Art. 8 Formazione ed approvazione della graduatoria 1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta, o nelle prove scritte, con il voto ottenuto nella prova orale, ove prevista, e il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, salvo quanto disposto dall'articolo 32. 2. Nell'aliquota riservata al personale della Polizia di Stato nei concorsi pubblici e nei concorsi interni, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, la posizione nel ruolo al momento della formazione della graduatoria. 3. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori di ciascun concorso. 4. Nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono approvate le graduatorie di merito per i singoli ruoli e sono dichiarati i vincitori del concorso. 5. Nei concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio conseguito. 6. Per i concorsi pubblici, il decreto di cui al comma 3 e' pubblicato sul sito, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; per i concorsi interni, il medesimo decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 7. Fermo restando il mantenimento dei requisiti di ammissibilita' di cui all'articolo 18, i vincitori dei concorsi pubblici e delle altre procedure di reclutamento per agente e agente tecnico sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione per allievo agente, allievo agente tecnico, allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico, mentre i vincitori dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione per commissario, commissario tecnico, medico e medico veterinario. 8. I vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente e vice sovrintendente tecnico mantengono la qualifica posseduta fino al termine del rispettivo corso di formazione. 9. I vincitori dei concorsi interni per vice ispettore e vice ispettore tecnico conseguono, rispettivamente, la nomina ad allievo vice ispettore, allievo vice ispettore tecnico, mentre i vincitori del concorso per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia conseguono la nomina alla qualifica di vice commissario.