Art. 11. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
                 trasporti e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   per   l'anno
finanziario 2023, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 10). 
 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilito  come  segue:
245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla  lettera
c) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti  di  complemento,  di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice  di  cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6  ufficiali  delle  forze  di
completamento, di cui alla lettera d) del comma 1  dell'articolo  937
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. 
 
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle  capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui  alle  lettere
b) e b-bis) del comma 1  dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e'  fissato,  per  l'anno
2023, in 136 unita'. 
 
  4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  riguardante  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per  le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2023, con decreti del  Ragioniere
generale  dello  Stato,  i  prelevamenti  dal  fondo  a  disposizione
iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti  e
sulle coste  »,  nell'ambito  della  missione  «  Ordine  pubblico  e
sicurezza » del medesimo stato di previsione. 
 
  5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione  del
Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera,  di  cui  al
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi  provenienza
possono essere versati  in  conto  corrente  postale  dai  funzionari
delegati. 
 
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso  il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei  mezzi  di  pertinenza
delle Capitanerie di porto. 
 
  7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  riassegnare
allo stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, per l'anno finanziario 2023,  quota  parte  delle  entrate
versate al  bilancio  dello  Stato  derivanti  dai  corrispettivi  di
concessione offerti in  sede  di  gara  per  il  riaffidamento  delle
concessioni autostradali nella  misura  necessaria  alla  definizione
delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.