Art. 6 Organi della gestione amministrativa e competenze 1. La gestione amministrativa dell'ente e' curata da un servizio amministrativo logistico, alla cui direzione e' preposto un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, che assicura lo svolgimento delle seguenti attivita': a) gestione finanziaria; b) gestione negoziale; c) gestione patrimoniale. 2. Gli organi della gestione amministrativa sono: a) il capo del servizio amministrativo; b) il capo della gestione finanziaria; c) l'addetto al riscontro contabile; d) il fiduciario di cassa; e) gli incaricati della gestione; f) il capo della gestione negoziale; g) il capo della gestione patrimoniale; h) l'ufficiale rogante; i) il consegnatario del materiale. 3. Il capo del servizio amministrativo e' preposto alla direzione della gestione amministrativa dell'ente e, secondo le direttive del comandante: a) predispone gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna; b) adotta gli atti negoziali connessi con la gestione del bilancio e con l'amministrazione e l'utilizzo dei materiali; c) e' responsabile della cassa; d) controlla e coordina la gestione logistica. 4. II capo della gestione finanziaria: a) cura gli adempimenti connessi al riscontro contabile a favore dei creditori dei documenti di spesa, che compila e sottoscrive; b) verifica il registro delle aperture di credito e predispone la rendicontazione sulla base dei documenti giustificativi e delle evidenze informatiche. 5. L'addetto al riscontro contabile cura gli adempimenti amministrativo-contabili e provvede alla liquidazione a favore dei creditori. A tal fine, compila e sottoscrive i documenti di spesa, dei quali risponde ai fini della regolarita'. 6. II fiduciario di cassa e' un ufficiale o un sottufficiale del ruolo marescialli o un impiegato civile appartenente almeno alla seconda area, fascia retributiva F4. Puo' essere coadiuvato da uno o piu' aiutanti, e: a) espleta le funzioni attribuite al cassiere dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 ed e' il depositario del denaro, dei titoli di credito e degli altri valori custoditi in cassa; b) cura la documentazione cronologica della contabilita' informatica e la sua conservazione nel tempo; c) provvede alle riscossioni e ai pagamenti, e' corresponsabile di cassa e dipende dal capo della gestione finanziaria. 7. Gli incaricati della gestione del denaro presso i distaccamenti e i reparti rispondono, quali contabili secondari, dei pagamenti effettuati, ai fini dell'inserimento delle corrispondenti risultanze nella contabilita' dell'organismo, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. 8. Il capo della gestione negoziale espleta le attivita' concernenti la predisposizione e l'esecuzione degli atti negoziali e il loro perfezionamento. 9. Il capo della gestione patrimoniale: a) cura le attivita' concernenti la gestione dei materiali e, in particolare, il rifornimento, la conservazione, la distribuzione, il mantenimento e il fuori uso; b) predispone i provvedimenti occorrenti all'espletamento delle attivita' di cui alla lettera a) e sovrintende ai corrispondenti adempimenti contabili e alle rilevazioni statistiche connesse con i livelli di scorta; c) unitamente ai consegnatari del materiale e' responsabile, ai sensi di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, dell'efficienza dei magazzini e della tenuta dei materiali ivi depositati, sui quali svolge attivita' di controllo; d) dirige la gestione logistica dei magazzini, secondo le disposizioni impartite dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 10. L'ufficiale rogante cura gli aspetti giuridici e fiscali dell'attivita' negoziale e provvede agli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti. 11. Il consegnatario del materiale e' un impiegato civile o un sottufficiale del ruolo marescialli o sergenti, puo' essere coadiuvato da uno o piu' aiutanti e: a) cura le scritture contabili e provvede alle attivita' esecutive di rifornimento, distribuzione e conservazione dei materiali dei quali ha il carico contabile; b) risponde direttamente dei materiali conservati e per omessa vigilanza per quelli distribuiti ai contabili secondari per la loro utilizzazione. 12. Gli organi della gestione amministrativa sono nominati dal comandante dell'ente, ad eccezione del capo servizio amministrativo che e' nominato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 13. La carica di comandante dell'ente e' incompatibile con quella di capo del servizio amministrativo. 14. Nel caso di temporanea assenza, il capo del servizio amministrativo e' sostituito dall'ufficiale dipendente piu' elevato in grado o con la maggiore anzianita' di grado. 15. In caso di sostituzione, anche temporanea, del funzionario delegato o del fiduciario di cassa, si procede alla chiusura di cassa e al passaggio di gestione mediante processo verbale, secondo le modalita' stabilite dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
Note all'art. 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 (Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2002, n. 266, S.O. - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.