Art. 11 
 
Disposizioni in materia di prestazioni di  alta  specialita'  erogate
  dagli IRCCS in favore dei pazienti extraregionali 
  1. Allo scopo di garantire un equo accesso  di  tutti  i  cittadini
alle prestazioni di alta specialita'  erogate  dagli  IRCCS,  secondo
principi  di  appropriatezza   e   di   ottimizzazione   dell'offerta
assistenziale del Servizio  sanitario  nazionale,  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono  all'acquisto,
presso tali istituti, di prestazioni sanitarie  di  alta  specialita'
rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCCS da erogare a favore
di cittadini residenti in regioni diverse da quelle ove insistono  le
strutture, in coerenza con la programmazione regionale e nazionale  e
con i vincoli dettati dalla normativa vigente in materia di  acquisto
di prestazioni sanitarie da privato  accreditato,  anche  avvalendosi
della deroga di cui all'articolo 1,  comma  574,  lettera  b),  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, ivi ricomprendendo l'ulteriore  spesa
di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178. 
  2. A decorrere dall'anno 2023, nell'ambito del fabbisogno sanitario
standard e' individuato per il medesimo anno un  fondo  pari  a  euro
40.000.000, da rivalutare annualmente da parte  del  Ministero  della
salute sulla base dei fabbisogni assistenziali soddisfatti, destinato
alla remunerazione delle prestazioni di cui al comma  1  e  ripartito
tra le regioni e le province autonome in coerenza con le  prestazioni
di alta specialita' rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCCS
rilevate nell'ambito dei flussi  informativi.  Tale  riparto  integra
l'accordo per la regolazione delle prestazioni rese dagli  IRCCS  per
l'alta specialita' in mobilita' dell'anno di riferimento. In sede  di
consuntivazione le regioni e le province autonome, per  le  strutture
aventi sedi nel proprio territorio, sono responsabili per i controlli
di appropriatezza, propedeutici alla regolazione finanziaria  e  alla
eventuale rivalutazione del fabbisogno.  Sono  destinatarie  di  tale
fondo tutte le strutture che sottoscrivono gli  accordi  contrattuali
ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  3. Le prestazioni di cui al comma  1,  erogate  dagli  IRCCS,  sono
regolate attraverso  gli  ordinari  meccanismi  della  matrice  della
mobilita' sanitaria, nell'ambito del riparto del fabbisogno sanitario
nazionale standard, con la sola eccezione dell'ulteriore spesa di cui
all'articolo 1, comma 496, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
remunerata all'atto del riparto delle medesime somme sottoposta  alle
regole di cui al relativo decreto attuativo. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 574,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 2015, n. 302, S.O.: 
                «574. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al primo periodo, le parole: "A tutti i  singoli
          contratti e a tutti  i  singoli  accordi"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "Ai contratti e agli accordi" e le  parole:
          "percentuale fissa," sono soppresse; 
                  b) dopo il primo periodo sono inseriti i  seguenti:
          "A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo
          di  riorganizzazione  del   settore   ospedaliero   privato
          accreditato  in   attuazione   di   quanto   previsto   dal
          regolamento di cui al decreto del Ministro della  salute  2
          aprile 2015,  n.  70,  al  fine  di  valorizzare  il  ruolo
          dell'alta specialita' all'interno del territorio nazionale,
          le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza
          ospedaliera di alta  specialita',  nonche'  di  prestazioni
          erogate da parte  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico  (IRCCS)  a  favore   di   cittadini
          residenti in regioni  diverse  da  quelle  di  appartenenza
          ricomprese  negli  accordi  per  la   compensazione   della
          mobilita' interregionale di cui all'articolo  9  del  Patto
          per la salute sancito in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014  (atto
          rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per
          il governo della mobilita' sanitaria interregionale, di cui
          all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con  intesa
          del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          3 del 5 gennaio 2010, in  deroga  ai  limiti  previsti  dal
          primo  periodo.  Al  fine  di  garantire,  in  ogni   caso,
          l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla  deroga
          di cui al periodo precedente,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono  ad  adottare
          misure alternative, volte, in  particolare,  a  ridurre  le
          prestazioni inappropriate di bassa complessita' erogate  in
          regime  ambulatoriale,  di  pronto  soccorso,  in  ricovero
          ordinario e in riabilitazione  e  lungodegenza,  acquistate
          dagli erogatori privati  accreditati,  in  misura  tale  da
          assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di  cui
          al  primo   periodo,   nonche'   gli   obiettivi   previsti
          dall'articolo  9-quater,  comma  7,  del  decreto-legge  19
          giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  6  agosto  2015,  n.  125;  possono  contribuire  al
          raggiungimento del  predetto  obiettivo  finanziario  anche
          misure alternative a  valere  su  altre  aree  della  spesa
          sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta
          specialita' e i relativi  criteri  di  appropriatezza  sono
          definiti  con  successivo  accordo  sancito  in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano.  In
          sede di prima applicazione  sono  definite  prestazioni  di
          assistenza  ospedaliera  di  alta  specialita'  i  ricoveri
          individuati come "ad  alta  complessita'"  nell'ambito  del
          vigente Accordo interregionale per la  compensazione  della
          mobilita'  sanitaria,  sancito  in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Le  regioni
          trasmettono trimestralmente ai  Ministeri  della  salute  e
          dell'economia e delle finanze i  provvedimenti  di  propria
          competenza di compensazione della maggiore spesa  sanitaria
          regionale per i pazienti  extraregionali  presi  in  carico
          dagli IRCCS. Ne danno altresi' comunicazione  alle  regioni
          di residenza  dei  medesimi  pazienti  e  al  coordinamento
          regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine
          di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni  in
          materia  di   compensazione   della   mobilita'   sanitaria
          nell'ambito del riparto  delle  disponibilita'  finanziarie
          del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per
          ciascun  IRCCS  su  base  trimestrale   il   valore   delle
          prestazioni rese ai  pazienti  extraregionali  di  ciascuna
          regione".» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  496  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2021-2023,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.; 
                «496. Fermo restando quanto previsto dai commi da 491
          a 494, al fine di consentire il mantenimento dei  requisiti
          previsti dal decreto del Ministro della salute  5  febbraio
          2015, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  78  del  3
          aprile 2015, e il livello di particolare qualificazione  di
          eccellenza nella cura e  nella  ricerca  scientifica,  puo'
          essere garantito  l'accesso  alle  prestazioni  rese  dagli
          istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico  in
          favore di cittadini residenti in regioni diverse da  quelle
          di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della
          domanda storica come desumibile dai dati di  produzione  di
          cui all'ultima compensazione  tra  le  regioni  nonche'  di
          un'ulteriore spesa complessiva annua  non  superiore  a  20
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021.  E'
          corrispondentemente    incrementato    il    livello    del
          finanziamento  del  fabbisogno   sanitario   standard   cui
          concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.»