Art. 13 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e  disposizioni
                              relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue: 
    a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del  comma  1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66  del
2010: 
      1) Esercito n. 103; 
      2) Marina n. 152; 
      3) Aeronautica n. 48; 
      4) Carabinieri n. 0. 
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 0; 
      2) Marina n. 40; 
      3) Aeronautica n. 49. 
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 109; 
      2) Marina n. 54; 
      3) Aeronautica n. 40; 
      4) Carabinieri n. 200. 
  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle  accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno  2023,  come
segue: 
    1) Esercito n. 292; 
    2) Marina n. 318; 
    3) Aeronautica n. 288; 
    4) Carabinieri n. 120. 
  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa  l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilita,  per  l'anno
2023, come segue: 
    1) Esercito n. 274; 
    2) Marina n. 300; 
    3) Aeronautica n. 309. 
  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari,  di
cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e'  stabilita,  per
l'anno 2023, come segue: 
    1) Esercito n. 540; 
    2) Marina n. 185; 
    3) Aeronautica n. 125. 
  6. Alle spese per le  infrastrutture  multinazionali  dell'Alleanza
atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi e affari
generali per le amministrazioni di competenza  »,  nell'ambito  della
missione « Servizi istituzionali  e  generali  delle  amministrazioni
pubbliche », e dei programmi « Approntamento  e  impiego  Carabinieri
per la difesa e la sicurezza »  e  «  Pianificazione  generale  delle
Forze Armate  e  approvvigionamenti  militari  »,  nell'ambito  della
missione « Difesa  e  sicurezza  del  territorio  »  dello  stato  di
previsione del Ministero della difesa, per l'anno  finanziario  2023,
si  applicano  le  direttive  che   definiscono   le   procedure   di
negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori. 
  7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione  del
Ministero della difesa sono  descritte  le  spese  per  le  quali  si
possono effettuare, per l'anno  finanziario  2023,  con  decreti  del
Ragioniere  generale  dello  Stato,  i  prelevamenti  dai   fondi   a
disposizione  relativi  rispettivamente  alle  tre  Forze  armate   e
all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613  del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato  di  previsione  del  Ministero  della   difesa,   per   l'anno
finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dal CONI, dalla societa'  Sport  e  salute  Spa,  dal  Comitato
italiano paralimpico, dalle  federazioni  sportive  nazionali,  dalle
regioni, dalle province, dai  comuni  e  da  altri  enti  pubblici  e
privati, destinate alle attivita' dei  gruppi  sportivi  delle  Forze
armate. 
  9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  del
programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la  difesa  e  la
sicurezza », nell'ambito della missione  «  Difesa  e  sicurezza  del
territorio » dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa,
per l'anno finanziario 2023,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di  vigilanza
e custodia resi presso  le  sue  sedi  dal  personale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
  10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro  dell'economia  e
delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2023 nel  pertinente
capitolo dello stato di previsione  del  Ministero  della  difesa  da
destinare alle associazioni combattentistiche,  di  cui  all'articolo
2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa,
per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza  dei  servizi
istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della
produttivita' del personale civile  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa in  applicazione  dell'articolo  1805-bis  del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  12. Il Ministro della difesa e' autorizzato, per l'anno finanziario
2023, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  variazioni  compensative,  in   termini   di
competenza e di cassa,  tra  i  capitoli  di  spesa  dello  stato  di
previsione del medesimo Ministero relativi ai  fondi  scorta  di  cui
all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.  Il
Ministero  della  difesa,  con   proprie   determinazioni,   assicura
l'integrale  versamento,  nel  medesimo  esercizio,   degli   importi
iscritti  nelle  unita'  elementari  di  bilancio  dello   stato   di
previsione dell'entrata, di cui al  comma  4  del  predetto  articolo
7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016. 
  13. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del
Ministero della difesa, per  l'anno  finanziario  2023,  delle  somme
versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  dalle  istituzioni
dell'Unione   europea,   concernenti   le   misure   di    assistenza
supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF)  tese
a sostenere ulteriormente le capacita' e la  resilienza  delle  forze
armate ucraine. 
 
          Note all'art. 13: 
              Note al Comma 2 
              Il riferimento al testo dell'articolo 803  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.66  e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 3. 
              Note al Comma 3 
              Il riferimento al testo dell'articolo 803  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.66  e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 3. 
              Note al Comma 4 
              Il riferimento al testo dell'articolo 803  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.66  e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 3. 
              Note al Comma 5 
              Il riferimento al testo dell'articolo 803  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 3. 
              Note al Comma 7 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  613  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare): 
                "Art. 613 Fondo a disposizione 
                1.  Per  provvedere  alle  eventuali  deficienze  dei
          capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e  ai
          bisogni di cui all'articolo 552, e' istituito  nello  stato
          di  previsione  del  Ministero  della  difesa  un  fondo  a
          disposizione. 
                2. Il prelevamento  di  somme  da  tale  fondo  e  la
          iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
                3. I  capitoli  a  favore  dei  quali  possono  farsi
          prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco  da
          annettersi allo stato di  previsione  del  Ministero  della
          difesa." 
              Note al Comma 10 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2195  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare): 
                "Art.   2195-ter   Sperimentazione   di   misure   di
          flessibilita' gestionale della spesa 
                1. In attuazione dell'articolo 4,  comma  1,  lettera
          e), della legge 24 dicembre 2012, n. 244,  nelle  more  del
          completamento della riforma di cui all'articolo  40,  comma
          2, lettera p), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e
          tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15, comma  8,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 243,  il  Ministero  della
          difesa puo' continuare a utilizzare le  correnti  modalita'
          di gestione delle risorse necessarie per  il  funzionamento
          delle strutture periferiche. 
                2. Ai fini dell'accertamento dei risparmi di spesa di
          cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244
          del 2012, il Ministro della difesa  predispone  annualmente
          un  piano  di  attuazione  pluriennale  delle   misure   da
          adottare, che contiene in  apposita  relazione  tecnica  la
          quantificazione  dei  possibili  risparmi  derivanti  dalle
          misure e da destinare al riequilibrio dei settori di  spesa
          del Dicastero nel corso dell'esercizio finanziario. 
                3. L'effettivo conseguimento dei  risparmi  derivanti
          dalla  realizzazione  del  piano  di  cui  al  comma  2  e'
          sottoposto alla  verifica  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato, anche al fine di garantire l'invarianza sui saldi di
          finanza  pubblica.  I  risparmi  accertati  sono  destinati
          all'incremento dei fondi di  cui  all'articolo  619,  anche
          mediante versamento all'entrata per la  quota  relativa  al
          primo anno del piano di attuazione." 
              Note al Comma 11 
              Si riporta il testo dell'articolo 1805-bis del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare): 
                "Art.  1805-bis  Fondo  per  la  retribuzione   della
          produttivita' del personale militare transitato nelle  aree
          funzionali del personale civile del Ministero della difesa 
                1. Per ciascun militare  nell'anno  di  transito  nel
          ruolo del personale  civile  del  Ministero  della  difesa,
          annualmente  e  per  l'intero  periodo  di  permanenza  del
          militare transitato in detti ruoli, e' versato al fondo per
          la retribuzione della produttivita'  del  personale  civile
          stesso un  importo  corrispondente  alla  quota  media  pro
          capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza
          dei  servizi  istituzionali  delle  Forze  armate  comunque
          denominati." 
              Note al Comma 12 
              Si riporta il testo  dell'articolo  7-ter  del  decreto
          legislativo 12 maggio 2016,  n.  90.  (Completamento  della
          riforma  della  struttura  del  bilancio  dello  Stato,  in
          attuazione  dell'articolo  40,  comma  1,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196): 
                "Art. 7-ter. Fondi scorta 
                1. Nello stato di  previsione  dei  Ministeri  a  cui
          siano attribuite funzioni in materia di  difesa  nazionale,
          ordine pubblico  e  sicurezza  e  soccorso  civile  possono
          essere istituiti uno o piu' fondi di  bilancio,  denominati
          fondi scorta, volti a soddisfare le  esigenze  inderogabili
          nonche' ad assicurare la continuita' nella  gestione  delle
          strutture centrali e periferiche  operanti  nell'ambito  di
          tali  funzioni.  Tali  fondi   sono   utilizzati   mediante
          anticipazione  di  risorse  finanziarie  in  favore   delle
          predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze
          di cassa ed alle speciali esigenze previste dai  rispettivi
          regolamenti, fermo restando quanto previsto al  comma  3  e
          previo accertamento della relativa legittimazione  e  delle
          modalita'  di  copertura  finanziaria  per  la   successiva
          imputazione a bilancio e, comunque, per il  pareggio  della
          partita.  La  sistemazione   contabile   dell'anticipazione
          avviene a valere sulle dotazioni  delle  pertinenti  unita'
          elementari del bilancio dello Stato. 
                2.  L'amministrazione  ripartisce  la  dotazione  dei
          fondi scorta tra le strutture di cui al  comma  1  mediante
          ordinativi primari di spesa emessi direttamente  in  favore
          delle stesse. 
                3. Non possono  essere  oggetto  di  anticipazione  a
          valere sui fondi scorta, le spese, di natura  ricorrente  e
          continuativa, relative alle retribuzioni  al  personale  in
          servizio, ai trattamenti pensionistici o  di  ausiliaria  e
          all'acquisizione e gestione di beni immobili. 
                4. In considerazione della  natura  di  anticipazione
          delle risorse erogate dai  fondi  scorta,  nello  stato  di
          previsione dell'entrata e' istituita, in  corrispondenza  a
          ciascun fondo scorta istituito negli  stati  di  previsione
          della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con
          una  dotazione  di  pari  importo,  per   la   sistemazione
          contabile di cui al comma 5. 
                5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme
          anticipate  dal  fondo  scorta,  eventualmente  reintegrate
          dalle  pertinenti  unita'  di  bilancio,  e  ancora   nella
          disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del
          bilancio dello Stato. Al fine di garantire  la  continuita'
          nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase  di
          passaggio tra due esercizi finanziari, salvo  l'adeguamento
          allo stanziamento, le  amministrazioni  possono  stabilire,
          qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e
          contabilita', che le predette somme permangano, in tutto  o
          in  parte,  nella  disponibilita'  delle   strutture,   non
          procedendo  al  versamento  delle  somme  all'entrata   del
          bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine  esercizio
          nella disponibilita' delle  strutture  e'  tenuta  evidenza
          contabile da parte delle  amministrazioni  interessate.  In
          tale  circostanza,  nel  corso  del  successivo   esercizio
          finanziario,   l'importo   corrispondente   alle    risorse
          mantenute nella disponibilita' delle strutture  e'  versato
          direttamente all'entrata del  bilancio  dello  Stato  dalle
          unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con
          cadenza  annuale,  ciascuna  amministrazione  pubblica  sul
          proprio sito istituzionale una relazione sui  fondi  scorta
          istituiti nel rispettivo stato di previsione. 
                6. Per  la  gestione  delle  attivita'  istituzionali
          delle strutture dei Ministeri di cui al comma  1,  relative
          alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, e'  autorizzata
          l'apertura di conti correnti postali  o  bancari  intestati
          alle predette strutture in base ai  propri  regolamenti  di
          organizzazione e  contabilita'.  Le  stesse  effettuano  le
          spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita,  anche
          in  anticipazione  dalle  unita'  elementari  di   bilancio
          relative al fondo scorta,  sui  predetti  conti  bancari  o
          postali.  La  dotazione   finanziaria   e'   periodicamente
          reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del
          bilancio, con le ordinarie procedure di spesa. 
                7.   Per   le   esigenze   di   cassa   urgenti    ed
          indilazionabili  di  talune  strutture,  l'amministrazione,
          tramite i propri centri di responsabilita'  amministrativa,
          puo' autorizzare trasferimenti  temporanei  di  risorse  in
          favore delle stesse a valere sulle disponibilita' dei conti
          correnti intestati ad altre strutture. Detti  trasferimenti
          sono   regolati   in   occasione    della    prima    utile
          somministrazione di fondi, con le  modalita'  previste  dai
          propri regolamenti di organizzazione e contabilita'."