Art. 4 
 
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di  procedura
                  civile e disposizioni transitorie 
 
  1. Dopo il Titolo II, Capo I, delle disposizioni  per  l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e' inserito
il seguente: 
    «Capo I-bis 
    Dei mediatori familiari 
    Art. 12-bis (Dei mediatori familiari). - Presso ogni tribunale e'
istituito un elenco di mediatori familiari. 
    Art. 12-ter (Formazione e revisione dell'elenco). -  L'elenco  e'
tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un  comitato  da
lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica  e  da  un
mediatore familiare, designato dalle  associazioni  professionali  di
mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso  il  Ministero
dello sviluppo economico,  che  esercita  la  propria  attivita'  nel
circondario del tribunale. 
    Le funzioni  di  segretario  del  comitato  sono  esercitate  dal
cancelliere del tribunale. 
    L'elenco e' permanente. Ogni quattro anni  il  comitato  provvede
alla sua revisione per eliminare coloro per i quali  e'  venuto  meno
alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater o e'  sorto  un
impedimento a esercitare l'ufficio. 
    Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili. 
    Art.  12-quater  (Iscrizione  nell'elenco).  -  Possono  chiedere
l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti  da  almeno  cinque
anni a una delle associazioni professionali  di  mediatori  familiari
inserite  nell'elenco  tenuto  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
economico,  sono  forniti  di  adeguata  formazione  e  di  specifica
competenza nella  disciplina  giuridica  della  famiglia  nonche'  in
materia di tutela dei minori e di violenza domestica e  di  genere  e
sono di condotta morale specchiata. 
    Sulle  domande  di  iscrizione  decide   il   comitato   previsto
dall'articolo 12-ter. Contro il provvedimento del comitato e' ammesso
reclamo, entro  quindici  giorni  dalla  notificazione,  al  comitato
previsto nell'articolo 5. 
    Art. 12-quinquies (Domande di iscrizione). - Coloro che  aspirano
all'iscrizione nell'elenco devono presentare  domanda  al  presidente
del tribunale, corredata dai seguenti documenti: 
      1) estratto dell'atto di nascita; 
      2) certificato generale del casellario giudiziario di data  non
anteriore a tre mesi dalla presentazione; 
      3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 
      4) attestazione rilasciata dall'associazione  professionale  ai
sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 
      5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare  per
dimostrare la sua formazione e specifica competenza. 
    Il presidente procede ai sensi dell'articolo 17. 
    Art.  12-sexies  (Disciplina  dell'attivita'  di  mediatore).   -
L'attivita' professionale del mediatore familiare, la sua formazione,
le regole deontologiche e le tariffe applicabili  sono  regolate  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio
2013, n. 4.». 
  2. Al Titolo  II,  Capo  II,  Sezione  I,  delle  disposizioni  per
l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile   e   disposizioni
transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, dopo il terzo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «Con decreto del  Ministro  della  giustizia,  adottato  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e
i settori di specializzazione di ciascuna categoria.  Con  lo  stesso
decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonche' i
contenuti  e  le  modalita'  della  comunicazione   ai   fini   della
formazione, della tenuta e dell'aggiornamento  dell'elenco  nazionale
di cui all'articolo 24-bis.» 
    b) all'articolo 15: 
      1)  al  primo  comma,  le  parole  «sono  forniti  di  speciale
competenza tecnica in una determinata materia» sono sostituite  dalle
seguenti: «rispettano i requisiti determinati con il decreto  di  cui
all'articolo 13, quarto comma»; 
      2) la rubrica e' sostituita dalle seguenti parole:  «Iscrizione
e permanenza nell'albo»; 
      3) dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
        «Con il decreto di cui all'articolo 13,  quarto  comma,  sono
stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione,  gli
obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per
il mantenimento dell'iscrizione, nonche' le modalita' per la verifica
del loro assolvimento. 
        Con lo stesso decreto  sono  stabiliti  altresi'  i  casi  di
sospensione volontaria dall'albo.»; 
      c) all'articolo 16: 
        1) al secondo comma, al numero 5, il segno  di  interpunzione
«.» e' sostituito dal seguente: 
          « ; » e dopo il numero 5, e' inserito il seguente:  «5-bis.
gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del  decreto  ministeriale
di cui all'articolo 13, quarto comma.»; 
        2) dopo il secondo comma e' aggiunto, in fine,  il  seguente:
«La  domanda  contiene  altresi'  il  consenso  dell'interessato   al
trattamento  dei  dati  comunicati  al  momento  della  presentazione
dell'istanza di iscrizione, prestato in  conformita'  alla  normativa
dettata in materia di protezione dei dati personali,  anche  ai  fini
della pubblicazione  di  cui  agli  articoli  23,  secondo  comma,  e
24-bis.»; 
      d) all'articolo 18: 
        1) al primo comma, le parole «quattro anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «due anni»; 
        2) dopo il primo comma, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: «Contro il provvedimento di esclusione adottato  dal  comitato
e' ammesso reclamo, entro quindici  giorni  dalla  notificazione,  al
comitato previsto dall'articolo 5.»; 
      e) all'articolo 22: 
        1) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I  giudici  presso  le  sezioni  specializzate  dei  tribunali   con
competenza distrettuale possono conferire  l'incarico  ai  consulenti
iscritti negli albi dei tribunali del distretto.»; 
        2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:  «Il  giudice
puo'  conferire,  con  provvedimento  motivato,  un  incarico  a   un
consulente iscritto in albo  di  altro  tribunale  o  a  persona  non
iscritta in alcun albo. Il provvedimento e' comunicato al  presidente
del tribunale.»; 
        3) al terzo comma,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «L'incarico ad iscritti in  altri  albi  o  a  persone  non
iscritte in alcun albo e' conferito  con  provvedimento  motivato  da
comunicare al presidente della corte di appello.» 
      f) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
        «Art. 23 (Vigilanza sulla distribuzione  degli  incarichi). -
Il presidente del tribunale e il presidente della  corte  di  appello
vigilano  affinche',  senza   danno   per   l'amministrazione   della
giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti
nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti  possano
essere conferiti incarichi in misura superiore al  10  per  cento  di
quelli affidati  dal  rispettivo  ufficio,  e  garantiscono  che  sia
assicurata l'adeguata trasparenza del  conferimento  degli  incarichi
anche a mezzo di strumenti informatici. 
        Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i
compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono  annotati
nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche  per
l'adozione nel processo civile delle tecnologie  dell'informazione  e
della  comunicazione.  Gli  incarichi  e  i  compensi  sono  altresi'
pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.» 
      g) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
        «Art. 24-bis (Elenco nazionale  dei  consulenti  tecnici).  -
Presso il Ministero della giustizia e' istituito un elenco  nazionale
dei  consulenti  tecnici,  suddiviso  per  categorie   e   contenente
l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna  categoria,
nel quale, tramite i sistemi  informatici  di  cui  all'articolo  23,
secondo comma,  confluiscono  le  annotazioni  dei  provvedimenti  di
nomina. 
        L'elenco  e'  tenuto  con  modalita'   informatiche   ed   e'
accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi  telematici
del Ministero della giustizia.» 
  3. Al Titolo II, Capo III, delle disposizioni per l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 36: 
      1) il terzo comma e' sostituito dal seguente:  «Ogni  fascicolo
contiene  l'indicazione  dell'ufficio,  della  sezione   alla   quale
appartiene il giudice incaricato dell'affare e  del  giudice  stesso,
delle  parti,  dei  rispettivi  difensori   muniti   di   procura   e
dell'oggetto  e  l'indice  degli  atti  inseriti  nel  fascicolo  con
l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti
sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico.»; 
      2) il quarto e il quinto comma sono abrogati; 
      3) in fine,  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «La  tenuta  e
conservazione  del  fascicolo  informatico  equivale  alla  tenuta  e
conservazione del fascicolo d'ufficio  su  supporto  cartaceo,  fermi
restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali  unici
su  supporto  cartaceo  previsti  dal   codice   dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  dalla
disciplina processuale vigente.»; 
    b) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo comma le parole «, in continuazione, senza spazi in
bianco e senza alterazioni o abrasioni» sono soppresse; 
      2) il secondo comma e' abrogato; 
      3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: 
        «Quando sono  redatti  in  forma  di  documento  informatico,
rispettano  la  normativa,  anche   regolamentare,   concernente   la
redazione, la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici. 
        Negli altri casi debbono  essere  scritti  in  continuazione,
senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni.  Le  aggiunte,
soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in  calce
all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa  o
modificata. 
        Il Ministro della giustizia, sentiti il  Consiglio  superiore
della magistratura e il Consiglio nazionale  forense,  definisce  con
decreto  gli  schemi  informatici  degli  atti  giudiziari   con   la
strutturazione  dei   campi   necessari   per   l'inserimento   delle
informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto  sono
stabiliti i  limiti  degli  atti  processuali,  tenendo  conto  della
tipologia, del valore, della  complessita'  della  controversia,  del
numero delle parti e della natura degli  interessi  coinvolti.  Nella
determinazione dei limiti non  si  tiene  conto  dell'intestazione  e
delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si  intendono
compresi un indice  e  una  breve  sintesi  del  contenuto  dell'atto
stesso. Il decreto e' aggiornato con cadenza almeno biennale. 
        Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla  forma  e
sullo  schema  informatico  e  dei  criteri  e  limiti  di  redazione
dell'atto non comporta  invalidita',  ma  puo'  essere  valutato  dal
giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. 
        Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei
criteri di cui al presente articolo.»; 
      4) alla rubrica,  dopo  la  parola  «forma»  sono  inserite  le
seguenti «e criteri di redazione». 
  4. Al Titolo III,  Capo  II,  Sezione  II  delle  disposizioni  per
l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile   e   disposizioni
transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 81-bis: 
      1) al primo comma, il primo periodo e' soppresso; 
      2) al secondo comma le parole «di cui al comma precedente» sono
soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  rispetto
del termine di cui all'articolo 473-bis.14, terzo comma,  del  codice
e' tenuto in considerazione nella formulazione dei  rapporti  per  le
valutazioni di professionalita'.»; 
    b) l'articolo 87 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 87 (Produzione dei documenti). - I documenti  offerti  in
comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante
deposito ai sensi dell'articolo 196-quater e il relativo elenco  deve
essere  comunicato   alle   altre   parti   nelle   forme   stabilite
dall'articolo  170,  quarto  comma,  del   codice.   Se   nel   corso
dell'udienza emerge la necessita' di produrre documenti, il  giudice,
su istanza di parte, puo' assegnare termine  per  il  deposito  degli
stessi nel fascicolo informatico.». 
  5. Al Titolo III, Capo  II,  Sezione  III  delle  disposizioni  per
l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile   e   disposizioni
transitorie, all'articolo 123-bis,  primo  comma,  le  parole  «degli
articoli» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo», le  parole
«e 369 ultimo comma» sono soppresse e, dopo le  parole  «del  codice»
sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 137-bis». 
  6. Al Titolo III, Capo IV delle disposizioni per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) gli articoli 134, 134-bis, 135 e 137 sono abrogati; 
    b) dopo l'articolo 137 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 137-bis (Fascicolo d'ufficio).  -  Il  cancelliere  della
corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisisce  il
fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha  pronunciato
il provvedimento impugnato. 
      Nello stesso modo procede nei casi previsti dagli articoli  41,
47, 362 e 363-bis del codice. 
      Art.  137-ter  (Pubblicita'   degli   atti   dei   procedimenti
pendenti). - Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  51  del  decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  sono  pubblicati  nel  sito
istituzionale  della  Corte,  a  cura  del  centro   elettronico   di
documentazione: 
        1) i provvedimenti che dispongono il rinvio pregiudiziale  di
cui all'articolo 363-bis del codice e i decreti del primo  presidente
ad esso relativi; 
        2) i ricorsi proposti dal procuratore generale della Corte di
cassazione nell'interesse della legge e le sue  conclusioni  scritte,
quando formulate.»; 
    c) all'articolo 139, al secondo comma, le parole «in cancelleria»
e le parole «ed e' inserito nel fascicolo d'ufficio» sono soppresse; 
    d) l'articolo 140 e' abrogato; 
    e) dopo l'articolo 140, e' inserito il seguente: 
      «Art. 140-bis (Svolgimento della camera  di  consiglio).  -  La
camera  di  consiglio  si  svolge  in  presenza.  Il  presidente  del
collegio, con proprio decreto, puo'  disporre  lo  svolgimento  della
camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza, per
esigenze di tipo organizzativo.»; 
    f) all'articolo 143, le parole «La corte  enuncia  specificamente
nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma» sono  sostituite
dalle seguenti: «La Corte enuncia specificamente, a norma»; 
    g) dopo l'articolo 144-bis, e' inserito il seguente: 
      «Art. 144-bis.1 (Restituzione del  fascicolo  d'ufficio  e  dei
fascicoli di parte). - Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo
d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 137-bis e  gli  atti  e  i
documenti depositati dalle parti e gia' prodotti nei precedenti gradi
del processo sono restituiti, decorsi  novanta  giorni  dal  deposito
della decisione, alla cancelleria del giudice che ha  pronunciato  la
sentenza impugnata.». 
  7. Al Titolo III, Capo V delle disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 144-quater e' abrogato; 
    b) dopo l'articolo 144-quater e' inserito il seguente: 
      «Art. 144-quinquies (Controversie in materia di licenziamento).
- Il presidente di sezione e il  dirigente  dell'ufficio  giudiziario
favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei  procedimenti
di cui al capo I-bis del titolo IV del libro secondo del  codice.  In
ciascun ufficio giudiziario sono  effettuate  estrazioni  statistiche
trimestrali che consentono di valutare la durata media  dei  processi
di cui all'articolo 441-bis del codice, in confronto  con  la  durata
degli altri processi in materia di lavoro.». 
  8. Alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile e disposizioni transitorie, dopo il Capo  V,  e'  inserito  il
seguente: 
    «Capo V-bis 
    Disposizioni relative al procedimento in materia di  stato  delle
persone, minorenni e famiglie 
    Art.  152-ter  (Procedimenti  in  camera  di  consiglio).   -   I
provvedimenti previsti negli articoli 145 e 316 del  codice  sono  di
competenza  del  tribunale  del  circondario  del  luogo  in  cui  e'
stabilita la residenza familiare o, se questa manchi,  del  tribunale
del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede  in
camera  di  consiglio  in  composizione   monocratica   con   decreto
immediatamente esecutivo. 
    Art. 152-quater (Ascolto del minore). -  Quando  la  salvaguardia
del minore e' assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di  un
vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i  difensori  delle
parti, il curatore speciale del  minore,  se  gia'  nominato,  ed  il
pubblico ministero possono seguire l'ascolto  del  minore,  in  luogo
diverso  da  quello  in   cui   egli   si   trova,   senza   chiedere
l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 473-bis.5,  terzo
comma, del codice. 
    Art. 152-quinquies (Registrazione  audiovisiva  dell'ascolto).  -
Con provvedimento del Direttore generale dei  sistemi  informativi  e
automatizzati del Ministero della giustizia sono stabilite le  regole
tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e  il
suo inserimento nel fascicolo informatico. 
    Art.  152-sexies  (Indagini  del  consulente).  -  Fermo   quanto
previsto dall'articolo 90, il consulente tecnico  nominato  ai  sensi
degli articoli 473-bis.25 e 473-bis.44 del codice fissa il calendario
delle operazioni peritali e lo comunica ai difensori e ai  consulenti
tecnici di parte se nominati. 
    Il consulente puo' chiedere al giudice la proroga del termine per
il deposito  della  relazione,  con  istanza  motivata,  su  concorde
richiesta delle parti o in caso  di  particolare  complessita'  delle
indagini. 
    Unitamente alla relazione di cui all'articolo 195 del codice,  il
consulente  deposita  la  documentazione  utilizzata  e  i   supporti
contenenti le registrazioni audiovisive delle operazioni relative  al
minore. 
    Art. 152-septies (Scioglimento o cessazione degli effetti  civili
del matrimonio). - Del ricorso per lo scioglimento  o  la  cessazione
degli effetti civili del matrimonio il cancelliere da'  comunicazione
all'ufficiale dello stato civile del  luogo  dove  il  matrimonio  fu
trascritto per l'annotazione in calce all'atto. 
    La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato,  deve
essere trasmessa in copia  autentica,  a  cura  del  cancelliere  del
tribunale o della Corte che l'ha emessa,  all'ufficiale  dello  stato
civile del  comune  in  cui  il  matrimonio  fu  trascritto,  per  le
annotazioni  e  le  ulteriori  incombenze  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
    Art.   152-octies   (Esame   da   remoto   dell'interdicendo    o
inabilitando). - Le modalita' del  collegamento  da  remoto  previsto
dall'articolo 473-bis.54, terzo comma, del codice sono individuate  e
regolate  con  provvedimento  del  Direttore  generale  dei   sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.». 
  9. Al Titolo IV, Capo I delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 153 (Copia degli atti  ricevuti  da  notaio  o  da  altro
pubblico ufficiale). - La copia degli atti ricevuti da  notaio  o  da
altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio  o
dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.»; 
    b) l'articolo 154 e' abrogato; 
    c) all'articolo 155-bis la parola «secondo» e'  sostituita  dalla
seguente: «quarto»; 
    d)  all'articolo  155-ter  le  parole  «sesto  e  settimo»   sono
sostituite dalle seguenti: «ottavo e nono»; 
    e) l'articolo 155-quinquies e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  155-quinquies  (Accesso  alle  banche  dati  tramite   i
gestori). - Se e' proposta istanza ai sensi dell'articolo 492-bis del
codice, quando le strutture  tecnologiche,  necessarie  a  consentire
l'accesso diretto da parte  dell'ufficiale  giudiziario  alle  banche
dati di cui  al  quarto  comma  del  medesimo  articolo  e  a  quelle
individuate con il decreto  di  cui  all'articolo  155-quater,  primo
comma, non sono  funzionanti,  l'ufficiale  giudiziario  attesta  che
l'accesso diretto alle suddette banche dati non e' attuabile. 
      L'istante con l'attestazione  di  cui  al  primo  comma  o  con
l'autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi  dell'articolo
492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, puo' ottenere dai
gestori  delle  banche  dati  previste  dal   predetto   articolo   e
dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute. 
      Dal rilascio dell'attestazione di cui al  primo  comma,  o  dal
provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale,  se  il
precetto e' notificato anteriormente, il termine di cui  all'articolo
481, primo comma, del codice rimane  sospeso  per  ulteriori  novanta
giorni. Se  il  precetto  e'  notificato  dopo  il  provvedimento  di
autorizzazione del presidente  del  tribunale,  tale  termine  rimane
sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento. 
      Si   applicano   per   quanto   compatibili   l'ottavo    comma
dell'articolo 492 e il decimo comma dell'articolo 492-bis del codice. 
      La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente
a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe  tributaria,  ivi
incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonche'  a  quelle  degli
enti  previdenziali,  sino  all'inserimento   di   ognuna   di   esse
nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.». 
  10. Al Titolo IV, Capo II delle disposizioni per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie: 
    a) l'articolo 168 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 168 (Reclamo contro l'operato  dell'ufficiale  incaricato
della  vendita).  -  I  reclami   contro   l'operato   dell'ufficiale
incaricato  della  vendita  sono  proposti  dalle   parti   e   dagli
interessati  con  ricorso  al  giudice  dell'esecuzione  nel  termine
perentorio di venti giorni  dal  compimento  dell'atto  o  dalla  sua
conoscenza. 
      Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che  il
giudice  dell'esecuzione,  concorrendo  gravi  motivi,  disponga   la
sospensione. 
      Sul ricorso il  giudice  dell'esecuzione,  previa  applicazione
dell'articolo 485 del codice, provvede con  ordinanza  opponibile  ai
sensi dell'articolo 617 del codice.»; 
    b) all'articolo 169-quinquies, al primo comma,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Il  prospetto  riepilogativo  contiene  i
dati identificativi dello stimatore e dell'ufficiale giudiziario  che
ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma  dell'articolo  518
del codice.». 
  11. Al Titolo IV, Capo III delle disposizioni per l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 173-bis: 
      1)  al  terzo  comma,  le  parole  «a  mezzo  telefax  o»  sono
soppresse; 
      2) dopo il quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «La
relazione di stima e' redatta in conformita'  a  modelli  predisposti
dal giudice dell'esecuzione.»; 
    b) all'articolo 173-quater, le parole «terzo comma  dell'articolo
591-bis del codice» sono sostituite con le  seguenti:  «quarto  comma
dell'articolo 591-bis  del  codice»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  comma:  «L'avviso  e'  redatto  in  conformita'  a  modelli
predisposti dal giudice dell'esecuzione.»; 
    c) l'articolo 179-ter e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 179-ter (Elenco dei professionisti  che  provvedono  alle
operazioni di vendita). - Presso ogni tribunale e' istituito l'elenco
dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi
degli articoli 534-bis e 591-bis del codice. 
      L'elenco e' tenuto dal presidente del tribunale ed  e'  formato
da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato  e  composto
da  un  giudice  addetto  alle  esecuzioni  immobiliari   e   da   un
professionista  iscritto  nell'albo  professionale,   designato   dal
consiglio dell'ordine, a cui appartiene il  richiedente  l'iscrizione
nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato  sono  esercitate
dal cancelliere del tribunale. 
      Possono  ottenere  l'iscrizione  nell'elenco  gli  avvocati,  i
commercialisti e i notai che hanno una specifica  competenza  tecnica
nella  materia  dell'esecuzione  forzata,  sono  di  condotta  morale
specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali. 
      Coloro che aspirano all'iscrizione  nell'elenco  debbono  farne
domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata
dai seguenti documenti: 
        1) certificato generale del casellario  giudiziario  di  data
non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 
        2) certificato o dichiarazione sostitutiva di  certificazione
di nascita; 
        3) certificato o dichiarazione sostitutiva di  certificazione
di residenza nel circondario del tribunale; 
        4) certificato o dichiarazione sostitutiva di  certificazione
di iscrizione all'ordine professionale; 
        5) titoli  e  documenti  idonei  a  dimostrare  la  specifica
competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma. 
      I requisiti per la  dimostrazione  della  specifica  competenza
tecnica ai  fini  della  prima  iscrizione  nell'elenco  sono,  anche
alternativamente, i seguenti: 
        a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di  dieci
incarichi di professionista  delegato  alle  operazioni  di  vendita,
senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato
rispetto  dei  termini  o  delle  direttive  stabilite  dal   giudice
dell'esecuzione; 
        b) essere in possesso del titolo di avvocato  specialista  in
diritto dell'esecuzione forzata ai sensi  del  decreto  del  Ministro
della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; 
        c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole
o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando  gli  Ordini
locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli  esperti  contabili  o  dal  Consiglio
nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi
specialistiche maggiormente rappresentative di cui  all'articolo  35,
comma 1, lettera s), della legge 31  dicembre  2012,  n.  247,  nello
specifico settore della delega  delle  operazioni  di  vendita  nelle
esecuzioni forzate e aver superato con profitto la  prova  finale  di
esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di
cui alla presente lettera puo' essere  acquisita  anche  mediante  la
partecipazione  ad  analoghi  corsi  per  i  quali  sia  previsto  il
superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da
universita' pubbliche o private. 
      I professionisti che  aspirano  alla  conferma  dell'iscrizione
nell'elenco debbono farne domanda al presidente  del  tribunale  ogni
tre anni; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 
        1) certificato generale del casellario  giudiziario  di  data
non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 
        2) certificato o dichiarazione sostitutiva di  certificazione
di iscrizione all'ordine professionale; 
        3) titoli e documenti idonei  a  dimostrare  il  mantenimento
della specifica competenza tecnica del professionista  ai  sensi  del
settimo comma. 
      Ai fini  della  conferma  dell'iscrizione  nell'elenco,  devono
ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti: 
        a) essere in possesso del titolo di avvocato  specialista  in
diritto dell'esecuzione forzata ai sensi  del  decreto  del  Ministro
della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; 
        b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole
o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando  gli  Ordini
locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli  esperti  contabili  o  dal  Consiglio
nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi
specialistiche maggiormente rappresentative di cui  all'articolo  35,
comma 1, lettera s), della legge 31  dicembre  2012,  n.  247,  nello
specifico settore della delega  delle  operazioni  di  vendita  nelle
esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non  inferiore  a
60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La
specifica  formazione  di  cui  alla  presente  lettera  puo'  essere
acquisita anche mediante  la  partecipazione  ad  analoghi  corsi  da
universita' pubbliche o private. 
      La Scuola superiore  della  magistratura  elabora  con  cadenza
triennale le linee guida generali per la  definizione  dei  programmi
dei corsi di formazione e  di  aggiornamento,  sentiti  il  Consiglio
nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori  commercialisti
e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile. 
      Sulle domande di iscrizione e di conferma della  stessa  decide
il comitato di cui al secondo comma. Ogni tre anni il  comitato  deve
provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i  professionisti
per i quali e'  venuto  meno  o  non  e'  stato  dimostrato  uno  dei
requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o e' sorto  un
impedimento a esercitare l'ufficio. 
      Al   termine   di   ciascun    semestre,    previa    audizione
dell'interessato, il comitato dispone la sospensione fino a  un  anno
e, in caso di  gravi  o  reiterati  inadempimenti,  la  cancellazione
dall'elenco dei professionisti ai  quali  in  una  o  piu'  procedure
esecutive sia stata revocata la delega  in  conseguenza  del  mancato
rispetto dei termini  per  le  attivita'  delegate,  delle  direttive
stabilite dal giudice  dell'esecuzione  o  degli  obblighi  derivanti
dagli incarichi ricevuti. I professionisti cancellati  dall'elenco  a
seguito di revoca della delega  non  possono  essere  reinseriti  nel
triennio in corso e nel triennio successivo. 
      Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un elenco. 
      Il giudice  dell'esecuzione  che  conferisce  la  delega  delle
operazioni di vendita ad un professionista iscritto nell'elenco di un
altro circondario deve indicare analiticamente  nel  provvedimento  i
motivi della scelta. 
      Il  giudice  dell'esecuzione  sostituisce  senza   ritardo   il
professionista  delegato  che  sia   stato   sospeso   o   cancellato
dall'elenco.»; 
    d) all'articolo 179-quater, il  primo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: «Il presidente del tribunale vigila affinche', senza  danno
per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra
gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter in modo tale che
a  nessuno  dei  professionisti  iscritti  possano  essere  conferiti
incarichi in misura superiore al 10  per  cento  di  quelli  affidati
dall'ufficio e dal singolo giudice e garantisce  che  sia  assicurata
l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo
di strumenti informatici.». 
  12. Alle disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile e disposizioni transitorie, dopo il Titolo V-bis, e'  inserito
il seguente: 
    «Titolo V-ter 
    Disposizioni relative alla giustizia digitale 
    Capo I 
    Degli atti e dei provvedimenti 
    Art. 196-quater (Obbligatorieta' del deposito telematico di  atti
e di provvedimenti). - Nei procedimenti davanti al giudice  di  pace,
al tribunale, alla corte di appello e alla  Corte  di  cassazione  il
deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota
di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati
o delegati dall'autorita' giudiziaria  ha  luogo  esclusivamente  con
modalita' telematiche. Con le stesse modalita'  le  parti  depositano
gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.  Il
giudice puo' ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e
documenti per ragioni specifiche. 
    Nel procedimento di cui al  libro  IV,  titolo  I,  capo  I,  del
codice,  escluso  il  giudizio  di  opposizione,  il   deposito   dei
provvedimenti del giudice ha luogo con modalita' telematiche. 
    Il deposito con modalita' telematiche e' effettuato nel  rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 
    Il capo dell'ufficio autorizza  il  deposito  con  modalita'  non
telematiche quando i sistemi informatici del  dominio  giustizia  non
sono funzionanti  e  sussiste  una  situazione  di  urgenza,  dandone
comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio.  Con  la
medesima  forma  di  pubblicita'  provvede  a  comunicare  l'avvenuta
riattivazione del sistema. 
    Art. 196-quinquies (Dell'atto del  processo  redatto  in  formato
elettronico). - L'atto del processo redatto  in  formato  elettronico
dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici
notificazioni, esecuzioni e protesti  e'  depositato  telematicamente
nel fascicolo informatico. 
    In caso di atto formato  da  organo  collegiale  l'originale  del
provvedimento  e'  sottoscritto  con   firma   digitale   anche   dal
presidente. 
    Quando  l'atto  e'  redatto  dal  cancelliere  o  dal  segretario
dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e
ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. 
    Se il provvedimento del magistrato e'  in  formato  cartaceo,  il
cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae  copia
informatica   secondo   quanto   previsto   dalla   normativa   anche
regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico. 
    Se il provvedimento di correzione di  cui  all'articolo  288  del
codice e' redatto in formato elettronico,  il  cancelliere  forma  un
documento informatico contenente la copia del provvedimento  corretto
e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente  e  lo
inserisce nel fascicolo informatico. 
    Art.  196-sexies  (Perfezionamento  del  deposito  con  modalita'
telematiche). - Il deposito  con  modalita'  telematiche  si  ha  per
avvenuto nel momento in cui e' generata la conferma del completamento
della trasmissione secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  anche
regolamentare  concernente  la  trasmissione  e  la   ricezione   dei
documenti  informatici  ed  e'  tempestivamente  eseguito  quando  la
conferma e' generata  entro  la  fine  del  giorno  di  scadenza.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 155,  quarto  e  quinto
comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi  eccedono
la  dimensione  massima  stabilita  nelle  specifiche  tecniche   del
direttore  generale  per  i  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero della giustizia, il deposito puo' essere eseguito  mediante
piu' trasmissioni. 
    Art.   196-septies   (Copia   cartacea   di    atti    depositati
telematicamente). - Con decreto del  Ministro  della  giustizia  sono
stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e
per la riproduzione su supporto analogico degli atti  depositati  con
modalita' telematiche nonche' per  la  gestione  e  la  conservazione
delle copie cartacee. 
    Con il decreto di cui al primo comma sono altresi'  stabilite  le
misure organizzative per la gestione e la  conservazione  degli  atti
depositati su supporto cartaceo  a  norma  dell'articolo  196-quater,
primo comma, terzo periodo, e quarto comma. 
    Capo II 
    Della conformita' delle copie agli originali 
    Art. 196-octies (Potere di certificazione  di  conformita'  delle
copie  degli  atti  e  dei  provvedimenti  contenuti  nel   fascicolo
informatico  o  allegati  alle  comunicazioni  e   notificazioni   di
cancelleria). - Le copie informatiche, anche per  immagine,  di  atti
processuali di parte  e  degli  ausiliari  del  giudice  nonche'  dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli  informatici  o
trasmessi in allegato  alle  comunicazioni  telematiche,  equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere  di
attestazione di conformita' all'originale. 
    Il  difensore,  il  dipendente  di  cui  si  avvale  la  pubblica
amministrazione per stare in giudizio  personalmente,  il  consulente
tecnico, il professionista  delegato,  il  curatore,  il  commissario
giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli  atti  e
dei provvedimenti di cui al primo comma e  attestare  la  conformita'
delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti  nel  fascicolo
informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le  copie
analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo
informatico o dall'allegato alla comunicazione  telematica  e  munite
dell'attestazione di conformita' hanno la stessa efficacia probatoria
dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di  un  documento
informatico deve essere prodotto mediante processi  e  strumenti  che
assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema
di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza
di bit del documento informatico di origine. 
    Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli
atti  processuali  che  contengono   provvedimenti   giudiziali   che
autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate  all'ordine  del
giudice. 
    Art. 196-novies (Potere di certificazione di conformita' di copie
di atti e di provvedimenti). - Il difensore, il dipendente di cui  si
avvale  la   pubblica   amministrazione   per   stare   in   giudizio
personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato,  il
curatore, il commissario  giudiziale  e  il  liquidatore  giudiziale,
quando depositano con modalita'  telematiche  la  copia  informatica,
anche per  immagine,  di  un  atto  processuale  di  parte  o  di  un
provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in
originale o in copia conforme, attestano la conformita'  della  copia
al predetto atto. La copia munita  dell'attestazione  di  conformita'
equivale  all'originale  o  alla  copia  conforme  dell'atto  o   del
provvedimento. 
    Il difensore, quando deposita nei procedimenti di  espropriazione
forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie  informatiche  degli
atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto  comma,  e
557, secondo comma, del codice, attesta la  conformita'  delle  copie
agli originali. 
    Art. 196-decies (Potere di certificazione  di  conformita'  delle
copie trasmesse con modalita' telematiche all'ufficiale giudiziario).
-  Il  difensore,  il  dipendente  di  cui  si  avvale  la   pubblica
amministrazione per stare in giudizio  personalmente,  il  consulente
tecnico, il professionista  delegato,  il  curatore,  il  commissario
giudiziale  e   il   liquidatore   giudiziale,   quando   trasmettono
all'ufficiale  giudiziario  con  modalita'   telematiche   la   copia
informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di
un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale  o
in copia conforme, attestano  la  conformita'  della  copia  all'atto
detenuto. La copia munita dell'attestazione di  conformita'  equivale
all'originale o alla copia conforme dell'atto,  del  provvedimento  o
del documento. 
    Art. 196-undecies (Modalita' dell'attestazione di conformita'). -
L'attestazione di conformita' della copia analogica,  prevista  dalle
disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge  21  gennaio
1994, n. 53, e' apposta in calce o a margine della copia o su  foglio
separato, congiunto materialmente alla medesima. 
    L'attestazione di conformita' di una copia informatica e' apposta
nel medesimo documento informatico. 
    Nel  caso  previsto  dal   secondo   comma,   l'attestazione   di
conformita' puo' alternativamente  essere  apposta  su  un  documento
informatico separato e l'individuazione della copia cui si  riferisce
ha  luogo  esclusivamente  secondo  le  modalita'   stabilite   nelle
specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi  informativi
automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia  informatica
e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita
nella relazione di notificazione. 
    I soggetti che compiono le attestazioni di  conformita'  previste
dagli articoli 196-octies, 196-novies  e  196-decies,  dal  codice  e
dalla legge  21  gennaio  1994,  n.  53,  sono  considerati  pubblici
ufficiali ad ogni effetto. 
    Capo III 
    Dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza 
    Art.  196-duodecies  (Udienza  con  collegamenti  audiovisivi   a
distanza). - L'udienza di cui  all'articolo  127-bis  del  codice  e'
tenuta con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio  e  ad
assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non
e' pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84. 
    Nel verbale si da' atto  della  dichiarazione  di  identita'  dei
presenti, i quali assicurano che non sono in  atto  collegamenti  con
soggetti non  legittimati  e  che  non  sono  presenti  soggetti  non
legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. 
    I presenti mantengono attiva  la  funzione  video  per  tutta  la
durata  dell'udienza.  Agli  stessi  e'  vietata   la   registrazione
dell'udienza. 
    Il luogo dal quale il giudice  si  collega  e'  considerato  aula
d'udienza a  tutti  gli  effetti  e  l'udienza  si  considera  tenuta
nell'ufficio  giudiziario   davanti   al   quale   e'   pendente   il
procedimento. 
    Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi  informativi
e automatizzati del Ministero  della  giustizia  sono  individuati  e
regolati i collegamenti audiovisivi a  distanza  per  lo  svolgimento
dell'udienza e le modalita'  attraverso  le  quali  e'  garantita  la
pubblicita' dell'udienza in cui si discute la causa.». 
 
          Note all'art. 4: 
                
                
              - Si riporta il testo degli articoli 13,  15,  16,  18,
          22, 36,  46,  81-bis,  139,  140,  143,  155-bis,  155-ter,
          169-quinquies, 173-bis, 173-quater e 179-quater  del  regio
          decreto  18  dicembre  1941,  n.  1386  (Disposizioni   per
          l'attuazione del codice di procedura civile e  disposizioni
          transitorie), come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici). - Presso ogni
          tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici. 
              L'albo e' diviso in categorie. 
              Debbono essere sempre comprese nell'albo le  categorie:
          1. medico-chirurgica; 2. industriale;  3.  commerciale;  4.
          agricola;  5.   bancaria;   6.   assicurativa;   7.   della
          neuropsichiatria  infantile,  della  psicologia   dell'eta'
          evolutiva e della psicologia giuridica o forense. 
              Con decreto del Ministro della giustizia,  adottato  di
          concerto con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e
          dello  sviluppo  economico,  sono  stabilite  le  ulteriori
          categorie dell'albo e  i  settori  di  specializzazione  di
          ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono  indicati  i
          requisiti per l'iscrizione all'albo nonche' i  contenuti  e
          le modalita' della comunicazione ai fini della  formazione,
          della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale  di
          cui all'articolo 24-bis." 
                "Art.  15  (Iscrizione  e  permanenza  nell'albo).  -
          Possono  ottenere   l'iscrizione   nell'albo   coloro   che
          rispettano i requisiti determinati con il  decreto  di  cui
          all'articolo 13, quarto comma, sono di condotta  morale  [e
          politica]  specchiata  e  sono  iscritti  nelle  rispettive
          associazioni professionali. 
              Con riferimento alla categoria di cui all'articolo  13,
          terzo comma, numero  7),  la  speciale  competenza  tecnica
          sussiste    qualora    ricorrano,    alternativamente     o
          congiuntamente, i seguenti requisiti: 
                1) comprovata esperienza professionale in materia  di
          violenza domestica e nei confronti di minori; 
                2) possesso di adeguati titoli di specializzazione  o
          approfondimento    post-universitari    in     psichiatria,
          psicoterapia, psicologia dell'eta' evolutiva  o  psicologia
          giuridica o forense, purche' iscritti da almeno cinque anni
          nei rispettivi albi professionali; 
                3) aver  svolto  per  almeno  cinque  anni  attivita'
          clinica con minori presso strutture pubbliche o private. 
              Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un albo. 
              Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato
          nell'articolo precedente. 
              Contro  il  provvedimento  del  comitato   e'   ammesso
          reclamo, entro  quindici  giorni  dalla  notificazione,  al
          comitato previsto nell'articolo. 
              Con il decreto di cui all'articolo  13,  quarto  comma,
          sono stabiliti, per ciascuna  categoria,  i  requisiti  per
          l'iscrizione, gli obblighi di  formazione  continua  e  gli
          altri   obblighi   da   assolvere   per   il   mantenimento
          dell'iscrizione, nonche' le modalita' per la  verifica  del
          loro assolvimento. 
              Con lo stesso decreto sono stabiliti altresi' i casi di
          sospensione volontaria dall'albo." 
                "Art.  16  (Domande  d'iscrizione).  -   Coloro   che
          aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda  al
          presidente del tribunale. 
              La  domanda  deve   essere   corredata   dai   seguenti
          documenti: 
                1. estratto dell'atto di nascita; 
                2. certificato generale del casellario giudiziario di
          data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 
                3. certificato di residenza nella circoscrizione  del
          tribunale; 
                4.   certificato   di   iscrizione   all'associazione
          professionale; 
                5. i titoli e i documenti che  l'aspirante  crede  di
          esibire per dimostrare la sua speciale capacita' tecnica; 
                5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del
          decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma. 
              La    domanda    contiene    altresi'    il    consenso
          dell'interessato al  trattamento  dei  dati  comunicati  al
          momento della  presentazione  dell'istanza  di  iscrizione,
          prestato in conformita' alla normativa dettata  in  materia
          di protezione dei  dati  personali,  anche  ai  fini  della
          pubblicazione di cui agli articoli  23,  secondo  comma,  e
          24-bis." 
                "Art.  18  (Revisione   dell'albo).   -   L'albo   e'
          permanente. Ogni due anni il comitato di  cui  all'articolo
          deve provvedere alla revisione dell'albo  per  eliminare  i
          consulenti per i quali e' venuto meno alcuno dei  requisiti
          previsti  nell'articolo  o  e'  sorto  un   impedimento   a
          esercitare l'ufficio. 
              Contro il  provvedimento  di  esclusione  adottato  dal
          comitato e' ammesso reclamo, entro  quindici  giorni  dalla
          notificazione, al comitato previsto dall'articolo 5." 
                "Art. 22 (Distribuzione degli incarichi). -  Tutti  i
          giudici che hanno sede nella circoscrizione  del  tribunale
          debbono affidare  normalmente  le  funzioni  di  consulente
          tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale  medesimo.  I
          giudici presso le sezioni specializzate dei  tribunali  con
          competenza distrettuale  possono  conferire  l'incarico  ai
          consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto. 
              Il giudice puo' conferire, con provvedimento  motivato,
          un incarico a un  consulente  iscritto  in  albo  di  altro
          tribunale o a  persona  non  iscritta  in  alcun  albo.  Il
          provvedimento e' comunicato al presidente del tribunale. 
              Le funzioni di consulente  presso  la  corte  d'appello
          sono normalmente affidate  agli  iscritti  negli  albi  dei
          tribunali del distretto. L'incarico ad  iscritti  in  altri
          albi o a persone non iscritte in alcun  albo  e'  conferito
          con provvedimento  motivato  da  comunicare  al  presidente
          della corte di appello." 
                "Art. 36 (Fascicoli di cancelleria). - Il cancelliere
          deve formare un  fascicolo  per  ogni  affare  del  proprio
          ufficio, anche quando la formazione di esso non e' prevista
          espressamente dalla legge. 
              Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale
          sotto la quale e' iscritto l'affare. 
              Ogni  fascicolo  contiene  l'indicazione  dell'ufficio,
          della sezione alla quale appartiene il  giudice  incaricato
          dell'affare  e  del  giudice  stesso,  delle   parti,   dei
          rispettivi difensori muniti di  procura  e  dell'oggetto  e
          l'indice   degli   atti   inseriti   nel   fascicolo    con
          l'indicazione della natura e  della  data  di  ciascuno  di
          essi. Gli  atti  sono  inseriti  nel  fascicolo  in  ordine
          cronologico. 
              La tenuta e  conservazione  del  fascicolo  informatico
          equivale  alla  tenuta  e   conservazione   del   fascicolo
          d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi
          di conservazione dei documenti originali unici su  supporto
          cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione  digitale
          di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  dalla
          disciplina processuale vigente." 
                "Art. 46 (Forma e criteri  di  redazione  degli  atti
          giudiziari).  -  I  processi  verbali  e  gli  altri   atti
          giudiziari debbono essere scritti  in  carattere  chiaro  e
          facilmente leggibile. 
              Quando sono redatti in forma di documento  informatico,
          rispettano la normativa, anche  regolamentare,  concernente
          la redazione,  la  sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la
          ricezione dei documenti informatici. 
              Negli   altri   casi   debbono   essere   scritti    in
          continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni  o
          abrasioni.  Le  aggiunte,  soppressioni   o   modificazioni
          eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con  nota
          di  richiamo  senza  cancellare  la   parte   soppressa   o
          modificata. 
              Il  Ministro  della  giustizia,  sentiti  il  Consiglio
          superiore  della  magistratura  e  il  Consiglio  nazionale
          forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli
          atti giudiziari con la strutturazione dei  campi  necessari
          per  l'inserimento  delle  informazioni  nei  registri  del
          processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti  i  limiti
          degli atti processuali, tenendo conto della tipologia,  del
          valore, della complessita' della controversia,  del  numero
          delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella
          determinazione   dei   limiti   non    si    tiene    conto
          dell'intestazione  e  delle   altre   indicazioni   formali
          dell'atto, fra le quali si intendono compresi un  indice  e
          una  breve  sintesi  del  contenuto  dell'atto  stesso.  Il
          decreto e' aggiornato con cadenza almeno biennale. 
              Il mancato rispetto  delle  specifiche  tecniche  sulla
          forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti  di
          redazione  dell'atto  non  comporta  invalidita',  ma  puo'
          essere valutato dal giudice ai fini della  decisione  sulle
          spese del processo. 
              Il giudice  redige  gli  atti  e  i  provvedimenti  nel
          rispetto dei criteri di cui al presente articolo." 
                "Art. 81-bis (Calendario del processo). -  I  termini
          fissati nel  calendario  possono  essere  prorogati,  anche
          d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti.  La
          proroga deve  essere  richiesta  dalle  parti  prima  della
          scadenza dei termini. 
              Il mancato rispetto dei termini fissati nel  calendario
          da parte  del  giudice,  del  difensore  o  del  consulente
          tecnico d'ufficio puo' costituire violazione  disciplinare,
          e puo' essere considerato  ai  fini  della  valutazione  di
          professionalita' e della  nomina  o  conferma  agli  uffici
          direttivi e semidirettivi. Il rispetto del termine  di  cui
          all'articolo 473-bis.14, terzo comma, del codice e'  tenuto
          in considerazione nella formulazione dei  rapporti  per  le
          valutazioni di professionalita'. 
              Quando il  difensore  documenta  il  proprio  stato  di
          gravidanza,  il  giudice,  ai  fini  della  fissazione  del
          calendario del processo ovvero della proroga dei termini in
          esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra  i  due
          mesi precedenti la data presunta del parto  e  i  tre  mesi
          successivi. La disposizione del primo  periodo  si  applica
          anche nei  casi  di  adozione  nazionale  e  internazionale
          nonche'  di  affidamento  del  minore  avendo  riguardo  ai
          periodi previsti dall'articolo 26  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della  paternita',  di  cui  al  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n.  151.  Dall'applicazione  del
          presente comma non puo'  derivare  grave  pregiudizio  alle
          parti nelle cause per  le  quali  e'  richiesta  un'urgente
          trattazione." 
                "Art. 123-bis (Trasmissione del  fascicolo  d'ufficio
          al giudice superiore).  -  Se  l'impugnazione  e'  proposta
          contro una sentenza non definitiva,  non  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 347 ultimo comma  del  codice  e
          dell'articolo     137-bis.     Tuttavia     il      giudice
          dell'impugnazione   puo',   se   lo   ritiene   necessario,
          richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio,  ovvero
          ordinare  alla  parte  interessata  di  produrre  copia  di
          determinati atti." 
                "Art. 139 (Istanza di rimessione alle sezioni unite).
          -  L'istanza  prevista  nell'articolo  376  del  Codice  si
          propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente
          l'indicazione del ricorso di cui si  chiede  la  rimessione
          alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che
          sia di competenza di queste. 
              Il  ricorso  e'   depositato   nel   termine   previsto
          nell'articolo 376 secondo comma del codice." 
                "Art. 143  (Formulazione  del  principio  di  diritto
          affermato dalla corte). - La Corte enuncia  specificamente,
          a norma dell'articolo  384  del  Codice,  il  principio  di
          diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi." 
                "Art. 155-bis (Archivio dei rapporti  finanziari).  -
          Per archivio dei rapporti finanziari  di  cui  all'articolo
          492-bis, quarto comma, del codice si intende la sezione  di
          cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605." 
                "Art.  155-ter  (Partecipazione  del  creditore  alla
          ricerca dei beni da pignorare con modalita' telematiche). -
          La partecipazione del creditore alla ricerca  dei  beni  da
          pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice ha luogo a
          norma dell'articolo 165 di queste disposizioni. 
              Nei casi di cui all'articolo  492-bis,  ottavo  e  nono
          comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni  di
          ricerca dei beni con  modalita'  telematiche,  comunica  al
          creditore le banche  dati  interrogate  e  le  informazioni
          dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica
          anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore
          entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale
          giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza
          la richiesta di pignoramento perde efficacia." 
                "Art. 169-quinquies  (Prospetto  riepilogativo  delle
          stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari
          a norma dell'articolo 532  del  codice,  o  ai  quali  sono
          affidate le vendite con incanto a norma  dell'articolo  534
          del  medesimo  codice,  al  termine  di  ciascun   semestre
          trasmettono al giudice dell'esecuzione, al  presidente  del
          tribunale  e   all'ufficiale   giudiziario   dirigente   un
          prospetto informativo,  redatto  su  supporto  informatico,
          riepilogativo di tutte le vendite  effettuate  nel  periodo
          con indicazione, per ciascuna  procedura  esecutiva,  della
          tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito
          ai  sensi  dell'articolo  518  del  codice,   della   stima
          effettuata dall'esperto nominato e del prezzo  di  vendita.
          Il prospetto riepilogativo contiene i  dati  identificativi
          dello  stimatore  e  dell'ufficiale  giudiziario   che   ha
          attribuito  il   valore   ai   beni   pignorati   a   norma
          dell'articolo 518 del codice." 
                "Art. 173-bis (Contenuto della relazione di  stima  e
          compiti dell'esperto). - L'esperto provvede alla  redazione
          della relazione di stima dalla quale devono risultare: 
                  1)  l'identificazione  del  bene,  comprensiva  dei
          confini e dei dati catastali; 
                  2) una sommaria descrizione del bene; 
                  3)   lo   stato   di   possesso   del   bene,   con
          l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base  al
          quale  e'  occupato,  con  particolare   riferimento   alla
          esistenza di contratti registrati in  data  antecedente  al
          pignoramento; 
                  4) l'esistenza  di  formalita',  vincoli  o  oneri,
          anche  di  natura  condominiale,  gravanti  sul  bene,  che
          resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli
          derivanti   da   contratti   incidenti   sulla   attitudine
          edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con  il  suo
          carattere storico-artistico; 
                  5) l'esistenza  di  formalita',  vincoli  e  oneri,
          anche di natura condominiale, che saranno cancellati o  che
          comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; 
                  6)  la  verifica  della  regolarita'   edilizia   e
          urbanistica   del   bene    nonche'    l'esistenza    della
          dichiarazione   di   agibilita'   dello    stesso    previa
          acquisizione   o   aggiornamento   del    certificato    di
          destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa; 
                  7) in caso di opere  abusive,  il  controllo  della
          possibilita' di sanatoria ai  sensi  dell'articolo  36  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380 e gli eventuali  costi  della  stessa;  altrimenti,  la
          verifica  sull'eventuale  presentazione   di   istanze   di
          condono, indicando il soggetto istante e  la  normativa  in
          forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo  stato
          del procedimento, i costi per il conseguimento  del  titolo
          in sanatoria e le eventuali oblazioni gia' corrisposte o da
          corrispondere; in ogni altro caso,  la  verifica,  ai  fini
          della  istanza  di  condono  che   l'aggiudicatario   possa
          eventualmente presentare, che  gli  immobili  pignorati  si
          trovino nelle condizioni previste dall'articolo  40,  sesto
          comma,  della  legge  28  febbraio  1985,  n.   47   ovvero
          dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per
          il conseguimento del titolo in sanatoria; 
                  8) la verifica che i beni pignorati  siano  gravati
          da  censo,  livello  o  uso  civico  e  se  vi  sia   stata
          affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul  bene
          del debitore pignorato sia di proprieta'  ovvero  derivante
          da alcuno dei suddetti titoli; 
                  9) l'informazione sull'importo  annuo  delle  spese
          fisse di gestione o di  manutenzione,  su  eventuali  spese
          straordinarie gia' deliberate anche se il  relativo  debito
          non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non
          pagate negli ultimi due  anni  anteriori  alla  data  della
          perizia, sul corso  di  eventuali  procedimenti  giudiziari
          relativi al bene pignorato. 
              L'esperto,  prima  di  ogni  attivita',  controlla   la
          completezza dei documenti di cui all'articolo 567,  secondo
          comma, del codice,  segnalando  immediatamente  al  giudice
          quelli mancanti o inidonei. 
              L'esperto, terminata la relazione, ne  invia  copia  ai
          creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche  se
          non costituito, almeno  trenta  giorni  prima  dell'udienza
          fissata ai sensi dell'articolo  569  del  codice,  a  mezzo
          posta elettronica certificata ovvero, quando  cio'  non  e'
          possibile, a mezzo posta ordinaria. 
              Le  parti  possono  depositare  all'udienza  note  alla
          relazione  purche'  abbiano  provveduto,  almeno   quindici
          giorni prima,  ad  inviare  le  predette  note  al  perito,
          secondo le modalita' fissate al terzo comma; in  tale  caso
          l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti. 
              La relazione di  stima  e'  redatta  in  conformita'  a
          modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione." 
                "Art. 173-quater (Avviso delle operazioni di  vendita
          da parte del professionista delegato). - L'avviso di cui al
          quarto  comma  dell'articolo  591-bis   del   codice   deve
          contenere l'indicazione della destinazione urbanistica  del
          terreno  risultante   dal   certificato   di   destinazione
          urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
          n. 380, nonche' le  notizie  di  cui  all'articolo  46  del
          citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge  28
          febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;  in  caso
          di insufficienza di tali notizie, tale  da  determinare  le
          nullita' di cui all'articolo 46, comma 1, del citato  testo
          unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma,  della
          citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta  menzione
          nell'avviso con  avvertenza  che  l'aggiudicatario  potra',
          ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di
          cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico  e  di
          cui all'articolo 40, sesto comma,  della  citata  legge  28
          febbraio 1985, n. 47. 
              L'avviso  e'   redatto   in   conformita'   a   modelli
          predisposti dal giudice dell'esecuzione." 
                "Art. 179-quater (Distribuzione degli  incarichi).  -
          Il presidente del tribunale vigila affinche',  senza  danno
          per l'amministrazione della  giustizia,  le  deleghe  siano
          assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui  all'articolo
          precedente in modo tale che a  nessuno  dei  professionisti
          iscritti  possano  essere  conferiti  incarichi  in  misura
          superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e
          dal  singolo  giudice  e  garantisce  che  sia   assicurata
          l'adeguata trasparenza  del  conferimento  degli  incarichi
          anche a mezzo di strumenti informatici. 
              Per  l'attuazione  di  tale  vigilanza  debbono  essere
          annotate dal cancelliere  in  apposito  registro  tutte  le
          deleghe che gli iscritti ricevono  e  i  relativi  compensi
          liquidati. 
              Il registro e' pubblico e  liberamente  consultabile  e
          dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.".