Art. 6 
 
                Organi della gestione amministrativa 
                            e competenze 
 
  1. La gestione amministrativa dell'ente e' curata  da  un  servizio
amministrativo logistico, alla cui direzione e' preposto un ufficiale
del Corpo delle capitanerie di porto,  che  assicura  lo  svolgimento
delle seguenti attivita': 
    a) gestione finanziaria; 
    b) gestione negoziale; 
    c) gestione patrimoniale. 
  2. Gli organi della gestione amministrativa sono: 
    a) il capo del servizio amministrativo; 
    b) il capo della gestione finanziaria; 
    c) l'addetto al riscontro contabile; 
    d) il fiduciario di cassa; 
    e) gli incaricati della gestione; 
    f) il capo della gestione negoziale; 
    g) il capo della gestione patrimoniale; 
    h) l'ufficiale rogante; 
    i) il consegnatario del materiale. 
  3. Il capo del servizio amministrativo e' preposto  alla  direzione
della gestione amministrativa dell'ente e, secondo le  direttive  del
comandante: 
    a) predispone gli atti di spesa e  quelli  preparatori,  anche  a
rilevanza esterna; 
    b) adotta  gli  atti  negoziali  connessi  con  la  gestione  del
bilancio e con l'amministrazione e l'utilizzo dei materiali; 
    c) e' responsabile della cassa; 
    d) controlla e coordina la gestione logistica. 
  4. II capo della gestione finanziaria: 
    a) cura gli adempimenti connessi al riscontro contabile a  favore
dei creditori dei documenti di spesa, che compila e sottoscrive; 
    b) verifica il registro delle aperture di credito e predispone la
rendicontazione sulla  base  dei  documenti  giustificativi  e  delle
evidenze informatiche. 
  5.  L'addetto  al  riscontro   contabile   cura   gli   adempimenti
amministrativo-contabili e provvede alla liquidazione  a  favore  dei
creditori. A tal fine, compila e sottoscrive i  documenti  di  spesa,
dei quali risponde ai fini della regolarita'. 
  6. II fiduciario di cassa e' un ufficiale o  un  sottufficiale  del
ruolo marescialli o un  impiegato  civile  appartenente  almeno  alla
seconda area, fascia retributiva F4. Puo' essere coadiuvato da uno  o
piu' aiutanti, e: 
    a) espleta le funzioni attribuite al  cassiere  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica  4  settembre  2002,  n.  254  ed  e'  il
depositario del denaro, dei titoli di credito e  degli  altri  valori
custoditi in cassa; 
    b)  cura  la  documentazione   cronologica   della   contabilita'
informatica e la sua conservazione nel tempo; 
    c) provvede alle riscossioni e ai pagamenti,  e'  corresponsabile
di cassa e dipende dal capo della gestione finanziaria. 
  7. Gli incaricati della gestione del denaro presso i  distaccamenti
e i reparti rispondono,  quali  contabili  secondari,  dei  pagamenti
effettuati, ai fini dell'inserimento delle corrispondenti  risultanze
nella contabilita' dell'organismo, nel rispetto delle disposizioni di
cui al titolo III del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
settembre 2002, n. 254. 
  8.  Il  capo  della  gestione  negoziale   espleta   le   attivita'
concernenti la predisposizione e l'esecuzione degli atti negoziali  e
il loro perfezionamento. 
  9. Il capo della gestione patrimoniale: 
    a) cura le attivita' concernenti la gestione dei materiali e,  in
particolare, il rifornimento, la conservazione, la distribuzione,  il
mantenimento e il fuori uso; 
    b) predispone i provvedimenti occorrenti  all'espletamento  delle
attivita' di cui alla lettera  a)  e  sovrintende  ai  corrispondenti
adempimenti contabili e alle rilevazioni statistiche connesse  con  i
livelli di scorta; 
    c) unitamente ai consegnatari del materiale e'  responsabile,  ai
sensi di  quanto  previsto  dalla  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,
dell'efficienza dei  magazzini  e  della  tenuta  dei  materiali  ivi
depositati, sui quali svolge attivita' di controllo; 
    d)  dirige  la  gestione  logistica  dei  magazzini,  secondo  le
disposizioni  impartite  dal  Comando  generale   del   Corpo   delle
capitanerie di porto. 
  10. L'ufficiale  rogante  cura  gli  aspetti  giuridici  e  fiscali
dell'attivita' negoziale e provvede agli  adempimenti  connessi  alla
stipulazione dei contratti. 
  11. Il consegnatario del materiale e'  un  impiegato  civile  o  un
sottufficiale  del  ruolo  marescialli  o   sergenti,   puo'   essere
coadiuvato da uno o piu' aiutanti e: 
    a)  cura  le  scritture  contabili  e  provvede  alle   attivita'
esecutive  di  rifornimento,  distribuzione   e   conservazione   dei
materiali dei quali ha il carico contabile; 
    b) risponde direttamente dei materiali conservati  e  per  omessa
vigilanza per quelli distribuiti ai contabili secondari per  la  loro
utilizzazione. 
  12. Gli organi della  gestione  amministrativa  sono  nominati  dal
comandante dell'ente, ad eccezione del capo  servizio  amministrativo
che e' nominato dal Comando generale del Corpo delle  capitanerie  di
porto. 
  13. La carica di comandante dell'ente e' incompatibile  con  quella
di capo del servizio amministrativo. 
  14.  Nel  caso  di  temporanea  assenza,  il  capo   del   servizio
amministrativo e' sostituito dall'ufficiale dipendente  piu'  elevato
in grado o con la maggiore anzianita' di grado. 
  15. In caso di  sostituzione,  anche  temporanea,  del  funzionario
delegato o del fiduciario di cassa, si procede alla chiusura di cassa
e al passaggio di gestione  mediante  processo  verbale,  secondo  le
modalita' stabilite dal Comando generale del Corpo delle  capitanerie
di porto. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   4
          settembre 2002, n. 254 (Regolamento concernente le gestioni
          dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello
          Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13  novembre
          2002, n. 266, S.O. 
              - La legge 14 gennaio  1994,  n.  20  (Disposizioni  in
          materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994,  n.
          10.