Art. 7 
 
             Compiti dell'ufficio per il processo civile 
                    presso la Corte di cassazione 
 
  1. All'ufficio per il processo civile istituito presso la Corte  di
cassazione sono attribuiti uno o piu' fra i seguenti compiti: 
    a) assistenza per l'analisi delle pendenze  e  dei  flussi  delle
sopravvenienze; 
    b) supporto al presidente  della  Corte  di  cassazione  ai  fini
dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363-bis, terzo
comma, del codice di procedura  civile  e  nella  formulazione  delle
proposte di definizione di cui all'articolo  380-bis  del  codice  di
procedura civile; 
    c)  supporto  ai  magistrati,  comprendente,  tra   l'altro,   la
compilazione della scheda del ricorso, corredata  delle  informazioni
pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e  l'esistenza  di
precedenti  specifici,  lo  svolgimento  dei  compiti  necessari  per
l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con
l'individuazione di tematiche seriali; 
    d)   svolgimento   di   attivita'   preparatorie   relative    ai
provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di  giurisprudenza,  di
legislazione, di dottrina e predisposizione di relazioni; 
    e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici; 
    f) raccolta di materiale e documentazione anche per le  attivita'
necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  363-bis,  terzo
          comma, e 380-bis del codice di procedura civile: 
                «Art. 363-bis (Rinvio pregiudiziale). - (Omissis). 
                Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza  di  rinvio
          pregiudiziale, entro novanta giorni  assegna  la  questione
          alle  sezioni   unite   o   alla   sezione   semplice   per
          l'enunciazione del principio di  diritto,  o  dichiara  con
          decreto l'inammissibilita' della questione per la  mancanza
          di una o piu' delle condizioni di cui al primo comma. 
                (Omissis).» 
                «Art.  380-bis   (Procedimento   per   la   decisione
          accelerata  dei  ricorsi  inammissibili,  improcedibili   o
          manifestamente infondati). - Se non e' stata ancora fissata
          la data della decisione, il presidente della sezione  o  un
          consigliere da questo delegato puo' formulare una sintetica
          proposta di definizione del  giudizio,  quando  ravvisa  la
          inammissibilita', improcedibilita' o manifesta infondatezza
          del   ricorso   principale   e   di   quello    incidentale
          eventualmente  proposto.  La  proposta  e'  comunicata   ai
          difensori delle parti. 
                Entro quaranta giorni dalla  comunicazione  la  parte
          ricorrente, con istanza sottoscritta dal  difensore  munito
          di una nuova procura speciale, puo' chiedere la  decisione.
          In mancanza, il ricorso si intende rinunciato  e  la  Corte
          provvede ai sensi dell'articolo 391. 
                Se entro il termine  indicato  al  secondo  comma  la
          parte chiede  la  decisione,  la  Corte  procede  ai  sensi
          dell'articolo 380-bis.1, e quando definisce il giudizio  in
          conformita' alla proposta applica  il  terzo  e  il  quarto
          comma dell'articolo 96.».