Art. 4 Riserve di posti, preferenze e precedenze 1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di categorie di cittadini. 2. Le riserve non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, e' necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva. 3. Si applica, altresi', la riserva dei posti a favore di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976. 4. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 3 sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca prescelta nella domanda di partecipazione al concorso. 5. Nei concorsi pubblici, a parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermo restando l'eventuale possesso di titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e all'articolo 73, comma 14, del decreto legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 98 del 2013 e di cui alle altre disposizioni speciali di legge. 6. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 3 sono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano ovvero di quella di Trento con competenza regionale. 7. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria di merito, ai candidati inseriti nella stessa. 8. I candidati che superano tutte le fasi concorsuali devono trasmettere al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso con le modalita' indicate dal bando di concorso. L'omessa presentazione o indicazione nella domanda di partecipazione al concorso della documentazione, entro i termini stabiliti, determina la mancata valutazione dei titoli.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), si veda nelle note all'art. 2.