Art. 8 
 
             Compiti dell'ufficio per il processo penale 
                    presso la Corte di cassazione 
 
  1. All'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione
sono attribuiti i seguenti compiti: 
    a) assistenza per l'analisi delle pendenze  e  dei  flussi  delle
sopravvenienze  e  per  la  verifica  delle  comunicazioni  e   delle
notificazioni; 
    b) supporto ai magistrati nella complessiva gestione dei  ricorsi
e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro: 
      1) la compilazione della scheda del  ricorso,  corredata  delle
informazioni pertinenti quali la materia, la  sintesi  dei  motivi  e
l'esistenza di precedenti specifici; 
      2) lo svolgimento dei compiti  necessari  per  l'organizzazione
delle udienze e delle camere di consiglio; 
      3)  l'assistenza  nella  fase  preliminare  dello  spoglio  dei
ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche  seriali,  la
selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, anche
in considerazione dell'improcedibilita' per superamento  dei  termini
di cui all'articolo  344-bis  del  codice  di  procedura  penale,  la
verifica della compiuta indicazione  dei  dati  di  cui  all'articolo
165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989,  n.  271,  e  la  verifica  della  documentazione  inviata  dal
tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione; 
      4)  lo  svolgimento  di  attivita'  preparatorie  relative   ai
provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di  giurisprudenza,  di
legislazione, di dottrina e di documentazione; 
    c) supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici; 
    d) ausilio ai fini  della  formazione  del  ruolo  delle  udienze
dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di
procedura penale; 
    e) raccolta di materiale e documentazione anche per le  attivita'
necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  344-bis  e  610,
          comma 1, del codice di procedura penale: 
                «Art. 344-bis (Improcedibilita' per  superamento  dei
          termini di durata massima del giudizio di impugnazione).  -
          1. La mancata definizione del giudizio di appello entro  il
          termine di due anni costituisce causa  di  improcedibilita'
          dell'azione penale. 
                2. La mancata definizione del giudizio di  cassazione
          entro  il  termine  di  un  anno   costituisce   causa   di
          improcedibilita' dell'azione penale. 
                3. I termini di cui ai  commi  1  e  2  del  presente
          articolo decorrono dal novantesimo giorno  successivo  alla
          scadenza  del  termine  previsto  dall'articolo  544,  come
          eventualmente prorogato ai sensi  dell'articolo  154  delle
          norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
          presente codice, per il deposito  della  motivazione  della
          sentenza. 
                4.   Quando   il   giudizio   di   impugnazione    e'
          particolarmente complesso,  in  ragione  del  numero  delle
          parti o delle imputazioni o del numero o della complessita'
          delle questioni di  fatto  o  di  diritto  da  trattare,  i
          termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza
          motivata del  giudice  che  procede,  per  un  periodo  non
          superiore a un anno nel giudizio di appello e  a  sei  mesi
          nel giudizio  di  cassazione.  Ulteriori  proroghe  possono
          essere disposte, per le ragioni e per  la  durata  indicate
          nel periodo precedente, quando si  procede  per  i  delitti
          commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di   eversione
          dell'ordinamento  costituzionale  per  i  quali  la   legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a cinque anni o nel massimo  a  dieci  anni,  per  i
          delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo
          comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle  ipotesi  aggravate
          di cui all'articolo 609-ter, 609-quater  e  609-octies  del
          codice penale, nonche' per i  delitti  aggravati  ai  sensi
          dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice  penale  e
          per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.   309.
          Nondimeno, quando si procede per  i  delitti  aggravati  ai
          sensi dell'articolo  416-bis.1,  primo  comma,  del  codice
          penale,  i  periodi  di  proroga   non   possono   superare
          complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno
          e sei mesi nel giudizio di cassazione. 
                5. Contro l'ordinanza  che  dispone  la  proroga  del
          termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore
          possono  proporre  ricorso  per  cassazione,  a   pena   di
          inammissibilita',  entro  cinque   giorni   dalla   lettura
          dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione.  Il
          ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte  di  cassazione
          decide entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  degli  atti
          osservando le forme previste dall'articolo 611.  Quando  la
          Corte di cassazione rigetta  o  dichiara  inammissibile  il
          ricorso,  la  questione  non  puo'  essere  riproposta  con
          l'impugnazione della sentenza. 
                6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi,  con
          effetto per tutti gli imputati nei  cui  confronti  si  sta
          procedendo, nei  casi  previsti  dall'articolo  159,  primo
          comma, del codice penale e, nel giudizio di appello,  anche
          per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione
          dibattimentale. In caso di sospensione per la  rinnovazione
          dell'istruzione dibattimentale, il periodo  di  sospensione
          tra  un'udienza  e  quella  successiva  non  puo'  comunque
          eccedere sessanta giorni. Quando e' necessario procedere  a
          nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159  o
          dell'articolo 598-ter, comma 2, del presente codice, per la
          notificazione del decreto di citazione per il  giudizio  di
          appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4,  i
          termini di cui ai commi 1 e 2 del  presente  articolo  sono
          altresi' sospesi, con effetto per tutti  gli  imputati  nei
          cui confronti  si  sta  procedendo,  tra  la  data  in  cui
          l'autorita' giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data
          in cui la notificazione e' effettuata. 
                7. La declaratoria di improcedibilita' non  ha  luogo
          quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo. 
                8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  624,
          le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente
          articolo  si  applicano  anche  nel  giudizio   conseguente
          all'annullamento  della  sentenza  con  rinvio  al  giudice
          competente per l'appello. In questo  caso,  il  termine  di
          durata massima del processo decorre dal novantesimo  giorno
          successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo
          617. 
                9. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  nei  procedimenti  per  i  delitti  puniti   con
          l'ergastolo,  anche  come  effetto   dell'applicazione   di
          circostanze aggravanti.». 
                «Art. 610 (Atti  preliminari).  -  1.  Il  presidente
          della  corte  di  cassazione,  se  rileva  una   causa   di
          inammissibilita'  dei  ricorsi,  li  assegna  ad   apposita
          sezione. Il presidente della sezione fissa la data  per  la
          decisione  in  camera  di  consiglio.  La  cancelleria  da'
          comunicazione  del  deposito  degli  atti  e   della   data
          dell'udienza al procuratore generale ed  ai  difensori  nel
          termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione
          della causa di inammissibilita' rilevata con riferimento al
          contenuto dei motivi di ricorso.  Si  applica  il  comma  1
          dell'articolo    611.    Ove    non    venga     dichiarata
          l'inammissibilita', gli atti  sono  rimessi  al  presidente
          della corte. 
                1-bis.  Il  presidente  della  corte  di   cassazione
          provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole  sezioni
          secondo i criteri  stabiliti  dalle  leggi  di  ordinamento
          giudiziario. 
                2.  Il  presidente,  su  richiesta  del   procuratore
          generale, dei difensori delle parti  o  anche  di  ufficio,
          assegna il ricorso alle sezioni unite quando  le  questioni
          proposte sono  di  speciale  importanza  o  quando  occorre
          dirimere contrasti insorti tra le decisioni  delle  singole
          sezioni. 
                3. Il presidente della  corte,  se  si  tratta  delle
          sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa  la
          data per la trattazione del ricorso in udienza  pubblica  o
          in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente
          dispone altresi' la riunione dei giudizi nei casi  previsti
          dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi
          alla speditezza della decisione. 
                4. 
                5.   Almeno   trenta   giorni   prima   della    data
          dell'udienza, la cancelleria ne da' avviso  al  procuratore
          generale e ai difensori,  indicando  se  il  ricorso  sara'
          deciso a seguito di udienza pubblica ovvero  in  camera  di
          consiglio. 
                5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma  1,
          lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b),
          c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo
          581, e d), la corte dichiara senza formalita' di  procedura
          l'inammissibilita' del ricorso. Allo stesso modo  la  corte
          dichiara l'inammissibilita' del ricorso contro la  sentenza
          di applicazione della  pena  su  richiesta  delle  parti  e
          contro  la  sentenza  pronunciata  a  norma   dell'articolo
          599-bis. Contro tale provvedimento e'  ammesso  il  ricorso
          straordinario a norma dell'articolo 625-bis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 165-bis del decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale): 
                «Art. 165-bis (Adempimenti connessi alla trasmissione
          degli atti al giudice dell'impugnazione). - 1. Gli atti  da
          trasmettere al giudice dell'impugnazione devono  contenere,
          in distinti allegati formati subito dopo  la  presentazione
          dell'atto  di  impugnazione,  a  cura  del  giudice  o  del
          presidente del collegio  che  ha  emesso  il  provvedimento
          impugnato, i seguenti dati: 
                  a)  i  nominativi  dei  difensori,  di  fiducia   o
          d'ufficio, con indicazione della data di nomina; 
                  b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni  di
          domicilio, con indicazione delle relative date; 
                  c) i termini di  prescrizione  riferiti  a  ciascun
          reato, con indicazione  degli  atti  interruttivi  e  delle
          specifiche cause di sospensione del relativo corso,  ovvero
          eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; 
                  d) i termini di scadenza delle misure cautelari  in
          atto, con indicazione della data di inizio e  di  eventuali
          periodi di sospensione o proroga. 
                2. Nel caso di ricorso per cassazione, a  cura  della
          cancelleria del giudice  che  ha  emesso  il  provvedimento
          impugnato, e' inserita in separato  fascicolo  allegato  al
          ricorso, qualora non gia' contenuta negli  atti  trasmessi,
          copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto
          l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera
          e),   del   codice;   della   loro   mancanza   e'    fatta
          attestazione.».