Art. 13
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in
servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'
stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010:
1) Esercito n. 103;
2) Marina n. 152;
3) Aeronautica n. 48;
4) Carabinieri n. 0.
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 40;
3) Aeronautica n. 49.
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 109;
2) Marina n. 54;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 200.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2023, come
segue:
1) Esercito n. 292;
2) Marina n. 318;
3) Aeronautica n. 288;
4) Carabinieri n. 120.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla
lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno
2023, come segue:
1) Esercito n. 274;
2) Marina n. 300;
3) Aeronautica n. 309.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di
cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per
l'anno 2023, come segue:
1) Esercito n. 540;
2) Marina n. 185;
3) Aeronautica n. 125.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza
atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi e affari
generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della
missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche », e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri
per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle
Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della
missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di
previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023,
si applicano le direttive che definiscono le procedure di
negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si
possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del
Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a
disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e
all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno
finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato
italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle
regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e
privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi delle Forze
armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del
programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la
sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del
territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa,
per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza
e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei
carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2023 nel pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da
destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo
2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa,
per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della
produttivita' del personale civile dello stato di previsione del
Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
12. Il Ministro della difesa e' autorizzato, per l'anno finanziario
2023, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di
previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui
all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il
Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura
l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi
iscritti nelle unita' elementari di bilancio dello stato di
previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo
7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.
13. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni
dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza
supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese
a sostenere ulteriormente le capacita' e la resilienza delle forze
armate ucraine.
Note all'art. 13:
Note al Comma 2
Il riferimento al testo dell'articolo 803 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.66 e' riportato nelle note
all'articolo 3.
Note al Comma 3
Il riferimento al testo dell'articolo 803 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.66 e' riportato nelle note
all'articolo 3.
Note al Comma 4
Il riferimento al testo dell'articolo 803 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.66 e' riportato nelle note
all'articolo 3.
Note al Comma 5
Il riferimento al testo dell'articolo 803 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note
all'articolo 3.
Note al Comma 7
Si riporta il testo dell'articolo 613 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
"Art. 613 Fondo a disposizione
1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei
capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e ai
bisogni di cui all'articolo 552, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero della difesa un fondo a
disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa."
Note al Comma 10
Si riporta il testo dell'articolo 2195 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
"Art. 2195-ter Sperimentazione di misure di
flessibilita' gestionale della spesa
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera
e), della legge 24 dicembre 2012, n. 244, nelle more del
completamento della riforma di cui all'articolo 40, comma
2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 8,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Ministero della
difesa puo' continuare a utilizzare le correnti modalita'
di gestione delle risorse necessarie per il funzionamento
delle strutture periferiche.
2. Ai fini dell'accertamento dei risparmi di spesa di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244
del 2012, il Ministro della difesa predispone annualmente
un piano di attuazione pluriennale delle misure da
adottare, che contiene in apposita relazione tecnica la
quantificazione dei possibili risparmi derivanti dalle
misure e da destinare al riequilibrio dei settori di spesa
del Dicastero nel corso dell'esercizio finanziario.
3. L'effettivo conseguimento dei risparmi derivanti
dalla realizzazione del piano di cui al comma 2 e'
sottoposto alla verifica del Ministero dell'economia e
delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, anche al fine di garantire l'invarianza sui saldi di
finanza pubblica. I risparmi accertati sono destinati
all'incremento dei fondi di cui all'articolo 619, anche
mediante versamento all'entrata per la quota relativa al
primo anno del piano di attuazione."
Note al Comma 11
Si riporta il testo dell'articolo 1805-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
"Art. 1805-bis Fondo per la retribuzione della
produttivita' del personale militare transitato nelle aree
funzionali del personale civile del Ministero della difesa
1. Per ciascun militare nell'anno di transito nel
ruolo del personale civile del Ministero della difesa,
annualmente e per l'intero periodo di permanenza del
militare transitato in detti ruoli, e' versato al fondo per
la retribuzione della produttivita' del personale civile
stesso un importo corrispondente alla quota media pro
capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza
dei servizi istituzionali delle Forze armate comunque
denominati."
Note al Comma 12
Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90. (Completamento della
riforma della struttura del bilancio dello Stato, in
attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196):
"Art. 7-ter. Fondi scorta
1. Nello stato di previsione dei Ministeri a cui
siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale,
ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile possono
essere istituiti uno o piu' fondi di bilancio, denominati
fondi scorta, volti a soddisfare le esigenze inderogabili
nonche' ad assicurare la continuita' nella gestione delle
strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di
tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante
anticipazione di risorse finanziarie in favore delle
predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze
di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi
regolamenti, fermo restando quanto previsto al comma 3 e
previo accertamento della relativa legittimazione e delle
modalita' di copertura finanziaria per la successiva
imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della
partita. La sistemazione contabile dell'anticipazione
avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unita'
elementari del bilancio dello Stato.
2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei
fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante
ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore
delle stesse.
3. Non possono essere oggetto di anticipazione a
valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e
continuativa, relative alle retribuzioni al personale in
servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e
all'acquisizione e gestione di beni immobili.
4. In considerazione della natura di anticipazione
delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di
previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a
ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione
della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con
una dotazione di pari importo, per la sistemazione
contabile di cui al comma 5.
5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme
anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate
dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella
disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita'
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di
passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento
allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire,
qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e
contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o
in parte, nella disponibilita' delle strutture, non
procedendo al versamento delle somme all'entrata del
bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio
nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza
contabile da parte delle amministrazioni interessate. In
tale circostanza, nel corso del successivo esercizio
finanziario, l'importo corrispondente alle risorse
mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle
unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con
cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul
proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta
istituiti nel rispettivo stato di previsione.
6. Per la gestione delle attivita' istituzionali
delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative
alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata
l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati
alle predette strutture in base ai propri regolamenti di
organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le
spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche
in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio
relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o
postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente
reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del
bilancio, con le ordinarie procedure di spesa.
7. Per le esigenze di cassa urgenti ed
indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione,
tramite i propri centri di responsabilita' amministrativa,
puo' autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in
favore delle stesse a valere sulle disponibilita' dei conti
correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti
sono regolati in occasione della prima utile
somministrazione di fondi, con le modalita' previste dai
propri regolamenti di organizzazione e contabilita'."