Art. 5 
 
             Compiti dell'ufficio per il processo civile 
          presso i tribunali ordinari e le corti di appello 
 
  1. All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali
ordinari e le corti di appello sono  attribuiti  uno  o  piu'  fra  i
seguenti compiti: 
    a)  attivita'  preparatorie  e  di  supporto   ai   compiti   del
magistrato, quali:  studio  del  fascicolo,  compilazione  di  schede
riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di  consiglio,
selezione dei presupposti di mediabilita'  della  lite,  ricerche  di
giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti,
assistenza alla verbalizzazione; 
    b) supporto  al  magistrato  nello  svolgimento  delle  verifiche
preliminari previste dall'articolo 171-bis del  codice  di  procedura
civile  nonche'  nell'individuazione  dei  procedimenti   contemplati
dall'articolo 348-bis del codice di procedura civile; 
    c) raccordo e coordinamento  fra  l'attivita'  del  magistrato  e
quella delle cancellerie e dei servizi  amministrativi  degli  uffici
giudiziari; 
    d) raccolta,  catalogazione  e  archiviazione  dei  provvedimenti
dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale; 
    e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici; 
    f) assistenza per  l'analisi  dei  flussi  statistici  e  per  il
monitoraggio di attivita' dell'ufficio; 
    g)  supporto  per   l'attuazione   dei   progetti   organizzativi
finalizzati ad incrementare la capacita' produttiva dell'ufficio,  ad
abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 171-bis e  348-bis
          del codice di procedura civile: 
                «Art. 171-bis (Verifiche preliminari). -  Scaduto  il
          termine di cui all'articolo  166,  il  giudice  istruttore,
          entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la
          regolarita' del contraddittorio, pronuncia, quando occorre,
          i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma,
          107, 164,  secondo,  terzo,  quinto  e  sesto  comma,  167,
          secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269,  secondo
          comma,  291  e  292,  e  indica  alle  parti  le  questioni
          rilevabili  d'ufficio   di   cui   ritiene   opportuna   la
          trattazione,  anche  con  riguardo   alle   condizioni   di
          procedibilita'  della  domanda  e  alla   sussistenza   dei
          presupposti  per  procedere  con  rito  semplificato.  Tali
          questioni  sono  trattate   dalle   parti   nelle   memorie
          integrative di cui all'articolo 171-ter. 
                Quando pronuncia i  provvedimenti  di  cui  al  primo
          comma, il giudice, se necessario, fissa  la  nuova  udienza
          per  la  comparizione  delle  parti,  rispetto  alla  quale
          decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter. 
                Se non provvede ai sensi del secondo comma,  conferma
          o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque  giorni,
          la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i
          termini indicati all'articolo 171-ter. 
                Il decreto e' comunicato alle parti costituite a cura
          della cancelleria.» 
                «Art.   348-bis   (Inammissibilita'    e    manifesta
          infondatezza   dell'appello).   -   Quando   ravvisa    che
          l'impugnazione e' inammissibile o manifestamente infondata,
          il giudice dispone la discussione orale della causa secondo
          quanto previsto dall'articolo 350-bis. 
                Se e' proposta impugnazione incidentale, si  provvede
          ai sensi del primo comma  solo  quando  i  presupposti  ivi
          indicati ricorrono sia per  l'impugnazione  principale  che
          per quella incidentale. In  mancanza,  il  giudice  procede
          alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte
          contro la sentenza.».