Art. 7 
 
                       Documentazione relativa 
                    ai requisiti di onorabilita' 
 
  1. Ai fini dei requisiti di onorabilita', i revisori di Paesi terzi
e i soggetti di cui all'articolo  6,  lettere  i)  e  n),  forniscono
certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello  Stato  di
residenza dalla quale risulta che  il  soggetto  interessato  non  si
trovi nelle condizioni che comporterebbero la perdita  dei  requisiti
di onorabilita' di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto. I certificati sono corredati di un parere legale  rilasciato
da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato  di
residenza, che suffraghi l'idoneita' dei certificati all'attestazione
medesima. 
  2. Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza  non  preveda  il
rilascio dei certificati di  cui  al  comma  1,  ciascun  interessato
produce una dichiarazione  sostitutiva  e  il  citato  parere  legale
conferma la circostanza  che  in  detto  Stato  non  e'  previsto  il
rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima. 
  3. I documenti attestanti i requisiti di onorabilita' devono essere
rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della
domanda. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: 
                «Art. 2 (Abilitazione all'esercizio  della  revisione
          legale).  -  1.  L'esercizio  della  revisione  legale   e'
          riservato ai soggetti iscritti nel Registro. 
                2.  Possono  chiedere  l'iscrizione  al  Registro  le
          persone fisiche che: 
                  a) sono in possesso dei requisiti  di  onorabilita'
          definiti   con   regolamento    adottato    dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; 
                  b) sono in possesso di una laurea almeno triennale,
          tra  quelle  individuate  con  regolamento   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; 
                  c)   hanno   svolto   il   tirocinio,   ai    sensi
          dell'articolo 3; 
                  d)   hanno   superato    l'esame    di    idoneita'
          professionale di cui all'articolo 4. 
                3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro: 
                  a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della
          revisione  legale  in  uno   degli   altri   Stati   membri
          dell'Unione europea, che superano una  prova  attitudinale,
          effettuata in lingua italiana,  vertente  sulla  conoscenza
          della normativa italiana rilevante,  secondo  le  modalita'
          stabilite con  regolamento  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sentita la Consob; 
                  b) a condizione che sia garantita  la  reciprocita'
          di trattamento per i revisori legali italiani,  i  revisori
          di un Paese terzo che possiedono  requisiti  equivalenti  a
          quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte  in
          tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che
          superano  una  prova  attitudinale,  effettuata  in  lingua
          italiana,  vertente  sulla   conoscenza   della   normativa
          nazionale rilevante, secondo  le  modalita'  stabilite  con
          regolamento adottato dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Consob. 
                4. Possono chiedere  l'iscrizione  nel  Registro,  le
          societa' che soddisfano le seguenti condizioni: 
                  a) i componenti del consiglio di amministrazione  o
          del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di
          onorabilita'  definiti   con   regolamento   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; 
                  b) la maggioranza dei componenti del  consiglio  di
          amministrazione, o del consiglio di gestione e'  costituita
          da persone fisiche abilitate all'esercizio della  revisione
          legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
                  c) nelle societa' regolate nei capi II,  III  e  IV
          del titolo V del libro V  del  codice  civile,  maggioranza
          numerica e  per  quote  dei  soci  costituita  da  soggetti
          abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli
          Stati membri dell'Unione europea; 
                  d) nelle societa' regolate nei  capi  V  e  VI  del
          titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e
          non trasferibili mediante girata; 
                  e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del
          titolo V del libro V del  codice  civile,  maggioranza  dei
          diritti  di  voto  nell'assemblea  ordinaria  spettante   a
          soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale  in
          uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
                  f)  i  responsabili  della  revisione  legale  sono
          persone fisiche iscritte al Registro; 
                  f-bis) le imprese di revisione legale abilitate  in
          uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di  iscrizione
          al Registro. Tali imprese potranno esercitare la  revisione
          legale a condizione che il responsabile  dell'incarico  che
          effettua la revisione per conto dell'impresa  di  revisione
          soddisfi i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a). 
                5. Per le societa' semplici si osservano le modalita'
          di  pubblicita'  previste  dall'articolo  2296  del  codice
          civile. 
                6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso  del
          titolo di revisore legale. 
                7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Consob, definisce  con  regolamento  i  criteri  per  la
          valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al  comma
          3, lettera b), e individua con decreto i  Paesi  terzi  che
          garantiscono tale equivalenza.».