Art. 8 
 
    Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete 
 
  1. Nei servizi pubblici locali non a rete per  i  quali  non  opera
un'autorita' di  regolazione,  gli  atti  e  gli  indicatori  di  cui
all'articolo 7, commi  1  e  2,  sono  predisposti  dalle  competenti
strutture  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  che  vi
provvede  mediante  le  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui
al comma 1, al  fine  di  provvedere  alla  regolazione  dei  servizi
pubblici locali non a rete di loro titolarita', possono  adottare  un
regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni,
principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di  quanto
disposto dal  presente  decreto,  assicurando  la  trasparenza  e  la
diffusione dei dati della gestione. I contratti  di  servizio  e  gli
altri atti di regolazione del  rapporto  contrattuale  assicurano  il
rispetto delle condizioni, dei  principi,  degli  obiettivi  e  degli
standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.