Art. 6 Organi di supporto alla Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice, qualora i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superino le mille unita', puo' essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di componenti pari, per numero e per qualifiche, a quelli della Commissione esaminatrice e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero inferiore a cinquecento candidati. 2. Quando le prove scritte hanno luogo in piu' sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un Comitato di vigilanza presieduto da un componente della Commissione esaminatrice, ovvero da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto. Il presidente, i componenti ed il segretario dei comitati di vigilanza sono individuati con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Nei concorsi interni, se la prova orale e' svolta con modalita' decentrate e telematiche in video-conferenza ai sensi dell'articolo 15, comma 2, possono essere costituiti, a livello regionale o interregionale, con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, uno o piu' nuclei territoriali di supporto alla Commissione esaminatrice composti, ciascuno, da due funzionari, di cui uno della carriera dei funzionari di Polizia e uno della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore e qualifiche equiparate. I nuclei territoriali hanno compiti di organizzazione, vigilanza e logistica e sono responsabili del regolare svolgimento delle operazioni connesse all'espletamento, in ciascuna sede d'esame, presso gli uffici della Questura, della prova orale, in conformita' alle indicazioni fornite dalla Commissione esaminatrice.