Art. 4
Modifiche al Titolo I del Libro I del codice di procedura penale
1. Al Titolo I del Libro I del codice di procedura penale, dopo
l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per
la decisione sulla competenza per territorio). - 1. Prima della
conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il
termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente
la competenza per territorio puo' essere rimessa, anche di ufficio,
alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo
491, comma 1, puo' essere altresi' rimessa alla Corte di cassazione
la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai
sensi dell'articolo 21, comma 2.
2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza
con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla
risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei
difensori.
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo
le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del
giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico
ministero presso il giudice competente.
4. L'estratto della sentenza e' immediatamente comunicato al
giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice
competente, nonche' al pubblico ministero presso i medesimi giudici
ed e' notificato alle parti private.
5. Il termine previsto dall'articolo 27 decorre dalla
comunicazione effettuata a norma del comma 4.
6. La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza
chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di
cassazione, non puo' piu' riproporre l'eccezione nel corso del
procedimento.».