Art. 8
Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete
1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera
un'autorita' di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dalle competenti
strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, che vi
provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui
al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi
pubblici locali non a rete di loro titolarita', possono adottare un
regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni,
principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto
disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la
diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli
altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il
rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli
standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.