Art. 9. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
 
  2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato  di  previsione  del   Ministero   dell'interno,   per   l'anno
finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dal CONI, dalla societa'  Sport  e  salute  Spa,  dal  Comitato
italiano paralimpico, dalle  federazioni  sportive  nazionali,  dalle
regioni, dalle province, dai  comuni  e  da  altri  enti  pubblici  e
privati,  destinate  alle  spese  relative   all'educazione   fisica,
all'attivita'  sportiva  e  alla  costruzione,  al  completamento   e
all'adattamento  di  infrastrutture  sportive  concernenti  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
 
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese  per  le  quali  si  possono
effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti  del  Ragioniere
generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a  disposizione  per  la
Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1  della  legge  12  dicembre
1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine,  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della  missione
« Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione. 
 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per
l'anno finanziario 2023,  le  risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,
istituito  nel  programma  «  Flussi  migratori,  interventi  per  lo
sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti,  rapporti  con
le  confessioni   religiose   »,   nell'ambito   della   missione   «
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito
nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze  di  polizia  »,
nell'ambito della missione  «  Ordine  pubblico  e  sicurezza  »  del
medesimo stato di previsione, in attuazione  dell'articolo  1,  comma
562, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  dell'articolo  34  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
  5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare,
con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno, per l'anno finanziario 2023, i contributi  relativi  al
rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui  all'articolo
5, comma 2-ter, del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello  Stato  e
destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al
Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese  per  il  rimpatrio
degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 
 
  6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per  il  finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario e  assistito  di  cittadini  di
Paesi terzi verso il Paese di origine  o  di  provenienza,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, per l'anno  finanziario  2023,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi. 
 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2023,  le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  «  Elaborazione,
quantificazione  e  assegnazione   delle   risorse   finanziarie   da
attribuire agli enti locali » e « Gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali e  provinciali  »,  in  relazione  alle  minori  o  maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo  7,  comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  dell'articolo  10   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
 
  8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema
di  erogazione  unificata,  delle  competenze  accessorie  dovute  al
personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle
convenzioni stipulate con le societa' di trasporto  ferroviario,  con
la societa' Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e  con  l'Associazione
italiana societa' concessionarie autostrade e  trafori,  il  Ministro
dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,  previo
assenso del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  le  occorrenti  variazioni
compensative di bilancio delle risorse iscritte  nel  capitolo  2502,
istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine  e
della sicurezza  pubblica  »  della  missione  «  Ordine  pubblico  e
sicurezza », sui pertinenti capitoli dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno. 
 
  9. Al fine di consentire  il  pagamento  dei  compensi  per  lavoro
straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione  civile
dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma,  della  legge
1° aprile 1981, n.  121,  i  limiti  massimi  stabiliti  dal  decreto
adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2022. 
 
  10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma  767,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2023, il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  anche  in  conto
residui.