Art. 3. 
 
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
                       disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
 
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 105.000 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e  in  95.000
milioni di euro per l'anno 2025. 
 
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio estero,  sono  fissati,  per
l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 4.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  40.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
 
  4. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2023, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  3  del  presente
articolo. 
 
  5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni  da  parte  della
SACE Spa e del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  conto
dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'anno  finanziario  2023,  in
150.000 milioni di euro. 
 
  6. Per l'anno 2023, il limite massimo di impegni che  il  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo'  assumere
e' fissato in 225.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione  di
garanzie in essere al 31  dicembre  2022  e  all'ammontare  di  nuove
garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2023. 
 
  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «  Fondi
di riserva e speciali  »,  nell'ambito  della  missione  «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  stabiliti,  per   l'anno   finanziario   2023,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.920
milioni di euro, 500 milioni di euro e 8.000 milioni di euro. 
 
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  sono  considerate  spese  obbligatorie,  per  l'anno
finanziario 2023, quelle  descritte  nell'elenco  n.1  allegato  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
  9. Le spese per le quali  puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l'anno finanziario 2023, nell'elenco n. 2 allegato allo stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
  10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere  generale
dello Stato e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione al programma « Concorso dello Stato  al  finanziamento
della spesa sanitaria  »,  nell'ambito  della  missione  «  Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario
2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
  11. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative  e  dei  membri  del  Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «  Fondi
da assegnare », nell'ambito della missione «  Fondi  da  ripartire  »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2023, ai competenti programmi degli  stati  di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, dell'interno e  della  difesa,  per  lo  stesso  anno
finanziario, per  l'effettuazione  di  spese  relative  a  competenze
spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti
di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a
compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni,  a  premi,  a
indennita' e competenze varie spettanti  alle  Forze  di  polizia,  a
trasferte  e  trasporto  delle  Forze  di  polizia,  a  rimborsi  per
facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio,  a  spese
telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di  schede,
a  manutenzione  e  acquisto  di  materiale  elettorale,  a  servizio
automobilistico e  ad  altre  esigenze  derivanti  dall'effettuazione
delle predette consultazioni elettorali. 
 
  12. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, per  l'anno  2023,  ai  capitoli  del
Titolo III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate le somme  iscritte,  per
competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del  debito  statale
», nell'ambito della missione « Debito  pubblico  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in  relazione
agli oneri connessi alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale  carico  dello
Stato. 
 
  13. Nell'elenco  n.  5,  allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le quali si possono effettuare,  per  l'anno  finanziario  2023,  con
decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a
disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre
1986, n. 831, iscritto nel  programma  «  Prevenzione  e  repressione
delle violazioni di natura economico-finanziaria », nell'ambito della
missione « Politiche economico-finanziarie e  di  bilancio  e  tutela
della finanza pubblica », nonche'  nel  programma  «  Concorso  della
Guardia di Finanza alla sicurezza interna  e  esterna  del  Paese  »,
nell'ambito della missione  «  Ordine  pubblico  e  sicurezza  »  del
medesimo stato di previsione. 
 
  14. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
937  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio  nell'anno
2023, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'. 
 
  15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale  per
la programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile  con  propria
deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo
1,  comma  7,  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  per  l'anno
finanziario 2023, destinate alla costituzione di unita'  tecniche  di
supporto alla programmazione,  alla  valutazione  e  al  monitoraggio
degli investimenti pubblici, sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreti  del  Ragioniere
generale dello Stato, agli stati di previsione delle  amministrazioni
medesime. 
 
  16. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, alla  riassegnazione
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nella  misura  stabilita  con  proprio
decreto, delle  somme  versate,  nell'ambito  della  voce  «  Entrate
derivanti dal controllo e repressione  delle  irregolarita'  e  degli
illeciti » dello stato di  previsione  dell'entrata,  dalla  societa'
Equitalia Giustizia Spa a titolo  di  utili  relativi  alla  gestione
finanziaria  del  fondo  di  cui  all'articolo  61,  comma  23,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
  17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
provvede,   nell'anno   finanziario   2023,   all'adeguamento   degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei  premi  e  delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle  lotterie,  in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni. 
 
  18. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti,  alla  riassegnazione  al  programma  «  Analisi,
monitoraggio e  controllo  della  finanza  pubblica  e  politiche  di
bilancio    »,    nell'ambito    della    missione    «     Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2023,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato relative alla gestione  liquidatoria  del  Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali  e  alla  gestione
liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche
di ordine pubblico, della citta' di Palermo ». 
 
  19. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei  capitoli  2214  e
2223 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'anno finanziario 2023, iscritti nel programma  «  Oneri
per il servizio del debito statale »,  e  tra  gli  stanziamenti  dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione,  iscritti  nel
programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione  di
mutui  ovvero  da  analoghe  operazioni  finanziarie,  qualora   tale
modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente  per  la  finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico. 
 
  20. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI),  dalla
societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle
singole  Federazioni  sportive  nazionali,   dalle   regioni,   dalle
province, dai comuni e da altri enti pubblici  e  privati,  destinate
alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza
e degli atleti paralimpici tesserati con  la  «  Sezione  paralimpica
Fiamme Gialle ». 
 
  21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono
essere   apportate,   per   l'anno   finanziario   2023,   variazioni
compensative, in termini di residui e di cassa, con riferimento  alle
somme di parte  capitale  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   nell'anno   2021,   non
utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitivita'
e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie  e  di
bilancio e  tutela  della  finanza  pubblica  »,  classificate  nella
categoria economica « Acquisizione di attivita' finanziarie -  Azioni
e altre partecipazioni ».