Art. 4 Competenze del comandante di ente, distaccamento e reparto 1. Ai fini del presente regolamento, il comandante di ente: a) indirizza le attivita' dell'ente al quale e' preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno; b) individua gli obiettivi da raggiungere e fissa le relative priorita', ne verifica il grado di realizzazione ed esercita i relativi poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati; c) esercita il potere di alta vigilanza sull'attivita' amministrativo-contabile del capo servizio amministrativo e provvede a dotare lo stesso delle necessarie risorse umane e strumentali per il conseguimento degli obiettivi assegnati; d) vigila, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai funzionari delegati, sull'organizzazione degli uffici amministrativi da loro dipendenti e sul rispetto della normativa vigente. 2. Ai fini del presente regolamento, il comandante di distaccamento o di reparto esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati, per la realizzazione dei propri programmi. 3. I comandanti di cui ai commi 1 e 2 hanno facolta' di intervenire negli atti relativi alla gestione amministrativa dei propri comandi e adottano, nei casi di particolare gravita' e urgenza e sotto la propria responsabilita', i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione all'autorita' competente. 4. Nei casi di particolare gravita' e urgenza, i comandanti di cui al comma 2 possono adottare provvedimenti di competenza di organi superiori e ne danno immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 17 (Funzioni dei dirigenti (art. 17 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 16, comma 1, lettera l-bis; e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti. 1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.».