Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
  101, relativo all'autorizzazione per gli impianti  di  gestione  di
  residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio  2020,  n.101,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate
ai  sensi  del  presente  articolo   sono   espressamente   riportate
nell'autorizzazione integrata ambientale di  cui  al  titolo  III-bis
della Parte II del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  nei
casi in cui e' prevista.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta l'art. 26 del citato  decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 26. Autorizzazione per gli impianti  di  gestione
          di  residui  ai  fini   dello   smaltimento   nell'ambiente
          (direttiva 2013/59/ Euratom art. 23; decreto legislativo 17
          marzo   1995,   n.   230,   art.   10   -bis   -    decreto
          interministeriale MATTM-MISE del 7/8/2015). 
              1. I residui  che  non  soddisfano  i  requisiti  e  le
          condizioni di esenzione possono essere smaltiti,  ai  sensi
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, in
          discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo  13
          gennaio 2003, n. 36, in base  a  preventiva  autorizzazione
          che disciplina le condizioni e le modalita' di conferimento
          dei  residui  e  di  esercizio  dell'impianto,  nonche'   i
          requisiti tecnici, che l'impianto deve soddisfare  al  fine
          di garantire la tutela e la  sicurezza  dell'ambiente,  dei
          lavoratori e della popolazione. 
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal
          Prefetto, sulla base  del  parere  vincolante  del  Comando
          provinciale dei vigili del fuoco, dell'Agenzia regionale  o
          provinciale per la protezione dell'ambiente e degli  organi
          del SSN, sentita la regione. 
              3.  Fatte  salve  le   disposizioni   in   materia   di
          valutazione  di  impatto  ambientale,  l'autorizzazione  e'
          rilasciata previa verifica dell'idoneita' del sito proposto
          dal punto di vista  della  radioprotezione,  tenendo  conto
          delle     condizioni     demografiche,     meteoclimatiche,
          idrogeologiche e ambientali. 
              4. Le modalita' per la  richiesta,  la  modifica  e  la
          revoca  dell'autorizzazione   e   per   la   disattivazione
          dell'impianto  di   cui   al   comma   1   sono   stabilite
          nell'allegato VII. 
              4-bis. Le prescrizioni contenute  nelle  autorizzazioni
          rilasciate   ai   sensi   del   presente   articolo    sono
          espressamente   riportate   nell'autorizzazione   integrata
          ambientale  di  cui  al  titolo  III-bis  della  Parte   II
          deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei  casi  in
          cui e' prevista.».