Art. 8 
 
               Istruttoria della domanda di iscrizione 
 
  1. Le domande di cui all'articolo 6 per l'iscrizione  nel  registro
dei revisori legali sono inviate al Ministero dell'economia  e  delle
finanze e per conoscenza alla  Consob,  e  sono  esaminate  entro  il
termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla
data di ricezione. 
  2. Se viene accertato che il contenuto della domanda di  iscrizione
e' incompleto, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ne  da'
comunicazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione al  richiedente
assegnando un termine non  superiore  a  60  giorni  per  inviare  la
documentazione eventualmente mancante alle amministrazioni di cui  al
comma 1. Dalla data di invio della richiesta di integrazione  e  fino
alla data di ricezione di tali  elementi,  il  termine  previsto  dal
medesimo comma 1 per il compimento dell'istruttoria e' sospeso. 
  3. Decorso, infruttuosamente, il termine  di  cui  al  comma  2  il
Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento  motivato,
dispone il diniego all'iscrizione. 
  4  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  verificata  la
completezza della domanda e acquisito il parere motivato della Consob
in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni  per  l'iscrizione
dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi  terzi  nel
registro dei revisori legali previste dall'articolo 5 come risultanti
dalla documentazione trasmessa secondo le  modalita'  indicate  negli
articoli 6 e 7, provvede all'accoglimento,  ovvero  al  rigetto,  con
provvedimento motivato, della domanda di iscrizione. 
  5.   L'iscrizione   assunta   con   provvedimento   del   Ministero
dell'economia e delle finanze  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,
entro il termine di cui al comma  1,  e'  notificata  al  richiedente
all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Per tali soggetti, il
registro riporta chiaramente l'indicazione: «Iscrizione nella Sezione
del Registro dei revisori legali relativa ai revisori e agli enti  di
revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Parte A». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'art.  34  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse.