Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
  101, relativo agli obblighi dell'esercente in presenza di  sorgenti
  di radiazioni ionizzanti di origine naturale 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3,  il  terzo  periodo  e'  sostituto  dal  seguente:
«L'esercente trasmette la relazione tecnica di cui al comma 7  con  i
risultati delle valutazioni di dose efficace all'ISIN,  nonche'  alle
ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell'INL  territorialmente
competenti e conserva la relativa documentazione per un periodo di  6
anni.»; 
    b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «Le misurazioni sono
effettuate» sono inserite le seguenti: «su un numero  rappresentativo
di campioni  dei  materiali  presenti  nel  ciclo  produttivo  e  dei
residui» e  la  parola  «organismi»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«servizi di dosimetria». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'art. 22 del citato  decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.   22    (Obblighi    dell'esercente    (direttiva
          59/2013/Euratom,  articoli  31,  32,  34  e   35;   decreto
          legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  articoli  10  -ter  e
          10-quinques)). - 1. Per le pratiche  di  cui  all'art.  20,
          l'esercente, entro dodici mesi dall'entrata in  vigore  del
          presente decreto o dall'inizio della pratica, provvede alla
          misurazione della concentrazione di attivita' sui materiali
          presenti nel  ciclo  produttivo  e  sui  residui  derivanti
          dall'attivita' lavorativa stessa ai sensi del comma 6. 
              2. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 29,  nel  caso
          in cui i risultati delle misurazioni non siano superiori ai
          livelli  di  esenzione  in  termini  di  concentrazione  di
          attivita' di cui all'allegato II, l'esercente provvede alla
          ripetizione delle misure con cadenza triennale  e  comunque
          nel caso di significative variazioni del ciclo produttivo o
          delle  caratteristiche  radiologiche   delle   materie   in
          ingresso.   L'esercente   conserva   i   risultati    delle
          misurazioni per un periodo di sei anni. 
              3. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni  siano
          superiori  ai  livelli   di   esenzione   in   termini   di
          concentrazione  di  attivita'  di  cui   all'allegato   II,
          l'esercente, entro sei mesi dal  rilascio  della  relazione
          tecnica di cui al comma 6, provvede alla valutazione  delle
          dosi efficaci ai lavoratori e all'individuo rappresentativo
          derivanti dalla pratica. Nel caso in cui dalle  valutazioni
          di dose  efficace  non  risultino  superati  i  livelli  di
          esenzione di cui all'allegato II per  i  lavoratori  e  per
          l'individuo   rappresentativo,   l'esercente   provvede   a
          ripetere le misure di cui al comma 1 con cadenza  triennale
          e comunque  ogni  volta  che  si  verificano  significative
          variazioni del ciclo  produttivo  o  delle  caratteristiche
          radiologiche  dei  materiali   in   ingresso.   L'esercente
          trasmette la relazione tecnica di cui  al  comma  7  con  i
          risultati delle  valutazioni  di  dose  efficace  all'ISIN,
          nonche' alle ARPA/APPA, agli organi del  SSN  e  alla  sede
          dell'INL territorialmente competenti e conserva la relativa
          documentazione per un periodo di 6 anni. 
              4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni  di
          cui all'art. 44, quando dalle valutazioni di dose  efficace
          di cui al comma 3 risulta superato il livello di  esenzione
          di  dose  efficace  per  i  lavoratori  o  per  l'individuo
          rappresentativo, l'esercente adempie gli obblighi  previsti
          dall'art. 24, e gli obblighi di cui al Titolo XI  nel  caso
          di superamento della dose efficace per i lavoratori  ovvero
          gli obblighi del Titolo XII nel caso di  superamento  della
          dose efficace per l'individuo rappresentativo. 
              5. Nel caso in cui l'esercente, a seguito di attuazione
          di  misure  correttive  volte  alla  riduzione  delle  dosi
          efficaci   per   i    lavoratori    e    per    l'individuo
          rappresentativo, dimostri che la dose efficace risulta  non
          superiore al livello di esenzione, lo stesso  trasmette  ai
          soggetti di cui all'art. 24, comma  2,  i  risultati  della
          nuova valutazione corredata dalla descrizione delle  misure
          correttive adottate ai fini dell'eventuale esenzione  della
          pratica dagli obblighi di cui al comma 4.  L'esercente,  in
          tal  caso,  conserva  la  relativa  documentazione  per  un
          periodo di sei anni e attua le previsioni di cui  al  comma
          2. 
              6.  Le  misurazioni  sono  effettuate  su   un   numero
          rappresentativo di  campioni  dei  materiali  presenti  nel
          ciclo produttivo e dei residui  da  servizi  di  dosimetria
          riconosciuti ai sensi dell'art.  155,  commi  3  e  4,  che
          rilasciano una relazione  tecnica  con  i  risultati  delle
          stesse.  Le  misurazioni  sono  effettuate  secondo   guide
          tecniche emanate dall'ISIN ai sensi  dell'art.  236  o,  in
          mancanza  di  queste,  secondo  norme  di   buona   tecnica
          nazionali o internazionali. I risultati  delle  misurazioni
          sono  trasmessi  con  cadenza   semestrale   dai   suddetti
          organismi all'apposita sezione della banca dati della  rete
          nazionale di sorveglianza della  radioattivita'  ambientale
          di cui all'art. 21 secondo le modalita' indicate dall'ISIN. 
              7. Per gli adempimenti previsti dai commi  3,  4  e  5,
          l'esercente si avvale dell'esperto di  radioprotezione  che
          rilascia una relazione tecnica contenente i risultati delle
          misurazioni delle concentrazioni effettuate, le valutazioni
          di  dose  efficace  per  i  lavoratori  e  per  l'individuo
          rappresentativo,  le  eventuali  azioni  di  controllo,  le
          misure correttive volte alla riduzione delle dosi  efficaci
          dei lavoratori  e  della  popolazione,  le  indicazioni  di
          radioprotezione, nonche' le eventuali misure da adottare ai
          fini della sorveglianza fisica della radioprotezione. 
              8.  I  risultati  delle  misurazioni  e  le   relazioni
          tecniche  dell'esperto  di  radioprotezione   costituiscono
          parte integrante del documento di valutazione  del  rischio
          di cui all'art. 17, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
          n. 81.»