Art. 15
Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni
relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2023, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della
cultura, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative di
bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i
capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela
del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione «
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e
paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero della
cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo, ridenominato
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 1,
comma 631.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di
bilancio, per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle
competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti
per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di
bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli
iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del
Ministero della cultura, relativi agli acquisti e alle espropriazioni
per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di
prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico
e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e
contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su
materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte
bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni
periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del
diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate
per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di
materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi
svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo
personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il
sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, su proposta del
Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in
termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei
capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
Note all'art. 15:
Note al Comma 4
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
"Art. 2
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma."