Art. 9
Misure di coordinamento in materia
di servizi pubblici locali
1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti
collaborano per la migliore qualita' dei servizi pubblici locali. Le
Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e
assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio,
in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7
aprile 2014, n. 56.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e
deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorita' di
regolazione, al fine di favorire e diffondere l'applicazione di
indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e
del confronto concorrenziale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove
istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici
locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e
utenti e per la collettivita', quali misure per il coordinamento
della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei
processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati
agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici
locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la
conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza
economica, nonche' promuovere il confronto competitivo e accrescere
la qualita' e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al
presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e
altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui
al comma 2.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 85, lettera d)
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014,
n. 81:
«85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali
enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti
funzioni fondamentali:
a). - c). (omissis)
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali;
e). - f). (omissis)».
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997
n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), si veda nelle
note alle premesse.