Art. 9 
 
       Compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione 
        presso la Procura generale della Corte di cassazione 
 
  1. All'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la  Procura
generale della Corte di cassazione sono attribuiti uno o piu'  fra  i
seguenti compiti: 
    a) assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti ai  fini
dell'eventuale intervento, della  formulazione  delle  conclusioni  e
della  predisposizione  delle  memorie  da  depositare  dinanzi  alle
sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte; 
    b)  supporto  ai  magistrati  comprendente,   tra   l'altro,   la
compilazione della scheda  del  ricorso,  l'attivita'  di  ricerca  e
analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici  giudiziari
di merito che formano oggetto dei ricorsi  e  l'individuazione  delle
questioni  che  possono  formare   oggetto   del   procedimento   per
l'enunciazione del principio di diritto  nell'interesse  della  legge
previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile; 
    c) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici; 
    d) raccolta di materiale e documentazione per la  predisposizione
dell'intervento    del    procuratore    generale    in     occasione
dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. 
  2. L'ufficio spoglio,  analisi  e  documentazione  opera  sotto  la
supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati
dell'ufficio. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 363 del  codice  di
          procedura civile: 
                «Art. 363 (Principio di diritto nell'interesse  della
          legge). - Quando le parti non hanno  proposto  ricorso  nei
          termini di legge o vi hanno rinunciato,  ovvero  quando  il
          provvedimento non e' ricorribile in  cassazione  e  non  e'
          altrimenti impugnabile, il Procuratore generale  presso  la
          Corte di cassazione  puo'  chiedere  che  la  Corte  enunci
          nell'interesse della legge il principio di diritto al quale
          il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi. 
                La richiesta del procuratore generale, contenente una
          sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di  diritto
          poste  a  fondamento  dell'istanza,  e'  rivolta  al  primo
          presidente, il quale puo' disporre che la Corte si pronunci
          a  sezioni  unite  se  ritiene  che  la  questione  e'   di
          particolare importanza. 
                Il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla
          Corte anche d'ufficio, quando  il  ricorso  proposto  dalle
          parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene  che
          la questione decisa e' di particolare importanza. 
                La  pronuncia  della  Corte  non   ha   effetto   sul
          provvedimento del giudice di merito.».