Art. 7 
 
Registrazione  di  strutture,  imprese  e  esercizi  commerciali   ed
                       accettazione dei buoni 
 
  1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche,
da concerto e teatrali, gli istituti e  i  luoghi  della  cultura,  i
parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali
o spettacoli dal vivo, presso i  quali  e'  possibile  utilizzare  la
Carta,  sono  inseriti,  a  cura  del  MIC,  in  un  apposito  elenco
consultabile   sulla   piattaforma   informatica   dedicata,   attiva
all'indirizzo  https://www.18app.italia.it/,  e  su  eventuali  altre
applicazioni di cui all'articolo 5, comma 1. 
  2. L'elenco dei parchi  nazionali,  per  i  quali  e'  previsto  un
biglietto di ingresso, e' curato dal MIC. 
  3. Per  agevolare  la  registrazione  di  specifiche  categorie  di
esercenti  o  di  determinate  istituzioni  pubbliche,  il  MIC  puo'
stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri  per  il
bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali,
nonche' con associazioni di categoria. 
  4. Ai fini dell'inserimento  nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  i
titolari o i legali rappresentanti delle strutture e  degli  esercizi
interessati si  registrano  tramite  SPID  o  CIE  sulla  piattaforma
informatica dedicata. La registrazione  prevede  l'indicazione  della
partita IVA, del codice ATECO compatibile con  i  beni  e  i  servizi
acquistabili ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della denominazione e
dei luoghi dove viene svolta  l'attivita',  la  dichiarazione  che  i
buoni di spesa saranno  accettati  esclusivamente  per  gli  acquisti
consentiti ai sensi  dell'articolo  1,  comma  357,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, nonche' l'accettazione delle condizioni di uso
e delle specifiche relative alla fatturazione. 
  5.  L'avvenuta  registrazione  implica  l'obbligo,  da  parte   dei
soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa  secondo  le
modalita' stabilite dal presente regolamento, nonche' l'obbligo della
tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformita' a quanto
previsto  nelle  condizioni  di  uso,  redatte  nel  rispetto   della
normativa vigente in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali,
accettate in sede di registrazione, con i dati  riferiti  ai  beni  e
alle transazioni realizzate con la  Carta,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 10, comma 2. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 357, della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.