Art. 21. (Entrata in vigore) 1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2023. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 2022 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: La presente legge e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. In Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 16 gennaio 2023, si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.