Art. 21. 
 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra  in
vigore il 1° gennaio 2023. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
      Data a Roma, addi' 29 dicembre 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Giorgetti, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Avvertenza: 
 
              La presente legge e' pubblicata, per motivi di  massima
          urgenza, senza note, ai sensi  dell'art.  8,  comma  3  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217. 
              In Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -
          Serie generale - del 16 gennaio 2023,  si  procedera'  alla
          ripubblicazione del testo della presente  legge,  corredata
          delle relative note, ai sensi dell'art.  10,  comma  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092.