Art. 6 
 
                        Domanda di iscrizione 
 
  1. La domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro  dei
revisori legali - parte A, debitamente compilata e  sottoscritta  dal
revisore o dal legale rappresentante dell'ente di revisione contabile
di un Paese terzo, e' redatta secondo il modello pubblicato sul  sito
internet del Ministero dell'economia e delle finanze -  registro  dei
revisori legali. 
  2. La domanda contiene: 
    a) le generalita' e i recapiti del revisore  di  un  Paese  terzo
ovvero la denominazione  sociale,  la  forma  giuridica,  i  recapiti
dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo con  l'indicazione
del legale rappresentante; 
    b) i dati identificativi e i recapiti di  tutti  gli  uffici  che
contribuiscono ai lavori finalizzati all'emissione delle relazioni di
revisione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto; 
    c) la denominazione dell'eventuale rete  di  appartenenza  e,  in
allegato, la relativa descrizione, tenuto conto della definizione  di
rete di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h); 
    d) gli  estremi  della  registrazione  del  soggetto  istante  in
qualita' di revisore o ente  di  revisione  contabile  nel  paese  di
origine e l'indicazione dell'Autorita' presso la  quale  il  medesimo
soggetto e' registrato; 
    e) l'indicazione circa  la  sussistenza  a  carico  del  soggetto
istante di provvedimenti di cancellazione in qualita' di  revisore  o
ente di revisione nel paese di origine; 
    f) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante
o di precedenti rifiuti di domanda di registrazione, come revisore  o
ente di revisione contabile di un  Paese  terzo  presso  altri  paesi
dell'Unione Europea o dell'area economica europea; 
    g)  l'indicazione  di  eventuali  procedimenti  di  registrazione
pendenti in  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  o  dell'Area
economica europea; 
    h) l'indicazione se il revisore del Paese terzo e' in possesso di
requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8  ,9  e
10 della direttiva; 
    i) i  nominativi,  le  eventuali  qualifiche  professionali  e  i
recapiti di tutti i membri  degli  organi  di  amministrazione  o  di
direzione dell'ente di revisione contabile; 
    l) l'indicazione  se  la  maggioranza  dei  membri  degli  organi
amministrativi o direzione dell'ente di  revisione  contabile  e'  in
possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7,
8, 9 e 10 della direttiva; 
    m) l'indicazione delle entita' di cui all'articolo 34,  comma  1,
del decreto, per le quali si rilascia la relazione di revisione,  con
specificazione della data di inizio e fine incarico; 
    n) negli enti  di  revisione  contabile  di  un  Paese  terzo,  i
nominativi dei responsabili  dell'incarico  di  revisione  dei  conti
delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del  decreto,  nonche'
gli estremi della relativa registrazione in qualita' di revisori  nel
paese di origine e l'indicazione se tali soggetti siano  in  possesso
di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8,  9
e 10 della direttiva; 
    o) la certificazione di cui all'articolo 7, fornita dal  revisore
di un Paese terzo, ovvero, in caso di ente di revisione contabile  di
un Paese terzo dai soggetti individuati alle lettere i) e n); 
    p)  l'indicazione  dei  principi  di  revisione  applicati   alla
revisione dei conti delle entita' di cui all'articolo  34,  comma  1,
del  decreto  e  l'indicazione  se  la  revisione  dei  conti   viene
effettuata in conformita' agli International  Standards  of  Auditing
(ISA) emanati dall'International  Federation  of  Accountants  (IFAC)
ovvero a principi equivalenti; in tale ultimo  caso,  e'  fornita  in
allegato un'attestazione che confermi l'equivalenza dei  principi  di
revisione utilizzati a quelli ISA; 
    q) l'indicazione dei principi  e  delle  regole  di  indipendenza
applicati e,  in  assenza  della  decisione  di  equivalenza  di  cui
all'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva,  l'indicazione  se  la
revisione dei conti viene  effettuata  in  conformita'  a  regole  di
indipendenza equivalenti a quelle degli articoli  22,  22  ter  e  25
della  direttiva  o  in  conformita'  ai  principi  di   indipendenza
contenuti nel Codice di etica adottato dall'International  Federation
of Accountants (IFAC Code of  Ethics  for  Professional  Accountants)
ovvero a principi equivalenti; in tale ultimo  caso,  e'  fornita  in
allegato un'attestazione che confermi l'equivalenza; 
    r) l'indicazione se, negli ultimi dodici mesi,  si  e'  proceduto
alla pubblicazione sul sito internet  del  revisore  o  dell'ente  di
revisione contabile della relazione annuale di trasparenza contenente
informazioni equivalenti a  quelle  richieste  dall'articolo  13  del
regolamento (UE)  n.  537/2014,  ovvero  si  intenda  procedere  alla
predetta pubblicazione nei quattro mesi successivi alla chiusura  del
proprio esercizio finanziario; 
    s) una descrizione, in allegato, del sistema interno di controllo
della qualita' dell'ente di revisione contabile; 
    t) l'indicazione se  e  quando  e'  avvenuto  l'ultimo  controllo
esterno della qualita' e gli  estremi  identificativi  dell'Autorita'
che lo ha svolto, fornendo in allegato, in caso di avvenuto controllo
le informazioni necessarie per comprendere gli esiti,  le  principali
carenze riscontrate e le misure assunte dal revisore o  dall'ente  di
revisione contabile a fronte delle stesse.  Ove  sussistano  ostacoli
giuridici  alla  trasmissione  delle  informazioni   richieste,   una
dichiarazione del soggetto istante che contenga le motivazioni per le
quali le suddette informazioni  non  possono  essere  comunicate  con
indicazione dei relativi riferimenti normativi; 
    u) l'elenco dei documenti allegati alla domanda. 
  3. La domanda di iscrizione, comprensiva dei  relativi  allegati  e
dell'attestazione di versamento del contributo  di  cui  all'articolo
13, deve essere prodotta in lingua italiana o inglese; fermo restando
quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano  redatti  in
una lingua diversa sono accompagnati da apposita traduzione  italiana
ufficiale e devono essere legalizzati o apostillati. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art.  34  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. 
              -  Il  riferimento  alla   direttiva   2006/43/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,  e'
          riportato nelle note alle premesse. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  537/2014,  del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio, sui requisiti  specifici  relativi
          alla revisione  legale  dei  conti  di  enti  di  interesse
          pubblico  e  che  abroga  la  decisione  2005/909/CE  della
          Commissione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27  maggio  2014,
          n. L 158. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O.