Art. 5
Meccanismi di incentivazione delle aggregazioni
1. Ferme restando le disposizioni regionali, nelle citta'
metropolitane e' sviluppata e potenziata la gestione integrata sul
territorio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ivi
compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti
funzionali. A tal fine, il comune capoluogo puo' essere delegato dai
comuni ricompresi nella citta' metropolitana a esercitare le funzioni
comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
per conto e nell'interesse degli altri comuni.
2. Le regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali
interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento
dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche
tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e
orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o
comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, da adottare, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure
incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle
riorganizzazioni e alle aggregazioni di cui ai commi 1 e 2, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. In coerenza con le facolta' riconosciute alle Regioni ai sensi
del comma 2, la provincia esercita funzioni di supporto
tecnico-amministrativo e coordinamento in relazione ai provvedimenti
e alle attivita' nella materia disciplinata dal presente decreto,
comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Restano ferme le disposizioni contenute nel testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 in materia di funzioni amministrative, le
vigenti discipline settoriali in materia di ambiti territoriali
ottimali e bacini nei servizi pubblici a rete, le altre norme sui
caratteri e il funzionamento delle forme associative tra enti locali
per il governo dei servizi pubblici locali, nonche' le convenzioni e
gli accordi gia' in essere tra gli enti locali per l'attribuzione
delegata delle funzioni.
6. Al fine di contribuire alla razionalizzazione degli assetti
istituzionali locali del settore dei rifiuti, l'Autorita' di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente presenta alle Camere una
periodica relazione semestrale sul rispetto delle prescrizioni
stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del
perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti
di governo dell'ambito.
Note all'art. 5:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997
n. 281 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000 si veda nelle note all'art. 2.