Art. 7 
 
              Competenze delle autorita' di regolazione 
                 nei servizi pubblici locali a rete 
 
  1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorita'  di  regolazione
individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei
servizi,  lo  schema  tipo  di   piano   economico-finanziario,   gli
indicatori e i livelli minimi di qualita' dei servizi, anche ai  fini
di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14,  comma  2,  e  17,
comma 2. 
  2.  Negli  ambiti  di  competenza,  le  autorita'  di   regolazione
predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo. 
  3. Gli enti locali  o  gli  enti  di  governo  dell'ambito  possono
richiedere alle competenti autorita' di regolazione  e  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato un  parere  circa  i  profili
economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti  degli
affidamenti. 
  4. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede  mediante
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.