Art. 15. 
 
(Stato di previsione  del  Ministero  della  cultura  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2023, in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 
 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  della
cultura, per l'anno  finanziario  2023,  variazioni  compensative  di
bilancio, in termini di residui, di competenza  e  di  cassa,  tra  i
capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione  e  tutela
del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione «
Tutela  e  valorizzazione  dei   beni   e   attivita'   culturali   e
paesaggistici  »  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
cultura, relativi al Fondo  unico  per  lo  spettacolo,  ridenominato
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 1,
comma 631. 
 
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio, per l'anno finanziario 2023, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,
adottati su proposta del  Ministro  della  cultura,  comunicati  alle
competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei  conti
per  la  registrazione,  le  occorrenti  variazioni  compensative  di
bilancio, in termini  di  competenza  e  di  cassa,  tra  i  capitoli
iscritti nei pertinenti  programmi  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della cultura, relativi agli acquisti e alle espropriazioni
per  pubblica  utilita',  nonche'  per  l'esercizio  del  diritto  di
prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico
e monumentale  e  su  cose  di  arte  antica,  medievale,  moderna  e
contemporanea  e  di  interesse  artistico  e  storico,  nonche'   su
materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico,  raccolte
bibliografiche,  libri,  documenti,   manoscritti   e   pubblicazioni
periodiche,  ivi  comprese  le  spese  derivanti  dall'esercizio  del
diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose  denunciate
per l'esportazione  e  dell'espropriazione,  a  norma  di  legge,  di
materiale bibliografico prezioso e raro. 
 
  4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e  dei  servizi
svolti  in  attuazione   del   piano   nazionale   straordinario   di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo
personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con  il
sistema denominato « cedolino unico  »,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 197, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191.  A  tal  fine  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
per l'anno finanziario 2023, con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro della cultura, le variazioni compensative  di  bilancio,  in
termini di competenza e di cassa, su appositi  piani  gestionali  dei
capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.