Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
  101, relativo ai livelli di riferimento radon 
 
  1. All'articolo 12, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) il livello di cui all'articolo 17, comma 4, e' fissato  in  6
mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore  di
esposizione integrata annua riportato nell'Allegato II, sez. I, punto
1.» 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'art. 12 del citato  decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  12  (Livelli  di  riferimento  radon  (direttiva
          59/2013/Euratom, art.  7,  art.  54,  comma  1,  74,  comma
          1;decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,allegato I-bis,
          punto 4 lettera a)). - 
              1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e
          i luoghi di lavoro, espressi in  termini  di  valore  medio
          annuo della concentrazione di attivita' di radon  in  aria,
          sono di seguito indicati: 
              a) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media  annua
          di attivita' di radon in aria per le abitazioni esistenti; 
              b) 200 Bq m-3 in termini di concentrazione media  annua
          di attivita' di radon in aria per abitazioni costruite dopo
          il 31 dicembre 2024; 
              c) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media  annua
          di attivita' di radon in aria per i luoghi di lavoro; 
              d) il livello di cui all'art. 17, comma 4,  e'  fissato
          in  6  mSv  in  termini  di  dose  efficace  annua  o   del
          corrispondente  valore  di  esposizione   integrata   annua
          riportato nell'Allegato II, sez. I, punto 1. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta dei Ministri  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  e  della  salute,  di
          concerto con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico,  del
          lavoro e delle politiche sociali e delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, d'intesa con  la  Conferenza  Stato-Regioni,
          sentito l'ISIN e l'Istituto superiore  di  sanita'  possono
          essere  individuati  livelli  di  riferimento  inferiori  a
          quelli di cui al comma 1, anche differenziati in  relazione
          ai  diversi   usi   degli   edifici,   sulla   base   delle
          determinazioni   del   Piano   di   cui   all'art.   10   e
          dell'evoluzione    degli     orientamenti     europei     e
          internazionali.».