Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
  101, relativo alla registrazione dei dati radon 
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101,
al comma 1, dopo il secondo periodo e' aggiunto il  seguente:  «L'ISS
assicura l'accesso ai dati  dell'ANR,  per  le  rispettive  finalita'
istituzionali, a dette amministrazioni, che ne facciano richiesta,  e
all'ISIN». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'art. 13 del citato  decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.   13   (Registrazione   dati   radon   (direttiva
          59/2013/Euratom, allegato XVIII, punti nn.1, 2 e 3; decreto
          legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  art.  104).  -  1.
          Nell'ambito  della  banca  dati  della  rete  nazionale  di
          sorveglianza  della  radioattivita'   ambientale   di   cui
          all'art. 152, e' istituita una  sezione  nella  quale  sono
          inseriti  oltre  ai  dati   e   alle   informazioni   sulla
          radioattivita'   ambientale,    anche    i    dati    sulla
          concentrazione di radon,  relativi  alle  abitazioni  e  ai
          luoghi di  lavoro  nonche'  informazioni  sulle  misure  di
          risanamento adottate. L' accesso ai dati, per le rispettive
          finalita'  istituzionali,  e'  assicurato  dall'ISIN   alle
          Amministrazioni e agli enti dello  Stato  che  ne  facciano
          richiesta nonche' all'ISS, presso il quale opera l'Archivio
          nazionale radon (ANR),  per  i  programmi  di  valutazione,
          prevenzione e riduzione del  rischio  di  insorgenza  delle
          patologie  conseguenti  all'esposizione  al  radon.   L'ISS
          assicura l'accesso ai  dati  dell'ANR,  per  le  rispettive
          finalita' istituzionali, a dette  amministrazioni,  che  ne
          facciano richiesta, e all'ISIN. 
              2. Le Agenzie regionali e provinciali per la protezione
          dell'ambiente  (ARPA/APPA),  le  Aziende  sanitarie  locali
          (ASL) e i servizi di dosimetria riconosciuti trasmettono  i
          dati   e   le   informazioni   in   loro   possesso   sulla
          concentrazione media annua di attivita' di  radon  in  aria
          nelle  abitazioni  e  nei  luoghi  di  lavoro  all'apposita
          sezione  della  banca  dati   della   rete   nazionale   di
          sorveglianza di cui al comma 1. 
              3.  I  contenuti  e  il  formato  dei  dati   e   delle
          informazioni di cui al comma 2  nonche'  l'interconnessione
          tra le due banche dati di cui al comma  1,  necessaria  per
          garantire il reciproco scambio di dati e informazioni sulla
          concentrazione di radon e le altre informazioni  necessarie
          per la valutazione di efficacia, sono definiti  in  accordo
          tra ISIN e ISS con specifico protocollo tecnico.»