Art. 9 
 
                 Misure di coordinamento in materia 
                     di servizi pubblici locali 
 
  1. Gli enti locali e  le  altre  istituzioni  pubbliche  competenti
collaborano per la migliore qualita' dei servizi pubblici locali.  Le
Province svolgono le funzioni di  raccolta  ed  elaborazione  dati  e
assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio,
in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera  d)  della  legge  7
aprile 2014, n. 56. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  anche
coinvolgendo le loro agenzie  di  regolazione,  possono  formulare  e
deliberare protocolli, sulla base di uno  schema  tipo  formulato  in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo n. 281 del  1997,  sentite  le  competenti  autorita'  di
regolazione, al fine  di  favorire  e  diffondere  l'applicazione  di
indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e
del confronto concorrenziale. 
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  anche
con  la  collaborazione  delle  loro  agenzie  di   regolazione   ove
istituite,  sostengono  l'industrializzazione  dei  servizi  pubblici
locali e la riduzione dei costi delle  prestazioni  per  cittadini  e
utenti e per la collettivita',  quali  misure  per  il  coordinamento
della finanza pubblica,  attraverso  azioni  di  efficientamento  dei
processi produttivi, ivi compreso il concorso  dei  soggetti  privati
agli  investimenti  infrastrutturali  relativi  ai  servizi  pubblici
locali, al fine di ridurre l'indebitamento  pubblico,  assicurare  la
conservazione  delle  risorse  per  i  servizi  privi  di   rilevanza
economica, nonche' promuovere il confronto competitivo  e  accrescere
la qualita' e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini  di  cui  al
presente comma le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e
altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di  cui
al comma 2. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 85, lettera d)
          della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014,
          n. 81: 
                «85. Le province di cui ai commi da 51  a  53,  quali
          enti con funzioni di area  vasta,  esercitano  le  seguenti
          funzioni fondamentali: 
                  a). - c). (omissis) 
                  d) raccolta ed  elaborazione  di  dati,  assistenza
          tecnico-amministrativa agli enti locali; 
                  e). - f). (omissis)». 
              - Per l'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997
          n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), si veda nelle
          note alle premesse.