Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
  101, relativo alla classificazione dei residui 
 
  1. All'articolo 25, comma 3,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Sono
classificati esenti  i  residui  solidi  contenenti  radionuclidi  di
origine naturale che soddisfano i criteri, le modalita' e  i  livelli
allontanamento stabiliti nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta l'art. 25 del citato  decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  25  (Classificazione  dei   residui   (direttiva
          2013/59/Euratom, art.  23;  decreto  legislativo  17  marzo
          1995, n. 230, art. 10 -bis)). - 1. La  classificazione  dei
          residui e' stabilita nell'allegato VI. 
              2. Le condizioni di esercizio  e  i  requisiti  tecnici
          minimi  che  gli  impianti   devono   soddisfare   per   il
          conferimento dei residui di cui al comma 1  sono  riportati
          in allegato VI. 
              3. Sono classificati esenti i residui solidi contenenti
          radionuclidi di origine naturale che soddisfano i  criteri,
          le  modalita'  e   i   livelli   allontanamento   stabiliti
          nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4. I residui esenti
          devono essere gestiti nel rispetto delle  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»