Art. 5
Modifiche al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale
1. Al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 60, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «oppure la riapertura dello stesso a seguito della
rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista
dall'articolo 628-bis»;
b) all'articolo 78:
1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «che giustificano la
domanda», sono inserite le seguenti: «agli effetti civili»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il
difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi
dell'articolo 100, nonche' la procura per la costituzione di parte
civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la
volonta' contraria della parte interessata, puo' conferire al proprio
sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare
l'atto di costituzione.»;
c) all'articolo 79:
1) al comma 1, le parole: «e, successivamente,» sono sostituite
dalle seguenti: «, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi
alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza
preliminare,» e, dopo le parole: «articolo 484», sono aggiunte le
seguenti: «o dall'articolo 554-bis, comma 2»;
2) al comma 2, le parole: «Il termine previsto dal comma 1 e'
stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «I termini previsti dal
comma 1 sono stabiliti»;
3) al comma 3, le parole: «Se la costituzione» sono sostituite
dalle seguenti: «Quando la costituzione di parte civile e' consentita
fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo
484, se la stessa»;
d) all'articolo 90, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La persona offesa ha facolta' di dichiarare o eleggere
domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa
puo' indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro
servizio elettronico di recapito certificato qualificato.»;
e) all'articolo 90-bis, comma 1:
1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis)
all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la
comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con
l'avviso che la dichiarazione di domicilio puo' essere effettuata
anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o
altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»;
a-ter) alla facolta' del querelante, ove non abbia provveduto
all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere
domicilio anche successivamente;
a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento
del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e
nelle forme prescritte all'autorita' giudiziaria procedente la nuova
domiciliazione;
a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore,
il querelante sara' domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza
di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al
querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui
all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto;
che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneita' della
dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante
saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del
pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice
procedente;»;
2) alla lettera n) le parole: «, o attraverso la mediazione»
sono soppresse;
3) dopo la lettera n) e' inserita la seguente: «n-bis) al fatto
che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona
offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata
citata in qualita' di testimone comporta la remissione tacita di
querela;»;
4) alla lettera p), dopo le parole: «alle vittime di reato» il
segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
5) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti: «p-bis) alla
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un
programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e
con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da
parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.»;
f) dopo l'articolo 90-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 90-bis.1 (Informazioni alla vittima di cui all'articolo
42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della
legge 27 settembre 2021, n. 134). - 1. La vittima del reato di cui
all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo
contatto con l'autorita' procedente, viene informata in una lingua a
lei comprensibile della facolta' di svolgere un programma di
giustizia riparativa.».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 60, 78, 79, 90 e
90-bis del codice di procedura penale, come modificati dal
presente decreto:
"Art. 60 (Assunzione della qualita' di imputato). -
1. Assume la qualita' di imputato la persona alla quale e'
attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio,
di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di
applicazione della pena a norma dell'articolo 447comma 1,
nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio
direttissimo.
2. La qualita' di imputato si conserva in ogni stato
e grado del processo, sino a che non sia piu' soggetta a
impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia
divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di
condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di
condanna.
3. La qualita' di imputato si riassume in caso di
revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora
sia disposta la revisione del processo oppure la riapertura
dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di
accoglimento della richiesta prevista dall'articolo
628-bis."
"Art. 78 (Formalita' della costituzione di parte
civile). - 1. La dichiarazione di costituzione di parte
civile e' depositata nella cancelleria del giudice che
procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di
inammissibilita':
a) le generalita' della persona fisica o la
denominazione dell'associazione o dell'ente che si
costituisce parte civile e le generalita' del suo legale
rappresentante;
b) le generalita' dell'imputato nei cui confronti
viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni
personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e
l'indicazione della procura;
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la
domanda agli effetti civili;
e) la sottoscrizione del difensore.
1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la
procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonche' la
procura per la costituzione di parte civile a norma
dell'articolo 122, se in questa non risulta la volonta'
contraria della parte interessata, puo' conferire al
proprio sostituto, con atto scritto, il potere di
sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione.
2. Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione
deve essere notificata, a cura della parte civile, alle
altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal
giorno nel quale e' eseguita la notificazione.
3. Se la procura non e' apposta in calce o a margine
della dichiarazione di parte civile, ed e' conferita nelle
altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa
e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza
unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte
civile."
"Art. 79 (Termine per la costituzione di parte
civile). - 1. La costituzione di parte civile puo' avvenire
per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o,
quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano
compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o
dall'articolo 554-bis, comma 2.
2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a
pena di decadenza.
3. Quando la costituzione di parte civile e'
consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti
previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la
scadenza del termine previstodall'articolo 468comma 1, la
parte civile non puo' avvalersi della facolta' di
presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti
tecnici."
"Art. 90 (Diritti e facolta' della persona offesa dal
reato). - 1. La persona offesa dal reato, oltre ad
esercitare i diritti e le facolta' ad essa espressamente
riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del
procedimento puo' presentare memorie e, con esclusione del
giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
1-bis. La persona offesa ha facolta' di dichiarare o
eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di
domicilio la persona offesa puo' indicare un indirizzo di
posta elettronica certificata o altro servizio elettronico
di recapito certificato qualificato.
2. La persona offesa minore, interdetta per
infermita' di mente o inabilitata esercita le facolta' e i
diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati
negli articoli 120 e 121 del codice penale.
2-bis. Quando vi e' incertezza sulla minore eta'
della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche
di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono
dubbi, la minore eta' e' presunta, ma soltanto ai fini
dell'applicazione delle disposizioni processuali.
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in
conseguenza del reato, le facolta' e i diritti previsti
dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa
o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e
con essa stabilmente convivente."
"Art. 90-bis (Informazioni alla persona offesa). - 1.
Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita'
procedente, vengono fornite, in una lingua a lei
comprensibile, informazioni in merito:
a) alle modalita' di presentazione degli atti di
denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle
indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza
della data, del luogo del processo e della imputazione e,
ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica
della sentenza, anche per estratto;
a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o
eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione
degli atti del procedimento, con l'avviso che la
dichiarazione di domicilio puo' essere effettuata anche
dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o
altro servizio elettronico di recapito certificato
qualificato;
a-ter) alla facolta' del querelante, ove non abbia
provveduto all'atto di presentazione della querela, di
dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;
a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di
mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare
tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorita'
giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;
a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un
difensore, il querelante sara' domiciliato presso
quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le
notificazioni saranno eseguite al querelante presso il
domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148,
comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in
caso di mancanza, insufficienza o inidoneita' della
dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al
querelante saranno effettuate mediante deposito presso la
segreteria del pubblico ministero procedente o presso la
cancelleria del giudice procedente;
b) alla facolta' di ricevere comunicazione del
procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335,
commi 1, 2 e 3-ter;
c) alla facolta' di essere avvisata della richiesta
di archiviazione;
d) alla facolta' di avvalersi della consulenza
legale e del patrocinio a spese dello Stato;
e) alle modalita' di esercizio del diritto
all'interpretazione e alla traduzione di atti del
procedimento;
f) alle eventuali misure di protezione che possono
essere disposte in suo favore;
g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in
cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso
da quello in cui e' stato commesso il reato;
h) alle modalita' di contestazione di eventuali
violazioni dei propri diritti;
i) alle autorita' cui rivolgersi per ottenere
informazioni sul procedimento;
l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute
in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
m) alla possibilita' di chiedere il risarcimento
dei danni derivanti da reato;
n) alla possibilita' che il procedimento sia
definito con remissione di querela di cui all'articolo 152
del codice penale, ove possibile;
n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza
giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto
querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualita'
di testimone comporta la remissione tacita di querela;
o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti
in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del
procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e'
applicabile la causa di esclusione della punibilita' per
particolare tenuita' del fatto;
p) alle strutture sanitarie presenti sul
territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza,
alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime
di reato;
p-bis) alla facolta' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa;
p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a
un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito
riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni
comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la
remissione tacita di querela.".