Art. 3 
 
Funzioni del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto
  - Guardia costiera 
 
  1. Ai fini del presente regolamento,  il  Comandante  generale  del
Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera  esercita  le
funzioni di cui all'articolo 16  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e, in particolare: 
    a) individua gli obiettivi  istituzionali  da  raggiungere  e  in
relazione a questi coordina la pianificazione, la programmazione e la
ripartizione  delle  risorse  finanziarie  assegnate  al  centro   di
responsabilita' amministrativa «Capitanerie di  porto»  e  l'utilizzo
dei fondi provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  relazione  al
rapporto di dipendenza funzionale o allo svolgimento degli  ulteriori
compiti previsti dalla normativa vigente; 
    b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle  entrate  e
assegna agli enti, ai distaccamenti e ai reparti le  risorse  per  il
perseguimento degli obiettivi; 
    c) provvede al funzionamento delle strutture periferiche  di  cui
all'articolo 2 e dispone le aperture di credito sui vari capitoli per
i funzionari delegati, nei limiti delle assegnazioni loro concesse; 
    d)  vigila  sulla  tempestiva  resa  dei  conti  agli  organi  di
controllo da parte degli enti; 
    e)  verifica,  attraverso  l'attivita'  ispettiva,  la   corretta
gestione del denaro e dei beni presso le strutture periferiche di cui
all'articolo 2; 
    f) vigila sulla corretta  gestione  delle  risorse  assegnate  ai
funzionari delegati, sull'organizzazione degli uffici  amministrativi
da loro dipendenti e sul rispetto della normativa vigente; 
    g)   definisce,   nei   limiti    del    presente    regolamento,
l'articolazione amministrativo-contabile, centrale e periferica,  del
Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia  costiera  e  indica  le
procedure e i criteri per le gestioni dei fondi e dei valori; 
    h) promuove e resiste alle  liti,  nel  corso  delle  quali  puo'
conciliare e transigere. 
  2. II Comandante generale del Corpo delle capitanerie  di  porto  -
Guardia  costiera  puo'  delegare  a  un  dirigente  l'adozione   dei
provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art.  16   (Funzioni   dei   dirigenti   di   uffici
          dirigenziali generali (art. 16 del decreto  legislativo  n.
          29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del  decreto
          legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del  decreto
          legislativo n. 80 del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998)). - 1.
          I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali,  comunque
          denominati, nell'ambito di  quanto  stabilito  dall'art.  4
          esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
                  a)  formulano  proposte  ed  esprimono  pareri   al
          Ministro, nelle materie di sua competenza; 
                  a-bis)  propongono   le   risorse   e   i   profili
          professionali  necessari  allo  svolgimento   dei   compiti
          dell'ufficio   cui   sono   preposti    anche    al    fine
          dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4; 
                  b)  curano  l'attuazione  dei  piani,  programmi  e
          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
          dirigenti gli incarichi e la responsabilita'  di  specifici
          progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i
          dirigenti devono perseguire e attribuiscono le  conseguenti
          risorse umane, finanziarie e materiali; 
                  c) adottano gli  atti  relativi  all'organizzazione
          degli uffici di livello dirigenziale non generale; 
                  d)   adottano   gli   atti   e   i    provvedimenti
          amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli  di
          acquisizione delle entrate rientranti nella competenza  dei
          propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; 
                  d-bis) adottano i provvedimenti previsti  dall'art.
          17, comma 2, del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, e successive modificazioni; 
                  e) dirigono, coordinano e  controllano  l'attivita'
          dei  dirigenti  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
          amministrativi, anche con potere  sostitutivo  in  caso  di
          inerzia,  e  propongono  l'adozione,  nei   confronti   dei
          dirigenti, delle misure previste dall'art. 21; 
                  f) promuovono e resistono alle  liti  ed  hanno  il
          potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
          disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile  1979,
          n. 103; 
                  g)  richiedono  direttamente  pareri  agli   organi
          consultivi dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza; 
                  h)  svolgono  le  attivita'  di  organizzazione   e
          gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali
          e di lavoro; 
                  i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli  atti
          e  i  provvedimenti  amministrativi  non   definitivi   dei
          dirigenti; 
                  l) curano i rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione
          europea e degli organismi internazionali nelle  materie  di
          competenza secondo le specifiche direttive  dell'organo  di
          direzione politica,  sempreche'  tali  rapporti  non  siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; 
                  l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee
          a prevenire e contrastare i  fenomeni  di  corruzione  e  a
          controllarne  il   rispetto   da   parte   dei   dipendenti
          dell'ufficio cui sono preposti; 
                  l-ter) forniscono  le  informazioni  richieste  dal
          soggetto competente per  l'individuazione  delle  attivita'
          nell'ambito  delle  quali  e'  piu'  elevato   il   rischio
          corruzione  e  formulano  specifiche  proposte  volte  alla
          prevenzione del rischio medesimo; 
                  l-quater)   provvedono   al   monitoraggio    delle
          attivita'  nell'ambito  delle  quali  e'  piu'  elevato  il
          rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
          disponendo, con provvedimento motivato,  la  rotazione  del
          personale nei  casi  di  avvio  di  procedimenti  penali  o
          disciplinari per condotte di natura corruttiva. 
              2.  I  dirigenti  di   uffici   dirigenziali   generali
          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
          correntemente e in tutti i  casi  in  cui  il  Ministro  lo
          richieda o lo ritenga opportuno. 
              3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
          1 puo'  essere  conferito  anche  a  dirigenti  preposti  a
          strutture  organizzative  comuni  a  piu'   amministrazioni
          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
          progetti e gestioni. 
              4. Gli atti e i provvedimenti  adottati  dai  dirigenti
          preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
          uffici dirigenziali generali di cui  al  presente  articolo
          non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
              5. Gli ordinamenti delle amministrazioni  pubbliche  al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento o altro  dirigente  comunque  denominato,  con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».