Art. 7 Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dell'esercente in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale 1. All'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, il terzo periodo e' sostituto dal seguente: «L'esercente trasmette la relazione tecnica di cui al comma 7 con i risultati delle valutazioni di dose efficace all'ISIN, nonche' alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell'INL territorialmente competenti e conserva la relativa documentazione per un periodo di 6 anni.»; b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «Le misurazioni sono effettuate» sono inserite le seguenti: «su un numero rappresentativo di campioni dei materiali presenti nel ciclo produttivo e dei residui» e la parola «organismi» e' sostituita dalle seguenti: «servizi di dosimetria».
Note all'art. 7: - Si riporta l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Obblighi dell'esercente (direttiva 59/2013/Euratom, articoli 31, 32, 34 e 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10 -ter e 10-quinques)). - 1. Per le pratiche di cui all'art. 20, l'esercente, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica, provvede alla misurazione della concentrazione di attivita' sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attivita' lavorativa stessa ai sensi del comma 6. 2. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 29, nel caso in cui i risultati delle misurazioni non siano superiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita' di cui all'allegato II, l'esercente provvede alla ripetizione delle misure con cadenza triennale e comunque nel caso di significative variazioni del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche delle materie in ingresso. L'esercente conserva i risultati delle misurazioni per un periodo di sei anni. 3. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita' di cui all'allegato II, l'esercente, entro sei mesi dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6, provvede alla valutazione delle dosi efficaci ai lavoratori e all'individuo rappresentativo derivanti dalla pratica. Nel caso in cui dalle valutazioni di dose efficace non risultino superati i livelli di esenzione di cui all'allegato II per i lavoratori e per l'individuo rappresentativo, l'esercente provvede a ripetere le misure di cui al comma 1 con cadenza triennale e comunque ogni volta che si verificano significative variazioni del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche dei materiali in ingresso. L'esercente trasmette la relazione tecnica di cui al comma 7 con i risultati delle valutazioni di dose efficace all'ISIN, nonche' alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell'INL territorialmente competenti e conserva la relativa documentazione per un periodo di 6 anni. 4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44, quando dalle valutazioni di dose efficace di cui al comma 3 risulta superato il livello di esenzione di dose efficace per i lavoratori o per l'individuo rappresentativo, l'esercente adempie gli obblighi previsti dall'art. 24, e gli obblighi di cui al Titolo XI nel caso di superamento della dose efficace per i lavoratori ovvero gli obblighi del Titolo XII nel caso di superamento della dose efficace per l'individuo rappresentativo. 5. Nel caso in cui l'esercente, a seguito di attuazione di misure correttive volte alla riduzione delle dosi efficaci per i lavoratori e per l'individuo rappresentativo, dimostri che la dose efficace risulta non superiore al livello di esenzione, lo stesso trasmette ai soggetti di cui all'art. 24, comma 2, i risultati della nuova valutazione corredata dalla descrizione delle misure correttive adottate ai fini dell'eventuale esenzione della pratica dagli obblighi di cui al comma 4. L'esercente, in tal caso, conserva la relativa documentazione per un periodo di sei anni e attua le previsioni di cui al comma 2. 6. Le misurazioni sono effettuate su un numero rappresentativo di campioni dei materiali presenti nel ciclo produttivo e dei residui da servizi di dosimetria riconosciuti ai sensi dell'art. 155, commi 3 e 4, che rilasciano una relazione tecnica con i risultati delle stesse. Le misurazioni sono effettuate secondo guide tecniche emanate dall'ISIN ai sensi dell'art. 236 o, in mancanza di queste, secondo norme di buona tecnica nazionali o internazionali. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con cadenza semestrale dai suddetti organismi all'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui all'art. 21 secondo le modalita' indicate dall'ISIN. 7. Per gli adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5, l'esercente si avvale dell'esperto di radioprotezione che rilascia una relazione tecnica contenente i risultati delle misurazioni delle concentrazioni effettuate, le valutazioni di dose efficace per i lavoratori e per l'individuo rappresentativo, le eventuali azioni di controllo, le misure correttive volte alla riduzione delle dosi efficaci dei lavoratori e della popolazione, le indicazioni di radioprotezione, nonche' le eventuali misure da adottare ai fini della sorveglianza fisica della radioprotezione. 8. I risultati delle misurazioni e le relazioni tecniche dell'esperto di radioprotezione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'art. 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»