Art. 4 
 
  Modifiche al Titolo I del Libro I del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo I del Libro I del codice  di  procedura  penale,  dopo
l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
    «Art. 24-bis (Rinvio pregiudiziale alla Corte di  cassazione  per
la decisione sulla competenza  per  territorio).  -  1.  Prima  della
conclusione dell'udienza preliminare o, se questa  manchi,  entro  il
termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente
la competenza per territorio puo' essere rimessa, anche  di  ufficio,
alla Corte di cassazione. Entro  il  termine  previsto  dall'articolo
491, comma 1, puo' essere altresi' rimessa alla Corte  di  cassazione
la questione concernente la competenza per territorio  riproposta  ai
sensi dell'articolo 21, comma 2. 
    2. Il giudice, nei casi di cui al comma  1,  pronuncia  ordinanza
con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla
risoluzione della questione, con  l'indicazione  delle  parti  e  dei
difensori. 
    3. La Corte di cassazione decide in camera di  consiglio  secondo
le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del
giudice che procede, ordina la trasmissione degli  atti  al  pubblico
ministero presso il giudice competente. 
    4. L'estratto della  sentenza  e'  immediatamente  comunicato  al
giudice che ha rimesso la questione e,  quando  diverso,  al  giudice
competente, nonche' al pubblico ministero presso i  medesimi  giudici
ed e' notificato alle parti private. 
    5.  Il  termine   previsto   dall'articolo   27   decorre   dalla
comunicazione effettuata a norma del comma 4. 
    6. La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio,  senza
chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte  di
cassazione, non  puo'  piu'  riproporre  l'eccezione  nel  corso  del
procedimento.».