Art. 4 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla registrazione dei dati radon 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, al comma 1, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «L'ISS assicura l'accesso ai dati dell'ANR, per le rispettive finalita' istituzionali, a dette amministrazioni, che ne facciano richiesta, e all'ISIN».
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 13 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Registrazione dati radon (direttiva 59/2013/Euratom, allegato XVIII, punti nn.1, 2 e 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 104). - 1. Nell'ambito della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui all'art. 152, e' istituita una sezione nella quale sono inseriti oltre ai dati e alle informazioni sulla radioattivita' ambientale, anche i dati sulla concentrazione di radon, relativi alle abitazioni e ai luoghi di lavoro nonche' informazioni sulle misure di risanamento adottate. L' accesso ai dati, per le rispettive finalita' istituzionali, e' assicurato dall'ISIN alle Amministrazioni e agli enti dello Stato che ne facciano richiesta nonche' all'ISS, presso il quale opera l'Archivio nazionale radon (ANR), per i programmi di valutazione, prevenzione e riduzione del rischio di insorgenza delle patologie conseguenti all'esposizione al radon. L'ISS assicura l'accesso ai dati dell'ANR, per le rispettive finalita' istituzionali, a dette amministrazioni, che ne facciano richiesta, e all'ISIN. 2. Le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA), le Aziende sanitarie locali (ASL) e i servizi di dosimetria riconosciuti trasmettono i dati e le informazioni in loro possesso sulla concentrazione media annua di attivita' di radon in aria nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro all'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza di cui al comma 1. 3. I contenuti e il formato dei dati e delle informazioni di cui al comma 2 nonche' l'interconnessione tra le due banche dati di cui al comma 1, necessaria per garantire il reciproco scambio di dati e informazioni sulla concentrazione di radon e le altre informazioni necessarie per la valutazione di efficacia, sono definiti in accordo tra ISIN e ISS con specifico protocollo tecnico.»