Art. 6 
 
Distinzione tra  funzioni  di  regolazione  e  gestione  nell'assetto
  organizzativo    degli    enti    locali.    Incompatibilita'     e
  inconferibilita' 
 
  1. Ferme  restando  le  competenze  delle  autorita'  nazionali  in
materia di  regolazione  economico-tariffaria  e  della  qualita',  a
livello  locale  le  funzioni  di  regolazione,  di  indirizzo  e  di
controllo e quelle di gestione dei servizi  pubblici  locali  a  rete
sono distinte e si esercitano separatamente. 
  2. Al fine di garantire il rispetto del principio di cui  al  comma
1, gli enti di governo  dell'ambito  o  le  Autorita'  specificamente
istituite per la regolazione e  il  controllo  dei  servizi  pubblici
locali  non  possono  direttamente  o  indirettamente  partecipare  a
soggetti incaricati della gestione del servizio. Non  si  considerano
partecipate indirettamente le societa' formate  o  partecipate  dagli
enti locali ricompresi nell'ambito. 
  3. Qualora gli enti locali titolari del servizio e a  cui  spettano
le funzioni di regolazione  assumano  direttamente  o  per  mezzo  di
soggetto partecipato  la  gestione  del  servizio,  le  strutture,  i
servizi, gli uffici e le unita' organizzative  dell'ente  ed  i  loro
dirigenti e dipendenti preposti a tali funzioni  di  regolazione  non
possono svolgere  alcuna  funzione  o  alcun  compito  inerente  alla
gestione ed al suo affidamento. 
  4.  Non  possono  essere  conferiti  incarichi  professionali,   di
amministrazione o di controllo  societario,  ne'  incarichi  inerenti
alla gestione del servizio: 
    a) ai  componenti  di  organi  di  indirizzo  politico  dell'ente
competente all'organizzazione del servizio o  alla  sua  regolazione,
vigilanza o controllo, nonche' ai dirigenti e ai  responsabili  degli
uffici o dei servizi  direttamente  preposti  all'esercizio  di  tali
funzioni; 
    b) ai componenti di organi di indirizzo politico  di  ogni  altro
organismo  che  espleti   funzioni   di   stazione   appaltante,   di
regolazione, di indirizzo o di controllo  del  servizio,  nonche'  ai
dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei  servizi  direttamente
preposti all'esercizio di tali funzioni; 
    c) ai consulenti per l'organizzazione o regolazione del servizio. 
  5. Le inconferibilita' di cui al comma 4, lettere a), b), e c),  si
intendono cessate decorso un anno dalla conclusione  degli  incarichi
ivi elencati. 
  6. Il soggetto a cui e' conferito  un  incarico  professionale,  di
amministrazione o di controllo societario o  inerente  alla  gestione
del servizio presenta le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 20  del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
  7. Ai componenti della commissione di gara per l'affidamento  della
gestione del servizio continuano ad applicarsi  le  disposizioni  del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dell'articolo  6-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e in materia di contratti pubblici. 
  8. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, gli enti di  governo  dell'ambito  o  le
autorita' di regolazione si adeguano  alle  disposizioni  di  cui  ai
commi 3, 4, 6 e 7 del  presente  articolo  entro  dodici  mesi  dalla
predetta data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del   decreto
          legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di
          inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso  le
          pubbliche amministrazioni e  presso  gli  enti  privati  in
          controllo pubblico, a norma dell'art. 1,  commi  49  e  50,
          della legge 6 novembre  2012,  n.  190),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92: 
                «Art. 20 (Dichiarazione sulla insussistenza di  cause
          di inconferibilita' o incompatibilita'). - 1. All'atto  del
          conferimento  dell'incarico  l'interessato   presenta   una
          dichiarazione sulla insussistenza di  una  delle  cause  di
          inconferibilita' di cui al presente decreto. 
                2. Nel  corso  dell'incarico  l'interessato  presenta
          annualmente una dichiarazione sulla  insussistenza  di  una
          delle cause di incompatibilita' di cui al presente decreto. 
                3. Le dichiarazioni di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          pubblicate nel sito della  pubblica  amministrazione,  ente
          pubblico o ente di diritto privato  in  controllo  pubblico
          che ha conferito l'incarico. 
                4. La dichiarazione di cui al comma 1  e'  condizione
          per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 
                5. Ferma  restando  ogni  altra  responsabilita',  la
          dichiarazione    mendace,    accertata     dalla     stessa
          amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa  e  del
          contraddittorio     dell'interessato,      comporta      la
          inconferibilita'  di  qualsivoglia  incarico  di   cui   al
          presente decreto per un periodo di 5 anni.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  6-bis  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
                «Art.  6-bis  (Conflitto  di  interessi).  -  1.   Il
          responsabile del procedimento e  i  titolari  degli  uffici
          competenti ad adottare i pareri, le  valutazioni  tecniche,
          gli  atti  endoprocedimentali  e  il  provvedimento  finale
          devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di   interessi,
          segnalando   ogni   situazione    di    conflitto,    anche
          potenziale.».