Art. 6 
 
         Compiti dell'ufficio per il processo penale presso 
             i tribunali ordinari e le corti di appello 
 
  1. All'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e
le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti: 
    a) coadiuvare uno o piu' magistrati e, sotto la  direzione  e  il
coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili
per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte  del  magistrato,
provvedendo,  in  particolare,  allo  studio  dei  fascicoli  e  alla
preparazione dell'udienza,  all'approfondimento  giurisprudenziale  e
dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti; 
    b) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e  dei
flussi delle sopravvenienze, del  monitoraggio  dei  procedimenti  di
data piu' risalente e della  verifica  delle  comunicazioni  e  delle
notificazioni; 
    c) incrementare la capacita' produttiva dell'ufficio,  attraverso
la valorizzazione e la  messa  a  disposizione  dei  precedenti,  con
compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare  di  quelle
aventi un rilevante grado di serialita', e con la formazione  di  una
banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento; 
    d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi
di innovazione tecnologica. 
  2. L'ufficio per il processo penale istituito presso  la  corte  di
appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al
fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione
dell'improcedibilita' per superamento dei termini di  durata  massima
del giudizio di impugnazione.