettazione degli arbitri e' data  per  iscritto,  anche
          mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della
          prima riunione, ed e' accompagnata, a pena di nullita',  da
          una dichiarazione nella quale e' indicata ogni  circostanza
          rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo  comma,  ovvero
          la relativa  insussistenza.  L'arbitro  deve  rinnovare  la
          dichiarazione in presenza di circostanze  sopravvenute.  In
          caso di omessa dichiarazione o  di  omessa  indicazione  di
          circostanze che legittimano la ricusazione, la  parte  puo'
          richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione  o  dalla
          scoperta delle circostanze, la decadenza  dell'arbitro  nei
          modi e con le forme di cui all'articolo 813-bis. 
              Agli arbitri  non  compete  la  qualifica  di  pubblico
          ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio." 
                "Art. 815 (Ricusazione degli arbitri). -  Un  arbitro
          puo' essere ricusato: 
                  1) se non ha le qualifiche espressamente  convenute
          dalle parti; 
                  2) se  egli  stesso,  o  un  ente,  associazione  o
          societa' di cui  sia  amministratore,  ha  interesse  nella
          causa; 
                  3) se egli stesso o il coniuge e' parente  fino  al
          quarto grado o e' convivente o commensale abituale  di  una
          delle parti, di  un  rappresentante  legale  di  una  delle
          parti, o di alcuno dei difensori; 
                  4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente  o
          grave  inimicizia  con  una  delle  parti,   con   un   suo
          rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori; 
                  5) se e' legato ad una delle parti, a una  societa'
          da questa controllata, al soggetto che la  controlla,  o  a
          societa' sottoposta a comune controllo, da un  rapporto  di
          lavoro  subordinato  o  da  un  rapporto  continuativo   di
          consulenza o di prestazione d'opera retribuita,  ovvero  da
          altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che  ne
          compromettono  l'indipendenza;  inoltre,  se  e'  tutore  o
          curatore di una delle parti; 
                  6) se ha prestato consulenza, assistenza  o  difesa
          ad una delle parti in una precedente fase della  vicenda  o
          vi ha deposto come testimone; 
                  6-bis)  se  sussistono  altre  gravi   ragioni   di
          convenienza,   tali   da   incidere   sull'indipendenza   o
          sull'imparzialita' dell'arbitro. 
              Una parte non  puo'  ricusare  l'arbitro  che  essa  ha
          nominato  o  contribuito  a  nominare  se  non  per  motivi
          conosciuti dopo la nomina. 
              La  ricusazione  e'  proposta   mediante   ricorso   al
          presidente  del  tribunale  indicato   nell'articolo   810,
          secondo comma, entro il termine perentorio di dieci  giorni
          dalla  notificazione  della  nomina  o  dalla  sopravvenuta
          conoscenza  della  causa  di  ricusazione.  Il   presidente
          pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito  l'arbitro
          ricusato e le parti e  assunte,  quando  occorre,  sommarie
          informazioni. 
              Con ordinanza il presidente provvede sulle  spese.  Nel
          caso di manifesta inammissibilita' o manifesta infondatezza
          dell'istanza di ricusazione  condanna  la  parte  che  l'ha
          proposta al pagamento, in favore dell'altra parte,  di  una
          somma equitativamente determinata non superiore  al  triplo
          del massimo del compenso spettante all'arbitro  singolo  in
          base alla tariffa forense. 
              La  proposizione  dell'istanza   di   ricusazione   non
          sospende   il   procedimento   arbitrale,   salvo   diversa
          determinazione degli arbitri.  Tuttavia,  se  l'istanza  e'
          accolta, l'attivita' compiuta dall'arbitro ricusato  o  con
          il suo concorso e' inefficace." 
                "Art.  819-ter  (Rapporti  tra  arbitri  e  autorita'
          giudiziaria). - La competenza degli arbitri non e'  esclusa
          dalla pendenza della stessa causa davanti al  giudice,  ne'
          dalla connessione tra la controversia ad essi  deferita  ed
          una causa  pendente  davanti  al  giudice.  La  sentenza  o
          l'ordinanza, con la quale il  giudice  afferma  o  nega  la
          propria  competenza  in   relazione   a   una   convenzione
          d'arbitrato, e' impugnabile a norma degli articoli 42 e 43.
          L'eccezione di incompetenza del giudice  in  ragione  della
          convenzione di arbitrato deve essere proposta,  a  pena  di
          decadenza,  nella  comparsa   di   risposta.   La   mancata
          proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale
          limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. 
              Nei rapporti tra arbitrato e processo non si  applicano
          regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295. 
              In pendenza  del  procedimento  arbitrale  non  possono
          essere  proposte  domande  giudiziali  aventi  ad   oggetto
          l'invalidita' o inefficacia della convenzione d'arbitrato." 
                "Art. 822 (Norme per la deliberazione). - Gli arbitri
          decidono secondo le norme di diritto, salvo  che  le  parti
          abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli  arbitri
          pronunciano secondo equita'. 
              Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo  le
          norme di diritto, le parti, nella convenzione di  arbitrato
          o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio
          arbitrale, possono indicare le norme o la  legge  straniera
          quale legge applicabile al merito  della  controversia.  In
          mancanza,  gli  arbitri  applicano  le  norme  o  la  legge
          individuate ai sensi  dei  criteri  di  conflitto  ritenuti
          applicabili." 
                "Art.   828   (Impugnazione    per    nullita').    -
          L'impugnazione per nullita'  si  propone,  nel  termine  di
          novanta giorni dalla notificazione del lodo,  davanti  alla
          corte   d'appello   nel   cui   distretto   e'   la    sede
          dell'arbitrato. 
              L'impugnazione non e' piu' proponibile decorsi sei mesi
          dalla data dell'ultima sottoscrizione. 
              L'istanza per la correzione del lodo  non  sospende  il
          termine per l'impugnazione; tuttavia il  lodo  puo'  essere
          impugnato relativamente alle  parti  corrette  nei  termini
          ordinari, a  decorrere  dalla  comunicazione  dell'atto  di
          correzione." 
                "Art. 839  (Riconoscimento  ed  esecuzione  dei  lodi
          stranieri). - Chi vuol far valere nella Repubblica un  lodo
          straniero deve proporre ricorso al presidente  della  corte
          d'appello nella cui circoscrizione risiede  l'altra  parte;
          se tale parte non risiede in Italia e' competente la  corte
          d'appello di Roma. 
              Il ricorrente deve produrre il lodo in originale  o  in
          copia  conforme,  insieme  con  l'atto  di  compromesso,  o
          documento equipollente, in originale o in copia conforme. 
              Qualora i documenti di cui al secondo comma  non  siano
          redatti in lingua italiana la parte istante  deve  altresi'
          produrne una traduzione certificata conforme. 
              Il  presidente  della  corte  d'appello,  accertata  la
          regolarita'  formale  del  lodo,   dichiara   con   decreto
          l'efficacia immediatamente  esecutiva  del  lodo  straniero
          nella Repubblica, salvoche': 
                1) la controversia non  potesse  formare  oggetto  di
          compromesso secondo la legge italiana; 
                2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine
          pubblico." 
                "Art. 840 (Opposizione).  -  Contro  il  decreto  che
          accorda o nega l'efficacia del lodo  straniero  e'  ammessa
          opposizione da proporsi con citazione  dinanzi  alla  corte
          d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso
          di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione
          nel caso di decreto che l'accorda. 
              In seguito all'opposizione  il  giudizio  si  svolge  a
          norma degli articoli 645 e seguenti in quanto  applicabili.
          Il  consigliere  istruttore,  su  istanza   dell'opponente,
          quando ricorrono  gravi  motivi,  puo'  con  ordinanza  non
          impugnabile sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione
          del  lodo.  La  corte  d'appello  pronuncia  con   sentenza
          impugnabile per cassazione. 
              Il riconoscimento o  l'esecuzione  del  lodo  straniero
          sono rifiutati dalla corte d'appello  se  nel  giudizio  di
          opposizione la parte contro la quale il  lodo  e'  invocato
          prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze: 
                1)  le  parti  della  convenzione   arbitrale   erano
          incapaci in base alla legge ad esse applicabile  oppure  la
          convenzione arbitrale non era valida secondo la legge  alla
          quale  le  parti  l'hanno  sottoposta  o,  in  mancanza  di
          indicazione a tale proposito, secondo la legge dello  Stato
          in cui il lodo e' stato pronunciato; 
                2) la parte nei cui confronti il lodo e' invocato non
          e' stata informata della designazione  dell'arbitro  o  del
          procedimento    arbitrale    o    comunque     e'     stata
          nell'impossibilita' di far valere  la  propria  difesa  nel
          procedimento stesso; 
                3) il lodo ha pronunciato  su  una  controversia  non
          contemplata    nel    compromesso    o    nella    clausola
          compromissoria, oppure fuori dei limiti del  compromesso  o
          della clausola compromissoria; tuttavia, se le  statuizioni
          del lodo che concernono questioni sottoposte  ad  arbitrato
          possono essere separate da quelle che riguardano, questioni
          non  sottoposte  ad  arbitrato,  le  prime  possono  essere
          riconosciute e dichiarate esecutive; 
                4)  la  costituzione  del  collegio  arbitrale  o  il
          procedimento arbitrale non sono stati conformi  all'accordo
          delle parti, o in mancanza di tale accordo, alla legge  del
          luogo di svolgimento dell'arbitrato; 
                5) il lodo non e' ancora divenuto vincolante  per  le
          parti o  e'  stato  annullato  o  sospeso  da  un'autorita'
          competente dello Stato nel quale, o secondo  la  legge  del
          quale, e' stato reso. 
              Allorche'    l'annullamento    o     la     sospensione
          dell'efficacia del lodo  straniero  siano  stati  richiesti
          all'autorita' competente indicata nel numero 5)  del  terzo
          comma, la corte d'appello puo' sospendere  il  procedimento
          per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo;  su  istanza
          della parte  interessata  puo',  in  caso  di  sospensione,
          ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia. 
              Il riconoscimento o  l'esecuzione  del  lodo  straniero
          sono  altresi'  rifiutati  allorche'  la  corte   d'appello
          accerta che: 
                1) la controversia non  potesse  formare  oggetto  di
          compromesso secondo la legge italiana; 
                2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine
          pubblico. 
              Sono  in  ogni  caso  salve  le  norme   stabilite   in
          convenzioni internazionali.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 40,  della
          legge 26 novembre 2021,  n.  206  (Delega  al  Governo  per
          l'efficienza del processo civile e per la  revisione  della
          disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
          controversie e  misure  urgenti  di  razionalizzazione  dei
          procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle
          famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata): 
                "Art.  1  (Omissis).  -  40.  Agli  oneri   derivanti
          dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  9,
          lettera e), numero 3), valutati in euro 586.894 per  l'anno
          2022 e in euro 1. 173.788 a decorrere  dall'anno  2023,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2021,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 
              (Omissis).".