Art. 5 
 
  Modifiche al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo IV del Libro I del codice di  procedura  penale,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 60, comma 3, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole:  «oppure  la  riapertura  dello  stesso   a   seguito   della
rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta  prevista
dall'articolo 628-bis»; 
    b) all'articolo 78: 
      1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «che giustificano la
domanda», sono inserite le seguenti: «agli effetti civili»; 
      2) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il
difensore cui sia  stata  conferita  la  procura  speciale  ai  sensi
dell'articolo 100, nonche' la procura per la  costituzione  di  parte
civile a norma  dell'articolo  122,  se  in  questa  non  risulta  la
volonta' contraria della parte interessata, puo' conferire al proprio
sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e  depositare
l'atto di costituzione.»; 
    c) all'articolo 79: 
      1) al comma 1, le parole: «e, successivamente,» sono sostituite
dalle seguenti: «, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi
alla  costituzione   delle   parti,   o,   quando   manca   l'udienza
preliminare,» e, dopo le parole: «articolo  484»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «o dall'articolo 554-bis, comma 2»; 
      2) al comma 2, le parole: «Il termine previsto dal comma  1  e'
stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «I  termini  previsti  dal
comma 1 sono stabiliti»; 
      3) al comma 3, le parole: «Se la costituzione» sono  sostituite
dalle seguenti: «Quando la costituzione di parte civile e' consentita
fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti  dall'articolo
484, se la stessa»; 
    d) all'articolo 90, dopo il comma  1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. La persona  offesa  ha  facolta'  di  dichiarare  o  eleggere
domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa
puo' indicare un indirizzo di posta elettronica certificata  o  altro
servizio elettronico di recapito certificato qualificato.»; 
    e) all'articolo 90-bis, comma 1: 
      1) dopo la  lettera  a)  sono  inserite  le  seguenti:  «a-bis)
all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per  la
comunicazione e la notificazione degli  atti  del  procedimento,  con
l'avviso che la dichiarazione di  domicilio  puo'  essere  effettuata
anche dichiarando un indirizzo di  posta  elettronica  certificata  o
altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»; 
        a-ter) alla facolta' del querelante, ove non abbia provveduto
all'atto di presentazione della querela,  di  dichiarare  o  eleggere
domicilio anche successivamente; 
        a-quater) all'obbligo del querelante, in  caso  di  mutamento
del domicilio dichiarato o eletto, di  comunicare  tempestivamente  e
nelle forme prescritte all'autorita' giudiziaria procedente la  nuova
domiciliazione; 
        a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato  un  difensore,
il querelante sara' domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza
di  nomina  del  difensore,  le  notificazioni  saranno  eseguite  al
querelante  presso  il  domicilio  digitale  e,  nei  casi   di   cui
all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato  o  eletto;
che,  in  caso  di  mancanza,  insufficienza  o   inidoneita'   della
dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante
saranno  effettuate  mediante  deposito  presso  la  segreteria   del
pubblico ministero procedente o presso  la  cancelleria  del  giudice
procedente;»; 
      2) alla lettera n) le parole: «, o  attraverso  la  mediazione»
sono soppresse; 
      3) dopo la lettera n) e' inserita la seguente: «n-bis) al fatto
che la mancata comparizione senza giustificato motivo  della  persona
offesa che abbia proposto querela all'udienza alla  quale  sia  stata
citata in qualita' di testimone  comporta  la  remissione  tacita  di
querela;»; 
      4) alla lettera p), dopo le parole: «alle vittime di reato»  il
segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 
      5) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:  «p-bis)  alla
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa; 
        p-ter) al fatto che la partecipazione  del  querelante  a  un
programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e
con il rispetto degli eventuali impegni  comportamentali  assunti  da
parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.»; 
    f) dopo l'articolo 90-bis, e' inserito il seguente: 
      «Art. 90-bis.1 (Informazioni alla vittima di  cui  all'articolo
42, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  attuativo  della
legge 27 settembre 2021, n. 134). - 1. La vittima del  reato  di  cui
all'articolo  42,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo
attuativo della legge 27  settembre  2021,  n.  134,  sin  dal  primo
contatto con l'autorita' procedente, viene informata in una lingua  a
lei  comprensibile  della  facolta'  di  svolgere  un  programma   di
giustizia riparativa.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 60, 78, 79,  90  e
          90-bis del codice di procedura penale, come modificati  dal
          presente decreto: 
                "Art. 60 (Assunzione della qualita' di  imputato).  -
          1. Assume la qualita' di imputato la persona alla quale  e'
          attribuito il reato nella richiesta di rinvio  a  giudizio,
          di giudizio immediato, di decreto penale  di  condanna,  di
          applicazione della pena a norma dell'articolo  447comma  1,
          nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel  giudizio
          direttissimo. 
                2. La qualita' di imputato si conserva in ogni  stato
          e grado del processo, sino a che non sia  piu'  soggetta  a
          impugnazione la sentenza di  non  luogo  a  procedere,  sia
          divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento  o  di
          condanna o sia divenuto  esecutivo  il  decreto  penale  di
          condanna. 
                3. La qualita' di imputato si  riassume  in  caso  di
          revoca della sentenza di non luogo a  procedere  e  qualora
          sia disposta la revisione del processo oppure la riapertura
          dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di
          accoglimento   della   richiesta   prevista   dall'articolo
          628-bis." 
                "Art. 78  (Formalita'  della  costituzione  di  parte
          civile). - 1. La dichiarazione  di  costituzione  di  parte
          civile e' depositata  nella  cancelleria  del  giudice  che
          procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di
          inammissibilita': 
                  a)  le  generalita'  della  persona  fisica  o   la
          denominazione  dell'associazione   o   dell'ente   che   si
          costituisce parte civile e le generalita'  del  suo  legale
          rappresentante; 
                  b) le generalita' dell'imputato nei  cui  confronti
          viene esercitata l'azione civile  o  le  altre  indicazioni
          personali che valgono a identificarlo; 
                  c)  il  nome  e  il   cognome   del   difensore   e
          l'indicazione della procura; 
                  d) l'esposizione delle ragioni che giustificano  la
          domanda agli effetti civili; 
                  e) la sottoscrizione del difensore. 
                1-bis.  Il  difensore  cui  sia  stata  conferita  la
          procura speciale ai sensi  dell'articolo  100,  nonche'  la
          procura  per  la  costituzione  di  parte  civile  a  norma
          dell'articolo 122, se in questa  non  risulta  la  volonta'
          contraria  della  parte  interessata,  puo'  conferire   al
          proprio  sostituto,  con  atto  scritto,   il   potere   di
          sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione. 
                2. Se e' presentata fuori udienza,  la  dichiarazione
          deve essere notificata, a cura  della  parte  civile,  alle
          altre parti e produce effetto  per  ciascuna  di  esse  dal
          giorno nel quale e' eseguita la notificazione. 
                3. Se la procura non e' apposta in calce o a  margine
          della dichiarazione di parte civile, ed e' conferita  nelle
          altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e  2,  essa
          e' depositata nella cancelleria  o  presentata  in  udienza
          unitamente alla dichiarazione di costituzione  della  parte
          civile." 
                "Art.  79  (Termine  per  la  costituzione  di  parte
          civile). - 1. La costituzione di parte civile puo' avvenire
          per l'udienza preliminare, prima  che  siano  ultimati  gli
          accertamenti relativi alla  costituzione  delle  parti,  o,
          quando manca l'udienza preliminare, fino a  che  non  siano
          compiuti  gli  adempimenti  previsti  dall'articolo  484  o
          dall'articolo 554-bis, comma 2. 
                2. I termini previsti dal comma 1  sono  stabiliti  a
          pena di decadenza. 
                3.  Quando  la  costituzione  di  parte   civile   e'
          consentita fino a che non siano  compiuti  gli  adempimenti
          previsti dall'articolo 484, se la stessa  avviene  dopo  la
          scadenza del termine previstodall'articolo 468comma  1,  la
          parte  civile  non  puo'  avvalersi   della   facolta'   di
          presentare le liste  dei  testimoni,  periti  o  consulenti
          tecnici." 
                "Art. 90 (Diritti e facolta' della persona offesa dal
          reato).  -  1.  La  persona  offesa  dal  reato,  oltre  ad
          esercitare i diritti e le facolta'  ad  essa  espressamente
          riconosciuti  dalla  legge,  in  ogni  stato  e  grado  del
          procedimento puo' presentare memorie e, con esclusione  del
          giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. 
                1-bis. La persona offesa ha facolta' di dichiarare  o
          eleggere  domicilio.  Ai  fini   della   dichiarazione   di
          domicilio la persona offesa puo' indicare un  indirizzo  di
          posta elettronica certificata o altro servizio  elettronico
          di recapito certificato qualificato. 
                2.  La  persona   offesa   minore,   interdetta   per
          infermita' di mente o inabilitata esercita le facolta' e  i
          diritti a essa attribuiti a  mezzo  dei  soggetti  indicati
          negli articoli 120 e 121 del codice penale. 
                2-bis. Quando vi  e'  incertezza  sulla  minore  eta'
          della persona offesa dal reato, il giudice  dispone,  anche
          di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia,  permangono
          dubbi, la minore eta' e'  presunta,  ma  soltanto  ai  fini
          dell'applicazione delle disposizioni processuali. 
                3.  Qualora  la  persona  offesa  sia   deceduta   in
          conseguenza del reato, le facolta'  e  i  diritti  previsti
          dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di  essa
          o da persona alla medesima legata da relazione affettiva  e
          con essa stabilmente convivente." 
                "Art. 90-bis (Informazioni alla persona offesa). - 1.
          Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita'
          procedente,  vengono  fornite,  in   una   lingua   a   lei
          comprensibile, informazioni in merito: 
                  a) alle modalita' di presentazione  degli  atti  di
          denuncia o querela, al ruolo che  assume  nel  corso  delle
          indagini e del processo, al  diritto  ad  avere  conoscenza
          della data, del luogo del processo e della  imputazione  e,
          ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica
          della sentenza, anche per estratto; 
                  a-bis) all'obbligo del querelante di  dichiarare  o
          eleggere domicilio per la comunicazione e la  notificazione
          degli  atti  del  procedimento,   con   l'avviso   che   la
          dichiarazione di domicilio  puo'  essere  effettuata  anche
          dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o
          altro  servizio   elettronico   di   recapito   certificato
          qualificato; 
                  a-ter) alla facolta' del querelante, ove non  abbia
          provveduto all'atto  di  presentazione  della  querela,  di
          dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente; 
                  a-quater) all'obbligo del querelante,  in  caso  di
          mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di  comunicare
          tempestivamente  e  nelle  forme  prescritte  all'autorita'
          giudiziaria procedente la nuova domiciliazione; 
                  a-quinquies) al fatto che, ove  abbia  nominato  un
          difensore,   il   querelante   sara'   domiciliato   presso
          quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore,  le
          notificazioni saranno  eseguite  al  querelante  presso  il
          domicilio digitale e, nei casi  di  cui  all'articolo  148,
          comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto;  che,  in
          caso  di  mancanza,  insufficienza  o   inidoneita'   della
          dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni  al
          querelante saranno effettuate mediante deposito  presso  la
          segreteria del pubblico ministero procedente  o  presso  la
          cancelleria del giudice procedente; 
                  b) alla  facolta'  di  ricevere  comunicazione  del
          procedimento e delle iscrizioni di  cui  all'articolo  335,
          commi 1, 2 e 3-ter; 
                  c) alla facolta' di essere avvisata della richiesta
          di archiviazione; 
                  d) alla  facolta'  di  avvalersi  della  consulenza
          legale e del patrocinio a spese dello Stato; 
                  e)  alle  modalita'  di   esercizio   del   diritto
          all'interpretazione  e  alla   traduzione   di   atti   del
          procedimento; 
                  f) alle eventuali misure di protezione che  possono
          essere disposte in suo favore; 
                  g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso  in
          cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso
          da quello in cui e' stato commesso il reato; 
                  h) alle modalita'  di  contestazione  di  eventuali
          violazioni dei propri diritti; 
                  i)  alle  autorita'  cui  rivolgersi  per  ottenere
          informazioni sul procedimento; 
                  l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute
          in relazione alla partecipazione al procedimento penale; 
                  m) alla possibilita' di  chiedere  il  risarcimento
          dei danni derivanti da reato; 
                  n)  alla  possibilita'  che  il  procedimento   sia
          definito con remissione di querela di cui all'articolo  152
          del codice penale, ove possibile; 
                  n-bis) al fatto che la mancata  comparizione  senza
          giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto
          querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualita'
          di testimone comporta la remissione tacita di querela; 
                  o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti
          in cui l'imputato  formula  richiesta  di  sospensione  del
          procedimento con messa alla prova o in  quelli  in  cui  e'
          applicabile la causa di esclusione  della  punibilita'  per
          particolare tenuita' del fatto; 
                  p)   alle   strutture   sanitarie   presenti    sul
          territorio, alle case  famiglia,  ai  centri  antiviolenza,
          alle case rifugio e ai servizi di assistenza  alle  vittime
          di reato; 
                  p-bis) alla facolta' di accedere  ai  programmi  di
          giustizia riparativa; 
              p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante  a
          un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito
          riparativo  e  con  il  rispetto  degli  eventuali  impegni
          comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la
          remissione tacita di querela.".