Art. 3 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ai livelli di riferimento radon 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) il livello di cui all'articolo 17, comma 4, e' fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua riportato nell'Allegato II, sez. I, punto 1.»
Note all'art. 3: - Si riporta l'art. 12 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Livelli di riferimento radon (direttiva 59/2013/Euratom, art. 7, art. 54, comma 1, 74, comma 1;decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,allegato I-bis, punto 4 lettera a)). - 1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attivita' di radon in aria, sono di seguito indicati: a) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria per le abitazioni esistenti; b) 200 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024; c) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria per i luoghi di lavoro; d) il livello di cui all'art. 17, comma 4, e' fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua riportato nell'Allegato II, sez. I, punto 1. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanita' possono essere individuati livelli di riferimento inferiori a quelli di cui al comma 1, anche differenziati in relazione ai diversi usi degli edifici, sulla base delle determinazioni del Piano di cui all'art. 10 e dell'evoluzione degli orientamenti europei e internazionali.».