Art. 9 Compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione 1. All'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione sono attribuiti uno o piu' fra i seguenti compiti: a) assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti ai fini dell'eventuale intervento, della formulazione delle conclusioni e della predisposizione delle memorie da depositare dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte; b) supporto ai magistrati comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, l'attivita' di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e l'individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile; c) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici; d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. 2. L'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 363 del codice di procedura civile: «Art. 363 (Principio di diritto nell'interesse della legge). - Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non e' ricorribile in cassazione e non e' altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione puo' chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi. La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, e' rivolta al primo presidente, il quale puo' disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione e' di particolare importanza. Il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa e' di particolare importanza. La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.».