Art. 12 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Con decreto del Ministro della  salute,  sentita  la  Conferenza
Stato-regioni,  sono  aggiornati  periodicamente,  e  comunque  entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
rispetto delle evoluzioni scientifiche, gli allegati 1, 2,  e  3  del
presente decreto, nonche' i requisiti di  cui  ai  commi  3-quater  e
3-sexies dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 ottobre 2003,  n.
288, introdotti dall'articolo 4 del presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano  a  decorrere
dal primo rinnovo del collegio sindacale. 
  3. Le reti tematiche IRCCS gia' istituite alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto si adeguano entro il 31 agosto 2023  alle
disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  dal  comma  3-bis  al  comma
3-septies del presente decreto. 
  4. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 si applicano  decorsi
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e valgono anche per le istanze non ancora definite  a  quella
data. Le medesime  disposizioni  si  applicano  alla  prima  conferma
successiva alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  per
gli Istituti gia' riconosciuti e comunque non prima  di  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.