Art. 8 Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla classificazione dei residui 1. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono classificati esenti i residui solidi contenenti radionuclidi di origine naturale che soddisfano i criteri, le modalita' e i livelli allontanamento stabiliti nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4.».
Note all'art. 8: - Si riporta l'art. 25 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 25 (Classificazione dei residui (direttiva 2013/59/Euratom, art. 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 10 -bis)). - 1. La classificazione dei residui e' stabilita nell'allegato VI. 2. Le condizioni di esercizio e i requisiti tecnici minimi che gli impianti devono soddisfare per il conferimento dei residui di cui al comma 1 sono riportati in allegato VI. 3. Sono classificati esenti i residui solidi contenenti radionuclidi di origine naturale che soddisfano i criteri, le modalita' e i livelli allontanamento stabiliti nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4. I residui esenti devono essere gestiti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»