Art. 4 
 
                 Competenze del comandante di ente, 
                       distaccamento e reparto 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, il comandante di ente: 
    a) indirizza le attivita' dell'ente al quale e' preposto  per  il
conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno; 
    b) individua gli obiettivi da raggiungere  e  fissa  le  relative
priorita', ne verifica  il  grado  di  realizzazione  ed  esercita  i
relativi poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati; 
    c)  esercita  il  potere   di   alta   vigilanza   sull'attivita'
amministrativo-contabile del capo servizio amministrativo e  provvede
a dotare lo stesso delle necessarie risorse umane e  strumentali  per
il conseguimento degli obiettivi assegnati; 
    d) vigila, ai sensi dell'articolo 17 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sulla corretta gestione delle  risorse  assegnate
ai   funzionari   delegati,    sull'organizzazione    degli    uffici
amministrativi da loro dipendenti  e  sul  rispetto  della  normativa
vigente. 
  2. Ai fini del presente regolamento, il comandante di distaccamento
o di reparto esercita  i  poteri  di  spesa,  nei  limiti  dei  fondi
assegnati, per la realizzazione dei propri programmi. 
  3. I comandanti di cui ai commi 1 e 2 hanno facolta' di intervenire
negli atti relativi alla gestione amministrativa dei propri comandi e
adottano, nei casi di particolare  gravita'  e  urgenza  e  sotto  la
propria responsabilita', i provvedimenti necessari, dandone immediata
comunicazione all'autorita' competente. 
  4. Nei casi di particolare gravita' e urgenza, i comandanti di  cui
al comma 2 possono adottare provvedimenti  di  competenza  di  organi
superiori e ne danno  immediata  comunicazione  agli  stessi  per  la
ratifica. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 17 (Funzioni dei dirigenti (art. 17 del decreto
          legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
          10 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi  dall'art.
          12 del decreto  legislativo  n.  80  del  1998)).  -  1.  I
          dirigenti, nell'ambito  di  quanto  stabilito  dall'art.  4
          esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
                  a)  formulano  proposte  ed  esprimono  pareri   ai
          dirigenti degli uffici dirigenziali generali; 
                  b)  curano  l'attuazione  dei  progetti   e   delle
          gestioni ad  essi  assegnati  dai  dirigenti  degli  uffici
          dirigenziali  generali,  adottando  i   relativi   atti   e
          provvedimenti amministrativi ed  esercitando  i  poteri  di
          spesa e di acquisizione delle entrate; 
                  c)  svolgono  tutti  gli  altri  compiti  ad   essi
          delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; 
                  d) dirigono, coordinano e  controllano  l'attivita'
          degli uffici che da essi dipendono e dei  responsabili  dei
          procedimenti amministrativi, anche con  poteri  sostitutivi
          in caso di inerzia; 
                d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse  e
          dei profili professionali necessari  allo  svolgimento  dei
          compiti  dell'ufficio  cui  sono  preposti  anche  al  fine
          dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4; 
                e) provvedono alla gestione  del  personale  e  delle
          risorse  finanziarie  e  strumentali  assegnate  ai  propri
          uffici, anche ai sensi  di  quanto  previsto  all'art.  16,
          comma 1, lettera l-bis; 
                  e-bis)  effettuano  la  valutazione  del  personale
          assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio  del
          merito, ai fini della progressione economica e tra le aree,
          nonche'  della  corresponsione  di   indennita'   e   premi
          incentivanti. 
              1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni
          di servizio, possono  delegare  per  un  periodo  di  tempo
          determinato, con atto  scritto  e  motivato,  alcune  delle
          competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere  b),
          d) ed  e)  del  comma  1  a  dipendenti  che  ricoprano  le
          posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli  uffici
          ad essi affidati. Non si applica in ogni caso  l'art.  2103
          del codice civile.».