Art. 6 Uso della Carta 1. La Carta e' utilizzabile, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i beneficiari si sono registrati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 7. 2. La Carta e' usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa e' individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell'identita' da parte dell'esercente da condursi nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all'articolo 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o su eventuali altre applicazioni, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresi' essere stampati. 4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario. 5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.
Note all'art. 6: - Per il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si veda nelle note alle premesse.