Art. 13 Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: 1) Esercito n. 103; 2) Marina n. 152; 3) Aeronautica n. 48; 4) Carabinieri n. 0. b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: 1) Esercito n. 0; 2) Marina n. 40; 3) Aeronautica n. 49. c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: 1) Esercito n. 109; 2) Marina n. 54; 3) Aeronautica n. 40; 4) Carabinieri n. 200. 3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2023, come segue: 1) Esercito n. 292; 2) Marina n. 318; 3) Aeronautica n. 288; 4) Carabinieri n. 120. 4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2023, come segue: 1) Esercito n. 274; 2) Marina n. 300; 3) Aeronautica n. 309. 5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2023, come segue: 1) Esercito n. 540; 2) Marina n. 185; 3) Aeronautica n. 125. 6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori. 7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi delle Forze armate. 9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri. 10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2023 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttivita' del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 12. Il Ministro della difesa e' autorizzato, per l'anno finanziario 2023, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unita' elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016. 13. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacita' e la resilienza delle forze armate ucraine.
Note all'art. 13: Note al Comma 2 Il riferimento al testo dell'articolo 803 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 e' riportato nelle note all'articolo 3. Note al Comma 3 Il riferimento al testo dell'articolo 803 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 e' riportato nelle note all'articolo 3. Note al Comma 4 Il riferimento al testo dell'articolo 803 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 e' riportato nelle note all'articolo 3. Note al Comma 5 Il riferimento al testo dell'articolo 803 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note all'articolo 3. Note al Comma 7 Si riporta il testo dell'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): "Art. 613 Fondo a disposizione 1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo 552, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione. 2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa." Note al Comma 10 Si riporta il testo dell'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): "Art. 2195-ter Sperimentazione di misure di flessibilita' gestionale della spesa 1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 244, nelle more del completamento della riforma di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Ministero della difesa puo' continuare a utilizzare le correnti modalita' di gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture periferiche. 2. Ai fini dell'accertamento dei risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, il Ministro della difesa predispone annualmente un piano di attuazione pluriennale delle misure da adottare, che contiene in apposita relazione tecnica la quantificazione dei possibili risparmi derivanti dalle misure e da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del Dicastero nel corso dell'esercizio finanziario. 3. L'effettivo conseguimento dei risparmi derivanti dalla realizzazione del piano di cui al comma 2 e' sottoposto alla verifica del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche al fine di garantire l'invarianza sui saldi di finanza pubblica. I risparmi accertati sono destinati all'incremento dei fondi di cui all'articolo 619, anche mediante versamento all'entrata per la quota relativa al primo anno del piano di attuazione." Note al Comma 11 Si riporta il testo dell'articolo 1805-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): "Art. 1805-bis Fondo per la retribuzione della produttivita' del personale militare transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa 1. Per ciascun militare nell'anno di transito nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa, annualmente e per l'intero periodo di permanenza del militare transitato in detti ruoli, e' versato al fondo per la retribuzione della produttivita' del personale civile stesso un importo corrispondente alla quota media pro capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate comunque denominati." Note al Comma 12 Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196): "Art. 7-ter. Fondi scorta 1. Nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile possono essere istituiti uno o piu' fondi di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la continuita' nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato. 2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle stesse. 3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili. 4. In considerazione della natura di anticipazione delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con una dotazione di pari importo, per la sistemazione contabile di cui al comma 5. 5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire, qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o in parte, nella disponibilita' delle strutture, non procedendo al versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza contabile da parte delle amministrazioni interessate. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta istituiti nel rispettivo stato di previsione. 6. Per la gestione delle attivita' istituzionali delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati alle predette strutture in base ai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio, con le ordinarie procedure di spesa. 7. Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione, tramite i propri centri di responsabilita' amministrativa, puo' autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse a valere sulle disponibilita' dei conti correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in occasione della prima utile somministrazione di fondi, con le modalita' previste dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'."