Art. 10 
 
                       Disposizioni in materia 
                di personale della ricerca sanitaria 
 
  1. Fatte salve le risorse di cui alla legge 27  dicembre  2017,  n.
205, comma 424, nonche' i vincoli del comma 428 della medesima legge,
la durata del secondo periodo contrattuale di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato del personale di ricerca sanitaria, di cui  di  cui
all'articolo 1, commi da 422 a 434 della  citata  legge  n.  205  del
2017, puo' essere ridotta  rispetto  all'arco  temporale  dei  cinque
anni, in caso di valutazione positiva secondo la disciplina stabilita
dal comma 427 della legge n. 205/2017, anche al  fine  dell'eventuale
inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio  sanitario
nazionale (SSN) e nel rispetto di quanto previsto dal comma 2. 
  2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, ai sensi del comma 423 della  legge  n.
205  del  2017,  gli  IRCCS  ridefiniscono  gli  atti  aziendali   di
organizzazione prevedendo una specifica e  autonoma  sezione  per  le
funzioni di ricerca e definiscono quote riservate,  da  destinare  al
personale della ricerca sanitaria, assunto con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato. Gli IRCCS  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  legislativo
nell'ambito  dei  posti  della  dotazione  organica  del   personale,
definiscono il numero di posti destinati alle  attivita'  di  ricerca
per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca
sanitaria. 
  3. Fermo restando quanto previsto in relazione alla mobilita' verso
le universita', dall'articolo 26 del decreto-legge 6  novembre  2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233 e dal decreto attuativo del Ministro dell'universita' e  della
ricerca 29 aprile 2022 n. 367, al fine  di  favorire  lo  scambio  di
esperienze professionali nel  sistema  della  ricerca,  il  personale
degli IRCCS di diritto pubblico impiegato  in  attivita'  di  ricerca
traslazionale, preclinica e clinica, compatibilmente con  le  risorse
per il periodo di vigenza del rapporto di lavoro subordinato a  tempo
determinato, puo' essere comandato o distaccato presso altro IRCCS di
diritto pubblico o  ente  pubblico  di  ricerca  nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 422  al
          434 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante  Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O: 
                «422.  Al  fine  di   garantire   e   promuovere   il
          miglioramento    della    qualita'    e     dell'efficienza
          dell'attivita' di ricerca sanitaria, parte  integrante  del
          Servizio sanitario  nazionale,  secondo  i  principi  della
          Carta europea dei ricercatori, di cui alla  raccomandazione
          della Commissione delle  Comunita'  europee  dell'11  marzo
          2005 (2005/251/CE) , e di consentire un'organica disciplina
          dei  rapporti  di  lavoro  del  personale   della   ricerca
          sanitaria, e' istituito, presso gli IRCCS  pubblici  e  gli
          Istituti   zooprofilattici   sperimentali,    di    seguito
          complessivamente denominati « Istituti », fermo restando il
          rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale,  un
          ruolo non dirigenziale  della  ricerca  sanitaria  e  delle
          attivita' di supporto alla ricerca sanitaria. 
                423. Il rapporto di lavoro del personale  di  cui  al
          comma 422 e' disciplinato, sulla base  di  quanto  previsto
          nei  commi  da  424  a  434,  nell'ambito   del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro  del  comparto  Sanita',  in
          un'apposita  sezione,  con  definizione   dei   trattamenti
          economici dei relativi  profili,  prendendo  a  riferimento
          quelli  della  categoria  apicale  degli  altri  ruoli  del
          comparto e valorizzando, con riferimento al personale della
          ricerca sanitaria, la specificita' delle funzioni  e  delle
          attivita' svolte, con l'individuazione, con riferimento  ai
          rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 424,
          di   specifici   criteri,   connessi   anche   ai    titoli
          professionali nonche' alla qualita' e  ai  risultati  della
          ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia  economica.
          In relazione a quanto previsto  dal  comma  422,  gli  atti
          aziendali  di  organizzazione  degli  Istituti   prevedono,
          nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi
          o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione  per  le
          funzioni  di  ricerca,  facente  capo,  negli   IRCCS,   al
          direttore scientifico  e,  negli  Istituti  zooprofilattici
          sperimentali, al direttore generale. 
                424. Per garantire  un'adeguata  flessibilita'  nelle
          attivita'  di  ricerca,  gli  Istituti  assumono,  per   lo
          svolgimento delle predette attivita', entro il  limite  del
          20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere
          dall'anno  2019  delle  complessive   risorse   finanziarie
          disponibili per le  attivita'  di  ricerca,  personale  con
          contratto di lavoro subordinato a  tempo  determinato,  nel
          rispetto del contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo
          periodo  e'  incrementato   con   le   risorse   aggiuntive
          trasferite a ciascun Istituto dal Ministero  della  salute,
          pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50
          milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di  euro  per
          l'anno 2020 e a  90  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. 
                425. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  salute,   di
          concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle
          modalita' di reclutamento stabilite  dall'articolo  35  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i  requisiti,  i
          titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di  cui
          al comma 424. 
                426.  Gli  Istituti  possono  bandire  le   procedure
          concorsuali per il reclutamento del  personale  di  cui  al
          comma 424 nonche' procedere all'immissione in servizio  dei
          vincitori con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato della durata di cinque anni,  con  possibilita'
          di un solo rinnovo  per  la  durata  massima  di  ulteriori
          cinque anni, previa valutazione ai  sensi  del  comma  427.
          L'attuazione di quanto previsto nel precedente  periodo  e'
          subordinata alla verifica della disponibilita'  finanziaria
          nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 424. 
                427. Il personale assunto ai sensi del comma  426  e'
          soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneita'
          per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni
          di  servizio,  secondo  modalita',  condizioni  e   criteri
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della  salute,   di
          concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica   amministrazione,   sentite   le   organizzazioni
          sindacali maggiormente  rappresentative.  L'esito  negativo
          della  valutazione  annuale,  per  tre  anni   consecutivi,
          determina la risoluzione del contratto. Previo accordo  tra
          gli Istituti e con il consenso dell'interessato, e' ammessa
          la   cessione   del   contratto   a   tempo    determinato,
          compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito  delle
          disponibilita' finanziarie di cui al comma 424. 
                428.  Gli  Istituti,  nel  rispetto   delle   vigenti
          disposizioni legislative in materia di  contenimento  delle
          spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva
          dotazione organica del personale destinato  alle  attivita'
          di assistenza o di  ricerca,  possono  inquadrare  a  tempo
          indeterminato nei ruoli del Servizio  sanitario  nazionale,
          compresi quelli della dirigenza per il solo personale della
          ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti
          dalle  disposizioni  vigenti,  il   personale   che   abbia
          completato il secondo periodo contrattuale con  valutazione
          positiva, secondo la disciplina stabilita  con  il  decreto
          del Ministro della salute previsto dal comma 427. 
                429. Al fine di valorizzare i giovani  che  esprimono
          alto potenziale e di favorire  il  rientro  dall'estero  di
          personale fornito di elevata professionalita', gli Istituti
          possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato,  per
          la  durata  del  relativo  progetto  di  ricerca,  con  gli
          sperimentatori  principali  vincitori  di  bandi   pubblici
          competitivi nazionali, europei  o  internazionali,  secondo
          quanto previsto dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui al comma 425. Il  costo  del  contratto
          grava sui  fondi  del  progetto  finanziato  con  il  bando
          pubblico e  il  contratto  puo'  essere  prorogato  per  il
          completamento del primo quinquennio di cui  al  comma  426,
          subordinatamente   alla   disponibilita'   delle    risorse
          finanziarie di cui al comma 424. 
                430. Gli Istituti  possono  altresi'  utilizzare  una
          quota fino al 5 per cento delle disponibilita'  finanziarie
          di cui al comma  424  per  stipulare  contratti  di  lavoro
          subordinato a tempo determinato di cui  al  comma  426  con
          ricercatori  residenti  all'estero,   la   cui   produzione
          scientifica soddisfi i parametri stabiliti con  il  decreto
          del Ministro della salute di cui al comma 427. 
                431. Il personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          determinato di cui ai commi  424  e  432  e'  ammesso  alla
          partecipazione per l'accesso in  soprannumero  al  relativo
          corso di specializzazione, secondo  le  modalita'  previste
          dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto  legislativo  17
          agosto 1999, n. 368. 
                432. In sede di prima applicazione, entro centottanta
          giorni dalla data di entrata in vigore  della  sezione  del
          contratto collettivo del comparto Sanita' di cui  al  comma
          423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data
          del 31 dicembre 2017, con  rapporti  di  lavoro  flessibile
          instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero
          titolare, alla data del  31  dicembre  2017,  di  borsa  di
          studio  erogata  dagli  Istituti  a  seguito  di  procedura
          selettiva pubblica, che abbia maturato, alla  data  del  31
          dicembre 2019, fatti  salvi  i  requisiti  maturati  al  31
          dicembre 2017 un'anzianita' di servizio  ovvero  sia  stato
          titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi
          sette, puo' essere assunto con contratto di lavoro a  tempo
          determinato  secondo  la  disciplina  e  nei  limiti  delle
          risorse di cui al comma 424 e  secondo  le  modalita'  e  i
          criteri stabiliti con il decreto del Ministro della  salute
          di cui al comma 427. 
                432-bis.  Il  Ministero  della  salute,  sentite   le
          organizzazioni  sindacali   maggiormente   rappresentative,
          tenuto conto di quanto previsto dal  decreto  del  Ministro
          della salute di cui al comma 427, individua i  criteri  cui
          gli Istituti si attengono ai fini  dell'attribuzione  delle
          fasce economiche al personale di cui al comma 432. 
                433.   Al   fine   di   garantire   la    continuita'
          nell'attuazione delle  attivita'  di  ricerca,  nelle  more
          dell'assunzione del personale di  cui  al  comma  432,  gli
          Istituti,  in  deroga  all'articolo  7,  comma  5-bis,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   possono
          continuare ad  avvalersi,  con  le  forme  contrattuali  di
          lavoro in essere, del personale in servizio alla  data  del
          31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse  finanziarie  di
          cui al comma 424. 
                434. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui
          ai commi da 422 a 432 sono stipulati in deroga ai limiti di
          cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, e  all'articolo  2,  comma  71,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   26   del
          decreto-legge 6  novembre  2021  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante
          Disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
          infiltrazioni  mafiose,  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  31
          dicembre 2021, n. 310 S.O.: 
                «Art.   26   (Sostegno   della    mobilita',    anche
          internazionale,   dei   docenti   universitari).    -    1.
          All'articolo 1, comma 9, della legge 4  novembre  2005,  n.
          230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
          "Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e  a
          valere   sulle   facolta'   assunzionali   disponibili    a
          legislazione vigente, le universita' possono procedere alla
          copertura di posti di professore ordinario,  di  professore
          associato e di ricercatore  mediante  chiamata  diretta  di
          studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti
          universitari o di ricerca  esteri,  anche  se  ubicati  nel
          territorio italiano, in attivita' di ricerca o insegnamento
          a  livello  universitario,  che  ricoprono  da  almeno   un
          triennio presso  istituzioni  universitarie  o  di  ricerca
          estere una posizione accademica equipollente sulla base  di
          tabelle di corrispondenza definite e  aggiornate  ogni  tre
          anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito
          il Consiglio universitario nazionale,  ovvero  di  studiosi
          che siano  risultati  vincitori  nell'ambito  di  specifici
          programmi di ricerca di alta  qualificazione,  identificati
          con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,
          sentiti l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
          universitario e della ricerca e il Consiglio  universitario
          nazionale, finanziati, in  esito  a  procedure  competitive
          finalizzate  al  finanziamento  di  progetti  condotti   da
          singoli  ricercatori,  da  amministrazioni  centrali  dello
          Stato,  dall'Unione  europea  o  da  altre   organizzazioni
          internazionali."; 
                  b)   al   terzo   periodo   le   parole   "Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca"  sono
          sostituite  dalle  seguenti  "Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca"  e  dopo  le  parole  «previo  parere"  sono
          inserite le  seguenti:  ",  in  merito  alla  coerenza  del
          curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui
          e' ricompreso il settore scientifico  disciplinare  per  il
          quale viene effettuata la chiamata, nonche'  in  merito  al
          possesso dei requisiti per il riconoscimento  della  chiara
          fama,". 
                2.  Alla  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i
          seguenti: 
                    "5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita'
          di  bilancio  e  a  valere  sulle   facolta'   assunzionali
          disponibili a  legislazione  vigente,  per  fare  fronte  a
          specifiche esigenze  didattiche,  di  ricerca  o  di  terza
          missione, le universita' possono procedere alla chiamata di
          professori ordinari  e  associati  in  servizio  da  almeno
          cinque  anni  presso   altre   universita'   nella   fascia
          corrispondente a quella  per  la  quale  viene  bandita  la
          selezione,  ovvero  di   studiosi   stabilmente   impegnati
          all'estero in attivita' di ricerca o di  insegnamento,  che
          ricoprono  da  almeno  cinque   anni   presso   universita'
          straniere una posizione accademica equipollente sulla  base
          di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre
          anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito
          il   Consiglio   universitario   nazionale,   mediante   lo
          svolgimento  di  procedure   selettive   in   ordine   alla
          corrispondenza delle proposte  progettuali  presentate  dal
          candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o  di  terza
          missione espresse dalle universita'.  Per  le  chiamate  di
          professori  ordinari  ai  sensi  del  primo   periodo,   ai
          candidati e' richiesto il possesso dei  requisiti  previsti
          dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le
          procedure di Abilitazione  scientifica  nazionale,  di  cui
          all'articolo 16. Le universita' pubblicano nel proprio sito
          internet istituzionale  l'avviso  pubblico  ai  fini  della
          raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura
          di posti di personale docente di cui al presente  articolo.
          La  presentazione   della   candidatura   ai   fini   della
          manifestazione di interesse non da' diritto, in ogni  caso,
          all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del
          personale docente dell'Universita'. La proposta di chiamata
          viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il  voto
          favorevole  della  maggioranza  assoluta   dei   professori
          ordinari, nel caso di chiamata di un professore  ordinario,
          ovvero dei professori ordinari e  associati,  nel  caso  di
          chiamata di un professore associato,  e  viene  sottoposta,
          previo parere del Senato accademico,  all'approvazione  del
          Consiglio di Amministrazione, che  si  pronuncia  entro  il
          termine di trenta giorni.  La  proposta  di  chiamata  puo'
          essere formulata anche direttamente dal Senato  accademico,
          ferma   restando   l'approvazione    del    Consiglio    di
          Amministrazione secondo le  modalita'  di  cui  al  secondo
          periodo. 
                    5-ter. Alle procedure selettive di cui  al  comma
          5-bis possono partecipare  anche  dirigenti  di  ricerca  e
          primi ricercatori  presso  gli  enti  pubblici  di  ricerca
          ovvero  i   soggetti   inquadrati   nei   ruoli   a   tempo
          indeterminato,  ovvero  a  tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 1,  commi  422  e  seguenti  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura  a
          carattere scientifico (IRCCS), che  svolgano  attivita'  di
          ricerca traslazionale, preclinica  e  clinica.  Coloro  che
          partecipano alle procedure di cui al presente comma  devono
          essere in servizio da almeno cinque anni presso  l'ente  di
          appartenenza  ed  essere  in   possesso   dell'abilitazione
          scientifica nazionale  per  il  settore  concorsuale  e  la
          fascia a cui si riferisce la procedura. 
                    5-quater. Dalle  disposizioni  di  cui  ai  commi
          5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a
          carico della finanza pubblica.". 
                  b)  all'articolo  18,  comma  4,  dopo  le   parole
          «universita' stessa» sono aggiunte le seguenti:  ",  ovvero
          alla chiamata di cui all'articolo 7, comma comma 5-bis". 
                2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11  del  decreto
          legislativo 25 novembre  2016,  n.  218,  sono  inseriti  i
          seguenti: 
                  "3-bis. Nell'ambito delle  relative  disponibilita'
          di  bilancio  e  a  valere  sulle   facolta'   assunzionali
          disponibili  a  legislazione  vigente,  gli  Enti   possono
          procedere alla copertura di  posti  di  primo  ricercatore,
          primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo
          mediante chiamata diretta di personale in servizio  con  la
          medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente.
          Le chiamate sono  effettuate  mediante  lo  svolgimento  di
          procedure selettive in  ordine  alla  corrispondenza  delle
          proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze
          del piano triennale di attivita'. Gli Enti  pubblicano  nel
          proprio sito  internet  l'avviso  pubblico  ai  fini  della
          raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura
          dei posti di cui al presente comma. 
                  3-ter. Alle procedure selettive  di  cui  al  comma
          3-bis possono  partecipare  anche  professori  universitari
          associati, per l'inquadramento  come  primo  ricercatore  o
          primo tecnologo, e professori  universitari  ordinari,  per
          l'inquadramento  come  dirigente  di  ricerca  o  dirigente
          tecnologo, purche' in servizio da almeno cinque anni presso
          l'universita'". 
                2-ter. Le modalita' attuative delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo sono  stabilite  con  decreto  del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  sentito  il
          Ministro della salute.»