Art. 14 
 
Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della  sovranita'
  alimentare e delle foreste e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, per l'anno  finanziario  2023,  in  conformita'  all'annesso
stato di previsione (Tabella n. 13). 
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, per  l'anno  finanziario
2023,  le  variazioni  compensative  di  bilancio,  in   termini   di
competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della  ripartizione
delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale
della pesca e dell'acquacoltura. 
  3. Il Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle  foreste  e'  autorizzato,  per  l'anno  finanziario  2023,   a
provvedere  con  propri  decreti,  previo   assenso   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, al riparto del fondo per il  funzionamento  del
Comitato   tecnico    faunistico-venatorio    nazionale,    per    la
partecipazione italiana al Consiglio internazionale  della  caccia  e
della  conservazione  della  selvaggina  e  per  la  dotazione  delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute,  di  cui  all'articolo
24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra  i  competenti
capitoli dello stato di previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, secondo  le  percentuali
indicate all'articolo 24, comma 2, della  citata  legge  n.  157  del
1992. 
  4. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,  della   sovranita'
alimentare e delle foreste, le variazioni compensative  di  bilancio,
in termini di competenza e di cassa, occorrenti per  l'attuazione  di
quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione  e  riorganizzazione
di enti vigilati dal medesimo Ministero. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, per l'anno  finanziario  2023,  tra  i
pertinenti  programmi  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  le
somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa,  nel
capitolo 7810 « Somme da  ripartire  per  assicurare  la  continuita'
degli  interventi  pubblici  nel  settore  agricolo  e  forestale  »,
istituito nel  programma  «  Politiche  competitive,  della  qualita'
agroalimentare,  della  pesca,  dell'ippica  e   mezzi   tecnici   di
produzione », nell'ambito della  missione  «  Agricoltura,  politiche
agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione,  destinato
alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999,  n.  499,  recante
razionalizzazione   degli   interventi    nei    settori    agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale. 
  6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, delle  somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato  da  amministrazioni  ed
enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni e intese
per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro  e
di altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo  4  della
legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  70,
nonche'  di  progetti  di  cooperazione   internazionale   ai   sensi
dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e  dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
          Note all'art. 14: 
              Note al Comma 2 
              Il  decreto  legislativo  26  maggio   2004,   n.   154
          (modernizzazione del settore pesca e  dell'acquacoltura,  a
          norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo  2003,  n.
          38) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno  2004,
          n. 146. 
              Note al Comma 3 
              Il riferimento al testo dell'articolo 24,  della  legge
          11 febbraio 1992, n. 157 e' riportato nelle note  al  comma
          449 dell'articolo 1. 
              Note al Comma 4 
              Si riporta il testo degli articoli 12 e  23-quater  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
                "Art. 12 Soppressione di enti e societa' 
                1. L'INRAN e' soppresso a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                2.  Per  effetto  della   detta   soppressione   sono
          attribuiti al CRA le funzioni ed i  compiti  gia'  affidati
          all'INRAN ai sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n.
          454 del 1999  e  le  competenze  dell'INRAN  acquisite  nel
          settore delle sementi elette. Sono  soppresse  le  funzioni
          dell'INRAN gia' svolte dall'ex INCA. 
                3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
          del  Ministro  per  le  politiche  agricole  alimentari   e
          forestali, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          individuate le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          trasferite al CRA. 
                4. Il nuovo  organico  del  CRA  quale  risultante  a
          seguito  del   trasferimento   del   personale   di   ruolo
          dell'INRAN,  che   mantiene   il   trattamento   economico,
          giuridico  e  previdenziale  del  personale  del   comparto
          ricerca, e' ridotto del 10 per cento,  con  esclusione  del
          personale di ricerca. Per  i  restanti  rapporti  gli  enti
          incorporanti subentrano nella titolarita'  fino  alla  loro
          naturale scadenza. 
                5. 
                6. Al fine di garantire la continuita'  dei  rapporti
          gia' in capo  all'ente  soppresso,  il  direttore  generale
          dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data di emanazione dei decreti  medesimi,  per  un  termine
          comunque non superiore a dodici mesi. 
                7.  All'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura
          (AGEA)   sono   attribuite   le   attivita'   a   carattere
          tecnico-operativo  relative   al   coordinamento   di   cui
          all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.  1290/2005
          del Consiglio, del 21 giugno 2005. A  tal  fine,  l'Agenzia
          agisce come unico rappresentante dello Stato  italiano  nei
          confronti della Commissione europea per tutte le  questioni
          relative al FEAGA  ed  al  FEASR  ed  e'  responsabile  nei
          confronti dell'Unione europea  degli  adempimenti  connessi
          alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
          comune,  nonche'  degli  interventi  sul  mercato  e  sulle
          strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e  dal
          FEASR.  Resta  ferma  la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali  nella  gestione
          dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in  seno
          al  Comitato  dei  fondi  agricoli,   alle   attivita'   di
          monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al  citato
          regolamento (CE) n. 1290/2005,  relativo  al  finanziamento
          della  politica  agricola   comune,   nonche'   alle   fasi
          successive  alla  decisione  di  liquidazione   dei   conti
          adottata ai  sensi  della  vigente  normativa  europea.  In
          materia l'Agenzia assicura il necessario  supporto  tecnico
          fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti. 
                8. Restano ferme in  capo  ad  AGEA  tutte  le  altre
          funzioni previste dalla vigente normativa. 
                9. - 13. 
                14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro
          delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  previa
          trasmissione della  proposta  di  nomina  alle  Commissioni
          parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
          espresso entro i termini stabiliti  dai  regolamenti  delle
          due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
          rinnovabile per una sola  volta  ed  e'  incompatibile  con
          altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi  altra
          attivita' professionale privata. 
                15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo
          statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
          il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei
          revisori. 
                16. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                17. Sono abrogati dalla data di  trasferimento  delle
          funzioni, di cui ai  commi  7  e  8,  le  disposizioni  del
          decreto legislativo n. 165 del  1999  incompatibili  con  i
          commi da 1 a 16 del  presente  articolo  e  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  l'articolo  9  del
          citato decreto legislativo. 
                18. Dalle disposizioni  dei  commi  da  1  a  17  non
          derivano nuovi o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello
          Stato. 
                18-bis.   La   societa'    Buonitalia    s.p.a.    in
          liquidazione,  di   cui   all'articolo   17   del   decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' soppressa. Al fine  di
          razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di
          competenza   nazionale   nell'ambito    della    promozione
          all'estero  delle  produzioni  agroalimentari  italiane   e
          rendere piu' efficaci ed efficienti gli interventi a favore
          della internazionalizzazione  delle  imprese  agricole,  le
          funzioni, gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione,
          sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  di  cui
          all'articolo 14 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
          semplificazione, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  e'  disposto  il  trasferimento   delle
          funzioni e delle risorse  umane  di  Buonitalia  s.p.a.  in
          liquidazione all'Agenzia per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane di  cui  al
          presente comma. Con ulteriore decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari  e  forestali,  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione,  da  emanare
          entro  sessanta  giorni  dalla  chiusura  della   fase   di
          liquidazione, e' disposto il trasferimento delle  eventuali
          risorse strumentali e  finanziarie  residue  di  Buonitalia
          s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I  dipendenti  a  tempo
          indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
          dicembre 2011, previo espletamento  di  apposita  procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
          deroga  ai  limiti   alle   facolta'   assunzionali,   sono
          inquadrati, anche in  posizione  di  sovrannumero  rispetto
          alla dotazione organica  dell'ente,  riassorbibile  con  le
          successive vacanze, nei  ruoli  dell'ente  di  destinazione
          sulla  base  di  un'apposita  tabella   di   corrispondenza
          approvata con il predetto decreto. I  dipendenti  traferiti
          mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso   in   cui   il
          trattamento  economico  predetto   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia  i
          dipendenti percepiscono per la  differenza  un  assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato. 
                19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
          trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
          statali,  nonche'  di   strutture   pubbliche   statali   o
          partecipate   dallo   Stato,   i    regolamenti    previsti
          dall'articolo 2, comma 634, della legge  n.  244  del  2007
          sono  emanati,  anche  sulla  base   delle   proposte   del
          commissario  straordinario  di  cui  all'articolo   2   del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  luglio  2012,  n.  94,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          sentito il Ministro vigilante. 
                20.  A  decorrere  dalla  data  di   scadenza   degli
          organismi   collegiali   operanti   presso   le   pubbliche
          amministrazioni,   in   regime   di   proroga   ai    sensi
          dell'articolo 68, comma  2,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, le attivita'  svolte  dagli  organismi
          stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici
          delle  amministrazioni  nell'ambito  delle  quali  operano.
          Restano fermi, senza oneri per  la  finanza  pubblica,  gli
          osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge  7
          dicembre 2000, n. 383, e all'articolo  12  della  legge  11
          agosto  1991,  n.   266,   l'Osservatorio   nazionale   per
          l'infanzia  e  l'adolescenza  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          103,  la  Consulta  nazionale  per  il   servizio   civile,
          istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge  8  luglio
          1998,  n.  230,  l'Osservatorio  per  il  contrasto   della
          pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo
          17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269  nonche'
          il Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale  delle
          consigliere  e  dei  consiglieri   di   parita'   di   cui,
          rispettivamente, all'articolo  8  ed  all'articolo  19  del
          decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198.   Restano
          altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica, le commissioni tecniche provinciali di  vigilanza
          sui locali di pubblico spettacolo di  cui  all'articolo  80
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  e  agli  articoli
          141 e 142 del regolamento  per  l'esecuzione  del  predetto
          testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,
          e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
          tecniche non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza  o
          rimborsi di spese. A decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  ai
          componenti dei suddetti  organismi  collegiali  non  spetta
          alcun emolumento o indennita'. 
                21. - 22. 
                23.  La  Commissione   scientifica   CITES   di   cui
          all'articolo 4, comma 5, della legge 7  febbraio  1992,  n.
          150, non e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli
          68 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e  29,
          comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  4  agosto  2006,  n.  248.  La  partecipazione  alla
          Commissione e' a  titolo  gratuito  e  non  da'  diritto  a
          corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
          presenza  e  rimborsi  spese,  fatti  salvi  gli  oneri  di
          missione.  Agli  oneri  derivanti   dall'applicazione   del
          precedente periodo, quantificati in euro  ventimila  annui,
          si provvede mediante corrispondente riduzione, a  decorrere
          dall'entrata  in  vigore   della   presente   disposizione,
          dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6,  comma
          1, della legge 31 luglio 2002, n. 179. 
                24. - 38. 
                39. All'articolo 15, comma  1,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, dopo il secondo periodo e'  aggiunto  il  seguente:
          «L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata  di
          tre anni e puo' essere prorogato,  per  motivate  esigenze,
          una sola volta per un periodo massimo di due anni.  Decorso
          tale periodo, le residue attivita' liquidatorie  continuano
          ad essere svolte dal Ministero  vigilante  ai  sensi  della
          normativa vigente.». 
                40.   In   relazione   alle    liquidazioni    coatte
          amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          qualora alla medesima data il commissario sia in carica  da
          piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso  un
          anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
          materia ai sensi della  normativa  vigente  subentra  nella
          gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta  salva
          la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per  un
          ulteriore periodo non superiore a sei mesi. 
                41. - 48. 
                49.  L'Associazione  italiana  di  studi  cooperativi
          «Luigi Luzzatti» di cui all'articolo 10,  comma  10,  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99,  e'  soppressa  e  i  relativi
          organi decadono, fatti salvi  gli  adempimenti  di  cui  al
          comma 51. 
                50. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dello sviluppo economico e' nominato un  dirigente
          delegato che esercita i poteri attribuiti al  presidente  e
          al consiglio di  amministrazione  dell'associazione,  fatti
          salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e  provvede  alla
          gestione delle operazioni di liquidazione  delle  attivita'
          ed estinzione delle passivita'  e  alla  definizione  delle
          pendenze dell'ente  soppresso.  Il  dirigente  delegato  e'
          individuato tra i dirigenti del  Ministero  dello  sviluppo
          economico e il relativo incarico  costituisce  integrazione
          dell'oggetto   dell'incarico   di   funzione   dirigenziale
          conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni
          del trattamento economico complessivo. 
                51. Il collegio dei  revisori  in  carica  alla  data
          della soppressione assicura il  controllo  delle  attivita'
          del dirigente delegato.  Entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  il  bilancio  di
          chiusura dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi  in
          carica  alla  data  di  cessazione   dell'ente,   corredato
          dall'attestazione redatta dall'organo interno di  controllo
          in carica alla data di soppressione  dell'ente  medesimo  e
          trasmesso per l'approvazione al  Ministero  dello  sviluppo
          economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
                52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al
          comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
          sia  esperita  alcuna  procedura  di  liquidazione,   anche
          giudiziale, al  Ministero  dello  sviluppo  economico  che,
          previo accertamento  della  sussistenza  e  dell'attualita'
          dell'interesse pubblico allo svolgimento  delle  attivita',
          esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con  i
          propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui  al  comma
          53. 
                53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e  il
          Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla  data
          di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto   e   le
          corrispondenti     somme,     impegnate      in      favore
          dell'associazione, individuate  con  apposito  decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite  in
          un apposito fondo da istituire nello  stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo  economico  e  sono  destinate
          alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52. 
                54.  Il  personale  di  ruolo  in  servizio  a  tempo
          indeterminato presso  l'associazione  Luigi  Luzzatti  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
          economico.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          la  semplificazione  e'  approvata  apposita   tabella   di
          corrispondenza   per    l'inquadramento    del    personale
          trasferito.  Con  regolamento   da   adottarsi   ai   sensi
          dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge  n.  400  del
          1988, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  adegua  la
          propria dotazione organica in  misura  corrispondente  alle
          unita' di personale effettivamente trasferite e la  propria
          organizzazione. Il personale trasferito al Ministero  dello
          sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
          godimento. 
                55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
          economico fondamentale  e  accessorio,  limitatamente  alle
          voci  fisse  e   continuative,   corrisposto   al   momento
          dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui  tale   trattamento
          risulti piu' elevato rispetto  a  quello  previsto  per  il
          personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
                56. I  contratti  di  consulenza,  di  collaborazione
          coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale  e
          i rapporti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  in
          corso alla data di soppressione  dell'associazione  cessano
          di  avere  effetto  il   quindicesimo   giorno   successivo
          all'entrata in vigore  del  presente  decreto;  entro  tale
          data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
          oltre l'originaria scadenza per far fronte  alle  attivita'
          previste dal comma 50. 
                57.  L'eventuale  attivo   netto   risultante   dalla
          chiusura della gestione del dirigente delegato  di  cui  al
          comma 50 e' versato all'entrata del bilancio  dello  Stato.
          Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite  al
          patrimonio del Ministero dello sviluppo economico. 
                58. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23
          luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni  legislative
          e normative in contrasto con la presente norma. 
                59. A decorrere dal 1º  gennaio  2014  la  Fondazione
          Valore Italia di cui all'articolo 33 del  decreto-legge  30
          dicembre 2005, n. 273,  convertito  in  legge  23  febbraio
          2006, n. 51 e' soppressa e i relativi  organi,  oggetto  di
          scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del  codice  civile,
          decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62. 
                60.  Il  commissario  in  carica  al  momento   della
          soppressione di cui al  comma  59  esercita  i  poteri  del
          presidente  e  del  consiglio  di   amministrazione   della
          fondazione e provvede alla gestione delle operazioni  della
          liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
          e  alla  definizione  delle   pendenze   della   fondazione
          soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal  fine,
          dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   un
          apposito  Fondo  al  quale  sono  trasferite   per   essere
          destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
          gestione  liquidatoria,  anche  le  somme   impegnate   dal
          Ministero in favore della Fondazione,  individuate  con  un
          apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          compenso dovuto al commissario e' determinato dal  Ministro
          dello sviluppo economico. 
                61. Il commissario entro il termine di cui  al  comma
          60, verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del
          mercato a subentrare nell'esecuzione del  progetto  per  la
          realizzazione   dell'Esposizione    permanente    di    cui
          all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24  dicembre
          2003, n. 350, senza previsione e impegno di  oneri  per  il
          bilancio dello Stato,  provvedendo,  se  del  caso,  previa
          autorizzazione del Ministero dello sviluppo  economico,  al
          trasferimento dei relativi rapporti e attivita'  in  essere
          alla  data  del  presente  decreto.  In  caso  di   mancato
          trasferimento entro la data del  30  giugno  2014  tutti  i
          rapporti di cui e' parte  la  Fondazione  si  risolvono  di
          diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque
          denominata, per l'estinzione anticipata. 
                62. Il Ministero dello  sviluppo  economico  provvede
          dalla data di cui al comma 59  alla  gestione  diretta  del
          programma,  oggetto  di  specifica   convenzione   con   la
          Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma  di
          agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie  imprese
          italiane per la  valorizzazione  economica  dei  disegni  e
          modelli industriali», utilizzando a  tal  fine  le  risorse
          trasferite  alla  Fondazione  e  depositate  su  un   conto
          corrente vincolato allo scopo. Tali  risorse  sono  versate
          all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad  apposito
          capitolo di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico  e  destinate  all'esecuzione  del
          suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
          decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
                63. Le convenzioni in essere  alla  data  di  cui  al
          comma 59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa  e  tra
          quest'ultima e soggetti terzi, fatte  salve  le  previsioni
          dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                64. Il collegio dei  revisori  in  carica  alla  data
          della soppressione assicura il  controllo  delle  attivita'
          del commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma
          59, il bilancio di chiusura della Fondazione  soppressa  e'
          presentato dal commissario per l'approvazione al  Ministero
          dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal
          collegio dei  revisori.  Il  bilancio  da'  evidenza  della
          contabilita'  separata  attivata  per  la  gestione   della
          convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e  la
          Fondazione, concernente la realizzazione del  programma  di
          cui al comma 62. I compensi,  le  indennita'  o  gli  altri
          emolumenti comunque denominati spettanti  al  collegio  dei
          revisori sono corrisposti fino  agli  adempimenti  previsti
          dal presente comma e comunque non oltre i 15  giorni  dalla
          data di cui al comma 59. 
                65. Le risorse umane, nei limiti  del  personale  con
          contratti di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato  in
          servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
          sono trasferite al Ministero dello sviluppo  economico  che
          provvede corrispondentemente  ad  incrementare  la  propria
          dotazione organica. 
                66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei
          ruoli del Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico adottato di  concerto
          con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione  e  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze,  previo   espletamento   di   apposita   procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita',  sulla  base  di  una
          tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
          la Fondazione e quelle del  Ministero  tenuto  conto  delle
          mansioni svolte e  dei  titoli  di  servizio.  Il  predetto
          personale puo' essere destinato, in tutto  o  in  parte,  a
          supporto delle attivita' del commissario per il  compimento
          delle operazioni di cui ai commi 60 e 61. 
                67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
          economico fondamentale  e  accessorio,  limitatamente  alle
          voci  fisse  e   continuative,   corrisposto   al   momento
          dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui  tale   trattamento
          risulti piu' elevato rispetto  a  quello  previsto  per  il
          personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
                68. I  contratti  di  consulenza,  di  collaborazione
          coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale  e
          i rapporti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  in
          corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
          avere effetto il quindicesimo giorno successivo  alla  data
          di cui al comma 59; entro tale data,  il  commissario  puo'
          prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza  per
          far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61. 
                69.  L'eventuale  attivo   netto   risultante   dalla
          chiusura della gestione del commissario e le disponibilita'
          liquide costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione,
          o comunque destinate  alla  realizzazione  dell'Esposizione
          permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato.  Le   risorse   strumentali   della
          Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
          sviluppo economico. 
                70. Dalla data di cui al comma 59, sono  abrogati,  i
          commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge  24  dicembre
          2003, n. 350 e l'articolo 1,  comma  230,  della  legge  30
          dicembre 2004, n.  311,  nella  parte  in  cui  dispone  lo
          stanziamento  delle  risorse  del   predetto   Fondo   alle
          attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della  legge
          24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del  decreto-legge
          30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge  23  febbraio
          2006, n. 51  e  le  eventuali  disposizioni  legislative  e
          normative in contrasto con la presente disposizione. 
                71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti
          dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  in  favore   di
          Promuovi Italia S.p.A.  (nel  seguito  Promuovi  Italia)  e
          delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
          Ministero e' trasferita  a  titolo  gratuito,  a  decorrere
          dalla data di stipula dell'accordo  di  cui  al  comma  73,
          all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
          lo sviluppo  d'impresa  -  Invitalia  S.p.A.  (nel  seguito
          Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa  interamente
          partecipata. La societa' conferitaria subentra in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento. 
                72.  Per  gli  effetti  di  cui  al  comma  71,  sono
          trasferiti da Promuovi Italia alla societa' conferitaria  i
          beni strumentali e, previo subentro nei relativi  contratti
          di lavoro, il personale  a  tempo  indeterminato  impiegato
          nello svolgimento delle  attivita';  la  societa'  subentra
          altresi' in tutti i contratti di lavoro  temporaneo  e  per
          prestazioni  professionali   in   essere   alla   data   di
          perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73. 
                73. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo  per
          l'individuazione  della  societa'  conferitaria   e   delle
          attivita',  dei   beni   e   del   personale   oggetto   di
          trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e  i
          criteri  per  la  regolazione   dei   rispettivi   rapporti
          economici; lo schema del  predetto  accordo  e'  sottoposto
          alla preventiva approvazione, da esercitarsi  d'intesa  con
          il Ministro per gli  affari  regionali,  il  turismo  e  lo
          sport,   del   Ministero    dello    sviluppo    economico,
          nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui  all'articolo
          1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge
          14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle
          attivita'  produttive»  e:  «Il  Ministro  delle  attivita'
          produttive»,  sono   sostituite,   rispettivamente,   dalle
          seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e  «Il
          Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i  soggetti  di
          cui al  medesimo  comma  8-bis  trova  applicazione  quanto
          disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto. 
                75. L'incarico di commissario per la  gestione  delle
          societa' cooperative di cui all'articolo  2545-sexiesdecies
          del codice civile, commissario liquidatore  delle  societa'
          cooperative  sciolte  per  atto   dell'autorita'   di   cui
          all'articolo   2545-septiesdecies   del   codice    civile,
          commissario  liquidatore  delle  societa'  cooperative   in
          liquidazione coatta amministrativa  di  cui  agli  articoli
          2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16
          marzo  1942,  n.  267,  e'  monocratico.   Il   commissario
          liquidatore esercita personalmente le funzioni del  proprio
          ufficio;  nel  caso  di  delega  a  terzi   di   specifiche
          operazioni,  l'onere  per  il  compenso  del  delegato   e'
          detratto dal compenso del commissario. 
                76. Il  provvedimento  che  dispone  la  liquidazione
          coatta amministrativa delle societa' cooperative nonche' la
          contestuale o successiva nomina  del  relativo  commissario
          liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
          civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e'
          adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 
                77.   Nelle   procedure   di   liquidazione    coatta
          amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
          dei commissari e dei membri del comitato  di  sorveglianza,
          ove previsto, ed i relativi criteri di  liquidazione,  sono
          determinati con  decreto  non  regolamentare  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di   concerto   con   Ministro
          dell'economia e delle finanze, che individua  modalita'  di
          remunerazione dei  commissari  liquidatori  sulla  base  di
          criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
          efficacia ed  efficienza  delle  attivita'  svolte,  tenuto
          conto, per quanto applicabili e con  gli  adattamenti  resi
          necessari  dalla  specificita'   della   procedura,   delle
          disposizioni di cui  al  decreto  ministeriale  25  gennaio
          2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento
          dei  compensi  spettanti  ai  curatori  fallimentari  e  la
          determinazione dei compensi nelle procedure  di  concordato
          preventivo». In ogni caso la remunerazione  dei  commissari
          liquidatori non puo' essere  superiore  a  quella  prevista
          all'entrata in vigore del presente decreto. 
                78. All'articolo 11  del  decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla  legge  24
          febbraio  2012,  n.  14,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 5, le parole:  «31  luglio  2012»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «30  settembre  2012»  ed  e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata
          adozione, entro il predetto termine, dello  statuto  e  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui
          all'articolo   36,   comma   5,   settimo   periodo,    del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          l'Agenzia e' soppressa e le  attivita'  e  i  compiti  gia'
          attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal  1°  ottobre
          2012,  che   rimane   titolare   delle   risorse   previste
          dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, e  cui  sono  contestualmente  trasferite  le
          risorse   finanziarie   umane   e   strumentali    relative
          all'Ispettorato   di   vigilanza    sulle    concessionarie
          autostradali di cui al medesimo comma 5»; 
                  b) al comma 6, le parole:  «31  luglio  2012»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012». 
                79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 5,  secondo  periodo,  le  parole:  «in
          servizio dalla data in vigore del presente  decreto»,  sono
          sostituite dalle seguenti: «in servizio alla  data  del  31
          maggio 2012»; 
                  b) al comma 7, le parole:  «31  luglio  2012»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012». 
                80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 6, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          periodo:  «A  tale  fine  nella  fattura  viene   indicata,
          altresi',  la   lunghezza   della   tratta   effettivamente
          percorsa»; 
                  b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: 
                    «14.  Ferme   restando   le   sanzioni   previste
          dall'articolo 26 della legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e
          successive modificazioni, e  dall'articolo  7  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla
          violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e  9,  consegue
          la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio  della
          differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla  base
          dei costi individuati ai  sensi  dei  commi  1  e  2;  alla
          violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue
          la sanzione amministrativa pecuniaria  pari  al  dieci  per
          cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
          1.000,00 euro»; 
                  c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: 
                    «15. Le violazioni  indicate  al  comma  14  sono
          constatate dalla Guardia di finanza  e  dall'Agenzia  delle
          entrate in occasione dei controlli ordinari e  straordinari
          effettuati presso le imprese per la successiva applicazione
          delle sanzioni ai sensi della legge 24  novembre  1981,  n.
          689» (186). 
                81. A decorrere dall'esercizio  finanziario  2013  il
          Comitato    centrale    per    l'Albo    nazionale    degli
          autotrasportatori  di  cui  al  Titolo   II   del   decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
          costo   nell'ambito   del   Centro    di    responsabilita'
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti. 
                82.  Sono  soppresse  le  lettere  c),   g)   ed   l)
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 21  novembre  2005,
          n. 284. 
                83.  All'articolo  10  del  decreto  legislativo   21
          novembre  2005,  n.  284,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) la lettera a) del comma 1  e'  sostituita  dalla
          seguente:   «a)   un   Dirigente   del   Ministero    delle
          infrastrutture e dei  trasporti  con  incarico  di  livello
          dirigenziale  generale  nell'ambito  di   quelli   previsti
          dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 3 dicembre 2008,  n.  211  "Regolamento  recante
          riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti", con funzioni di Presidente»; 
                  b) al comma 1, lettera b) le parole «dei  quali  il
          primo e' eletto dal Comitato centrale fra i  componenti  in
          rappresentanza del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti» sono sostituite dalle seguenti:  «dei  quali  il
          primo,   responsabile   dell'attivita'   amministrativa   e
          contabile, con incarico di livello dirigenziale di  seconda
          fascia   assegnato   nell'ambito   di    quelli    previsti
          dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della
          Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»; 
                  c) al  comma  1,  lettera  g)  le  parole  «quattro
          rappresentanti»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «un
          rappresentante per ciascuna». 
                84. Le disposizioni di cui al  comma  83  entrano  in
          vigore dal 1° gennaio 2013. 
                85. Lo stanziamento assegnato  al  Comitato  centrale
          per l'Albo degli autotrasportatori  per  le  iniziative  in
          materia di sicurezza della circolazione, di  controlli  sui
          veicoli pesanti e di protezione ambientale,  stanziato  sul
          capitolo 1330 - piano di gestione  1  -  del  bilancio  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e'  ridotto
          di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni  di
          euro per gli anni 2013 e 2014. 
                86.   Il   Comitato   centrale   per   l'Albo   degli
          autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira'  in
          particolare gli interventi necessari per  l'attuazione  dei
          controlli  sull'autotrasporto  previsti   dalle   direttive
          dell'Unione europea in materia e  dalle  intese  intercorse
          tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
          Ministero dell'interno. 
                87. Al fine di consentire una  sollecita  definizione
          delle procedure connesse alla soppressione  dell'INPDAP  ed
          alla sua confluenza nell'INPS e  realizzare  i  conseguenti
          risparmi previsti  dall'articolo  21  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  all'approvazione  del
          bilancio di chiusura dell'INPDAP si  provvede  mediante  la
          nomina di un commissario ad acta. 
                88.   All'articolo   24,   comma   18,   del   citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno  2012»
          sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2012». 
                89.  Il  Comitato  amministratore  della   forma   di
          previdenza  complementare  denominata   FONDINPS   previsto
          dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  30  gennaio  2007,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2007, continua  ad
          operare in regime di proroga fino al perfezionamento  della
          procedura di ricostituzione dello stesso,  e  comunque  non
          oltre il  31  ottobre  2012,  con  le  riduzioni  stabilite
          dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dall'articolo  1,  comma
          1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                90. In funzione  del  processo  di  razionalizzazione
          dell'Istituto   per   lo    sviluppo    della    formazione
          professionale dei  lavoratori  (ISFOL),  istituito  con  il
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973,  n.
          478,  e  di  contenimento   dei   costi   degli   organismi
          collegiali, il  regime  di  commissariamento  del  suddetto
          Istituto disposto, a partire  dal  22  dicembre  2011,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          i cui effetti sono confermati, mediante  la  nomina  di  un
          dirigente generale di ruolo  del  Ministero,  e'  prorogato
          fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
          il predetto Istituto secondo regole di  contenimento  della
          spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. 
                90-bis. Per il personale  alle  dipendenze  dell'ente
          CONI alla data del 7  luglio  2002,  transitato  alla  CONI
          Servizi  S.p.A.   in   attuazione   dell'articolo   8   del
          decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,  si
          applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo  30  del
          decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165.   Alle
          amministrazioni destinatarie  del  personale  in  mobilita'
          sono trasferite le risorse finanziarie  occorrenti  per  la
          corresponsione  del  trattamento  economico  al   personale
          medesimo, nei cui confronti  trova  applicazione  anche  il
          comma 2-quinquies dell'articolo 30 del decreto  legislativo
          n. 165 del 2001." 
                "Art. 23-quater  Incorporazione  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato   e   dell'Agenzia   del
          territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo  del
          settore ippico 
                1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
          l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente,
          nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle  entrate  ai
          sensi del comma 2 a decorrere dal  1º  dicembre  2012  e  i
          relativi organi decadono, fatti salvi  gli  adempimenti  di
          cui al comma 4.  Entro  il  30  ottobre  2012  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze trasmette  una  relazione  al
          Parlamento. 
                2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
          dalla normativa vigente continuano  ad  essere  esercitate,
          con le inerenti risorse umane, finanziarie  e  strumentali,
          compresi i relativi rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          anche processuali, senza che sia esperita alcuna  procedura
          di  liquidazione,  neppure   giudiziale,   rispettivamente,
          dall'Agenzia delle dogane, che assume la  denominazione  di
          "Agenzia delle dogane e  dei  monopoli",  e  dalla  Agenzia
          delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al  precedente
          periodo inerenti all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          sono  escluse  dalle  modalita'  di  determinazione   delle
          dotazioni da  assegnare  alla  medesima  Agenzia  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266. 
                3.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il
          31  dicembre  2012,  sono  trasferite  le  risorse   umane,
          strumentali e finanziarie degli  enti  incorporati  e  sono
          adottate le misure eventualmente occorrenti  per  garantire
          la neutralita' finanziaria  per  il  bilancio  dello  Stato
          dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia' in capo all'ente incorporato,  l'Agenzia  incorporante
          puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
          attivita' di ordinaria  amministrazione,  ivi  comprese  le
          operazioni di pagamento e riscossione a  valere  sui  conti
          correnti gia' intestati all'ente incorporato che  rimangono
          aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 
                4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci  di  chiusura
          degli enti incorporati  sono  deliberati  dagli  organi  in
          carica alla data di cessazione dell'ente,  corredati  della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla data di  incorporazione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
          al comma  1  i  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
          comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
          alla data di adozione della deliberazione  dei  bilanci  di
          chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni  dalla  data
          di incorporazione. I comitati  di  gestione  delle  Agenzie
          incorporanti   sono   rinnovati   entro   quindici   giorni
          decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine  di
          tenere conto del trasferimento di  funzioni  derivante  dal
          presente articolo. 
                5. A decorrere dal  1°  dicembre  2012  le  dotazioni
          organiche delle Agenzie incorporanti sono  provvisoriamente
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite, in servizio presso gli enti  incorporati.
          Detto personale  e'  inquadrato  nei  ruoli  delle  Agenzie
          incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento  previdenziale   di   provenienza   ed   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per  il  personale  dell'amministrazione  incorporante,  e'
          attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
                6. Per i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie
          incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
          alla naturale scadenza. 
                7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e  le
          funzioni  facenti  capo  agli  enti  incorporati   con   le
          articolazioni  amministrative   individuate   mediante   le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Nell'ambito  di  dette  misure,  nei  limiti
          della dotazione organica della dirigenza di  prima  fascia,
          l'Agenzia delle entrate istituisce  uno  o  piu'  posti  di
          vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in
          deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19,  comma  6,
          del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i  compiti  di
          indirizzo  e  coordinamento  delle  funzioni  riconducibili
          all'area  di   attivita'   dell'Agenzia   del   territorio;
          l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  puo'  conferire,  a
          valere sulle facolta' assunzionali disponibili, uno o  piu'
          incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di  cui
          due anche in deroga ai contingenti  previsti  dall'articolo
          19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del  2001.  Per
          lo svolgimento sul territorio  dei  compiti  gia'  devoluti
          all'Amministrazione  autonoma  dei   Monopoli   di   Stato,
          l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  stipula  apposite
          convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza  e  con
          l'Agenzia  delle  entrate.  Al   fine   di   garantire   la
          continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti  di
          cui al presente comma fino al perfezionamento del  processo
          di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente  capo  ai
          predetti  enti  continua   ad   essere   esercitata   dalle
          articolazioni competenti, con i relativi  titolari,  presso
          le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.  Nei  casi
          in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero
          contrattuali fanno riferimento all'Agenzia  del  territorio
          ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di  Stato  si
          intendono  riferite,  rispettivamente,  all'Agenzia   delle
          entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
                8. Le risorse finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi
          titolo, sui bilanci degli enti  incorporati  ai  sensi  del
          presente articolo sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  e  sono  riassegnate,  a  far  data  dall'anno
          contabile 2013,  alle  Agenzie  incorporanti.  Al  fine  di
          garantire la continuita' nella  prosecuzione  dei  rapporti
          avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
          risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli   di   Stato,
          prosegue in capo alle equivalenti  strutture  degli  uffici
          incorporanti. 
                9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore  ippico-ASSI
          e' soppressa a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   In
          relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i  decreti  di
          natura  non  regolamentare  sono  adottati,  nello   stesso
          termine di  cui  al  predetto  comma,  dal  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze. Con  i  medesimi
          decreti sono ripartite tra  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane  e
          dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
          vigente, nonche' le relative risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
          liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
          dei predetti decreti,  per  garantire  la  continuita'  dei
          rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
          o piu' dirigenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data  di   emanazione   dei   decreti   medesimi.   Trovano
          applicazione  i  commi  da  4   a   8,   intendendosi   per
          Amministrazione incorporante, ai fini del  presente  comma,
          anche il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali.  Con  apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, da  adottare  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' approvata  la  tabella  di  corrispondenza  per
          l'inquadramento del personale  trasferito.  Resta  comunque
          ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
          normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi
          pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono rideterminate le  dotazioni  organiche  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   con
          l'istituzione di un posto di dirigente  generale  di  prima
          fascia, in relazione alle  funzioni  ed  alla  quota  parte
          delle risorse trasferite ai sensi  del  terzo  periodo  del
          presente comma, ferma in  ogni  caso  l'assegnazione  delle
          residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli;  con  regolamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, e'  rideterminato
          l'assetto   organizzativo   del   predetto   Ministero   in
          conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
          comma. 
                9-bis. Al fine di assicurare  il  controllo  pubblico
          dei  concorsi  e  delle  manifestazioni  ippiche,  Unirelab
          s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data
          di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabilite le modalita' di  trasferimento  delle  quote
          sociali  della  predetta  societa'   al   Ministero   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Si  applica
          quanto previsto dall'articolo  4,  comma  3,  del  presente
          decreto. 
                10. A decorrere dal  1°  dicembre  2012,  al  decreto
          legislativo n. 300 del  1999  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a)  all'articolo  57,  comma  1,  le   parole:   «,
          l'agenzia del territorio» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «e dei monopoli»; 
                  b) all'articolo 62, comma 1, in fine,  e'  aggiunto
          il  seguente  periodo:  «L'agenzia  delle  entrate  svolge,
          inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64»; 
                  c) all'articolo 63, nella rubrica e  nel  comma  1,
          dopo le parole: «delle dogane» sono inserite  le  seguenti:
          «e dei monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in  fine,
          il  seguente  periodo:  «L'agenzia  svolge,   inoltre,   le
          funzioni gia' di competenza  dell'Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato»; 
                  d) all'articolo  64,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
                    1)  nella  rubrica,  le  parole:   «Agenzia   del
          territorio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ulteriori
          funzioni dell'agenzia delle entrate»; 
                    2) al comma 1, le  parole:  «del  territorio  e'»
          sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»; 
                    3)  ai  commi  3-bis  e  4,   le   parole:   «del
          territorio»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «delle
          entrate». 
                  d-bis) all'articolo 67, comma 3,  secondo  periodo,
          dopo le parole: «pubbliche amministrazioni»  sono  inserite
          le seguenti: «, ferma restando  ai  fini  della  scelta  la
          legittimazione gia' riconosciuta a  quelli  rientranti  nei
          settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 
                11. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                12. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              Note al Comma 5 
              La legge 23 dicembre 1999,  n.  499  (razionalizzazione
          degli  interventi  nei  settori  agricolo,  agroalimentare,
          agroindustriale e forestale) e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305. 
              Note al Comma 6 
              Si riporta il testo  dell'articolo  4  della  legge  16
          giugno 1998, n. 191, recante modifiche ed integrazioni alle
          L. 15 marzo 1997, n. 59, e  L.  15  maggio  1997,  n.  127,
          nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
          dipendente  e  di  lavoro  a   distanza   nelle   pubbliche
          amministrazioni.  Disposizioni  in  materia   di   edilizia
          scolastica: 
                "Art. 4 Telelavoro. 
                1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione  del
          lavoro e di  realizzare  economie  di  gestione  attraverso
          l'impiego    flessibile    delle    risorse    umane,    le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  possono
          avvalersi di forme  di  lavoro  a  distanza.  A  tal  fine,
          possono    installare,    nell'ambito     delle     proprie
          disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche  e
          collegamenti telefonici e telematici, necessari  e  possono
          autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di
          salario, la prestazione lavorativa in luogo  diverso  dalla
          sede di lavoro, previa determinazione delle  modalita'  per
          la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa. 
                2.  I  dipendenti  possono  essere   reintegrati,   a
          richiesta, nella sede di lavoro originaria. 
                3. Con regolamento da emanare ai sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400  ,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
          l'Autorita'    per     l'informatica     nella     pubblica
          amministrazione, entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  disciplinate
          le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del
          presente articolo, ivi  comprese  quelle  per  la  verifica
          dell'adempimento  della  prestazione   lavorativa,   e   le
          eventuali abrogazioni di norme  incompatibili.  Le  singole
          amministrazioni adeguano i propri ordinamenti  ed  adottano
          le  misure  organizzative  volte  al  conseguimento   degli
          obiettivi di cui al presente articolo. 
                4. Nella materia  di  cui  al  presente  articolo  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          provvedono con proprie leggi. 
                5. La contrattazione collettiva,  in  relazione  alle
          diverse  tipologie  del  lavoro  a  distanza,  adegua  alle
          specifiche  modalita'  della  prestazione   la   disciplina
          economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
          interessati.  Forme  sperimentali  di  telelavoro   possono
          essere  in  ogni   caso   avviate   dalle   amministrazioni
          interessate,   sentite    le    organizzazioni    sindacali
          maggiormente    rappresentative    e    l'Autorita'     per
          l'informatica  nella  pubblica   amministrazione,   dandone
          comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica." 
              Si riporta il testo dell'articolo  3  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica   8   marzo   1999,   n.   70
          (regolamento  recante  disciplina  del   telelavoro   nelle
          pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo  4,  comma
          3, della legge 16 giugno 1998, n. 191): 
                "Art. 3 Progetti di telelavoro 
                1. Nell'ambito degli obiettivi  fissati  annualmente,
          l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base
          delle proposte dei responsabili degli  uffici  dirigenziali
          generali   o   equiparati,    individua    gli    obiettivi
          raggiungibili mediante il ricorso a  forme  di  telelavoro,
          destinando apposite risorse per il suo svolgimento. 
                2. Il ricorso a forme  di  telelavoro  avviene  sulla
          base di un progetto generale  in  cui  sono  indicati:  gli
          obiettivi,  le   attivita'   interessate,   le   tecnologie
          utilizzate ed  i  sistemi  di  supporto,  le  modalita'  di
          effettuazione secondo principi di ergonomia  cognitiva,  le
          tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di  cui
          si prevede il coinvolgimento, i tempi  e  le  modalita'  di
          realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le
          modificazioni organizzative ove necessarie, nonche' i costi
          e i benefici, diretti e indiretti. 
                3. Nell'ambito del progetto di cui  al  comma  2,  le
          amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare
          e semplificare  attivita',  procedimenti  amministrativi  e
          procedure  informatiche,  con  l'obiettivo  di   migliorare
          l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e  la  qualita'
          del   servizio,    considerando    congiuntamente    norme,
          organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie. 
                4. Il progetto definisce la tipologia, la durata,  le
          metodologie  didattiche,  le  risorse   finanziarie   degli
          interventi di formazione e di aggiornamento, anche al  fine
          di sviluppare competenze atte ad  assicurare  capacita'  di
          evoluzione  e  di  adattamento   alle   mutate   condizioni
          organizzative, tecnologiche e di processo. 
                5. Il progetto  e'  approvato  dal  dirigente  o  dal
          responsabile dell'ufficio o  servizio  nel  cui  ambito  si
          intendono avviare forme  di  telelavoro,  d'intesa  con  il
          responsabile dei sistemi informativi, ove presente.  Quando
          siano interessate piu' strutture, il progetto e'  approvato
          dal  responsabile  dell'ufficio  dirigenziale  generale  od
          equiparato. 
                6.  Il  progetto  puo'  prevedere  che  il  dirigente
          eserciti le sue  funzioni  svolgendo  parte  della  propria
          attivita' in telelavoro. 
                7. Le amministrazioni  pubbliche,  mediante  appositi
          accordi di programma, concordano  forme  di  collaborazione
          volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e
          risorse. 
                8. Le forme di telelavoro di cui al presente  decreto
          possono essere programmate, organizzate e gestite anche con
          soggetti  terzi  nel  rispetto  dei  criteri  generali   di
          uniformita', garanzia e trasparenza. 
                9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorita'
          per  l'informatica  nella  pubblica   amministrazione   dal
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,  e  successive
          modificazioni." 
              Si riporta il testo dell'articolo  24  della  legge  11
          agosto 2014, n. 125 (disciplina generale sulla cooperazione
          internazionale per lo sviluppo): 
                "Art.  24  Amministrazioni  dello  Stato,  camere  di
          commercio, universita' ed enti pubblici 
                1. L'Italia favorisce l'apporto e  la  partecipazione
          delle amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere
          di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  delle
          universita'  e  degli  enti  pubblici  alle  iniziative  di
          cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche
          competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato
          per la migliore realizzazione dell'intervento, e  promuove,
          in particolare, collaborazioni interistituzionali volte  al
          perseguimento  degli  obiettivi  e  delle  finalita'  della
          presente legge. 
                2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del  Comitato
          congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione  che
          determina modalita' di esecuzione e di finanziamento  delle
          spese sostenute, puo' affidare ai soggetti di cui al  comma
          1 del  presente  articolo  l'attuazione  di  iniziative  di
          cooperazione previste dalla presente legge o puo' concedere
          contributi ai predetti soggetti  per  la  realizzazione  di
          proposte progettuali da essi presentate. Nelle  convenzioni
          di  cui  al  presente  comma  puo'   essere   disposta   la
          corresponsione di anticipazioni. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          istituzioni   pubbliche   coinvolte   nell'attuazione    di
          iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono  con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente." 
              Il riferimento al testo dell'articolo 15 della legge  7
          agosto 1990, n. 241 e' riportato nelle note  al  comma  703
          dell'articolo 1.