Art. 8 
 
            Formazione ed approvazione della graduatoria 
 
  1. La votazione complessiva di  ciascun  candidato  e'  data  dalla
somma della media aritmetica dei voti riportati nella prova  scritta,
o nelle prove scritte, con il voto ottenuto nella  prova  orale,  ove
prevista, e il punteggio relativo alla valutazione dei titoli,  salvo
quanto disposto dall'articolo 32. 
  2. Nell'aliquota riservata al personale della Polizia di Stato  nei
concorsi pubblici e nei concorsi  interni,  a  parita'  di  punteggio
prevalgono, nell'ordine, la qualifica piu' elevata e,  a  parita'  di
qualifica, la posizione nel ruolo al momento della  formazione  della
graduatoria. 
  3. Con decreto del  Capo  della  polizia-Direttore  generale  della
pubblica sicurezza, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  4,
e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i  vincitori  di
ciascun concorso. 
  4. Nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari  tecnici
di Polizia, con decreto del  Capo  della  polizia-Direttore  generale
della pubblica sicurezza, sono approvate le graduatorie di merito per
i singoli ruoli e sono dichiarati i vincitori del concorso. 
  5. Nei concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, con
decreto del Capo  della  polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza, sono approvate tante graduatorie di merito quanti  sono  i
profili  professionali  previsti  dal  bando  di  concorso   e   sono
dichiarati  i  vincitori  del  concorso.  Con  lo  stesso  decreto  i
vincitori sono inseriti in un'unica  graduatoria  finale  secondo  il
punteggio conseguito. 
  6. Per i concorsi pubblici,  il  decreto  di  cui  al  comma  3  e'
pubblicato sul sito, con avviso della  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana;  per  i  concorsi  interni,  il
medesimo decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale
del Ministero dell'interno e sul sito. La pubblicazione ha valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
  7. Fermo restando il mantenimento dei requisiti  di  ammissibilita'
di cui all'articolo 18, i vincitori dei  concorsi  pubblici  e  delle
altre procedure di reclutamento per  agente  e  agente  tecnico  sono
ammessi ai rispettivi corsi di formazione per allievo agente, allievo
agente tecnico, allievo  vice  ispettore  e  allievo  vice  ispettore
tecnico, mentre i vincitori dei concorsi per l'accesso alle  carriere
dei funzionari sono ammessi ai rispettivi  corsi  di  formazione  per
commissario, commissario tecnico, medico e medico veterinario. 
  8. I vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente e  vice
sovrintendente tecnico mantengono  la  qualifica  posseduta  fino  al
termine del rispettivo corso di formazione. 
  9. I vincitori dei concorsi  interni  per  vice  ispettore  e  vice
ispettore tecnico conseguono, rispettivamente, la nomina  ad  allievo
vice ispettore, allievo vice ispettore tecnico,  mentre  i  vincitori
del concorso per l'accesso alla carriera dei  funzionari  di  Polizia
conseguono la nomina alla qualifica di vice commissario.