Art. 11
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno
finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle
capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media
nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di
completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere
b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissato, per l'anno
2023, in 136 unita'.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere
generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione
iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e
sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e
sicurezza » del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza
possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari
delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla
gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza
delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per l'anno finanziario 2023, quota parte delle entrate
versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di
concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle
concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione
delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
Note all'art. 11:
Note al Comma 2
Il riferimento al testo degli articoli 803 e 937 del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
e' riportato nelle note all'articolo 3.
Note al Comma 3
Il riferimento al testo dell'articolo 803 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note
all'articolo 3.
Note al Comma 5
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
5 ottobre 2022, n. 181 (regolamento di amministrazione del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera):
"Art. 7 Custodia dei valori
1. Per la custodia del denaro, dei titoli di credito
e degli oggetti di valore, ciascun ente e' provvisto di una
cassaforte munita di due serrature a congegni differenti,
le cui chiavi sono tenute separatamente dal funzionario
delegato e dal fiduciario di cassa.
2. I distaccamenti e i reparti sono provvisti di una
cassaforte, a serratura singola, le cui chiavi sono
conservate dal titolare o da un suo delegato.
3. Il capo del servizio amministrativo propone le
misure necessarie per la sicurezza della cassa al titolare
del comando, che e' responsabile di ogni evento imputabile
a difetto dell'organizzazione di sicurezza.
4. In cassa non sono tenuti fondi per un importo
eccedente le normali necessita' dei pagamenti diretti di
prossima scadenza. Tutti gli altri fondi di qualsiasi
provenienza, compresi quelli provenienti da depositi di
qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto
corrente postale o bancario intestato all'ente,
distaccamento o reparto, senza limiti di valore.
5. Gli agenti che hanno la responsabilita' della
cassa ai sensi del presente regolamento rispondono della
gestione dei fondi depositati sul conto corrente postale o
bancario. La traenza avviene a firma congiunta degli agenti
responsabili.
6. Gli interessi realizzati sulle somme versate in
conto corrente sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono
accreditati."