Art. 7 Compiti dell'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione 1. All'ufficio per il processo civile istituito presso la Corte di cassazione sono attribuiti uno o piu' fra i seguenti compiti: a) assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze; b) supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363-bis, terzo comma, del codice di procedura civile e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380-bis del codice di procedura civile; c) supporto ai magistrati, comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali; d) svolgimento di attivita' preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e predisposizione di relazioni; e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici; f) raccolta di materiale e documentazione anche per le attivita' necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 363-bis, terzo comma, e 380-bis del codice di procedura civile: «Art. 363-bis (Rinvio pregiudiziale). - (Omissis). Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilita' della questione per la mancanza di una o piu' delle condizioni di cui al primo comma. (Omissis).» «Art. 380-bis (Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati). - Se non e' stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato puo' formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilita', improcedibilita' o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta e' comunicata ai difensori delle parti. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, puo' chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1, e quando definisce il giudizio in conformita' alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96.».