Art. 8 
 
           Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento 
 
  1. Ai soggetti passivi IVA obbligati  alla  memorizzazione  e  alla
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127, e' concesso  un  contributo  per  l'adeguamento  da  effettuarsi
nell'anno 2023,  per  effetto  dell'articolo  18,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per  la
predetta memorizzazione e  trasmissione  telematica  complessivamente
pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per  un  massimo  di  50
euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di  spesa  di  80
milioni di euro per l'anno 2023.  Il  contributo  e'  concesso  sotto
forma  di  credito  d'imposta  di  pari  importo,  da  utilizzare  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente articolo
non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a decorrere
dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul  valore  aggiunto
successiva al mese in cui e' stata  registrata  la  fattura  relativa
all'adeguamento  degli  strumenti  mediante  i  quali  effettuare  la
memorizzazione e la trasmissione dei dati  dei  corrispettivi  ed  e'
stato pagato, con modalita' tracciabile, il  relativo  corrispettivo.
Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, sono definiti le modalita' attuative,  comprese  le
modalita'  per  usufruire  del  credito  d'imposta,  il  regime   dei
controlli  nonche'  ogni  altra  disposizione   necessaria   per   il
monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di  spesa
previsto. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni  per  l'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.