Art. 11 
 
     Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC 
 
  1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento  degli  obiettivi  di
decarbonizzazione  previsti  dal  Piano   nazionale   integrato   per
l'energia e il clima (PNIEC) e  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR),  all'articolo  8,  comma   2-bis,   del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al quinto periodo, dopo le parole «di cui al  presente  comma»
sono aggiunte, in fine, le seguenti:  «,  ivi  incluso  il  personale
dipendente di societa' in house dello Stato»; 
    b) dopo il  nono  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Con  le
medesime modalita' previste per le unita' di cui  al  primo  periodo,
possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui
al presente comma, nel numero massimo di trenta unita',  che  restano
in carica tre anni e il cui trattamento  giuridico  ed  economico  e'
equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unita' di  cui  al
primo periodo.».