Art. 4 
 
              Riserve di posti, preferenze e precedenze 
 
  1. Ai concorsi si applicano le disposizioni  previste  dalle  leggi
speciali sulle riserve di posti a favore di categorie di cittadini. 
  2. Le riserve non possono superare complessivamente  la  meta'  dei
posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, e' necessaria
una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua  in
misura proporzionale per ciascuna categoria di  aventi  diritto  alla
riserva. 
  3. Si applica, altresi', la riserva dei posti a  favore  di  coloro
che sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976. 
  4. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma  3
sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca prescelta
nella domanda di partecipazione al concorso. 
  5. Nei concorsi pubblici, a parita' di merito, l'appartenenza  alla
Polizia di Stato costituisce titolo  di  preferenza,  fermo  restando
l'eventuale possesso di  titoli  di  preferenza  compatibili  di  cui
all'articolo 5, commi  4  e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487 del 1994 e all'articolo 73, comma 14,  del  decreto
legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 98 del 2013 e  di  cui
alle altre disposizioni speciali di legge. 
  6. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di  cui  al
comma 3 sono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici  della
Provincia  autonoma  di  Bolzano  ovvero  di  quella  di  Trento  con
competenza regionale. 
  7. I posti riservati non coperti per  mancanza  di  vincitori  sono
conferiti, secondo l'ordine di graduatoria di  merito,  ai  candidati
inseriti nella stessa. 
  8. I candidati  che  superano  tutte  le  fasi  concorsuali  devono
trasmettere al Ministero dell'interno - Dipartimento  della  pubblica
sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche
del personale della Polizia di Stato - Servizio  concorsi,  entro  il
termine perentorio di quindici giorni dalla data del relativo avviso,
i documenti attestanti il possesso dei titoli  che  danno  diritto  a
partecipare alle riserve  di  posti  e  quelli  di  precedenza  e  di
preferenza   nella   nomina,   gia'   indicati   nella   domanda   di
partecipazione al concorso con le modalita'  indicate  dal  bando  di
concorso. L'omessa  presentazione  o  indicazione  nella  domanda  di
partecipazione al concorso  della  documentazione,  entro  i  termini
stabiliti, determina la mancata valutazione dei titoli. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 4 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752   (Norme   di
          attuazione   dello   statuto   speciale    della    regione
          Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
          statali siti nella provincia di  Bolzano  e  di  conoscenza
          delle due lingue nel pubblico impiego), si veda nelle  note
          all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 5, commi 4 e  5,  del  decreto
          del Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487
          (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
          pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di
          assunzione nei  pubblici  impieghi),  si  veda  nelle  note
          all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 73 del decreto legge 21 giugno
          2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98
          (Disposizioni urgenti per il  rilancio  dell'economia),  si
          veda nelle note all'art. 2.