Art. 6
Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto
organizzativo degli enti locali. Incompatibilita' e
inconferibilita'
1. Ferme restando le competenze delle autorita' nazionali in
materia di regolazione economico-tariffaria e della qualita', a
livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di
controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete
sono distinte e si esercitano separatamente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di cui al comma
1, gli enti di governo dell'ambito o le Autorita' specificamente
istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici
locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a
soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si considerano
partecipate indirettamente le societa' formate o partecipate dagli
enti locali ricompresi nell'ambito.
3. Qualora gli enti locali titolari del servizio e a cui spettano
le funzioni di regolazione assumano direttamente o per mezzo di
soggetto partecipato la gestione del servizio, le strutture, i
servizi, gli uffici e le unita' organizzative dell'ente ed i loro
dirigenti e dipendenti preposti a tali funzioni di regolazione non
possono svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla
gestione ed al suo affidamento.
4. Non possono essere conferiti incarichi professionali, di
amministrazione o di controllo societario, ne' incarichi inerenti
alla gestione del servizio:
a) ai componenti di organi di indirizzo politico dell'ente
competente all'organizzazione del servizio o alla sua regolazione,
vigilanza o controllo, nonche' ai dirigenti e ai responsabili degli
uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali
funzioni;
b) ai componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro
organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di
regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, nonche' ai
dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente
preposti all'esercizio di tali funzioni;
c) ai consulenti per l'organizzazione o regolazione del servizio.
5. Le inconferibilita' di cui al comma 4, lettere a), b), e c), si
intendono cessate decorso un anno dalla conclusione degli incarichi
ivi elencati.
6. Il soggetto a cui e' conferito un incarico professionale, di
amministrazione o di controllo societario o inerente alla gestione
del servizio presenta le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
7. Ai componenti della commissione di gara per l'affidamento della
gestione del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dell'articolo 6-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e in materia di contratti pubblici.
8. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli enti di governo dell'ambito o le
autorita' di regolazione si adeguano alle disposizioni di cui ai
commi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo entro dodici mesi dalla
predetta data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92:
«Art. 20 (Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilita' o incompatibilita'). - 1. All'atto del
conferimento dell'incarico l'interessato presenta una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilita' di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta
annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di incompatibilita' di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico
che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione
per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilita', la
dichiarazione mendace, accertata dalla stessa
amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del
contraddittorio dell'interessato, comporta la
inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al
presente decreto per un periodo di 5 anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 6-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 6-bis (Conflitto di interessi). - 1. Il
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale.».