Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
  101,  relativo  alle  radiazioni  gamma  emesse  da  materiali   da
  costruzione 
 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101,
al comma 6,  le  parole  «all'allegato  II,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al comma 1,». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta l'art. 29 del citato  decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 29 (Radiazioni gamma (direttiva  59/2013/Euratom,
          art. 75)). -  1.  Il  livello  di  riferimento  applicabile
          all'esposizione esterna alle  radiazioni  gamma  emesse  da
          materiali da costruzione in ambienti  chiusi,  in  aggiunta
          all'esposizione  esterna  all'aperto,  e'  fissato   in   1
          mSv/anno. 
              2. L'elenco dei materiali  da  costruzione  individuati
          come  oggetto  di  attenzione  dal  punto  di  vista  della
          radioprotezione e' riportato nell'allegato II. 
              3. Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato
          dei materiali di cui  al  comma  2,  prima  dell'immissione
          stessa, garantisce che: 
              a) sono determinate le concentrazioni di attivita'  dei
          radionuclidi  specificati  nell'allegato  II,  seguendo  le
          norme  di  buona  tecnica  o  linee   guida   nazionali   e
          internazionali,   e   che   sia   calcolato   l'indice   di
          concentrazione di attivita'  come  stabilito  nell'allegato
          II; 
              b)  su  richiesta  sono  fornite  ai  Ministeri   dello
          sviluppo  economico,  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare e della salute, le informazioni  e  i
          risultati delle misurazioni di concentrazione di  attivita'
          e il corrispondente indice di concentrazione di  attivita',
          nonche'  gli  altri  fattori   pertinenti   come   definiti
          nell'allegato II; 
              c) i risultati delle misurazioni  e  il  corrispondente
          indice di concentrazione di attivita'  costituiscono  parte
          integrante  della  dichiarazione  di  prestazione  di   cui
          all'art. 4, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2011  che  fissa
          condizioni  armonizzate  per  la  commercializzazione   dei
          prodotti  da  costruzione  e  che   abroga   la   direttiva
          89/106/CEE del Consiglio. 
              4. Restano fermi gli obblighi previsti dal  regolamento
          (UE) n. 305/2011 per  il  fabbricante,  il  mandatario,  il
          distributore e l'importatore. 
              5. Nel  caso  in  cui  l'indice  di  concentrazione  di
          attivita' sia superiore al valore  riportato  nell'allegato
          II, ai fini dell'utilizzo  del  materiale  per  edifici  di
          ingegneria civile, come abitazioni  ed  edifici  a  elevato
          fattore di occupazione, il fabbricante effettua valutazioni
          di dose secondo le indicazioni di cui all'allegato  II.  Il
          risultato e le ipotesi di calcolo delle valutazioni di dose
          sono resi noti dal responsabile dell'immissione sul mercato
          nel rispetto delle disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011. 
              6. Qualora sia superato il livello  di  riferimento  in
          termini di dose di cui al comma 1, il  materiale  non  puo'
          essere utilizzato per edifici di  ingegneria  civile,  come
          abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione. 
              7. Per  le  stime  di  dose  di  cui  al  comma  5,  il
          fabbricante si avvale dell'esperto di  radioprotezione  con
          abilitazione di secondo o terzo grado.".