Art. 5 
 
           Meccanismi di incentivazione delle aggregazioni 
 
  1.  Ferme  restando  le  disposizioni   regionali,   nelle   citta'
metropolitane e' sviluppata e potenziata la  gestione  integrata  sul
territorio dei servizi pubblici locali  di  rilevanza  economica  ivi
compresa la realizzazione e gestione  delle  reti  e  degli  impianti
funzionali. A tal fine, il comune capoluogo puo' essere delegato  dai
comuni ricompresi nella citta' metropolitana a esercitare le funzioni
comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
per conto e nell'interesse degli altri comuni. 
  2. Le regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti  locali
interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento
dei servizi pubblici locali  a  rete  di  propria  competenza,  anche
tramite  aggregazioni  volontarie,  superando  l'attuale  assetto   e
orientandone l'organizzazione preferibilmente su  scala  regionale  o
comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee  a
massimizzare l'efficienza del servizio. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, da  adottare,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.  281,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  sono  stabilite  le  misure
incentivanti  in  favore  degli  enti  locali  che  aderiscono   alle
riorganizzazioni e alle aggregazioni di cui ai commi  1  e  2,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  4. In coerenza con le facolta' riconosciute alle Regioni  ai  sensi
del  comma  2,   la   provincia   esercita   funzioni   di   supporto
tecnico-amministrativo e coordinamento in relazione ai  provvedimenti
e alle attivita' nella materia  disciplinata  dal  presente  decreto,
comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  5. Restano ferme le disposizioni contenute nel  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  di   cui   al   decreto
legislativo n. 267 del 2000 in materia di funzioni amministrative, le
vigenti discipline  settoriali  in  materia  di  ambiti  territoriali
ottimali e bacini nei servizi pubblici a rete,  le  altre  norme  sui
caratteri e il funzionamento delle forme associative tra enti  locali
per il governo dei servizi pubblici locali, nonche' le convenzioni  e
gli accordi gia' in essere tra gli  enti  locali  per  l'attribuzione
delegata delle funzioni. 
  6. Al fine di  contribuire  alla  razionalizzazione  degli  assetti
istituzionali  locali  del  settore  dei  rifiuti,   l'Autorita'   di
Regolazione per Energia Reti e  Ambiente  presenta  alle  Camere  una
periodica  relazione  semestrale  sul  rispetto  delle   prescrizioni
stabilite  dalla  disciplina  di  settore  per  la  definizione   del
perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli  enti
di governo dell'ambito. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per l'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997
          n. 281 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo n. 267  del
          18 agosto 2000 si veda nelle note all'art. 2.