Art. 7
Competenze delle autorita' di regolazione
nei servizi pubblici locali a rete
1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorita' di regolazione
individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei
servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli
indicatori e i livelli minimi di qualita' dei servizi, anche ai fini
di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17,
comma 2.
2. Negli ambiti di competenza, le autorita' di regolazione
predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.
3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono
richiedere alle competenti autorita' di regolazione e all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili
economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli
affidamenti.
4. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede mediante
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.