Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
          101, relativo all'esercente nei luoghi di lavoro 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Fermo
restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi
di  lavoro  in  locali  semisotterranei  e  situati  al  piano  terra
l'esercente e' tenuto a  completare  le  misurazioni  entro  18  mesi
dall'individuazione di cui all'articolo 11 comma  3  da  parte  delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.»; 
    b) al comma 4, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «Nel
caso in cui i risultati della valutazione siano superiori  ai  valori
indicati all'articolo 12, comma 1, lettera d), l'esercente  adotta  i
provvedimenti previsti dal Titolo  XI,  ad  esclusione  dell'articolo
109, commi 2, 3, 4 e 6, lettera f) e dell'articolo 130, commi 3, 4, 5
e 6.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'art. 17 del citato  decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.   17    (Obblighi    dell'esercente    (direttiva
          59/2013/Euratom, articoli 9, 31 e 54;  decreto  legislativo
          17 marzo 1995, n. 230, articoli 10 ter e 10-quinquies)).  -
          1. Nei luoghi di lavoro di cui all'art. 16  l'esercente  e'
          tenuto a completare  le  misurazioni  della  concentrazione
          media  annua  di  attivita'  di   radon   in   aria   entro
          ventiquattro mesi decorrenti: 
              a)  dall'inizio  dell'attivita'  nell'ipotesi  di   cui
          all'art. 16 comma 1, lettere a) e d); 
              b) dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana dell'elenco di cui all'art.  11,  comma
          2, nell'ipotesi di cui all'art. 16, comma 1, lettera b); 
              c) dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana del Piano di cui all'art.  10  o  delle
          sue successive modifiche, nell'ipotesi di cui all'art.  16,
          comma 1, lettera c); 
              d) dall'inizio delle attivita' se questo e'  successivo
          al momento indicato nelle lettere b) e c). 
              1-bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere  a)
          e  b)  del  comma  1  nei  luoghi  di  lavoro   in   locali
          semisotterranei e situati al  piano  terra  l'esercente  e'
          tenuto  a  completare  le   misurazioni   entro   18   mesi
          dall'individuazione di cui all'art. 11  comma  3  da  parte
          delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano. 
              2. Qualora la concentrazione media annua  di  attivita'
          di radon in aria non superi il livello  di  riferimento  di
          cui all'art. 12, comma 1, lettera c) l'esercente elabora  e
          conserva  per  un  periodo  di  otto  anni   un   documento
          contenente l'esito delle misurazioni nel quale e' riportata
          la valutazione  delle  misure  correttive  attuabili.  Tale
          documento costituisce parte  integrante  del  documento  di
          valutazione del rischio di cui  all'art.  17,  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n.  81.  L'esercente  ripete  le
          misurazioni  di  cui  al  comma  1   ogni   otto   anni   e
          ogniqualvolta  siano  realizzati  gli  interventi  di   cui
          all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d)  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380  che
          comportano lavori  strutturali  a  livello  dell'attacco  a
          terra   nonche'   gli   interventi   volti   a   migliorare
          l'isolamento termico. 
              3. Qualora la concentrazione media annua  di  attivita'
          di radon in aria superi il livello di  riferimento  di  cui
          all'art. 12, comma 1, lettera c), l'esercente e'  tenuto  a
          porre in essere  misure  correttive  intese  a  ridurre  le
          concentrazioni  al  livello  piu'   basso   ragionevolmente
          ottenibile, avvalendosi dell'esperto di  cui  all'art.  15,
          tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche  e  dei
          fattori economici e sociali. Dette misure  sono  completate
          entro due anni dal rilascio della relazione tecnica di  cui
          al  comma  6  e   sono   verificate,   sotto   il   profilo
          dell'efficacia,  mediante  nuova  misurazione.  L'esercente
          deve garantire il  mantenimento  nel  tempo  dell'efficacia
          delle misure correttive. A tal fine ripete  le  misurazioni
          con cadenza quadriennale. 
              4.  Qualora,   nonostante   l'adozione   delle   misure
          correttive, la concentrazione media annua  di  radon  resti
          superiore al livello di riferimento  di  cui  all'art.  12,
          comma 1, lettera c), l'esercente  effettua  la  valutazione
          delle dosi  efficaci  annue,  avvalendosi  dell'esperto  di
          radioprotezione che rilascia apposita  relazione,  o  delle
          corrispondenti esposizioni integrate annue. Nel caso in cui
          i risultati della valutazione  siano  inferiori  ai  valori
          indicati all'art. 12,  comma  1,  lettera  d),  l'esercente
          tiene sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei
          lavoratori fintanto che  ulteriori  misure  correttive  non
          riducano la concentrazione  media  annua  di  attivita'  di
          radon  in  aria  al  di  sotto  del  predetto  livello   di
          riferimento, tenendo conto  dello  stato  delle  conoscenze
          tecniche e dei fattori  economici  e  sociali.  L'esercente
          conserva i risultati delle valutazioni per un  periodo  non
          inferiore a dieci anni. Nel caso in cui i  risultati  della
          valutazione siano superiori ai valori indicati all'art. 12,
          comma 1, lettera d),  l'esercente  adotta  i  provvedimenti
          previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell'art. 109,  commi
          2, 3, 4 e 6, lettera f) e dell'art. 130, commi 3, 4, 5 e 6. 
              5. Le valutazioni di dose efficace o di esposizione  di
          cui al precedente comma sono effettuate  con  le  modalita'
          indicate  nell'allegato  II  o  nell'allegato   XXIV,   ove
          applicabile. Nel caso in  cui  il  lavoratore  sia  esposto
          anche ad altre sorgenti di radiazioni  ionizzanti  le  dosi
          efficaci dovute ai diversi tipi di sorgenti sono registrate
          in modo distinto, fermi restando gli obblighi di  cui  agli
          articoli 112, 123 e 146. Il limite di dose  efficace  annua
          di cui all'art.  146  si  applica  alla  somma  delle  dosi
          efficaci dovute all'esposizione al radon e a quelle  dovute
          ad altre sorgenti. 
              6.   L'esercente   effettua   le   misurazioni    della
          concentrazione media annua di attivita' di  radon  in  aria
          avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti  di  cui
          all'art. 155, secondo le modalita'  indicate  nell'allegato
          II, che rilasciano una relazione tecnica con  il  contenuto
          indicato  nel  medesimo  allegato  che  costituisce   parte
          integrante del documento di valutazione del rischio di  cui
          all'art. 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
              7. Nelle more dei riconoscimenti  dei  servizi  per  le
          misure radon sono organismi idoneamente  attrezzati  quelli
          che soddisfano i requisiti  minimi  indicati  nell'allegato
          II.".