Art. 7 Competenze delle autorita' di regolazione nei servizi pubblici locali a rete 1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorita' di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualita' dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2. 2. Negli ambiti di competenza, le autorita' di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo. 3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorita' di regolazione e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti. 4. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.