Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
               101, relativo al radon nelle abitazioni 
 
  1. All'articolo 19, comma 4,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, le parole  «servizi  di  misurazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «servizi di dosimetria». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'art. 19 del citato  decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 19 (Radon nelle abitazioni-Interventi nelle  aree
          prioritarie  (direttiva  59/2013/Euratom,  articoli  74   e
          103)). - 1. Fermo restando quanto  stabilito  all'art.  10,
          comma 2, al fine di  tutelare  la  popolazione  dai  rischi
          conseguenti all'esposizione al radon nelle  abitazioni,  le
          Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
          promuovono  campagne  e   azioni,   nelle   aree   definite
          prioritarie  ai  sensi  dell'art.  11,  per  incentivare  i
          proprietari di immobili adibiti  a  uso  abitativo,  aventi
          locali  situati  al  pianterreno  o  a  un   livello   semi
          sotterraneo o sotterraneo, a  effettuare  la  misura  della
          concentrazione di radon nell'ambiente chiuso  attraverso  i
          servizi di cui  all'art.  155,  comma  3,  o  intraprendono
          specifici programmi di misurazione. 
              2. Le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano provvedono altresi' nelle aree definite prioritarie
          ai sensi dell'art. 11, a intraprendere specifici  programmi
          di misurazione della concentrazione di radon  nell'ambiente
          chiuso per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica,
          provvedendo   conseguentemente   all'adozione   di   misure
          correttive. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e
          Bolzano  comunicano  all'ISIN  le  misure  di   risanamento
          adottate ai fini della  registrazione  delle  stesse  nella
          sezione della banca dati di cui all'art. 13. 
              3. Nel  caso  in  cui  le  misurazioni  all'interno  di
          abitazioni esistenti presentino  una  concentrazione  media
          annua di attivita' di radon in aria superiore al livello di
          riferimento per gli edifici di nuova  costruzione  previsto
          nell'art. 12, le Regioni e le Provincie autonome promuovono
          e monitorano l'adozione di misure correttive in  attuazione
          del principio di ottimizzazione anche attraverso  strumenti
          tecnici o di altro tipo, sulla base di quanto previsto  nel
          Piano di cui all'art. 10  ovvero  secondo  quanto  previsto
          all'art. 15, comma 2. Le Regioni e le Province autonome  di
          Trento  e  Bolzano  comunicano  all'ISIN   le   misure   di
          risanamento rilevate  ai  fini  della  registrazione  delle
          stesse nella sezione della banca dati di cui all'art. 13. 
              4. Le misurazioni di cui al comma  1,  sono  effettuate
          dai servizi di dosimetria di  cui  all'art.  155,  i  quali
          rilasciano al proprietario o al detentore dell'immobile una
          relazione tecnica contenente il risultato della misurazione
          e  le  informazioni  specificate,  e  inviano  con  cadenza
          semestrale i dati alle Regioni e Provincie autonome e  alla
          banca dati  della  rete  nazionale  di  sorveglianza  della
          radioattivita' ambientale, di cui all'art. 152.".